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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Aceto Serafina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8314/2024
avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne;
promossa da:
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore (nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Via Persona_1
Sestriere n. 33, Torino presso lo studio dell'avv. ANANIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE contro e elettivamente domiciliate in Via Carlo Boncompagni CP_1 Controparte_2
n. 7, Torino presso lo studio dell'avv. SACCO ANDREA che le rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTI
e contro
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto di citazione depositato il 10/05/2024 confermato da ricorso introduttivo depositato il 13/09/2024.
Per parti resistenti costituite: come da comparsa di costituzione del 01/07/2024 confermata da memoria difensiva depositata il 20/12/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra itava in giudizio i Parte_1
sigg.ri , E quali eredi del sig. CP_1 Controparte_2 CP_3
(deceduto il 02/09/2023). Chiedeva venisse dichiarato che il sig. Persona_2
fosse il padre biologico della minore figlia Persona_2 Persona_1 dell'attrice.
Con comparsa depositata in data 01/07/2024, si costituivano in giudizio le sig.re e CP_1
(rispettivamente madre e sorella del sig. ), Controparte_2 Persona_2
chiedendo venisse dichiarato che il sig. fosse il padre biologico della Persona_2 minore Domandavano, altresì, l'assunzione per la minore del cognome Persona_1
paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Veniva disposto, ex officio, il mutamento del rito, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n.
149/2022. Perveniva, altresì, visto del P.M.
In seguito al disposto mutamento di rito, le parti costituite depositavano rispettivamente ricorso e memoria difensiva, confermando il contenuto dei precedenti atti.
All'udienza del 23/01/2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del sig. (padre del sig. ). I difensori CP_3 Persona_2
delle parti precisavano le conclusioni, richiamandosi agli atti già depositati. In particolare, parte ricorrente si associava alle richieste delle resistenti in ordine all'assunzione, da parte della minore, del cognome paterno. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva il Collegio come oggetto della controversia sottoposta al vaglio del Tribunale sia la dichiarazione giudiziale di paternità del defunto sig. in favore della minore Persona_2
materia che rinviene il suo principale riferimento normativo nell'art. 269 Persona_1
c.c. e ss.
In particolare, la ricorrente, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale pagina 2 di 4 sulla minore ha adito questo Tribunale, citando in giudizio gli eredi del Persona_1 sig. perché venisse dichiarato che quest'ultimo fosse padre biologico della Persona_2
minore.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come sussista, nel caso in esame, legittimazione attiva e passiva. Difatti, l'art 273 c.c., come noto, sancisce che “l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità […] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale”. Per altro verso, si rammenta l'art. 276 c.c. che prevede che “la domanda per la dichiarazione di paternità […] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi”.
Tanto premesso in via preliminare, il Collegio argomenta nel merito. Come risulta dal ricorso introduttivo, la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Per_2
nel corso della quale la ricorrente medesima ha scoperto di essere in stato interessante. Il
[...]
02/09/2023 il sig. è deceduto e, pochi giorni dopo, il 10/09/2023 è nata Persona_2
Pertanto, non è stato possibile per l'uomo riconoscere la minore ex art. Persona_1
250 c.c. e ss. Quanto dichiarato nel ricorso trova espresso riscontro nel variegato compendio probatorio prodotto dalla ricorrente.
Tale ricostruzione non è stata sconfessata dalle resistenti costituitesi in giudizio le quali, peraltro, si sono associate alle conclusioni già rassegnate dalla ricorrente. Nel costituirsi in giudizio, infatti, le stesse hanno confermato di essere a conoscenza del rapporto affettivo tra la ricorrente e il sig.
Persona_2
È rimasto contumace, invece, il sig. che, pertanto, nulla ha opposto alle istanze CP_3
della ricorrente e alla ricostruzione fattuale dalla stessa resa.
Alla luce delle considerazioni svolte, non risultando controversa la paternità del sig. Per_2
il Collegio evidenzia come non si sia reso necessario, nel presente giudizio,
[...]
l'espletamento di una CTU volta a dar prova scientifica della paternità. Sul punto, peraltro, giova richiamare il comma 2 dell'art. 269 c.c. a mente del quale “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordini ai mezzi di prova esperibili.
Pertanto, alla luce di tali elementi, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve ritenersi fondata e meritevole di integrale accoglimento, con conseguenti incombenti da ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile.
Le parti costituite in giudizio concordano, altresì, in punto assunzione del cognome paterno per la minore. A norma dell'art. 262 c.c., “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o pagina 3 di 4 riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”. Tenuto conto della tenerissima età della minore, si può escludere che il cognome materno sia già divenuto segno distintivo della sua identità personale. Dunque, il Collegio ritiene che il cognome paterno possa essere aggiunto a quello materno già esistente, così valorizzandosi l'appartenenza della minore a entrambi i rami genitoriali.
Le spese di lite, stante la convergenza delle conclusioni da ultimo rassegnate dalle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 269 c.c.,
Dichiara che nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 02/09/2023, è Persona_2
padre di nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 40 Parte 2 Serie B Persona_1
anno 2023 - Comune di Cuggiono MI).
Dispone che aggiunga al proprio il cognome paterno, in modo da risultare Persona_1
e non altrimenti. Persona_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuggiono (MI) di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita della minore.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Aceto Serafina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8314/2024
avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne;
promossa da:
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore (nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Via Persona_1
Sestriere n. 33, Torino presso lo studio dell'avv. ANANIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE contro e elettivamente domiciliate in Via Carlo Boncompagni CP_1 Controparte_2
n. 7, Torino presso lo studio dell'avv. SACCO ANDREA che le rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTI
e contro
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto di citazione depositato il 10/05/2024 confermato da ricorso introduttivo depositato il 13/09/2024.
Per parti resistenti costituite: come da comparsa di costituzione del 01/07/2024 confermata da memoria difensiva depositata il 20/12/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra itava in giudizio i Parte_1
sigg.ri , E quali eredi del sig. CP_1 Controparte_2 CP_3
(deceduto il 02/09/2023). Chiedeva venisse dichiarato che il sig. Persona_2
fosse il padre biologico della minore figlia Persona_2 Persona_1 dell'attrice.
Con comparsa depositata in data 01/07/2024, si costituivano in giudizio le sig.re e CP_1
(rispettivamente madre e sorella del sig. ), Controparte_2 Persona_2
chiedendo venisse dichiarato che il sig. fosse il padre biologico della Persona_2 minore Domandavano, altresì, l'assunzione per la minore del cognome Persona_1
paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Veniva disposto, ex officio, il mutamento del rito, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n.
149/2022. Perveniva, altresì, visto del P.M.
In seguito al disposto mutamento di rito, le parti costituite depositavano rispettivamente ricorso e memoria difensiva, confermando il contenuto dei precedenti atti.
All'udienza del 23/01/2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del sig. (padre del sig. ). I difensori CP_3 Persona_2
delle parti precisavano le conclusioni, richiamandosi agli atti già depositati. In particolare, parte ricorrente si associava alle richieste delle resistenti in ordine all'assunzione, da parte della minore, del cognome paterno. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva il Collegio come oggetto della controversia sottoposta al vaglio del Tribunale sia la dichiarazione giudiziale di paternità del defunto sig. in favore della minore Persona_2
materia che rinviene il suo principale riferimento normativo nell'art. 269 Persona_1
c.c. e ss.
In particolare, la ricorrente, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale pagina 2 di 4 sulla minore ha adito questo Tribunale, citando in giudizio gli eredi del Persona_1 sig. perché venisse dichiarato che quest'ultimo fosse padre biologico della Persona_2
minore.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come sussista, nel caso in esame, legittimazione attiva e passiva. Difatti, l'art 273 c.c., come noto, sancisce che “l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità […] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale”. Per altro verso, si rammenta l'art. 276 c.c. che prevede che “la domanda per la dichiarazione di paternità […] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi”.
Tanto premesso in via preliminare, il Collegio argomenta nel merito. Come risulta dal ricorso introduttivo, la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Per_2
nel corso della quale la ricorrente medesima ha scoperto di essere in stato interessante. Il
[...]
02/09/2023 il sig. è deceduto e, pochi giorni dopo, il 10/09/2023 è nata Persona_2
Pertanto, non è stato possibile per l'uomo riconoscere la minore ex art. Persona_1
250 c.c. e ss. Quanto dichiarato nel ricorso trova espresso riscontro nel variegato compendio probatorio prodotto dalla ricorrente.
Tale ricostruzione non è stata sconfessata dalle resistenti costituitesi in giudizio le quali, peraltro, si sono associate alle conclusioni già rassegnate dalla ricorrente. Nel costituirsi in giudizio, infatti, le stesse hanno confermato di essere a conoscenza del rapporto affettivo tra la ricorrente e il sig.
Persona_2
È rimasto contumace, invece, il sig. che, pertanto, nulla ha opposto alle istanze CP_3
della ricorrente e alla ricostruzione fattuale dalla stessa resa.
Alla luce delle considerazioni svolte, non risultando controversa la paternità del sig. Per_2
il Collegio evidenzia come non si sia reso necessario, nel presente giudizio,
[...]
l'espletamento di una CTU volta a dar prova scientifica della paternità. Sul punto, peraltro, giova richiamare il comma 2 dell'art. 269 c.c. a mente del quale “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordini ai mezzi di prova esperibili.
Pertanto, alla luce di tali elementi, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve ritenersi fondata e meritevole di integrale accoglimento, con conseguenti incombenti da ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile.
Le parti costituite in giudizio concordano, altresì, in punto assunzione del cognome paterno per la minore. A norma dell'art. 262 c.c., “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o pagina 3 di 4 riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”. Tenuto conto della tenerissima età della minore, si può escludere che il cognome materno sia già divenuto segno distintivo della sua identità personale. Dunque, il Collegio ritiene che il cognome paterno possa essere aggiunto a quello materno già esistente, così valorizzandosi l'appartenenza della minore a entrambi i rami genitoriali.
Le spese di lite, stante la convergenza delle conclusioni da ultimo rassegnate dalle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 269 c.c.,
Dichiara che nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 02/09/2023, è Persona_2
padre di nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 40 Parte 2 Serie B Persona_1
anno 2023 - Comune di Cuggiono MI).
Dispone che aggiunga al proprio il cognome paterno, in modo da risultare Persona_1
e non altrimenti. Persona_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuggiono (MI) di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita della minore.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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