Sentenza 21 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04008/2025REG.PROV.COLL.
N. 06925/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2021, proposto da
Omega 2000 S.a.s. di DA IE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pinerolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Squicquero e Stefano Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 67/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinerolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ugo De Luca, in dichiarata delega dell'avv. Saverio Sticchi Damiani, e Chiara Serviti in dichiarata delega dell'avv. Stefano Papa, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Comune di Pinerolo è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. del 6 aprile 1998, nell’ambito del quale è stata individuata la zona “DE6.1” a destinazione “Produttiva/Artigianale/Terziaria/Commerciale”. La disciplina edificatoria della predetta zona è contenuta nell’apposito Piano Particolareggiato Esecutivo (“P.P.E.”), approvato dall’amministrazione comunale con delibera consiliare n. 24 del 22/23 marzo 2005, in cui sono state precisate le “sub-aree” di intervento e la relativa normativa tecnica di attuazione (N.T.A.).
1.1 - La società Omega 2000 s.a.s. è proprietaria nel Comune di Pinerolo delle aree edificabili a destinazione commerciale, comprese nella sub-area Cl del piano particolareggiato esecutivo della zona DE.6.1. del P.R.G.C.
2 – La società invitava il Comune a voler dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 delle NTA del P.P.E. per il comparto C1, avviando la proceduta di attuazione del comparto C1, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della L.R. 56/1977.
Con deliberazione C.C. n. 44 del 27/09/2016, il Comune di Pinerolo stabiliva, tuttavia, di non procedere all’attivazione in via autoritativa del comparto nell’area DE6.1, sub-area “C1”.
3 - Omega 2000 ha impugnato la suddetta deliberazione di C.C. n. 44/2016, chiedendone l’annullamento e formulando, altresì, domanda di accertamento, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., del diritto della ricorrente a conseguire il risarcimento dei danni sopportati in conseguenza dell’illegittimità del predetto provvedimento o, in subordine, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione comunale dal 2006 all’attualità, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando, tra l’altro, che: “ nessuna delle disposizioni (…) citate impone all’ente locale l’obbligo di procedere all’attivazione del comparto edificatorio ”, ma al contrario riconoscerebbero “ il potere ampiamente discrezionale dell’ente locale di regolamentare lo sviluppo e la gestione del proprio territorio, con il solo obbligo di dare evidenza alle motivazioni e alle ragioni di interesse pubblico che supportano tali decisioni ”.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
5 – All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 la discussione della causa è stata rinviata, avendo le parti formulato istanza congiunta in tal senso, dando atto che il Comune “ ha avviato l’iter procedimentale finalizzato a vagliare e, eventualmente, approvare la creazione di un nuovo comparto urbanistico-territoriale più consono alle esigenze urbanistiche e di sviluppo dell’area ”.
5.1 – Con la successiva ordinanza n. 969/2025 del 5 febbraio 2025 veniva concesso un ulteriore rinvio della trattazione del ricorso.
6 – In seguito l’appellante ha dato atto che:
- in data 19.03.2024, il Comune di Pinerolo e la società OMEGA 2000 avevano sottoscritto un Protocollo di intesa “ per la definizione di un percorso condiviso di approvazione della variante al prgc vigente ”;
- in data 25.3.2025 veniva sottoscritto dalle medesime parti un addendum al sopracitato Protocollo d’intesa, per la definizione di un percorso condiviso di approvazione della variante al PRGC vigente;
- è intervenuta la Deliberazione Consiglio Comunale di Pinerolo n. 19 in data 16/04/2025, avente ad oggetto l’“ Approvazione integrazione e modifica al protocollo di intesa sottoscritto dal comune di Pinerolo e i proprietari dell’area de 6.1, comparto c1 del PPE, per la definizione di un percorso condiviso di approvazione della variante al PRGC vigente (autorizzato con deliberazione della giunta comunale n. 61 del 25/03/2025) ”;
- con Deliberazione Consiglio Comunale di Pinerolo n. 20 in data 16/04/2025, avente ad oggetto “ Piano regolatore generale comunale - riadozione progetto preliminare di variante generale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 5/12/1977 n. 56 ”, il C.C. ha adottato il Progetto Preliminare della Variante generale di P.R.G.C.
Per tali ragioni, con l’atto depositato in data 2 maggio 2025, l’appellante ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione della causa al fine di consentire il completamento dell’iter di adozione della variante generale ovvero, in subordine, che sia dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34 c.p.a. con compensazione delle spese di lite.
7 – L’istanza di rinvio non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse nell’ordinanza n. 969/2025 ( cfr . anche Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2948 nonché l’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a.).
8 - Visti i recenti sviluppi della vicenda e l’adozione del progetto preliminare della Variante generale di P.R.G.C. nonché tenuto conto dell’addendum al protocollo di intesa sottoscritto dalle parti nel quale la società appellante si impegna, qualora non dovesse essere accolta la richiesta di rinvio dell’udienza, a richiedere la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, deve invece procedersi alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Invero, le interlocuzioni avute con l’amministrazione – protocollo di intesa del 2024 e successivo addendum del 2025 – e la effettiva attivazione del Comune nel senso auspicato dall’appellante portano a ritenere superato l’oggetto del contendere, come del resto confermato dall’istanza da ultimo presentata in via subordinata dalla stessa appellante ( cfr . art. 84, ultimo comma, c.p.a.).
9 - Ad una valutazione complessiva della vicenda e vista il suo esito le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO