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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6637/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SCARPA GREGORJ ALFREDO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. COLLETTI PIERLUIGI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi nato Parte_1
a TA RI UA VE (CE) il 19/03/1968) e (nata a Parte_2
PA (TV) il 13/03/1964) il 01/10/1994 e trascritto al n. 53, Parte II, Serie A, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PA alle seguenti condizioni:
- Le parti vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, la sig.ra quanto prima trasferirà altrove la propria residenza dall'abitazione del sig. Pt_2
come già indicato in Sentenza di separazione;
Parte_1
- Le parti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'uno verso l'altra a titolo di assegno di contributo al mantenimento;
- Le parti dichiarano che con il presente accordo non si prevede nessun trasferimento immobiliare tra loro;
- Le parti danno atto che hanno già definito con piena e reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici e patrimoniali tra
2 loro intercorrenti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per qualsiasi ragione o titolo;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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