Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3745/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. VRICELLA MATTEO e con gli avv. SANCHEZ CODONI Parte_1
JACOBO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._2
contro:
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e CP_1
con l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_2
con l'avv. FRANCHIN CECILIA e gli avv. e Controparte_3
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_4
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21 Marzo 2024,
ha illustrato come avrebbe prestato attività lavorativa di Parte_1
natura subordinata presso la dal 1.8.18 al 31.12.21, con Controparte_4
contratto a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di operaia e mansioni di
Senza soluzione di continuità sarebbe stata, poi, assunta presso la
[...]
al 18.1.22, alle medesime condizioni contrattuali. CP_1
Sarebbe stata socia lavoratrice delle cooperative.
Avrebbe svolto la propria attività presso i magazzini della
[...]
siti a Stradella-Broni (PV), in forza di appalti commissionati CP_3
dalla stessa alle menzionate società per il tramite della
[...]
, di cui arebbe una consorziata. Controparte_2 CP_1
Il magazzino sito in località Campo Viola a Broni sarebbe sito a 2 km di distanza dal magazzino di Stradella.
Dai cedolini paga emergerebbe che la sede di lavoro della ricorrente sarebbe indicata in “Ceva Stradella” sino a maggio 2021, poi in “Città del Libro
Broni”.
La avrebbe sottoscritto un Controparte_2
contratto di appalto con la per le attività da svolgere Controparte_3
presso la Città del Libro di Stradella e Broni e avrebbe, poi, assegnato con
Contr decorrenza dal 1.8.2018 le operazioni alla e alla CP_1 [...]
risulterebbe dal verbale di cambio appalto in sede sindacale Parte_3
del 23.11.2021.
All'interno del magazzino sarebbero stati scaricati, classificati, stoccati, movimentati ed approntanti per la spedizione libri, quaderni, calendari, etc., con mansioni che la ricorrente ha descritto nei diversi capitoli del proprio atto.
Sicchè, per tutto il periodo di lavoro, sarebbe stata Parte_1
inquadrata sino al maggio 2019 nel livello 6J, poi continuativamente nel livello 5 del CCNL Logistica, pur avendo diritto al livello 4.
Sin dall'agosto 2018, sarebbe stata, infatti, adibita, in via del tutto prevalente, a mansioni di addetta a picking, prelievo e versamento mediante utilizzo di carrelli elettrici, oltre al controllo qualità, confezionamento e preparazione roll.
Inoltre, ha rappresentato che, il 19.12.2018, CP_2 CP_1
e unitamente ad , da un lato e alle Controparte_4 CP_5 rappresentanze territoriali e alle RSA, dall'altro, avrebbero sottoscritto un
Accordo-quadro relativo alla Città del Libro di Stradella e Broni e, in relazione allo stesso, sarebbero emerse differenze retributive, a titolo di integrazione indennità di malattia e infortunio, nonché per le mensilità supplementari.
Per questo, ritenendo anche una responsabilità solidale ex articolo 29 del decreto legislativo n. 276/03 delle convenute committenti, ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente: all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doc.7;
a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore della Controparte_4 CP_1 ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
€ 9702,50 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 6972,67 presso e € CP_4 Cont 2729,83 presso
€ 2482,92 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (Urano 1574,58 €, Gea 908,34 €);
€ 360,55 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio ( 195,36 €, Gea 165,19 CP_4
€);
€ 3429,14 a titolo di integrazione malattia (Urano € 2442,96, Gea € 986,18). il tutto oltre incidenze TFR;
così per complessivi € 17.158,45, di cui € 12.014,14 presso e € 5.144,32 presso CP_4 Cont
o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. CP_2 Controparte_3 Cont 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via solidale con e CP_2 CP_3 CP_3 CP_4 Pt_4
delle somme di cui alle presenti conclusioni”. Con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituendosi, con articolata memoria difensiva, la Controparte_4
la e la hanno Controparte_2 CP_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Al proposito, hanno precisato che avrebbe svolto Parte_1
mansioni di tipo semplice, non avendo esperienza nel settore e non utilizzando mezzi complessi.
Sicché, le mansioni svolte dovrebbero considerarsi corrispondenti al livello attribuito.
Si è costituita con articolata memoria difensiva anche la Controparte_3
che, pure, ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente,
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza, uditi alcuni testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.
Quindi, il processo è proseguito e, udita la discussione, è stata pronunciata una ulteriore sentenza non definitiva, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente processo, è stata pronunciata una sentenza non definitiva, con il seguente dispositivo:
“Non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica fin dall'instaurazione del rapporto dapprima con la dal 1.8.18e poi con la dal 18.1.22.Spese di lite alla Controparte_4 CP_1 pronuncia finale”.
Resta controversia, per quanto esposto dai difensori (cfr. il verbale), su quale debba essere considerata la normativa di riferimento per l'indennità di malattia e per la sua applicazione.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, rilevare come sia stata Parte_1
socia lavoratrice della dal 1.8.18 e della Controparte_4 CP_1 dal 18.1.22, con società, che in entrambi i casi, hanno fatto “applicazione
[...] diretta” del CCNL Logistica (e non solo ex articolo 36 Cost.), come non contestato in causa e come si desume, peraltro, dalle lettere di assunzione (doc.
Contr 22 e 27 ). CP_4
Sicché, è possibile affermare un'applicazione piena del contratto collettivo e richiamare l'articolo 3 della legge 142/01 che dispone che
“fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
Poiché, dunque, anche sulla base di tale previsione, al socio lavoratore deve essere applicato il contratto collettivo nella sua forma integrale e piena in quanto richiamato dalle lettere di assunzione e applicato da ciascuna convenuta, occorre procedere all'interpretazione dello stesso, dovendosi considerare, invece, illegittimi, gli eventuali accordi aziendali o le disposizioni del Regolamento aziendale che prevedano un trattamento deteriore, venendo a violare il disposto del suddetto articolo 3.
Sicché, si deve fare applicazione integrale dell'articolo 63 del CCNL
Logistica (doc. 5 ric.), in quanto anche le previsioni della Sezione Speciale
Cooperazione, per dettato esplicito delle stesse, “integrano” e non derogano quelle del contratto collettivo, essendo stabilito nelle stesse che (cfr. la premessa introduttiva alla Parte Speciale Sezione Terza – Cooperazione):
“Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”
Sicché, si può anche prendere in considerazione la statuizione prevista nella suddetta Parte Speciale per cui:
“1. Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”. Tuttavia la stessa deve essere intesa come applicabile solo nel senso in cui, in ragione della medesima, derivi un trattamento migliorativo e non peggiorativo per il socio lavoratore rispetto al comune lavoratore subordinato, poiché tale disposizione, secondo la premessa alla Parte Speciale suddetta, integra e non deroga il trattamento generale stabilito dal contratto collettivo.
Sicché, in questo senso, debbono essere realizzati i conteggi.
Per questi motivi
, si deve, dunque, provvedere in tal senso, come da dispositivo ed è possibile pronunciare solo una sentenza non definitiva, dovendosi redigere i conteggi per le eventuali competenze dovute e proseguire il processo per le restanti domande, con definizione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di alla piena Parte_1
applicazione dell'articolo 63 del CCNL Logistica per tutta la durata del rapporto con le convenute. Spese di lite alla pronuncia finale
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo