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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14157/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
1 3. Assegnare la casa coniugale, così come arredata e corredata, alla Sig.ra che ci Parte_2
continuerà a vivere con la prole;
4. il Sig. lascerà la casa coniugale, prelevando tutti i propri effetti personali non Parte_1
appena avrà trovato una sistemazione abitativa alternativa. Le parti concordano che il marito possa trasferirsi altrove anche prima dell'udienza di separazione e dell'emissione della sentenza e che abbia tempo fino a 60 giorni dalla pubblicazione del predetto provvedimento giudiziale per uscire dalla casa coniugale;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni martedì
e giovedì dalle ore 18.30/21.00 oppure 19.00/21.30 ora in cui riaccompagnerà la prole presso la casa materna. Almeno un weekend ogni due mesi ciascun figlio potrà trascorrere da solo un weekend con il padre;
Nell'anno i figli potranno trascorrere con il padre almeno 2 (due) settimane di vacanze anche non consecutive da stabilirsi concordemente. Qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé i figli, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità
dell'altro genitore ad accudirli per il tempo necessario. Qualora ciò non fosse possibile, procederà ad affidarli ad una babysitter dividendone il costo con l'altro genitore. Qualora si verificassero esigenze impreviste per uno dei figli ovvero della Sig.ra il Sig. s'impegna – almeno due Parte_2 Parte_1
weekend al mese - ad aiutare la moglie nella gestione della prole per il tempo strettamente necessario;
6. Porre a carico del padre un assegno mensile di euro 350,00 per ogni figlio, per complessivi euro 700,00,
a titolo di concorso al mantenimento della prole da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti. Le parti concordano altresì che le somme necessarie per le mense scolastiche dei figli siano considerate straordinarie e suddivise in ragione di giusta metà tra le parti. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Spetteranno al 50% a ciascun coniuge, gli importi di cui all'Assegno Unico per i figli a carico, le detrazioni fiscali e/o altri istituti analoghi comunque denominati;
7. Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continueranno ad essere versate al 50%
dai coniugi;
2 8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i coniugi secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
3 II. corsi di specializzazione
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il. centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Sul punto in deroga a quanto previsto dal Protocollo le parti pattuiscono che dette spese non richiedano il preventivo assenso se contenute entro la somma di € 20,00
(diconsi venti/00 euro) per ciascun figlio a copertura della frequenza di ogni singolo giorno e/o per una frequenza massima annua pari a 30 giorni annui, anche non consecutivi. Laddove la spesa superasse i predetti massimali, le parti convengono che il coniuge che intenda sostenerla debba raccogliere il preventivo assenso dell'altro genitore.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze.
4 Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi rivendicazione di natura economico-alimentare;
10. I coniugi dichiarano concessione di reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a VEROLANUOVA (BS) in data 5.4.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLANUOVA al n. 4, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 5.5.2010 e il 28.1.2015. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo sia in considerazione della tenera età della figlia sia in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della Per_2
bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14157/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
1 3. Assegnare la casa coniugale, così come arredata e corredata, alla Sig.ra che ci Parte_2
continuerà a vivere con la prole;
4. il Sig. lascerà la casa coniugale, prelevando tutti i propri effetti personali non Parte_1
appena avrà trovato una sistemazione abitativa alternativa. Le parti concordano che il marito possa trasferirsi altrove anche prima dell'udienza di separazione e dell'emissione della sentenza e che abbia tempo fino a 60 giorni dalla pubblicazione del predetto provvedimento giudiziale per uscire dalla casa coniugale;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni martedì
e giovedì dalle ore 18.30/21.00 oppure 19.00/21.30 ora in cui riaccompagnerà la prole presso la casa materna. Almeno un weekend ogni due mesi ciascun figlio potrà trascorrere da solo un weekend con il padre;
Nell'anno i figli potranno trascorrere con il padre almeno 2 (due) settimane di vacanze anche non consecutive da stabilirsi concordemente. Qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé i figli, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità
dell'altro genitore ad accudirli per il tempo necessario. Qualora ciò non fosse possibile, procederà ad affidarli ad una babysitter dividendone il costo con l'altro genitore. Qualora si verificassero esigenze impreviste per uno dei figli ovvero della Sig.ra il Sig. s'impegna – almeno due Parte_2 Parte_1
weekend al mese - ad aiutare la moglie nella gestione della prole per il tempo strettamente necessario;
6. Porre a carico del padre un assegno mensile di euro 350,00 per ogni figlio, per complessivi euro 700,00,
a titolo di concorso al mantenimento della prole da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti. Le parti concordano altresì che le somme necessarie per le mense scolastiche dei figli siano considerate straordinarie e suddivise in ragione di giusta metà tra le parti. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Spetteranno al 50% a ciascun coniuge, gli importi di cui all'Assegno Unico per i figli a carico, le detrazioni fiscali e/o altri istituti analoghi comunque denominati;
7. Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continueranno ad essere versate al 50%
dai coniugi;
2 8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i coniugi secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
3 II. corsi di specializzazione
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il. centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Sul punto in deroga a quanto previsto dal Protocollo le parti pattuiscono che dette spese non richiedano il preventivo assenso se contenute entro la somma di € 20,00
(diconsi venti/00 euro) per ciascun figlio a copertura della frequenza di ogni singolo giorno e/o per una frequenza massima annua pari a 30 giorni annui, anche non consecutivi. Laddove la spesa superasse i predetti massimali, le parti convengono che il coniuge che intenda sostenerla debba raccogliere il preventivo assenso dell'altro genitore.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze.
4 Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi rivendicazione di natura economico-alimentare;
10. I coniugi dichiarano concessione di reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a VEROLANUOVA (BS) in data 5.4.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLANUOVA al n. 4, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 5.5.2010 e il 28.1.2015. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo sia in considerazione della tenera età della figlia sia in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della Per_2
bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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