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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4360/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. BEATRICE CECI Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.9.2022, la parte ricorrente, premesso di essere già stata riconosciuta in data 9.5.2017 portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 l. 104/92, che in data 29.9.2021 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al
80%, sostenendo di possedere i requisiti assicurativi e contributivi per la prestazione richiesta, ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8, DLgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.9.2021, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei. CP_2
Si è costituito in giudizio l' resistente, deducendo che pur essendo stato riconosciuto il CP_2 requisito sanitario la liquidazione non poteva avvenire in ragione delle finestre di legge e di aver comunicato con pec del 3.11.2021 alla ricorrente la necessità di provvedere a nuova domanda ed affermando che la prestazione è stata liquidata con decorrenza dal 1.10.2022, in virtù della nuova domanda presentata il 13.1.2023. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze. Con note autorizzate la parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento con decorrenza dal 1.10.2022 a seguito di nuova domanda presentata il 13.1.2023 e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La pronuncia concorde di cessazione della materia del contendere non può tuttavia essere integralmente accolta.
Tale domanda, da parte della ricorrente, deve intendersi come implicita rinuncia alla domanda originariamente formulata con riferimento alla richiesta decorrenza fin dalla prima domanda amministrativa. La domanda dell'ente alla condanna di controparte alle spese di lite – e quindi la domanda di accertamento della soccombenza della ricorrente – non può per converso essere intesa come accettazione di tale rinuncia.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere esclusivamente con riferimento al periodo successivo al 1.10.2022, mentre per il periodo precedente – e comunque ai fini delle spese – deve procedersi all'esame nel merito della domanda.
Deve innanzitutto osservarsi che, in materia di prestazioni previdenziali, nel caso di rigetto della domanda amministrativa per mancanza di un requisito sostanziale, e quindi di un elemento costitutivo del diritto, a fronte della sopravvenienza del requisito stesso si rende necessaria una nuova domanda amministrativa, e la decorrenza del beneficio è individuata in base alla regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, dal primo giorno del mese successivo alla domanda validamente proposta (ex multis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25075 del 23/08/2023).
È pacifico che la liquidazione della prestazione richiesta sia avvenuta successivamente ad una nuova domanda presentata dalla ricorrente in data 13.1.2023. CP_ Dagli atti depositati in giudizio si evince che l' ha comunicato alla ricorrente con pec del
3.11.2021 (doc. 2 e 3) l'impossibilità di liquidare la prestazione in ragione della mancata decorrenza delle finestre normativamente previste, cui è seguito ricorso amministrativo, tuttavia non seguito da impugnazione in sede giurisdizionale, bensì da nuova domanda amministrativa. Tale comportamento della parte ben potrebbe interpretarsi come significativo dell'acquiescenza della parte stessa rispetto al rigetto disposto dall'ente, posto che la presentazione di nuova ed identica domanda comporta che l'istruttoria amministrativa si concentri sulla sussistenza dei presupposti a far data da essa, caducando così la domanda precedente.
Ne consegue che la parte non può più dolersi in questa sede del primo rigetto, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Quanto alla soccombenza virtuale per il periodo successivo alla liquidazione, ai fini delle spese di lite, si osserva che la liquidazione della prestazione a fronte della seconda domanda è avvenuta a far data dalla decorrenza della finestra di legge e non a far data dalla precedente domanda amministrativa, così confermando le ragioni del precedente rigetto, di talché in alcun modo può ritenersi che l'avvenuta liquidazione costituisca riconoscimento della fondatezza della pretesa.
L'operato dell'ente risulta del resto conforme alla normativa vigente, che all'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) prevede il c.d. meccanismo della “finestra mobile”, applicabile anche alle ipotesi di pensione anticipata in base a pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn.
2382/2020, 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018 e 29191/2018).
La regolamentazione della pensione di vecchiaia anticipata comporta infatti una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato d'invalidità costituisce dunque solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia anticipata, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione stessa.
Pertanto, come rilevato dall' resistente con comunicazione del 3.11.2021, la decorrenza della CP_2 pensione anticipata di vecchiaia non poteva che essere postergata di un anno rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per legge, come difatti è stato.
Il ricorso era quindi integralmente infondato al momento della sua proposizione.
