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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1383/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARUSO BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, C.F. in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 333/2023 del 17.11.2023 il Giudice di pace di Vittoria ha accolto l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, Controparte_2 notificata a quest'ultimo dall' in data 9.1.2023. Controparte_1
Il Giudice di pace annullava la predetta intimazione di pagamento in quanto riteneva prescritto il credito oggetto della stessa. Avverso la predetta sentenza ha proposta appello l' , deducendo Controparte_1 l'erroneità della sentenza appellata in quanto il credito oggetto dell'intimazione non è prescritto considerando la sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale relativa al COVID-19. Ha chiesto pertanto al Tribunale di accogliere l'appello e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_2 l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine decadenziale di sei mesi, la correttezza della impugnata sentenza che ha dichiarato prescritto il credito e la violazione del litisconsorzio necessario.
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di risposta la aderendo alle Controparte_3 motivazioni dell'appello sollevato da e deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il IA deduce che la sentenza di primo grado è stata emessa il 17.11.2023 e l'iscrizione a ruolo dell'appello è avvenuta in data 20.5.2024, con conseguente violazione del termine decadenziale di sei mesi. Invero, il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c. riguarda la notifica dell'appello alla parte appellata, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, e non l'iscrizione a ruolo della causa, che deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'appello. Nella specie, l'appello è stato tempestivamente notificato agli appellati in data 17.5.2024 ed è stato poi tempestivamente iscritto a ruolo in data 20.5.2024. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario per mancata citazione in giudizio della . Invero, l'appello è stato notificato anche Controparte_3 alla che si è regolarmente costituita. Controparte_3 Tanto premesso, e passando al merito della causa, secondo l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Secondo l'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. pagina 2 di 3 Nella specie, in data 8.3.2012 venne notificata al la cartella di pagamento n. CP_2
29720120000647860000, a cui fece seguito la non contestata notifica di un primo atto interruttivo in data 11.12.2015. Il termine di prescrizione sarebbe maturato l'11.12.2020, dunque entro il 31 dicembre degli anni (8.3.2020 – 31.8.2021) cui si riferisce la sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per cui, alla luce della richiamata normativa, il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29720120000647860000 è stato prorogato sino al 31.12.2023, con la conseguenza che il 9.1.2023 (data di notifica della opposta intimazione di pagamento) il credito non era prescritto. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello deve essere rigettata l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, notificata a in data Controparte_2
9.1.2023.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1383/2024: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 333/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria in data 17.11.2023, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 29720229002748963000, notificatagli in data 9.1.2023; condanna a rimborsare all' le spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa e, per il giudizio di appello, in € 204,75 per somme prenotate a debito e diritti di copia e in €
2.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
condanna a rimborsare alla le spese di lite del presente grado di Controparte_2 Controparte_3 giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 10/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1383/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARUSO BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, C.F. in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 333/2023 del 17.11.2023 il Giudice di pace di Vittoria ha accolto l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, Controparte_2 notificata a quest'ultimo dall' in data 9.1.2023. Controparte_1
Il Giudice di pace annullava la predetta intimazione di pagamento in quanto riteneva prescritto il credito oggetto della stessa. Avverso la predetta sentenza ha proposta appello l' , deducendo Controparte_1 l'erroneità della sentenza appellata in quanto il credito oggetto dell'intimazione non è prescritto considerando la sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale relativa al COVID-19. Ha chiesto pertanto al Tribunale di accogliere l'appello e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_2 l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine decadenziale di sei mesi, la correttezza della impugnata sentenza che ha dichiarato prescritto il credito e la violazione del litisconsorzio necessario.
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di risposta la aderendo alle Controparte_3 motivazioni dell'appello sollevato da e deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il IA deduce che la sentenza di primo grado è stata emessa il 17.11.2023 e l'iscrizione a ruolo dell'appello è avvenuta in data 20.5.2024, con conseguente violazione del termine decadenziale di sei mesi. Invero, il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c. riguarda la notifica dell'appello alla parte appellata, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, e non l'iscrizione a ruolo della causa, che deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'appello. Nella specie, l'appello è stato tempestivamente notificato agli appellati in data 17.5.2024 ed è stato poi tempestivamente iscritto a ruolo in data 20.5.2024. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario per mancata citazione in giudizio della . Invero, l'appello è stato notificato anche Controparte_3 alla che si è regolarmente costituita. Controparte_3 Tanto premesso, e passando al merito della causa, secondo l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Secondo l'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. pagina 2 di 3 Nella specie, in data 8.3.2012 venne notificata al la cartella di pagamento n. CP_2
29720120000647860000, a cui fece seguito la non contestata notifica di un primo atto interruttivo in data 11.12.2015. Il termine di prescrizione sarebbe maturato l'11.12.2020, dunque entro il 31 dicembre degli anni (8.3.2020 – 31.8.2021) cui si riferisce la sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per cui, alla luce della richiamata normativa, il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29720120000647860000 è stato prorogato sino al 31.12.2023, con la conseguenza che il 9.1.2023 (data di notifica della opposta intimazione di pagamento) il credito non era prescritto. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello deve essere rigettata l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229002748963000, notificata a in data Controparte_2
9.1.2023.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1383/2024: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 333/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria in data 17.11.2023, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 29720229002748963000, notificatagli in data 9.1.2023; condanna a rimborsare all' le spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa e, per il giudizio di appello, in € 204,75 per somme prenotate a debito e diritti di copia e in €
2.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
condanna a rimborsare alla le spese di lite del presente grado di Controparte_2 Controparte_3 giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 10/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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