Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del SInori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 263/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 16-17/7/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Pellini come da mandato in atti Parte_1
– appellante –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Bonini ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in Gualtieri (RE) fraz. S. Vittoria, Via F.lli Cervi 3 come da mandato in atti
- appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/23 emessa il 9.1.23 e pubblicata il
9.1.23.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sosteneva che l'inizio dei comportamenti era conseguente alle iniziative intraprese dalla attrice e dal marito volte a regolamentare l'uso della cosa comune del condominio ove le parti convivevano.
Il convenuto avrebbe: - sbattuto violentemente, anche nottetempo, i cancellini posti a protezione dell'area esclusiva dell'attrice tanto da provocarne la rottura;
- passato dinanzi all'abitazione dell'attrice guardando insistentemente al suo interno;
- portato il proprio cane ad espletare i suoi bisogni fisiologici contro le ruote dell'automobile dell'attrice; - stazionato il suo ciclomotore e la sua auto con il motore acceso di fronte al garage dell'attrice nei pressi delle finestre della sua abitazione;
- fatto sì che mancasse la corrente presso la abitazione dell'attrice ogni qualvolta passava nelle vicinanze dei contatore della luce.
Seppur il procedimento penale conseguente alla querela presentata nei confronti del convenuto fosse stato archiviato dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, nonostante l'opposizione dell'attrice e del marito, il era stato raggiunto dall'ammonimento del Questore di tenere una condotta CP_1 conforme alla legge ed il provvedimento, nonostante la richiesta al TAR presentata dal convenuto, non era stato sospeso ed il ricorso non coltivato.
Accusava quindi il convenuto di stalking condominiale asserendo di aver subito un danno biologico di tipo psichico permanente nella misura del 13- 14% e chiedeva un risarcimento quantificato in euro 50.000,00.
Si costituiva giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e contestando tutte le affermazioni dell'attrice poiché infondate. La causa veniva istruita documentalmente e con prove orali e, all'esito, il Tribunale, respingeva la domanda.
Preliminarmente ribadiva la inammissibilità delle ulteriori prove dedotte dalla attrice poiché, quanto alla prova orale, i capitoli non ammessi, per come formulati, apparivano irrilevanti, quanto alla richiesta di acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c., inerente il procedimento conducente all'ammonimento del Questore, essa era inammissibile poiché non dimostrata l'impossibilità di aver acquisito il possesso in altro modo da parte dell'attrice e quanto alla CTU essa appariva superflua stante la reiezione della domanda.
Nel merito il Tribunale inquadrava l'istituto del c.d. stalking, realizzato mediante l'attuazione dei comportamenti previsti dall'art. 612 bis c.p. e quindi nel reiterare condotte di minaccia o molestie tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o da ingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto per poi, sulla scorta della documentazione cartacea ed audiovisiva prodotta dall'attrice nonché delle prove testimoniali raccolte, giungere alla conclusione dell'infondatezza della domanda attorea.
Accoglieva altresì le eccezioni di incapacità a testimoniare di e , Tes_1 Controparte_2 reciprocamente sollevate dalle parti, essendo gli stessi loro rispettivi coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Rigettava altresì la domanda avanzata dal convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c. che però condannava alla refusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellato chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 16-17/7/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prolisso atto di appello, oltretutto corredato di foto che devono inserirsi all'interno del fascicolo processuale e non certo nel corpo dell'atto, contiene: - una riproposizione, del tutto inutile, dello svolgimento del processo di primo grado e delle conclusioni (pag.1-3); - una parte denominata
“Diritto e risultanze istruttorie della causa di primo grado” (pag. 4-17) nella quale, ancora inutilmente, venivano elencati i documenti prodotti in primo grado, i documenti nuovi prodotti in appello (denunce per falsa testimonianza di alcuni testi introdotti dal , ritrascritte le CP_1 deposizioni testimoniali con commenti dell'appellante in merito alla veridicità di quelle rilasciate dai testi da lei introdotti ( (fabbro che ha riparato il cancellino a detta Testimone_2 dell'appellante danneggiato dall'appellato), (SC Carabinieri), Tes_3 CP_2
(marito dell'appellante e la cui deposizione è stata dichiarata inammissibile in sentenza)
[...] ed alla falsità di quelle rilasciate dai testi introdotti dall'appellato ( (figlia Testimone_4 dell'appellato), (moglie dell'appellato la cui deposizione è stata dichiarata Tes_1 inammissibile dal Tribunale), (altro condomino), (figlio dell'appellato), Tes_5 Tes_6 corredando l'atto di foto non ammissibili sia perché tardivamente allegate, sia perché irritualmente allegate per la prima volta in questo grado;
- una parte in cui si lamenta della mancata ammissione della CTU medico-legale e della audizione dei medici come testimoni (pag. 17-19), nonché del fatto che in sentenza non si sia fatto menzione dell'ammonimento del Questore ai danni del - una CP_1 parte in cui deduceva erroneità della sentenza perché la richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione al Questore in merito al fascicolo relativo al più volte citato ammonimento, doveva essere accolta perché la legge precludeva al privato ogni accesso e quindi l'appellante non avrebbe avuto alcun onere di provare la richiesta e di aver ottenuto il diniego del Questore (pag. 19-20); - una parte in cui accusa il Tribunale di aver anticipato il giudizio non avendo ammesso CTU poiché
“l'ordinanza del 23 settembre 2021, che esclude la CTU, è gravemente anticipatoria del due: come a dire che i testimoni non hanno provato gli assunti e che quindi la CTU è superflua” (pag. 20 appello); - una parte in cui afferma che la propria domanda è fondata poiché vi sarebbe stata una
“capillare istruttoria presso la Questura sia documentale che tramite escussione di persone informate dei fatti (ivi compresi i figli della SI.ra che sono fuggiti da quella casa, a Parte_1 causa delle condotte del e che non hanno più voluto neppure parlare della questione viste le CP_1 sofferenze della famiglia come bene ha dichiarato la testimone Persona_1 Tes_7
, all'epoca fidanzata del figlio di parte attrice, che ha raccontato come il figlio dopo la
[...] vicenda dello “sbattimento dei cancellini” abbia dovuto cambiare casa..)” (pag. 20 appello). Dopo questa premessa di 20 pagine, del tutto inutile, contenente tra l'altro foto inammissibili e questioni che saranno eventualmente risolte in ambito penale inerenti la falsa testimonianza, l'appellante passa ai motivi di appello, anche in questi casi ritrascrivendo, del tutto inutilmente, intere pagine della sentenza. Si giunge al limite della inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., perché non viene censurata la sentenza in modo chiaro, sintetico e specifico, ma ritrascrivendo e commentando la stessa, rigo per rigo, così di fatto impedendo di facilmente comprendere le esatte lamentele e facendo compiere a questa Corte un grande sforzo esegetico parimenti subito dalla difesa dell'appellato, sollevando numerosissime infondate questioni in fatto ed in diritto, di cui si terrà conto ai fini della liquidazione delle spese. Col primo motivo lamenta travisamento dei fatti perché la sentenza “fa una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, travisando anche alcuni fatti importanti” (pag.21 appello). Inizia quindi una disquisizione, del tutto inutile: - su chi abbia introdotto il tema della archiviazione del procedimento penale da parte del GIP, se l'appellante o l'appellato, per arrivare a concludere che siccome è stato provvedimento di ammonizione del Questore successivo, il provvedimento del
GIP non avrebbe alcuna rilevanza e sarebbe smentito da successiva giurisprudenza in merito all'esistenza del reato di stalking anche in casi analoghi a quello per cui è causa.; - sul fatto che l'invalidità del 13-14% non è una conclusione personale dell'appellante, ma è frutto di documentazione medica allegata agli atti.
Orbene niente di quanto indicato in detta parte di atto deve accertarsi, poiché non costituisce motivo di impugnazione ma mera precisazione, oltretutto contenente fatti irrilevanti e argomentazioni personali dell'appellante in merito alla maggiore validità di un atto rispetto all'altro, in merito alla ricostruzione, fra l'altro esaustivissima e comprensibilissima, operata dal Tribunale dei fatti. Col secondo motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla valutazione delle prove.
Di nuovo ritrascrive, inutilmente, l'intera parte della sentenza che intende impugnare, sottolineando anche le parti da ella ritenute evidentemente da porre in risalto a questa Corte, che per la verità dovrebbe riuscire nell'intento anche senza l'esaltazione dei periodi, e si duole del fatto che non è stata ritenuta meritevole di accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per gli atti
“endoprocedimentali del procedimento funzionale all'ammonimento del Questore” (pag. 22-23 appello). A suo dire la sentenza “IGNORA (in maiuscolo per dare enfasi n.d.R.) totalmente che si tratti di questioni che riguardano la norma in base alla quale non possono essere acquisiti dal privato atti endoprocedimentali, preclusi all'accesso e per “motivi di ordine pubblico e sicurezza” (quali lo stalking), ex art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. Interno n. 415 del 1994, perché ritenuti ”atti che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità”, quali sono le indagini ed istruttoria per stalking (divieto di accesso ai documenti, indicato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. Interno n. 415 del 1994)” (pag. 23 appello, per lo più sottolineato e scritto in grassetto). A suo dire la Questura non lascerebbe il documento senza un ordine del giudice, come “era stato detto verbalmente al difensore, che ne ha fatto istanza al Giudice” (pag. 23 appello). Il motivo è infondato. L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisizione della prova per altra via (Cass. Ord. 38062/21, Cass. 31251/21
Cass. Ord. 27412/21).
Nella fattispecie il diniego del Questore non solo non è provato, non potendo certo ritenersi tale il mero “detto verbalmente al difensore”, ma emerge che l'appellante ha del tutto omesso di svolgere idonea istanza di acquisizione formale del fascicolo endoprocessuale dell'ammonimento al Questore. L'ordine di esibizione infatti non deve supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ma, solo in caso di impossibilità di ottenimento del documento per mancata collaborazione del terzo, obbligare quest'ultimo al deposito della documentazione necessaria al giudizio. È pur vero che l'art. 3 del D.M. 415/94 prevede una serie di categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza, ma non è dato sapere se quelli contenuti all'interno del fascicolo relativo all'ammonimento debbano considerarsi tali e, in quanto tali, inaccessibili. Solo la prova, che doveva fornire l'appellante, di mancato rilascio della copia dei documenti contenuti all'interno del fascicolo, da ottenersi a seguito dell'istanza, scritta e non certo orale, inviata al Questore, che avrebbe dovuto rispondere in un senso o nell'altro, avrebbe permesso l'eventuale applicazione dell'art. 210 c.p.c., anche in caso di silenzio del Questore, ove la documentazione fosse stata ritenuta rilevante in causa. Con l'altro motivo lamenta illogica mancata ammissione di CTU medico legale. A suo dire la CTU richiesta doveva essere ammessa perché vi erano documenti medico-legali, documentazione fotografica, audio e video, oltre alle risultanze testimoniali, che dimostravano la fondatezza della domanda.
Fa poi una disquisizione, del tutto inutile, di quasi due pagine (pag. 23-24 appello), tra l'ordinanza del 23.9.21 in cui la CTU veniva dichiarata esplorativa, rispetto alla dichiarata poi superflua in sede di sentenza. Il motivo è infondato. Correttamente la CTU è stata ritenuta superflua visto l'esito della causa nella quale la domanda non è stata ritenuta fondata, indipendentemente dalla motivazione della precedente ordinanza che, come tale, è sempre revocabile ex art. 177 c.p.c.; la mancata ammissione ha inoltre evitato di onerare di ulteriori spese la soccombente. Con altro motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione per violazione dell'art. 2697 c.c. per avvenuta frammentazione delle prove in quanto il Tribunale prima avrebbe sentito i testimoni del convenuto e poi quelli dell'attrice. Detto motivo è inammissibile oltre che infondato. È inammissibile perché l'appellante non riferisce quali sarebbero state le conseguenze decisionali erronee nell'assunzione preventiva i testi di parte convenuta rispetto a quelli di parte attrice. È infondato perché nel processo civile, regolato dagli artt. 251 e ss. c.p.c., non vi sono le preclusioni di cui all'art. 496 c.p.p.; tanto meno è comprensibile quali conseguenze possono derivare dall'assunzione dei testimoni in giorni diversi. Con ulteriore motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla valutazione delle condotte poste quali fattispecie di Stalking condominiale con violazione dell'art. 612 bis c.p. ed erronea valutazione delle prove.
