Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7142/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli seconda sezione civile in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7142/2019 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
in persona dell'amm.re p.t. elettivamente Parte_1 domiciliato in Piazza G. Bovio, 14 - 80133 presso lo studio dell'Avv.to MAJOLO Pt_1
ROSARIO (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione.
- ATTORE -
e in persona del suo procuratore speciale , Dr. Controparte_1 [...]
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16-12- CP_2
2016 in autentica Notaio Dr. di Bologna ai nn. 84764/8415 di rep. / fasc., Persona_1 rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Mariagrazia
MELE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in alla Via Giuseppe Recco n. 23 Pt_1
- CONVENUTO -
Conclusioni: all'udienza del 10/09/2024 le parti concludevano come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in alla Via Foria n.25, Parte_1 Pt_1
conviene in giudizio la e la Controparte_3 Controparte_1
rappresentando che:
SENTENZA 1
[...]
– lato Via Miracoli, si verificava un incendio dei materiali di rifiuto depositati nei Parte_1 cassonetti dell'immondizia che la aveva collocato e fissato, arbitrariamente Controparte_3
ed illegittimamente, sulla detta facciata – lato Via Miracoli del muro perimetrale del Parte_1
attoreo;
- che gli eventi sopra descritti sono stati accertati dalle Forze della Polizia, Vigili del Fuoco e
Carabinieri che accorrevano in loco.
- che il Condominio attoreo che era assicurato per la garanzia Incendio Fabbricati con la
(divisione ), polizza assicurativa n. 0010.5104473.8, Controparte_1 CP_4 denominata “Retail Più Classic Fabbricati, e provvedeva a denunciare alla compagnia il sinistro. CP_ Ciò posto, domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità ex art 20243 e 2051 c.c. di per i danni subito dal a seguito dell'incendio e per l'effetto condannare la stessa al Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 99.065,00 oltre gli ulteriori danni subiti e subendi , da quantificarsi in corso di causa attraverso la nomina di un ctu , oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
accertare l'inadempimento contrattuale di in Controparte_5 virtu' della polizza stipulata con il condominio e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 99.065,00 tutto con vittoria di spese di giudizio .
Si costituiva in giudizio la che contestando l'avversa domanda in via Controparte_3
preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o . a decider della presente controversia.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice che contestando l'avversa domanda deduceva l'inoperatività della polizza , domandando il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite .
Con ordinanza del 15.01.2020 il gi dott. Paolo Vassallo fissava l'udienza del 13.03.2020 poi differita al 18.09.2020 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cp.c. sulla questione preliminare relativa all'eccepito difetto di giurisdizione.
Con sentenza pronunciata in pari data, il gi dott. Paolo Vassallo, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione domanda proposta dal sito in Parte_1 Pt_1
alla nei confronti della rientrando la controversia nella Parte_1 Controparte_3
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e disponeva con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio relativo alla domanda proposta dal sito in Parte_1
alla nei confronti della Pt_1 Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 28.11.2022 il gi ammetteva la consulenza tecnica nominando l'ing. PE
.
[...]
SENTENZA 2 In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla Scrivente che ritenuta la causa matura per la decisione in data 10.01.2024 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.09.2024 , in cui la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cp.c.
Ciò posto, alla luce della documentazione agli atti e delle difese spiegate dalle parti, la domanda spiegata dal nei confronti di è da ritenersi fondata e Parte_1 Controparte_6
come tale meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
E invero, in primis, è da ritenersi provato, in quanto non contesto, che le parti stipulavano il contratto di assicurazione denominato 'Retailpiù Fabbricati' (con durata dal 12/09/2014 al
12/09/2015), vigente al momento in cui l'evento dannoso per cui è causa si verificava
(18/07/2015) .
Inoltre, deve ritenersi che l'evento posto a base della pretesa indennitaria di parte attrice rientri nell'ambito del rischio assicurato alla luce del contenuto del contratto di assicurazione azionato in questa sede .
Nel 'Quadro I' del contratto de quo, denominato 'Incendio e altri danni materiali' all'art.
1.1 denominato 'Incendio' è stabilito, infatti, che 'La Società indennizza, entro la somma assicurata nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: a) incendio, b) fulmine;
c) implosione esplosione e scoppio (…-continua l'elenco di fonti di danno-
); g) fumo, gas e vapori.”
Priva di pregio sul punto è da ritenersi l'eccezione formulata dalla convenuta discendente dal fatto che la copertura assicurativa copre soltanto danni 'diretti', che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili, in quanto riconducibili a beni diversi dall'edificio e in particolare a dei cassonetti dei rifiuti e pertanto configurabili come danni indiretti .
Sul punto mette conto evidenziare che la polizza azionata parla di danni materiali e diretti causati al fabbricato da incendio senza specificare la causa o il bene da cui è derivato l'incendio stesso, sicchè nell'accezione di “danni diretti” devono farsi rientrare tutti i danni materialmente e direttamente riconducibili all'incendio, anche se lo stesso ha riguardato un bene diverso dall'edificio oggetto di assicurazione , come nella fattispecie in esame.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito all'ulteriore eccezione di inoperatività della polizza stante il disposto di cui all'art.
1.8 che testualmente prevede: 'Sono esclusi i danni: (…) 2) causati da atti vandalici e dolosi, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da tumulti popolari o da sommosse, da scioperi.'.
Nella fattispecie in esame, invero, la convenuta, su cui incombeva l'onere della prova, a fronte delle contestazioni formulate sul punto dalla difesa di parte attrice e alla luce della documentazione agli atti ( v. verbale dei vigili del fuoco depositato dall'attore) , non ha fornito
SENTENZA 3 alcuna prova che l'evento dannoso (l'incendio dei materiali di risulta presenti nei cassonetti) sia da ascrivere ad un atto doloso e/o vandalico.
Infine, con riguardo all'ultima eccezione sollevata da e cioè che il fabbricato non sia CP_1
sufficientemente assicurato riguardo al suo reale valore, tale assunto viene semplicemente dedotto da ma non provato dalla stessa, a fronte delle contestazioni sul punto CP_1 formulate dall'attore e tenuto conto del valore indicato nel contratto .
In sintesi, parte attrice ha fornito prova dell'evento , dell'esistenza di un valido contratto di assicurazione con e della riconducibilità dell'evento al rischio assicurato . CP_1
I fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate da al contrario, non sono stati CP_1
in alcun modo provati.
Per tutto quanto argomentato, la domanda proposta dall'attrice è da ritersi fondata sotto il profilo dell'an debeatur .
Passando all'esame del profilo del quantum debeatur, va rilevato che il ctu ing PE
nominato in corso di causa in risposta ai quesiti formulati dal gi dott. Vassallo , ha accertato i danni subito dal attore e causalmente riconducibili all'incendio sviluppatosi in data Parte_1
18/07/2015 nei cassonetti della spazzatura, individuando mediante specifico computo metrico le opere da effettuarsi per ripristinare la status quo ante.
In particolare il ctu ha evidenziato che “i danni consistono nell'annerimento della facciata per una lunghezza di circa 15 metri a partire dal cantonale sinistro e per un'altezza pari a circa 8 metri, cioè fino al marcapiano tra primo e secondo piano. Tali danni sono compatibili con un incendio divampato a parti-re dal materiale contenuto nei cassonetti, tuttora posizionati “in loco”, le cui fiamme abbia-no investito la facciata nella zona precedentemente identificata. Per effetto delle alte temperature raggiunte in tale zona a contatto con la facciata si deve ritenere che possa essersi verificata una significativa alterazione della composizione chimi-co-fisica dei materiali costituenti l'intonaco con conseguente prevedibile decadimento delle caratteristiche meccaniche, tali da provocarne nel tempo il distacco parziale e/o totale”.
L'ausiliare ha quantificato il costo complessivo , comprensivo di iva delle opere necessarie da eseguirsi in euro 101.045,99 ( v. p. 12 della consulenza ) .
Orbene, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto il ctu e di farle proprie, atteso che sono il frutto di un attento esame dello stato dei luoghi e specifica individuazione delle opere da eseguirsi , in base a criteri tecnici corretti e sulla base dei rilievi richiesti, da ritenersi compatibili con la natura dei danni accertarti da eliminarsi.
Prive di pregio sono da ritenersi le contestazioni formulate dal parte convenuta in merito al carattere “esplorativo” della ctu e sulla conseguente nullità della stessa , atteso che la
SENTENZA 4 consulenza tecnica espletata ha operato nel perimetro delimitato dal principio dispositivo e della domanda .
Il consulente nominato dal giudice, invero, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, ha accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si è reso necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, trattandosi di tutti fatti principali che la parte ha allegato a fondamento della domanda.
Sul punto occorre richiamare quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondi cui "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" ( v. Cassazione civile sez. un.,
n.6500/2022)
Ciò posto, il Tribunale accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del attore dell'importo complessivo di euro 101.045,99 oltre interessi Parte_1
legale ex art 1484 4 co c.c dal 26.05.2017 ( data della domanda di mediazione v. all.to 3 dell'atto di citazione ) sino al soddisfo, atteso che l'atto di costituzione in mora del 12.11.2015 prodotto in giudizio ( v. all.2 dell'atto di citazione ) è stato inviato ad e al Controparte_3
e non alla compagnia assicuratrice, come dedotto dall'attore . Controparte_7
Infine il Tribunale rigetta la domanda di condanna formulata dall'attrice ai sensi dell'art. art 96 cp.c. non sussistendo i presupposti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio secondo tariffa vigente tenuto conto dell'attività espletata .
P.Q.M
. il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sito in alla nei Parte_1 Pt_1 Parte_1
confronti della ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento nei confronti del sito in alla della somma Parte_1 Pt_1 Parte_1
SENTENZA 5 di euro 101.045,99 oltre interessi legale ex art 1484 4 co c.c dal 26.05.2017 sino al soddisfo .
2) rigetta la domanda attrice di condanna di ex art. 96 c.p.c.; Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 518,00 per spese, oltre euro 1.916,03 per il compenso liquidato al c.t.u. (giusta decreto di liquidazione del 28.03.2023)ed euro 12.000,00 per compensi oltre IVA e c.p.a. e rimborso ex art 2 D.M. 55/14 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Rosario Majolo
Così deciso in Napoli, il 3/2/2024.
Il Giudice
dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6