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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 345/2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza di estinzione del tribunale di Torre Annunziata, depositata il
25.6.2019,
TRA
cf. , elett.nte dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Piero Orditura, cf. e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, cf. , dai quali è rappresentata e difesa giusta procura
[...] C.F._3
stesa a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
Appellante
E
, cf. , rappresentata e difesa, in forza CP_2 C.F._4
di mandato allegato alla comparsa di risposta dall'avv. Alfredo Sguanci.
cf.: , presso il quale domicilia in Sorrento, alla via degli C.F._5
Aranci n. 39
Appellata
Conclusioni
1 All'udienza del 14.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_2
giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
preso atto che è comproprietaria dell'area cortilizia per cui è CP_2
causa, accertare e dichiarare che l'appartamento pervenuto alla convenuta giusta atto di donazione per notaio del 28.07.2011, rep. 186182, occupa in Per_1
modo illegittimo per l'estensione di mq 10 l'area cortilizia comune anche alla attrice;
condannare la convenuta alla demolizione della porzione immobiliare che per mq 10 insiste nell'area cortilizia comune e ripristinare lo stato dei luoghi e del finestrino-luce della porzione immobiliare della medesima istante;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni per l'occupazione della corte comune e per la chiusura del finestrino a far data dall'1.8.2011 sino alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi da quantificarsi in euro 600,00 annui e/o nel diverso importo anche maggiore accertato in corso di causa.
Ciò sul presupposto che tribunale di Torre Annunziata aveva, in un precedente giudizio, già accolto la domanda da essa proposta nei confronti di CP_2 [...]
e genitori della condannandoli a demolire CP_3 Controparte_4 Pt_1
la costruzione eseguita in ampliamento occupando 10 mq dell'area cortilizia comune e a ripristinare lo stato dei luoghi secondo l'allineamento del vecchio fabbricato di loro proprietà, a rilasciare i due locali terranei e a ripristinare il finestrino-luce da sempre esistente nel muro che dà luce alla stalla dell'attrice e,
infine, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e valutati in via equitativa,
2 statuizioni confermate in appello e poi in Cassazione, ad eccezione del rilascio dei due locali terranei, con riduzione del risarcimento, avendo successivamente lo e la donato, con atto per notaio del Pt_1 CP_4 Persona_2
28.07.2011, rep n. 186182, l'immobile di loro proprietà all'odierna convenuta, tra cui appunto la porzione di 10 mq costruita in ampliamento sull'area comune.
A.b.) Costituitasi oltre a chiedere il rigetto della domanda, Parte_1
eccependo l'inopponibilità della pronuncia emessa nei riguardi dei genitori per non essere stata trascritta la relativa domanda, in via gradata proponeva domanda riconvenzionale subordinata di usucapione dell'area cortilizia oggetto dell'asserita occupazione.
A.c.) Il tribunale adito, dopo aver rilevato la necessità di integrare il contraddittorio, per effetto della domanda riconvenzionale, nei riguardi di tutti i comproprietari dell'area, a seguito dell'inottemperanza all'ordine disposto, con l'ordinanza, oggi impugnata, del 25.06.2019, dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, lamentando che il primo giudice aveva basato la propria decisione sulla scorta di un precedente giurisprudenziale – Cass. sez. un. n.
9686/2013 – inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio,
attenendo alla diversa ipotesi della chiamata in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 c.c., nella quale i fatti interruttivi o l'estinzione che riguardano la domanda di garanzia non si estendono alla domanda risarcitoria, mentre nel caso oggetto di lite andava applicato il diverso principio
3 sancito da Cass. n. 19385/2009, in virtù del quale “In tema di condominio degli edifici, ove alcuni condomini, convenuti per l'accertamento della proprietà comune di un bene, propongano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà
esclusiva, in base ai titoli o per intervenuta usucapione, dev'essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio, l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto, ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale,
investe necessariamente l'intero rapporto processuale, e comporta l'estinzione totale del processo.”; né potendosi ritenere che onerato ad integrare il contraddittorio sia esclusivamente chi ha introdotto la domanda riconvenzionale, considerato che l'ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c. riguarda sempre la parte più diligente o quella, comunque munita di interesse, nella specie sicuramente anche la Stampa.
Chiedeva, pertanto, “1) accertarsi e dichiararsi l'estinzione dell'intero menzionato giudizio R.G. 566/2018 del tribunale oplontino ai sensi dell'art. 307,
III comma c.p.c.; 2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio,
da attribuirsi ai sottoscritti procuratori in qualità di anticipatari ex art. 93 c.p.c..”.
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva all'impugnazione, CP_2
eccependo, in primo luogo, che il tribunale avrebbe dovuto negare l'integrazione del contraddittorio per la manifesta pretestuosità della domanda riconvenzionale avanzata dalla cosa che avrebbe reso inutiliter data l'ordinanza con cui Pt_1
era stata disposta l'integrazione, rilievo sempre rimesso alla verifica del giudice di appello, ciò anche in ragione, per quanto è dato capire, del fatto che il giudicato formatosi tra essa e i danti causa della era ad essa opponibile;
CP_2 Pt_1
4 inoltre, la gravata dal giudice dell'onere di integrare, non solo non aveva Pt_1
ottemperato all'ordine, ma neppure aveva indicato nei confronti di chi dovesse essere eseguito.
Concludeva, pertanto, “chiedendo che l'adita Corte per tutte le esposte ragioni voglia rigettare per inammissibilità prima ancora che per infondatezza l'appello dalla proposto condannandola al pagamento delle spese e compensi di Pt_1
causa con attribuzione al procuratore antistatario.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In primo luogo si evidenzia che, essendo stato il provvedimento gravato emesso dal giudice monocratico esso ha natura di sentenza, rendendo, pertanto,
esperibile, come è avvenuto, del resto senza che ciò sia contestato dall'appellata, il rimedio dell'appello.
C.b.) Prima di passare all'esame del motivo di impugnazione proposto dalla
è opportuno procedere ad analizzare anche il contenuto delle difese che Pt_1
l'appellata solleva ai fini di sostenere che l'ordine di integrazione del contraddittorio non andava proprio dato, questione che deduce evidenziando che l'accertamento della necessità di disporre l'integrazione ex art. 102 c.p.c. è sempre rimessa al giudice e la relativa verifica va fatta anche in grado d'appello, pertanto,
senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale.
Ciò consente anche di comprendere parte delle ragioni che condurranno all'accoglimento dell'impugnazione.
5 C.b.i.) E' pacifico che la non abbia introdotto una mera eccezione di Pt_1
usucapione, ma ha proposto una espressa domanda, pur se in via subordinata,
diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito originario dell'immobile ricevuto in donazione dai genitori.
In tale ipotesi è pacifico che, avendo la stessa attrice prospettato che lo sconfinamento fosse avvenuto su suolo comune ad altri soggetti, agendo essa in parte per tutelare la proprietà comune, in parte per tutelare la propria, dovesse essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 25454 del 2013) non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove il condomino attore, invocando che una particella sia condominiale, chieda la condanna di altro condomino convenuto alla demolizione di opere realizzate sulla particella comune, laddove quest'ultimo,
quand'anche abbia prospettato di esserne divenuto proprietario, per esempio per averla usucapita, si limiti a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva della particella (o di parte di essa, non rileva), dovendo, diversamente, essere disposta l'integrazione del contraddittorio in tale ultima evenienza.
Sostenere che il giudice non dovesse disporre l'integrazione del contraddittorio per l'asserita manifesta strumentalità o pretestuosità di quanto affermato dalla convenuta (si presume, perché la sentenza emessa nel precedete giudizio contro i suoi danti causa era a lei opponibile, come affermato nella pronuncia prodotta dalla in relazione alla prosecuzione del giudizio sulla domanda principale, la CP_2
quale è, però, pacifico, per sua stessa allegazione, non essere ancora passata in giudicato, essendo stata a sua volta impugnata) significherebbe ribaltare l'ordine logico delle questioni, atteso che una questione di ordine processuale sulla corretta
6 instaurazione del giudizio ai fini dell'esame della domanda, sebbene, come è
ovvio, da verificare in virtù dell'effetto che viene a determinarsi sul diritto sostanziale azionato, finirebbe per essere risolta tramite una valutazione prognostica sul merito della domanda stessa;
d'altro canto, la verifica dell'opponibilità della precedente sentenza alla è ragione che porterebbe Pt_1
al rigetto della domanda di usucapione, che postula, evidentemente, la sua rituale introduzione, dovendo ricordarsi che anche l'effetto del giudicato conduce,
comunque, ad una pronuncia non assimilabile sic et simpliciter alle pronunce in rito, implicando il dovuto accertamento (cosa resa manifesta dalla menzionata pronuncia prodotta dalla Stampa sulla domanda principale) della già definitiva applicazione della regola di diritto al caso concreto.
C.b.ii.) Anche l'altra obiezione secondo la quale l'ordine di integrazione del contraddittorio non doveva essere disposto in mancanza di indicazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali esso doveva essere effettuato non può essere condivisa, consentendo di introdurre anche gli ulteriori motivi che depongono per la fondatezza dell'impugnazione.
Nel caso in esame non si versava nell'ipotesi di domanda avanzata dall'attore a fronte della quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di non integrità del contraddittorio, con onere di esporre le ragioni dell'esistenza di altri contraddittori necessari, individuandoli specificamente, visto che era stata la stessa attrice ad allegare che si trattava di particella condominiale, di cui essa e la CP_2 Pt_1
erano, evidentemente, solo due dei contitolari.
Una volta proposta in via riconvenzionale la domanda di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla riguardo ai 10 metri quadri di asserito Pt_1
sconfinamento nella corte comune, si è automaticamente posta la questione della
7 integrità del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari, per essersi determinata la sussistenza di un rapporto unitario tra la domanda principale dell'attrice e quella avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Sul punto, infatti, la si richiama al precedente di cui alla sentenza della Pt_1
Suprema Corte n. 19385 del 2009.
E' vero che in quel precedente potrebbe generarsi l'equivoco secondo il quale il rapporto unitario e inscindibile sarebbe individuabile nel caso in cui, oltre alla domanda diretta alla tutela materiale del bene comune (per esempio l'abbattimento di opere edificate su di esso, come nella specie), si sia, per così dire, anteposta anche quella volta all'accertamento stesso della condominialità dell'area, sicché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale implicherebbe di per sé il rigetto della domanda principale.
Ma è un equivoco che concettualmente, prima ancora che giuridicamente, non può assolutamente sussistere.
Invero, il solo fatto che l'azione di usucapione, per poter condurre ad un risultato satisfattivo per chi ha proposto la domanda e che, quindi, non si giunga ad una pronuncia inutiliter data – che è il terreno sul quale si misura la necessarietà o meno del litisconsorzio – postuli l'estensione del contraddittorio a tutti i comproprietari, genera automaticamente il vincolo di unitarietà tra le domande,
indipendentemente dal fatto che l'attore avesse agito non solo per la tutela del bene comune, ma anche per l'affermazione stessa della condominialità dell'area, che, in ogni caso, ha presupposta.
Del resto, è interessante quanto espresso, sebbene per la risoluzione di una questione in parte diversa, ma che, comunque, permettere di comprende la sostanza di quanto si sta evidenziando, in altra più recente pronuncia della Suprema Corte
8 (Cass. n. 25497 del 2021).
Occupandosi della legittimazione dell'amministratore di condominio, il giudice di legittimità ha evidenziato che <
dall'amministratore con azione di rilascio di uno bene asseritamente di proprietà
comune, proponga una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c.,
diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull'estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell'ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ove gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti.>>.
Sicché il litisconsorzio e l'unitarietà del rapporto viene a generarsi per effetto della sola domanda riconvenzionale ed anche in presenza della semplice contrapposta affermazione della contitolarità del bene a tutela del quale l'attore ha agito, del resto implicando anche in quel caso l'accoglimento della domanda di usucapione il rigetto della contrapposta domanda principale;
ma, una volta determinatasi la necessità dell'integrazione del contraddittorio, diversamente da quanto affermato dal tribunale, essa non è nella sola disponibilità di chi ha posto la domanda riconvenzionale, ma di tutte le parti, tanto che, come correttamente
9 argomenta l'appellante, l'ordine di integrazione riguarda la parte diligente, ivi compreso l'attore, che è anch'egli onerato, se vuole conseguire il risultato che si era prefissato con la proposizione della domanda, a provvedervi, conseguenza che offre anche un'ulteriore argomentazione al fatto che l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il contraddittorio dovrà essere esteso grava anche sull'attore,
e in questo caso sulla la quale, d'altro canto, come si è visto, è la prima ad CP_2
avere prospettato che l'area fosse comune ad altri comproprietari, trovandosi analogamente, se non in posizione migliore, nella possibilità di individuarli in concreto.
Con l'effetto che, venendosi a determinare un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, laddove l'ordine non sia eseguito da nessuna delle parti, ad estinguersi non sarà soltanto il 'segmento' del processo relativo alla domanda riconvenzionale,
ma l'intero processo, ivi compresa la domanda principale.
Pertanto, in riforma della 'ordinanza' oggetto d'appello e in accoglimento del gravame, va dichiarata l'estinzione dell'intero processo di cui al giudizio n.
566/2018 RG. instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata.
D- Le spese
La particolarità delle questioni trattate in relazione alla situazione esistente in giudizio, in questo caso tutt'altro che inquadrabile come formula di stile, ove si consideri che ad essere onerate all'integrazione era anche la che aveva Pt_1
generato la necessità di integrare il contraddittorio, induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
10 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato,
dichiarata l'estinzione dell'intero processo di cui al giudizio n. 566/2018 RG.
instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata;
b) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra le parti.
Napoli, così deciso in data 7 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 345/2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza di estinzione del tribunale di Torre Annunziata, depositata il
25.6.2019,
TRA
cf. , elett.nte dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Piero Orditura, cf. e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, cf. , dai quali è rappresentata e difesa giusta procura
[...] C.F._3
stesa a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
Appellante
E
, cf. , rappresentata e difesa, in forza CP_2 C.F._4
di mandato allegato alla comparsa di risposta dall'avv. Alfredo Sguanci.
cf.: , presso il quale domicilia in Sorrento, alla via degli C.F._5
Aranci n. 39
Appellata
Conclusioni
1 All'udienza del 14.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_2
giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
preso atto che è comproprietaria dell'area cortilizia per cui è CP_2
causa, accertare e dichiarare che l'appartamento pervenuto alla convenuta giusta atto di donazione per notaio del 28.07.2011, rep. 186182, occupa in Per_1
modo illegittimo per l'estensione di mq 10 l'area cortilizia comune anche alla attrice;
condannare la convenuta alla demolizione della porzione immobiliare che per mq 10 insiste nell'area cortilizia comune e ripristinare lo stato dei luoghi e del finestrino-luce della porzione immobiliare della medesima istante;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni per l'occupazione della corte comune e per la chiusura del finestrino a far data dall'1.8.2011 sino alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi da quantificarsi in euro 600,00 annui e/o nel diverso importo anche maggiore accertato in corso di causa.
Ciò sul presupposto che tribunale di Torre Annunziata aveva, in un precedente giudizio, già accolto la domanda da essa proposta nei confronti di CP_2 [...]
e genitori della condannandoli a demolire CP_3 Controparte_4 Pt_1
la costruzione eseguita in ampliamento occupando 10 mq dell'area cortilizia comune e a ripristinare lo stato dei luoghi secondo l'allineamento del vecchio fabbricato di loro proprietà, a rilasciare i due locali terranei e a ripristinare il finestrino-luce da sempre esistente nel muro che dà luce alla stalla dell'attrice e,
infine, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e valutati in via equitativa,
2 statuizioni confermate in appello e poi in Cassazione, ad eccezione del rilascio dei due locali terranei, con riduzione del risarcimento, avendo successivamente lo e la donato, con atto per notaio del Pt_1 CP_4 Persona_2
28.07.2011, rep n. 186182, l'immobile di loro proprietà all'odierna convenuta, tra cui appunto la porzione di 10 mq costruita in ampliamento sull'area comune.
A.b.) Costituitasi oltre a chiedere il rigetto della domanda, Parte_1
eccependo l'inopponibilità della pronuncia emessa nei riguardi dei genitori per non essere stata trascritta la relativa domanda, in via gradata proponeva domanda riconvenzionale subordinata di usucapione dell'area cortilizia oggetto dell'asserita occupazione.
A.c.) Il tribunale adito, dopo aver rilevato la necessità di integrare il contraddittorio, per effetto della domanda riconvenzionale, nei riguardi di tutti i comproprietari dell'area, a seguito dell'inottemperanza all'ordine disposto, con l'ordinanza, oggi impugnata, del 25.06.2019, dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, lamentando che il primo giudice aveva basato la propria decisione sulla scorta di un precedente giurisprudenziale – Cass. sez. un. n.
9686/2013 – inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio,
attenendo alla diversa ipotesi della chiamata in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 c.c., nella quale i fatti interruttivi o l'estinzione che riguardano la domanda di garanzia non si estendono alla domanda risarcitoria, mentre nel caso oggetto di lite andava applicato il diverso principio
3 sancito da Cass. n. 19385/2009, in virtù del quale “In tema di condominio degli edifici, ove alcuni condomini, convenuti per l'accertamento della proprietà comune di un bene, propongano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà
esclusiva, in base ai titoli o per intervenuta usucapione, dev'essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio, l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto, ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale,
investe necessariamente l'intero rapporto processuale, e comporta l'estinzione totale del processo.”; né potendosi ritenere che onerato ad integrare il contraddittorio sia esclusivamente chi ha introdotto la domanda riconvenzionale, considerato che l'ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c. riguarda sempre la parte più diligente o quella, comunque munita di interesse, nella specie sicuramente anche la Stampa.
Chiedeva, pertanto, “1) accertarsi e dichiararsi l'estinzione dell'intero menzionato giudizio R.G. 566/2018 del tribunale oplontino ai sensi dell'art. 307,
III comma c.p.c.; 2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio,
da attribuirsi ai sottoscritti procuratori in qualità di anticipatari ex art. 93 c.p.c..”.
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva all'impugnazione, CP_2
eccependo, in primo luogo, che il tribunale avrebbe dovuto negare l'integrazione del contraddittorio per la manifesta pretestuosità della domanda riconvenzionale avanzata dalla cosa che avrebbe reso inutiliter data l'ordinanza con cui Pt_1
era stata disposta l'integrazione, rilievo sempre rimesso alla verifica del giudice di appello, ciò anche in ragione, per quanto è dato capire, del fatto che il giudicato formatosi tra essa e i danti causa della era ad essa opponibile;
CP_2 Pt_1
4 inoltre, la gravata dal giudice dell'onere di integrare, non solo non aveva Pt_1
ottemperato all'ordine, ma neppure aveva indicato nei confronti di chi dovesse essere eseguito.
Concludeva, pertanto, “chiedendo che l'adita Corte per tutte le esposte ragioni voglia rigettare per inammissibilità prima ancora che per infondatezza l'appello dalla proposto condannandola al pagamento delle spese e compensi di Pt_1
causa con attribuzione al procuratore antistatario.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In primo luogo si evidenzia che, essendo stato il provvedimento gravato emesso dal giudice monocratico esso ha natura di sentenza, rendendo, pertanto,
esperibile, come è avvenuto, del resto senza che ciò sia contestato dall'appellata, il rimedio dell'appello.
C.b.) Prima di passare all'esame del motivo di impugnazione proposto dalla
è opportuno procedere ad analizzare anche il contenuto delle difese che Pt_1
l'appellata solleva ai fini di sostenere che l'ordine di integrazione del contraddittorio non andava proprio dato, questione che deduce evidenziando che l'accertamento della necessità di disporre l'integrazione ex art. 102 c.p.c. è sempre rimessa al giudice e la relativa verifica va fatta anche in grado d'appello, pertanto,
senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale.
Ciò consente anche di comprendere parte delle ragioni che condurranno all'accoglimento dell'impugnazione.
5 C.b.i.) E' pacifico che la non abbia introdotto una mera eccezione di Pt_1
usucapione, ma ha proposto una espressa domanda, pur se in via subordinata,
diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito originario dell'immobile ricevuto in donazione dai genitori.
In tale ipotesi è pacifico che, avendo la stessa attrice prospettato che lo sconfinamento fosse avvenuto su suolo comune ad altri soggetti, agendo essa in parte per tutelare la proprietà comune, in parte per tutelare la propria, dovesse essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 25454 del 2013) non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove il condomino attore, invocando che una particella sia condominiale, chieda la condanna di altro condomino convenuto alla demolizione di opere realizzate sulla particella comune, laddove quest'ultimo,
quand'anche abbia prospettato di esserne divenuto proprietario, per esempio per averla usucapita, si limiti a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva della particella (o di parte di essa, non rileva), dovendo, diversamente, essere disposta l'integrazione del contraddittorio in tale ultima evenienza.
Sostenere che il giudice non dovesse disporre l'integrazione del contraddittorio per l'asserita manifesta strumentalità o pretestuosità di quanto affermato dalla convenuta (si presume, perché la sentenza emessa nel precedete giudizio contro i suoi danti causa era a lei opponibile, come affermato nella pronuncia prodotta dalla in relazione alla prosecuzione del giudizio sulla domanda principale, la CP_2
quale è, però, pacifico, per sua stessa allegazione, non essere ancora passata in giudicato, essendo stata a sua volta impugnata) significherebbe ribaltare l'ordine logico delle questioni, atteso che una questione di ordine processuale sulla corretta
6 instaurazione del giudizio ai fini dell'esame della domanda, sebbene, come è
ovvio, da verificare in virtù dell'effetto che viene a determinarsi sul diritto sostanziale azionato, finirebbe per essere risolta tramite una valutazione prognostica sul merito della domanda stessa;
d'altro canto, la verifica dell'opponibilità della precedente sentenza alla è ragione che porterebbe Pt_1
al rigetto della domanda di usucapione, che postula, evidentemente, la sua rituale introduzione, dovendo ricordarsi che anche l'effetto del giudicato conduce,
comunque, ad una pronuncia non assimilabile sic et simpliciter alle pronunce in rito, implicando il dovuto accertamento (cosa resa manifesta dalla menzionata pronuncia prodotta dalla Stampa sulla domanda principale) della già definitiva applicazione della regola di diritto al caso concreto.
C.b.ii.) Anche l'altra obiezione secondo la quale l'ordine di integrazione del contraddittorio non doveva essere disposto in mancanza di indicazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali esso doveva essere effettuato non può essere condivisa, consentendo di introdurre anche gli ulteriori motivi che depongono per la fondatezza dell'impugnazione.
Nel caso in esame non si versava nell'ipotesi di domanda avanzata dall'attore a fronte della quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di non integrità del contraddittorio, con onere di esporre le ragioni dell'esistenza di altri contraddittori necessari, individuandoli specificamente, visto che era stata la stessa attrice ad allegare che si trattava di particella condominiale, di cui essa e la CP_2 Pt_1
erano, evidentemente, solo due dei contitolari.
Una volta proposta in via riconvenzionale la domanda di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla riguardo ai 10 metri quadri di asserito Pt_1
sconfinamento nella corte comune, si è automaticamente posta la questione della
7 integrità del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari, per essersi determinata la sussistenza di un rapporto unitario tra la domanda principale dell'attrice e quella avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Sul punto, infatti, la si richiama al precedente di cui alla sentenza della Pt_1
Suprema Corte n. 19385 del 2009.
E' vero che in quel precedente potrebbe generarsi l'equivoco secondo il quale il rapporto unitario e inscindibile sarebbe individuabile nel caso in cui, oltre alla domanda diretta alla tutela materiale del bene comune (per esempio l'abbattimento di opere edificate su di esso, come nella specie), si sia, per così dire, anteposta anche quella volta all'accertamento stesso della condominialità dell'area, sicché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale implicherebbe di per sé il rigetto della domanda principale.
Ma è un equivoco che concettualmente, prima ancora che giuridicamente, non può assolutamente sussistere.
Invero, il solo fatto che l'azione di usucapione, per poter condurre ad un risultato satisfattivo per chi ha proposto la domanda e che, quindi, non si giunga ad una pronuncia inutiliter data – che è il terreno sul quale si misura la necessarietà o meno del litisconsorzio – postuli l'estensione del contraddittorio a tutti i comproprietari, genera automaticamente il vincolo di unitarietà tra le domande,
indipendentemente dal fatto che l'attore avesse agito non solo per la tutela del bene comune, ma anche per l'affermazione stessa della condominialità dell'area, che, in ogni caso, ha presupposta.
Del resto, è interessante quanto espresso, sebbene per la risoluzione di una questione in parte diversa, ma che, comunque, permettere di comprende la sostanza di quanto si sta evidenziando, in altra più recente pronuncia della Suprema Corte
8 (Cass. n. 25497 del 2021).
Occupandosi della legittimazione dell'amministratore di condominio, il giudice di legittimità ha evidenziato che <
dall'amministratore con azione di rilascio di uno bene asseritamente di proprietà
comune, proponga una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c.,
diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull'estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell'ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ove gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti.>>.
Sicché il litisconsorzio e l'unitarietà del rapporto viene a generarsi per effetto della sola domanda riconvenzionale ed anche in presenza della semplice contrapposta affermazione della contitolarità del bene a tutela del quale l'attore ha agito, del resto implicando anche in quel caso l'accoglimento della domanda di usucapione il rigetto della contrapposta domanda principale;
ma, una volta determinatasi la necessità dell'integrazione del contraddittorio, diversamente da quanto affermato dal tribunale, essa non è nella sola disponibilità di chi ha posto la domanda riconvenzionale, ma di tutte le parti, tanto che, come correttamente
9 argomenta l'appellante, l'ordine di integrazione riguarda la parte diligente, ivi compreso l'attore, che è anch'egli onerato, se vuole conseguire il risultato che si era prefissato con la proposizione della domanda, a provvedervi, conseguenza che offre anche un'ulteriore argomentazione al fatto che l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il contraddittorio dovrà essere esteso grava anche sull'attore,
e in questo caso sulla la quale, d'altro canto, come si è visto, è la prima ad CP_2
avere prospettato che l'area fosse comune ad altri comproprietari, trovandosi analogamente, se non in posizione migliore, nella possibilità di individuarli in concreto.
Con l'effetto che, venendosi a determinare un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, laddove l'ordine non sia eseguito da nessuna delle parti, ad estinguersi non sarà soltanto il 'segmento' del processo relativo alla domanda riconvenzionale,
ma l'intero processo, ivi compresa la domanda principale.
Pertanto, in riforma della 'ordinanza' oggetto d'appello e in accoglimento del gravame, va dichiarata l'estinzione dell'intero processo di cui al giudizio n.
566/2018 RG. instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata.
D- Le spese
La particolarità delle questioni trattate in relazione alla situazione esistente in giudizio, in questo caso tutt'altro che inquadrabile come formula di stile, ove si consideri che ad essere onerate all'integrazione era anche la che aveva Pt_1
generato la necessità di integrare il contraddittorio, induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
10 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato,
dichiarata l'estinzione dell'intero processo di cui al giudizio n. 566/2018 RG.
instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata;
b) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra le parti.
Napoli, così deciso in data 7 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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