Dopo aver ancora inutilmente trascritto intere pagine della sentenza (pag. 26-27 appello), arriva alla conclusione che “il giudice di prime cure non si sia mai discostato dalla prima idea volta a dare ragione al convenuto, secondo una logica del tutto inspiegabile” (pag. 27 appello) e ciò lo si ricaverebbe dal fatto di aver sentito prima i testi del convenuto su circostanze negative e quindi abbia tratto la propria motivazione considerando irrilevanti le testimonianze del marito della Pt_1
“(liquidandolo in quanto incapace di testimoniare)”, della “(che descriveva il Testimone_7 rumore dei cancellini ed il clima invivibile causato dallo sbattimento di questi cancellini tutte condotte attribuibili a )” e del SC (pag. 28 appello), ignorando la di lui CP_3 Tes_3 annotazione agli atti. A suo dire il giudice non avrebbe menzionato le prove a vantaggio dell'attore dimostrando “anche di non essere giudice imparziale” (pag. 29 appello). Il aveva dichiarato sia che il uscito di casa alle 6,30, aveva guardato spesso Testimone_8 CP_1 verso la finestra della appellante, sia che il cane dell'appellato aveva urinato proprio sulla ruota dell'auto della stessa seppur vi fossero molte auto parcheggiate. Anche in merito alla interruzione della corrente elettrica, ciò era, a detta del SC, avvenuto proprio in concomitanza del rientro del dalla passeggiata mattutina;
irrilevante secondo l'appellante il fatto che il CP_1
non abbia visto materialmente il attivarsi sui contatori per interrompere Tes_8 CP_1 l'erogazione dal momento che essi si troverebbero “a fianco della scala che porta al suo appartamento” (pag. 29 appello) come emergerebbe da una foto (pag. 30 appello), inammissibilmente, come già sopra accertato, unita materialmente all'atto di citazione in appello. Non sarebbe poi stata tenuta di conto la testimonianza della che avrebbe sentito Testimone_7 sbattere i cancellini e del fabbro che aveva riparato i cancellini attribuendo la Testimone_2 causa delle rotture a sbattimenti forti e ripetuti;
tantomeno la testimonianza del in merito al Tes_3 fatto di aver veduto l'auto e la moto del accese. CP_1
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, sarebbe integrato il reato di stalking condominiale non essendo necessarie minacce ma “sufficienti condotte moleste, almeno due condotte, tali da creare uno stato di ansia in chi le subisce e idoneo a modificare le abitudini di vita di chi le subisce” (pag. 31 appello). Il motivo è infondato. In merito allo sbattere dei cancellini nessuna prova è stata raccolta circa il fatto che la rottura degli stessi sia stata causata dall'appellato. Anzi il teste ha smentito la circostanza “non mi risulta, non ho mai visto e sentito Tes_5 ciò”; affermazione resa anche in merito allo stazionamento dell'auto e della moto: “no non è vero. Io abito al piano terra e la mia finestra confina con il garage di e non mi è mai capitato di CP_1 vedere che quest'ultimo rimanga fermo con i mezzi accesi. Io lo vedo prendere i suoi mezzi, accenderli e andar via”; il teste anch'esso condomino, ha reso deposizione dello stesso Tes_9 tenore: “no non ho mai riscontrato tale circostanza, io sentivo che accendeva lo scooter e poi rumori del veicolo che si allontanava degradando. Io da casa mia non potevo vedere ma lo sentivo andar via e non lo sentivo sostare con il motore acceso, almeno da quel che sentivo” e, in merito ai cancellini: “no non ho mai sentito ciò, non mi risulta tale circostanza”. Tanto meno ai testimoni risultano appostamenti del dinanzi alla casa della CP_1 Pt_1
La deposizione della correttamente, è stata giudicata inammissibile essendo coniuge in Tes_1 regime di comunione legale dei beni dell'appellato e quindi potendo avere un interesse in causa;
parimenti quella del marito dell'appellante. Il teste non solo non è in grado di riferire in merito all'autore delle gesta per cui è stato Tes_2 necessario il suo intervento in qualità di fabbro, ma, dietro domanda del Giudice, aggiunge che “la cliente mi disse che non sapeva cosa fosse capitato”, circostanza che stride con Parte_1 la ricostruzione attorea poiché, evidentemente, se veramente l'evento fosse stato attribuibile all'appellato avrebbe narrato al fabbro il motivo della chiamata al fine di ripristinarlo. Il testimone ha affermato soltanto che “per subire tale danno deve subire ripetuti colpi forti”, il che non esclude che chiunque, anche l'appellante o i suoi familiari, possano aver agito incautamente sullo stesso durante i loro passaggi. Ha sorvolato il Tribunale su un atteggiamento non etico del marito dell'appellante il quale, prima dell'udienza, ha avvicinato il SC VE, chiamato a deporre, consegnandogli “un foglio ove sono segnate indicazioni in merito ai fatti di causa e chi mi avrebbero dovuto indirizzare durante la mia deposizione”; nonostante ciò il SC niente sa in merito “al continuo passaggio davanti alla casa della SI.ra quando esiste altro ingresso che consente di evitare il Parte_1 passaggio presso la casa della stessa”; in merito ai presunti appostamenti dichiara soltanto che il
, in occasione del suo intervento presso la abitazione della appellante del 29/8/12, CP_1 passando “guardava spesso verso la finestra della signora, tanto che io dovevo ritirarmi e fare attenzione perché non si accorgesse di me”, il che non appare alla Corte circostanza anomala dal momento che ciò non può definirsi un appostamento ma, evidentemente, al limite, una mera ingiustificata curiosità che spesso accade tra vicini;
afferma poi che il cane del aveva urinato CP_1 sulla ruota dell'auto della benché vi fossero altre auto parcheggiate, circostanza anch' essa Pt_1 irrilevante dal momento che non è riferito né se l'animale abbia urinato anche su altre ruote di altre auto, né le modalità dell'accadimento ovverosia se il padrone lo abbia deliberatamente condotto li, né ove si trovasse la macchina perché, solo a titolo di esempio, è chiaro che se fosse stata parcheggiata immediatamente all'uscita ed il cane avesse impellente bisogno non avrebbe certo scelto la autoveicolo su cui sfogarlo e, tantomeno, il padrone lo potrebbe aver convinto a scegliere un'auto rispetto ad un'altra. Non solo: il SC poi ha aggiunto di essere arrivato a tale conclusione non perché abbia visto il cane mentre urinava, in quanto “a causa della presenza della siepe non era possibile vedere proprio fisicamente il cane a livello detta” , ma perché “poi dopo un'oretta circa ho constatato che effettivamente la ruota dell'auto dell'attrice era sporca di urina”, precisazione che rende la testimonianza di fatto irrilevante, per non parlare di inattendibilità della stessa non riuscendo a comprendere il motivo per cui il , che non ha visto il cane, abbia Tes_8 potuto attribuire allo stesso cane invece che ad altri, specie a distanza di un'oretta, l'urina sulla ruota dell'auto dell'appellante e, soprattutto, come possa riferire in merito al fatto che il cane abbia o meno urinato se non ha potuto vederlo. In merito all'accensione dell'auto e della Vespa il VE dichiara di averle viste accese Tes_8 entrambe dinanzi al garage della ma senza ricordare “se con il tubo di scappamento orientato Pt_1 verso il garage dell'attrice”, il che rende impossibile per il giudicante comprendere se vi fosse una volontà di immettere i gas di scarico nell'immobile dell'appellante o altra motivazione non illecita. Oltretutto il testimone, il quale neppure ricorda “l'allineamento dell'autovettura e della vespa”, esprime una valutazione secondo la quale constatò, evidentemente col mero olfatto, che
“l'abitazione della SI.ra era effettivamente piena di gas dei veicoli” . Parte_1 In merito all'interruzione di somministrazione di energia elettrica il testimone prima afferma che
“proprio quando il SI. stava rientrando dalla passeggiata con il cane la corrente nella casa CP_1 dell'attrice andò via, si spense” però poi in alcun modo attribuisce l'evento all'appellato poiché “io non ho visto il sig. staccare la luce dell'attrice nei contatori che si trovavano lungo la strada CP_1 perché ero in casa. Posso confermare che i contatori si trovano in un punto davanti al quale il SI. deve essere passato per rientrare in casa dopo aver portato fuori il cagnolino”; oltre tutto CP_1 secondo l'appellante i contatori, contrariamente a quanto affermato dal testimone, non si trovano
“lungo la strada” ma nel sottoscala del condominio, il che continua a rendere la deposizione del non chiara. Tes_8
Oltretutto è di difficile comprensibilità il motivo per cui l'appellante si sia recata a sporgere denuncia presso i carabinieri del Comune di Guastalla, luogo di lavoro del e non Testimone_8 presso i Carabinieri del Comune di sua residenza in Reggiolo, percorrendo quindi 14 Km. Seppur encomiabile l'operato svolto dal SC che, a seguito di denuncia da lui Parte_2 ricevuta il 28.8.12 alle ore 14:30, in data 29.8.12 alle ore 8:30 aveva già redatto una annotazione di
PG, essendosi recato, da solo perché altre firme sulla annotazione non ve ne sono, alle ore 6:55 dello stesso giorno presso l'abitazione della appellante, vi sono alcune incongruenze della annotazione stessa rispetto alla successiva deposizione. Invero si legge che egli “in abiti civili” constatava che “il , verso le ore 07:15, usciva dalla sua abitazione, portando il suo cane CP_1 al guinzaglio, facendo fermare volutamente sul pneumatico posteriore sinistro dell'auto Fiat Idea di colore blu targata CY086PW dei predetti coniugi, facendolo orinare. Dopo pochi minuti lo stesso, si è guardato in modo circospetto e poi insistentemente verso l'abitazione dei CP_2
Successivamente il ritornava presso la propria abitazione, passando obbligatoriamente CP_1 nelle vicinanze del locale contatori e in tale frangente veniva a mancare per pochi attimi la corrente in casa . CP_2
Abbiamo già evidenziato come quanto affermato nella annotazione di servizio serva a ben poco sia in merito all'espletazione dei bisogni fisiologici del cane perché, causa la siepe, il non Tes_8 ha visto l'evento, come da lui stesso chiarito, sia in merito all'interruzione dell'energia elettrica in primis non trovandosi i contatori lungo la strada e in secundis non avendo il testimone visto il CP_1 operare sugli stessi. Anche in relazione all'accensione dei mezzi dinanzi al garage dei coniugi egli non solo CP_2 non ha ricordato in sede di deposizione testimoniale se i tubi di scappamento fossero rivolti verso il bandone del garage ma, nella stessa annotazione di servizio, ha meramente riportato che il CP_1
“alle ore 7:35 circa usciva con un'autovettura Opel Meriva…parcheggiandola di fronte alla loro bascula, lasciandola con il motore acceso. Successivamente dal suo garage usciva con la predetta
Vespa targata RE86728 posizionandola sempre di fronte al garage dei RAMPINI mettendola in moto, stazionandovi e protraendo volutamente la sosta con il motore acceso. In tale contesto, mi proiettavano all'esterno qualificandomi e sensibilizzando il nel fargli capire che i fumi dei CP_1 predetti veicoli stavano entrando all'interno dell'abitazione dei . CP_2
Orbene detta annotazione a tutto porta meno che a ritenere che vi sia stato un intento volutamente stalkerizzatore del CP_1
Egli ha meramente estratto dal proprio garage due mezzi, tra i quali una Vespa evidentemente storica vista la targa, ha lasciato accesa un'auto e quindi acceso la Vespa: che il fine sia stato quello di arrecare pregiudizio ai coniugi è una mera asserzione dell'appellante, suffragata da CP_2 alcuna certezza, anche in considerazione del fatto che, appena accesa la Vespa, per sua stessa ammissione, il SC è intervenuto qualificandosi, segno evidente che l'evento si è svolto velocemente. Non può escludersi, solo a titolo di esempio, che il abbia inteso “far girare” il CP_1 motore della Vespa ovvero estratto la Vespa e l'auto dal garage per poi recarsi al lavoro con l'uno o l'altro mezzo e quindi rimettendo nel proprio garage il primo. Trattasi senza dubbio di un atteggiamento che andrebbe evitato per un quieto vivere tra vicini, ma le conclusioni dell'appellante in merito al dimostrato stalkeraggio sulla base di quanto annotato dal non Testimone_8 appaiono assolutamente condivisibili. La teste riporta esclusivamente di attraversamenti del nella proprietà dell'attrice “dal Tes_7 CP_1 cancellino davanti e sbattere forte il cancello, attraversare il passaggio pedonale di proprietà esclusiva della e uscire dal secondo cancello dietro e sbatterlo forte” il che la Corte, come il Pt_1
Tribunale, non ritiene comportamento stalkerizzante (sarebbe stato sufficiente chiudere a chiave i cancellini), niente sa di eventuali appostamenti, non ha visto il cane del espletare i propri CP_1 bisogni sull'auto dell'appellante. La teste nega ogni attività riferita dall'appellante e compiuta dal di lui padre, anzi Testimone_4 specificando che i mezzi venivano estratti dal garage contemporaneamente poiché essi erano adibiti a trasporto della teste e del padre ai rispettivi luoghi di lavoro e poi “preciso che dal 2015 mio padre non utilizzava più la Vespa perché veniva sempre in macchina con me ed io non parcheggiavo la mia macchina in garage ma nel parcheggio pubblico”; in relazione al passaggio dei cancellini “dal 2012 preciso che non si può più passare dalla proprietà Tuttavia si sente lo stesso Parte_1 rumore di apertura chiusura dei cancellini in quanto vengono utilizzati dalla proprietà ”. Dello stesso tenore la testimonianza del figlio Tes_6
In conclusione le prove testimoniali, così come quelle documentali, audio e video in alcun modo portano a ritenere esistente la lamentata turbativa dell'appellante e, conseguentemente, la domanda non può che essere respinta. Condivisibilmente il Tribunale ha escluso, “solo per completezza”, la maggior valenza del provvedimento di ammonimento del Questore, “non sospeso dal TAR in forza della ritenuta necessità di approfondimento istruttorio (doc.8, 8 bis di parte attrice)” (pag. 8 sentenza) rispetto all'ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Emilia che ha ritenuto le condotte esaminate in questo giudizio inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (doc.9 parte appellata giudizio di primo grado). Con ulteriore motivo non censura la decisione del Tribunale di inammissibilità di entrambi i coniugi delle parti, e quindi non si comprende il motivo per cui ne faccia menzione, ma esclusivamente che i documenti di denuncia querela dalla stessa presentati successivamente all'audizione dei testimoni dovevano essere ammessi.
Il motivo è inammissibile non essendo stata infatti mossa alcuna censura in merito a quanto già correttamente accertato in sentenza ovverosia che la asserita falsità delle deposizioni rese trattasi “di questione da valutarsi in diversa sede”, dal momento che le deposizioni rese dai testi indotti dal convenuto appaiono attendibili. E' inoltre infondato poiché, in base all'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo civile può essere disposta solo ove la azione penale sia effettivamente iniziata, e di ciò non vi è prova in atti, non essendo sufficiente la sola proposizione della querela (Cass. Ord. 16700/14).
Con ulteriore motivo lamenta violazione ed omessa motivazione in merito alla richiesta di risarcimento dei danni per non essere stata ammessa la CTU medico legale. A suo avviso il Tribunale non avrebbe ingiustamente “effettuato una ipotesi di risarcimento danni, ritenendo le condotte soltanto atti di maleducazione e non condotte di stalking condominiale” (pag. 35 appello). Il motivo è palesemente infondato. Non dovendo trovare accoglimento la domanda dell'appellante è evidente che la CTU medico legale appaia del tutto superflua, come superflui appaiono capitolo di prova 5,6,7,8,9 formulati dall'appellante nella propria memoria istruttoria del giudizio di primo grado tutti volti a provare, mediante testimoni, lo stato di salute dell'appellante e dei membri della di lei famiglia. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della capziosità dell'atto di appello, delle numerose questioni in diritto ed in fatto trattate e della mancanza di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto di appello che hanno comportato un enorme sforzo difensivo dell'appellato. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/23 emessa il 9.1.23 e CP_1 pubblicata il 9.1.23.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del SInori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 263/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 16-17/7/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Pellini come da mandato in atti Parte_1
– appellante –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Bonini ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in Gualtieri (RE) fraz. S. Vittoria, Via F.lli Cervi 3 come da mandato in atti
- appellato – appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/23 emessa il 9.1.23 e pubblicata il
9.1.23.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni subiti in conseguenza dei comportamenti persecutori dallo stesso attuati nei suoi confronti a partire dal gennaio del 2011.