La domanda di vittoria di spese della parte resistente non può tuttavia essere accolta poiché, ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esente dalla condanna alle spese di lite, come da dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4360 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda con riferimento al periodo intercorso tra la domanda amministrativa ed il
1.10.2022 e, per il periodo successivo, dichiara la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale di parte ricorrente,
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 15/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4360/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. BEATRICE CECI Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.9.2022, la parte ricorrente, premesso di essere già stata riconosciuta in data 9.5.2017 portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 l. 104/92, che in data 29.9.2021 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al
80%, sostenendo di possedere i requisiti assicurativi e contributivi per la prestazione richiesta, ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8, DLgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.9.2021, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei. CP_2
Si è costituito in giudizio l' resistente, deducendo che pur essendo stato riconosciuto il CP_2 requisito sanitario la liquidazione non poteva avvenire in ragione delle finestre di legge e di aver comunicato con pec del 3.11.2021 alla ricorrente la necessità di provvedere a nuova domanda ed affermando che la prestazione è stata liquidata con decorrenza dal 1.10.2022, in virtù della nuova domanda presentata il 13.1.2023. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze. Con note autorizzate la parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento con decorrenza dal 1.10.2022 a seguito di nuova domanda presentata il 13.1.2023 e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La pronuncia concorde di cessazione della materia del contendere non può tuttavia essere integralmente accolta.
Tale domanda, da parte della ricorrente, deve intendersi come implicita rinuncia alla domanda originariamente formulata con riferimento alla richiesta decorrenza fin dalla prima domanda amministrativa. La domanda dell'ente alla condanna di controparte alle spese di lite – e quindi la domanda di accertamento della soccombenza della ricorrente – non può per converso essere intesa come accettazione di tale rinuncia.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere esclusivamente con riferimento al periodo successivo al 1.10.2022, mentre per il periodo precedente – e comunque ai fini delle spese – deve procedersi all'esame nel merito della domanda.
Deve innanzitutto osservarsi che, in materia di prestazioni previdenziali, nel caso di rigetto della domanda amministrativa per mancanza di un requisito sostanziale, e quindi di un elemento costitutivo del diritto, a fronte della sopravvenienza del requisito stesso si rende necessaria una nuova domanda amministrativa, e la decorrenza del beneficio è individuata in base alla regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, dal primo giorno del mese successivo alla domanda validamente proposta (ex multis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25075 del 23/08/2023).
È pacifico che la liquidazione della prestazione richiesta sia avvenuta successivamente ad una nuova domanda presentata dalla ricorrente in data 13.1.2023. CP_ Dagli atti depositati in giudizio si evince che l' ha comunicato alla ricorrente con pec del
3.11.2021 (doc. 2 e 3) l'impossibilità di liquidare la prestazione in ragione della mancata decorrenza delle finestre normativamente previste, cui è seguito ricorso amministrativo, tuttavia non seguito da impugnazione in sede giurisdizionale, bensì da nuova domanda amministrativa. Tale comportamento della parte ben potrebbe interpretarsi come significativo dell'acquiescenza della parte stessa rispetto al rigetto disposto dall'ente, posto che la presentazione di nuova ed identica domanda comporta che l'istruttoria amministrativa si concentri sulla sussistenza dei presupposti a far data da essa, caducando così la domanda precedente.
Ne consegue che la parte non può più dolersi in questa sede del primo rigetto, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Quanto alla soccombenza virtuale per il periodo successivo alla liquidazione, ai fini delle spese di lite, si osserva che la liquidazione della prestazione a fronte della seconda domanda è avvenuta a far data dalla decorrenza della finestra di legge e non a far data dalla precedente domanda amministrativa, così confermando le ragioni del precedente rigetto, di talché in alcun modo può ritenersi che l'avvenuta liquidazione costituisca riconoscimento della fondatezza della pretesa.
L'operato dell'ente risulta del resto conforme alla normativa vigente, che all'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) prevede il c.d. meccanismo della “finestra mobile”, applicabile anche alle ipotesi di pensione anticipata in base a pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn.
2382/2020, 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018 e 29191/2018).
La regolamentazione della pensione di vecchiaia anticipata comporta infatti una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato d'invalidità costituisce dunque solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia anticipata, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione stessa.
Pertanto, come rilevato dall' resistente con comunicazione del 3.11.2021, la decorrenza della CP_2 pensione anticipata di vecchiaia non poteva che essere postergata di un anno rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per legge, come difatti è stato.
Il ricorso era quindi integralmente infondato al momento della sua proposizione.
La domanda di vittoria di spese della parte resistente non può tuttavia essere accolta poiché, ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esente dalla condanna alle spese di lite, come da dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4360 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda con riferimento al periodo intercorso tra la domanda amministrativa ed il
1.10.2022 e, per il periodo successivo, dichiara la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale di parte ricorrente,
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 15/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni