Art. 7.
Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento e' pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso puo' superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.
Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento e' pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso puo' superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.