Sosteneva che l'inizio dei comportamenti era conseguente alle iniziative intraprese dalla attrice e dal marito volte a regolamentare l'uso della cosa comune del condominio ove le parti convivevano.
Il convenuto avrebbe: - sbattuto violentemente, anche nottetempo, i cancellini posti a protezione dell'area esclusiva dell'attrice tanto da provocarne la rottura;
- passato dinanzi all'abitazione dell'attrice guardando insistentemente al suo interno;
- portato il proprio cane ad espletare i suoi bisogni fisiologici contro le ruote dell'automobile dell'attrice; - stazionato il suo ciclomotore e la sua auto con il motore acceso di fronte al garage dell'attrice nei pressi delle finestre della sua abitazione;
- fatto sì che mancasse la corrente presso la abitazione dell'attrice ogni qualvolta passava nelle vicinanze dei contatore della luce.
Seppur il procedimento penale conseguente alla querela presentata nei confronti del convenuto fosse stato archiviato dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, nonostante l'opposizione dell'attrice e del marito, il era stato raggiunto dall'ammonimento del Questore di tenere una condotta CP_1 conforme alla legge ed il provvedimento, nonostante la richiesta al TAR presentata dal convenuto, non era stato sospeso ed il ricorso non coltivato.
Accusava quindi il convenuto di stalking condominiale asserendo di aver subito un danno biologico di tipo psichico permanente nella misura del 13- 14% e chiedeva un risarcimento quantificato in euro 50.000,00.
Si costituiva giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e contestando tutte le affermazioni dell'attrice poiché infondate. La causa veniva istruita documentalmente e con prove orali e, all'esito, il Tribunale, respingeva la domanda.
Preliminarmente ribadiva la inammissibilità delle ulteriori prove dedotte dalla attrice poiché, quanto alla prova orale, i capitoli non ammessi, per come formulati, apparivano irrilevanti, quanto alla richiesta di acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c., inerente il procedimento conducente all'ammonimento del Questore, essa era inammissibile poiché non dimostrata l'impossibilità di aver acquisito il possesso in altro modo da parte dell'attrice e quanto alla CTU essa appariva superflua stante la reiezione della domanda.
Nel merito il Tribunale inquadrava l'istituto del c.d. stalking, realizzato mediante l'attuazione dei comportamenti previsti dall'art. 612 bis c.p. e quindi nel reiterare condotte di minaccia o molestie tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o da ingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto per poi, sulla scorta della documentazione cartacea ed audiovisiva prodotta dall'attrice nonché delle prove testimoniali raccolte, giungere alla conclusione dell'infondatezza della domanda attorea.
Accoglieva altresì le eccezioni di incapacità a testimoniare di e , Tes_1 Controparte_2 reciprocamente sollevate dalle parti, essendo gli stessi loro rispettivi coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Rigettava altresì la domanda avanzata dal convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c. che però condannava alla refusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellato chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 16-17/7/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prolisso atto di appello, oltretutto corredato di foto che devono inserirsi all'interno del fascicolo processuale e non certo nel corpo dell'atto, contiene: - una riproposizione, del tutto inutile, dello svolgimento del processo di primo grado e delle conclusioni (pag.1-3); - una parte denominata
“Diritto e risultanze istruttorie della causa di primo grado” (pag. 4-17) nella quale, ancora inutilmente, venivano elencati i documenti prodotti in primo grado, i documenti nuovi prodotti in appello (denunce per falsa testimonianza di alcuni testi introdotti dal , ritrascritte le CP_1 deposizioni testimoniali con commenti dell'appellante in merito alla veridicità di quelle rilasciate dai testi da lei introdotti ( (fabbro che ha riparato il cancellino a detta Testimone_2 dell'appellante danneggiato dall'appellato), (SC Carabinieri), Tes_3 CP_2
(marito dell'appellante e la cui deposizione è stata dichiarata inammissibile in sentenza)
[...] ed alla falsità di quelle rilasciate dai testi introdotti dall'appellato ( (figlia Testimone_4 dell'appellato), (moglie dell'appellato la cui deposizione è stata dichiarata Tes_1 inammissibile dal Tribunale), (altro condomino), (figlio dell'appellato), Tes_5 Tes_6 corredando l'atto di foto non ammissibili sia perché tardivamente allegate, sia perché irritualmente allegate per la prima volta in questo grado;
- una parte in cui si lamenta della mancata ammissione della CTU medico-legale e della audizione dei medici come testimoni (pag. 17-19), nonché del fatto che in sentenza non si sia fatto menzione dell'ammonimento del Questore ai danni del - una CP_1 parte in cui deduceva erroneità della sentenza perché la richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione al Questore in merito al fascicolo relativo al più volte citato ammonimento, doveva essere accolta perché la legge precludeva al privato ogni accesso e quindi l'appellante non avrebbe avuto alcun onere di provare la richiesta e di aver ottenuto il diniego del Questore (pag. 19-20); - una parte in cui accusa il Tribunale di aver anticipato il giudizio non avendo ammesso CTU poiché
“l'ordinanza del 23 settembre 2021, che esclude la CTU, è gravemente anticipatoria del due: come a dire che i testimoni non hanno provato gli assunti e che quindi la CTU è superflua” (pag. 20 appello); - una parte in cui afferma che la propria domanda è fondata poiché vi sarebbe stata una
“capillare istruttoria presso la Questura sia documentale che tramite escussione di persone informate dei fatti (ivi compresi i figli della SI.ra che sono fuggiti da quella casa, a Parte_1 causa delle condotte del e che non hanno più voluto neppure parlare della questione viste le CP_1 sofferenze della famiglia come bene ha dichiarato la testimone Persona_1 Tes_7
, all'epoca fidanzata del figlio di parte attrice, che ha raccontato come il figlio dopo la
[...] vicenda dello “sbattimento dei cancellini” abbia dovuto cambiare casa..)” (pag. 20 appello). Dopo questa premessa di 20 pagine, del tutto inutile, contenente tra l'altro foto inammissibili e questioni che saranno eventualmente risolte in ambito penale inerenti la falsa testimonianza, l'appellante passa ai motivi di appello, anche in questi casi ritrascrivendo, del tutto inutilmente, intere pagine della sentenza. Si giunge al limite della inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., perché non viene censurata la sentenza in modo chiaro, sintetico e specifico, ma ritrascrivendo e commentando la stessa, rigo per rigo, così di fatto impedendo di facilmente comprendere le esatte lamentele e facendo compiere a questa Corte un grande sforzo esegetico parimenti subito dalla difesa dell'appellato, sollevando numerosissime infondate questioni in fatto ed in diritto, di cui si terrà conto ai fini della liquidazione delle spese. Col primo motivo lamenta travisamento dei fatti perché la sentenza “fa una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, travisando anche alcuni fatti importanti” (pag.21 appello). Inizia quindi una disquisizione, del tutto inutile: - su chi abbia introdotto il tema della archiviazione del procedimento penale da parte del GIP, se l'appellante o l'appellato, per arrivare a concludere che siccome è stato provvedimento di ammonizione del Questore successivo, il provvedimento del
GIP non avrebbe alcuna rilevanza e sarebbe smentito da successiva giurisprudenza in merito all'esistenza del reato di stalking anche in casi analoghi a quello per cui è causa.; - sul fatto che l'invalidità del 13-14% non è una conclusione personale dell'appellante, ma è frutto di documentazione medica allegata agli atti.
Orbene niente di quanto indicato in detta parte di atto deve accertarsi, poiché non costituisce motivo di impugnazione ma mera precisazione, oltretutto contenente fatti irrilevanti e argomentazioni personali dell'appellante in merito alla maggiore validità di un atto rispetto all'altro, in merito alla ricostruzione, fra l'altro esaustivissima e comprensibilissima, operata dal Tribunale dei fatti. Col secondo motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla valutazione delle prove. Di nuovo ritrascrive, inutilmente, l'intera parte della sentenza che intende impugnare, sottolineando anche le parti da ella ritenute evidentemente da porre in risalto a questa Corte, che per la verità dovrebbe riuscire nell'intento anche senza l'esaltazione dei periodi, e si duole del fatto che non è stata ritenuta meritevole di accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per gli atti
“endoprocedimentali del procedimento funzionale all'ammonimento del Questore” (pag. 22-23 appello). A suo dire la sentenza “IGNORA (in maiuscolo per dare enfasi n.d.R.) totalmente che si tratti di questioni che riguardano la norma in base alla quale non possono essere acquisiti dal privato atti endoprocedimentali, preclusi all'accesso e per “motivi di ordine pubblico e sicurezza” (quali lo stalking), ex art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. Interno n. 415 del 1994, perché ritenuti ”atti che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità”, quali sono le indagini ed istruttoria per stalking (divieto di accesso ai documenti, indicato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. Interno n. 415 del 1994)” (pag. 23 appello, per lo più sottolineato e scritto in grassetto). A suo dire la Questura non lascerebbe il documento senza un ordine del giudice, come “era stato detto verbalmente al difensore, che ne ha fatto istanza al Giudice” (pag. 23 appello). Il motivo è infondato. L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisizione della prova per altra via (Cass. Ord. 38062/21, Cass. 31251/21
Cass. Ord. 27412/21). Nella fattispecie il diniego del Questore non solo non è provato, non potendo certo ritenersi tale il mero “detto verbalmente al difensore”, ma emerge che l'appellante ha del tutto omesso di svolgere idonea istanza di acquisizione formale del fascicolo endoprocessuale dell'ammonimento al Questore. L'ordine di esibizione infatti non deve supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ma, solo in caso di impossibilità di ottenimento del documento per mancata collaborazione del terzo, obbligare quest'ultimo al deposito della documentazione necessaria al giudizio. È pur vero che l'art. 3 del D.M. 415/94 prevede una serie di categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza, ma non è dato sapere se quelli contenuti all'interno del fascicolo relativo all'ammonimento debbano considerarsi tali e, in quanto tali, inaccessibili. Solo la prova, che doveva fornire l'appellante, di mancato rilascio della copia dei documenti contenuti all'interno del fascicolo, da ottenersi a seguito dell'istanza, scritta e non certo orale, inviata al Questore, che avrebbe dovuto rispondere in un senso o nell'altro, avrebbe permesso l'eventuale applicazione dell'art. 210 c.p.c., anche in caso di silenzio del Questore, ove la documentazione fosse stata ritenuta rilevante in causa. Con l'altro motivo lamenta illogica mancata ammissione di CTU medico legale. A suo dire la CTU richiesta doveva essere ammessa perché vi erano documenti medico-legali, documentazione fotografica, audio e video, oltre alle risultanze testimoniali, che dimostravano la fondatezza della domanda.
Fa poi una disquisizione, del tutto inutile, di quasi due pagine (pag. 23-24 appello), tra l'ordinanza del 23.9.21 in cui la CTU veniva dichiarata esplorativa, rispetto alla dichiarata poi superflua in sede di sentenza.
Il motivo è infondato. Correttamente la CTU è stata ritenuta superflua visto l'esito della causa nella quale la domanda non è stata ritenuta fondata, indipendentemente dalla motivazione della precedente ordinanza che, come tale, è sempre revocabile ex art. 177 c.p.c.; la mancata ammissione ha inoltre evitato di onerare di ulteriori spese la soccombente. Con altro motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione per violazione dell'art. 2697 c.c. per avvenuta frammentazione delle prove in quanto il Tribunale prima avrebbe sentito i testimoni del convenuto e poi quelli dell'attrice. Detto motivo è inammissibile oltre che infondato. È inammissibile perché l'appellante non riferisce quali sarebbero state le conseguenze decisionali erronee nell'assunzione preventiva i testi di parte convenuta rispetto a quelli di parte attrice.
È infondato perché nel processo civile, regolato dagli artt. 251 e ss. c.p.c., non vi sono le preclusioni di cui all'art. 496 c.p.p.; tanto meno è comprensibile quali conseguenze possono derivare dall'assunzione dei testimoni in giorni diversi. Con ulteriore motivo lamenta omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla valutazione delle condotte poste quali fattispecie di Stalking condominiale con violazione dell'art. 612 bis c.p. ed erronea valutazione delle prove.
Dopo aver ancora inutilmente trascritto intere pagine della sentenza (pag. 26-27 appello), arriva alla conclusione che “il giudice di prime cure non si sia mai discostato dalla prima idea volta a dare ragione al convenuto, secondo una logica del tutto inspiegabile” (pag. 27 appello) e ciò lo si ricaverebbe dal fatto di aver sentito prima i testi del convenuto su circostanze negative e quindi abbia tratto la propria motivazione considerando irrilevanti le testimonianze del marito della Pt_1
“(liquidandolo in quanto incapace di testimoniare)”, della “(che descriveva il Testimone_7 rumore dei cancellini ed il clima invivibile causato dallo sbattimento di questi cancellini tutte condotte attribuibili a )” e del SC (pag. 28 appello), ignorando la di lui CP_3 Tes_3 annotazione agli atti. A suo dire il giudice non avrebbe menzionato le prove a vantaggio dell'attore dimostrando “anche di non essere giudice imparziale” (pag. 29 appello). Il aveva dichiarato sia che il uscito di casa alle 6,30, aveva guardato spesso Testimone_8 CP_1 verso la finestra della appellante, sia che il cane dell'appellato aveva urinato proprio sulla ruota dell'auto della stessa seppur vi fossero molte auto parcheggiate. Anche in merito alla interruzione della corrente elettrica, ciò era, a detta del SC, avvenuto proprio in concomitanza del rientro del dalla passeggiata mattutina;
irrilevante secondo l'appellante il fatto che il CP_1
non abbia visto materialmente il attivarsi sui contatori per interrompere Tes_8 CP_1 l'erogazione dal momento che essi si troverebbero “a fianco della scala che porta al suo appartamento” (pag. 29 appello) come emergerebbe da una foto (pag. 30 appello), inammissibilmente, come già sopra accertato, unita materialmente all'atto di citazione in appello. Non sarebbe poi stata tenuta di conto la testimonianza della che avrebbe sentito Testimone_7 sbattere i cancellini e del fabbro che aveva riparato i cancellini attribuendo la Testimone_2 causa delle rotture a sbattimenti forti e ripetuti;
tantomeno la testimonianza del in merito al Tes_3 fatto di aver veduto l'auto e la moto del accese. CP_1 Secondo l'appellante, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, sarebbe integrato il reato di stalking condominiale non essendo necessarie minacce ma “sufficienti condotte moleste, almeno due condotte, tali da creare uno stato di ansia in chi le subisce e idoneo a modificare le abitudini di vita di chi le subisce” (pag. 31 appello). Il motivo è infondato.
In merito allo sbattere dei cancellini nessuna prova è stata raccolta circa il fatto che la rottura degli stessi sia stata causata dall'appellato. Anzi il teste ha smentito la circostanza “non mi risulta, non ho mai visto e sentito Tes_5 ciò”; affermazione resa anche in merito allo stazionamento dell'auto e della moto: “no non è vero. Io abito al piano terra e la mia finestra confina con il garage di e non mi è mai capitato di CP_1 vedere che quest'ultimo rimanga fermo con i mezzi accesi. Io lo vedo prendere i suoi mezzi, accenderli e andar via”; il teste anch'esso condomino, ha reso deposizione dello stesso Tes_9 tenore: “no non ho mai riscontrato tale circostanza, io sentivo che accendeva lo scooter e poi rumori del veicolo che si allontanava degradando. Io da casa mia non potevo vedere ma lo sentivo andar via e non lo sentivo sostare con il motore acceso, almeno da quel che sentivo” e, in merito ai cancellini: “no non ho mai sentito ciò, non mi risulta tale circostanza”. Tanto meno ai testimoni risultano appostamenti del dinanzi alla casa della CP_1 Pt_1
La deposizione della correttamente, è stata giudicata inammissibile essendo coniuge in Tes_1 regime di comunione legale dei beni dell'appellato e quindi potendo avere un interesse in causa;
parimenti quella del marito dell'appellante. Il teste non solo non è in grado di riferire in merito all'autore delle gesta per cui è stato Tes_2 necessario il suo intervento in qualità di fabbro, ma, dietro domanda del Giudice, aggiunge che “la cliente mi disse che non sapeva cosa fosse capitato”, circostanza che stride con Parte_1 la ricostruzione attorea poiché, evidentemente, se veramente l'evento fosse stato attribuibile all'appellato avrebbe narrato al fabbro il motivo della chiamata al fine di ripristinarlo. Il testimone ha affermato soltanto che “per subire tale danno deve subire ripetuti colpi forti”, il che non esclude che chiunque, anche l'appellante o i suoi familiari, possano aver agito incautamente sullo stesso durante i loro passaggi. Ha sorvolato il Tribunale su un atteggiamento non etico del marito dell'appellante il quale, prima dell'udienza, ha avvicinato il SC VE, chiamato a deporre, consegnandogli “un foglio ove sono segnate indicazioni in merito ai fatti di causa e chi mi avrebbero dovuto indirizzare durante la mia deposizione”; nonostante ciò il SC niente sa in merito “al continuo passaggio davanti alla casa della SI.ra quando esiste altro ingresso che consente di evitare il Parte_1 passaggio presso la casa della stessa”; in merito ai presunti appostamenti dichiara soltanto che il
, in occasione del suo intervento presso la abitazione della appellante del 29/8/12, CP_1 passando “guardava spesso verso la finestra della signora, tanto che io dovevo ritirarmi e fare attenzione perché non si accorgesse di me”, il che non appare alla Corte circostanza anomala dal momento che ciò non può definirsi un appostamento ma, evidentemente, al limite, una mera ingiustificata curiosità che spesso accade tra vicini;
afferma poi che il cane del aveva urinato CP_1 sulla ruota dell'auto della benché vi fossero altre auto parcheggiate, circostanza anch' essa Pt_1 irrilevante dal momento che non è riferito né se l'animale abbia urinato anche su altre ruote di altre auto, né le modalità dell'accadimento ovverosia se il padrone lo abbia deliberatamente condotto li, né ove si trovasse la macchina perché, solo a titolo di esempio, è chiaro che se fosse stata parcheggiata immediatamente all'uscita ed il cane avesse impellente bisogno non avrebbe certo scelto la autoveicolo su cui sfogarlo e, tantomeno, il padrone lo potrebbe aver convinto a scegliere un'auto rispetto ad un'altra. Non solo: il SC poi ha aggiunto di essere arrivato a tale conclusione non perché abbia visto il cane mentre urinava, in quanto “a causa della presenza della siepe non era possibile vedere proprio fisicamente il cane a livello detta” , ma perché “poi dopo un'oretta circa ho constatato che effettivamente la ruota dell'auto dell'attrice era sporca di urina”, precisazione che rende la testimonianza di fatto irrilevante, per non parlare di inattendibilità della stessa non riuscendo a comprendere il motivo per cui il , che non ha visto il cane, abbia Tes_8 potuto attribuire allo stesso cane invece che ad altri, specie a distanza di un'oretta, l'urina sulla ruota dell'auto dell'appellante e, soprattutto, come possa riferire in merito al fatto che il cane abbia o meno urinato se non ha potuto vederlo. In merito all'accensione dell'auto e della Vespa il VE dichiara di averle viste accese Tes_8 entrambe dinanzi al garage della ma senza ricordare “se con il tubo di scappamento orientato Pt_1 verso il garage dell'attrice”, il che rende impossibile per il giudicante comprendere se vi fosse una volontà di immettere i gas di scarico nell'immobile dell'appellante o altra motivazione non illecita. Oltretutto il testimone, il quale neppure ricorda “l'allineamento dell'autovettura e della vespa”, esprime una valutazione secondo la quale constatò, evidentemente col mero olfatto, che
“l'abitazione della SI.ra era effettivamente piena di gas dei veicoli” . Parte_1
In merito all'interruzione di somministrazione di energia elettrica il testimone prima afferma che
“proprio quando il SI. stava rientrando dalla passeggiata con il cane la corrente nella casa CP_1 dell'attrice andò via, si spense” però poi in alcun modo attribuisce l'evento all'appellato poiché “io non ho visto il sig. staccare la luce dell'attrice nei contatori che si trovavano lungo la strada CP_1 perché ero in casa. Posso confermare che i contatori si trovano in un punto davanti al quale il SI. deve essere passato per rientrare in casa dopo aver portato fuori il cagnolino”; oltre tutto CP_1 secondo l'appellante i contatori, contrariamente a quanto affermato dal testimone, non si trovano
“lungo la strada” ma nel sottoscala del condominio, il che continua a rendere la deposizione del non chiara. Tes_8
Oltretutto è di difficile comprensibilità il motivo per cui l'appellante si sia recata a sporgere denuncia presso i carabinieri del Comune di Guastalla, luogo di lavoro del e non Testimone_8 presso i Carabinieri del Comune di sua residenza in Reggiolo, percorrendo quindi 14 Km. Seppur encomiabile l'operato svolto dal SC che, a seguito di denuncia da lui Parte_2 ricevuta il 28.8.12 alle ore 14:30, in data 29.8.12 alle ore 8:30 aveva già redatto una annotazione di PG, essendosi recato, da solo perché altre firme sulla annotazione non ve ne sono, alle ore 6:55 dello stesso giorno presso l'abitazione della appellante, vi sono alcune incongruenze della annotazione stessa rispetto alla successiva deposizione. Invero si legge che egli “in abiti civili” constatava che “il , verso le ore 07:15, usciva dalla sua abitazione, portando il suo cane CP_1 al guinzaglio, facendo fermare volutamente sul pneumatico posteriore sinistro dell'auto Fiat Idea di colore blu targata CY086PW dei predetti coniugi, facendolo orinare. Dopo pochi minuti lo stesso, si è guardato in modo circospetto e poi insistentemente verso l'abitazione dei CP_2
Successivamente il ritornava presso la propria abitazione, passando obbligatoriamente CP_1 nelle vicinanze del locale contatori e in tale frangente veniva a mancare per pochi attimi la corrente in casa . CP_2
Abbiamo già evidenziato come quanto affermato nella annotazione di servizio serva a ben poco sia in merito all'espletazione dei bisogni fisiologici del cane perché, causa la siepe, il non Tes_8 ha visto l'evento, come da lui stesso chiarito, sia in merito all'interruzione dell'energia elettrica in primis non trovandosi i contatori lungo la strada e in secundis non avendo il testimone visto il CP_1 operare sugli stessi. Anche in relazione all'accensione dei mezzi dinanzi al garage dei coniugi egli non solo CP_2 non ha ricordato in sede di deposizione testimoniale se i tubi di scappamento fossero rivolti verso il bandone del garage ma, nella stessa annotazione di servizio, ha meramente riportato che il CP_1
“alle ore 7:35 circa usciva con un'autovettura Opel Meriva…parcheggiandola di fronte alla loro bascula, lasciandola con il motore acceso. Successivamente dal suo garage usciva con la predetta
Vespa targata RE86728 posizionandola sempre di fronte al garage dei RAMPINI mettendola in moto, stazionandovi e protraendo volutamente la sosta con il motore acceso. In tale contesto, mi proiettavano all'esterno qualificandomi e sensibilizzando il nel fargli capire che i fumi dei CP_1 predetti veicoli stavano entrando all'interno dell'abitazione dei . CP_2
Orbene detta annotazione a tutto porta meno che a ritenere che vi sia stato un intento volutamente stalkerizzatore del CP_1
Egli ha meramente estratto dal proprio garage due mezzi, tra i quali una Vespa evidentemente storica vista la targa, ha lasciato accesa un'auto e quindi acceso la Vespa: che il fine sia stato quello di arrecare pregiudizio ai coniugi è una mera asserzione dell'appellante, suffragata da CP_2 alcuna certezza, anche in considerazione del fatto che, appena accesa la Vespa, per sua stessa ammissione, il SC è intervenuto qualificandosi, segno evidente che l'evento si è svolto velocemente. Non può escludersi, solo a titolo di esempio, che il abbia inteso “far girare” il CP_1 motore della Vespa ovvero estratto la Vespa e l'auto dal garage per poi recarsi al lavoro con l'uno o l'altro mezzo e quindi rimettendo nel proprio garage il primo. Trattasi senza dubbio di un atteggiamento che andrebbe evitato per un quieto vivere tra vicini, ma le conclusioni dell'appellante in merito al dimostrato stalkeraggio sulla base di quanto annotato dal non Testimone_8 appaiono assolutamente condivisibili. La teste riporta esclusivamente di attraversamenti del nella proprietà dell'attrice “dal Tes_7 CP_1 cancellino davanti e sbattere forte il cancello, attraversare il passaggio pedonale di proprietà esclusiva della e uscire dal secondo cancello dietro e sbatterlo forte” il che la Corte, come il Pt_1
Tribunale, non ritiene comportamento stalkerizzante (sarebbe stato sufficiente chiudere a chiave i cancellini), niente sa di eventuali appostamenti, non ha visto il cane del espletare i propri CP_1 bisogni sull'auto dell'appellante. La teste nega ogni attività riferita dall'appellante e compiuta dal di lui padre, anzi Testimone_4 specificando che i mezzi venivano estratti dal garage contemporaneamente poiché essi erano adibiti a trasporto della teste e del padre ai rispettivi luoghi di lavoro e poi “preciso che dal 2015 mio padre non utilizzava più la Vespa perché veniva sempre in macchina con me ed io non parcheggiavo la mia macchina in garage ma nel parcheggio pubblico”; in relazione al passaggio dei cancellini “dal 2012 preciso che non si può più passare dalla proprietà Tuttavia si sente lo stesso Parte_1 rumore di apertura chiusura dei cancellini in quanto vengono utilizzati dalla proprietà ”. Dello stesso tenore la testimonianza del figlio Tes_6
In conclusione le prove testimoniali, così come quelle documentali, audio e video in alcun modo portano a ritenere esistente la lamentata turbativa dell'appellante e, conseguentemente, la domanda non può che essere respinta. Condivisibilmente il Tribunale ha escluso, “solo per completezza”, la maggior valenza del provvedimento di ammonimento del Questore, “non sospeso dal TAR in forza della ritenuta necessità di approfondimento istruttorio (doc.8, 8 bis di parte attrice)” (pag. 8 sentenza) rispetto all'ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Emilia che ha ritenuto le condotte esaminate in questo giudizio inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (doc.9 parte appellata giudizio di primo grado). Con ulteriore motivo non censura la decisione del Tribunale di inammissibilità di entrambi i coniugi delle parti, e quindi non si comprende il motivo per cui ne faccia menzione, ma esclusivamente che i documenti di denuncia querela dalla stessa presentati successivamente all'audizione dei testimoni dovevano essere ammessi.
Il motivo è inammissibile non essendo stata infatti mossa alcuna censura in merito a quanto già correttamente accertato in sentenza ovverosia che la asserita falsità delle deposizioni rese trattasi “di questione da valutarsi in diversa sede”, dal momento che le deposizioni rese dai testi indotti dal convenuto appaiono attendibili. E' inoltre infondato poiché, in base all'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo civile può essere disposta solo ove la azione penale sia effettivamente iniziata, e di ciò non vi è prova in atti, non essendo sufficiente la sola proposizione della querela (Cass. Ord. 16700/14).
Con ulteriore motivo lamenta violazione ed omessa motivazione in merito alla richiesta di risarcimento dei danni per non essere stata ammessa la CTU medico legale. A suo avviso il Tribunale non avrebbe ingiustamente “effettuato una ipotesi di risarcimento danni, ritenendo le condotte soltanto atti di maleducazione e non condotte di stalking condominiale” (pag. 35 appello). Il motivo è palesemente infondato. Non dovendo trovare accoglimento la domanda dell'appellante è evidente che la CTU medico legale appaia del tutto superflua, come superflui appaiono capitolo di prova 5,6,7,8,9 formulati dall'appellante nella propria memoria istruttoria del giudizio di primo grado tutti volti a provare, mediante testimoni, lo stato di salute dell'appellante e dei membri della di lei famiglia. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della capziosità dell'atto di appello, delle numerose questioni in diritto ed in fatto trattate e della mancanza di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto di appello che hanno comportato un enorme sforzo difensivo dell'appellato. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/23 emessa il 9.1.23 e CP_1 pubblicata il 9.1.23.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore