Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2023, n. 6941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6941 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 06941/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04106/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4106 del 2020, proposto da Società Agricola Le Casaline S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AR Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Societa' Agricola Rem S.r.l.S., La Fattoria di Nonno Gio' di D'Alessio AR IE & C. Societa' Agricola S.a.s., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017” nell'ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”;
b – ove adottato, del provvedimento conclusivo reso all'esito del riesame;
c – nota pec del 20.01.2010 recante la relazione istruttoria nell'ambito della quale rileva non attribuzione del punteggio di 2 punti per la mancata adesione al piano assicurativo agricolo ovvero ai fondi di mutualizzazione;
d – del D.R.D. n. 161 del 19.06.2018 con il quale è stato illegittimamente disposto il differimento per la presentazione delle domande di sostegno;
e – del D.R.D. n. 171 del 29.06.2018 con il quale è stato illegittimamente disposto un ulteriore differimento per la presentazione delle domande di sostegno;
f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 03.02.2020 recante la
graduatoria provvisoria provinciale;
g - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;
h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità della graduatoria regionale relativa al Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 (D.R.D. n. 157 del 03.08.2020) del “ Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali ”, nell’ambito della quale la domanda della società ricorrente è ricompresa tra quelle “ ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando ”.
2. – Sarebbe anzitutto illegittima, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la mancata assegnazione di 2 punti (68 in luogo di 70) “ per la mancata adesione al piano assicurativo agricolo ovvero ai fondi di mutualizzazione ”, essendo il punteggio collegato alla sola richiesta di adesione al piano assicurativo, nella specie regolarmente allegata alla domanda di sostegno (motivo sub I); la Regione Campania, inoltre, con DD.RR.DD. n. 161/2018 e n. 171/2018 avrebbe disposto un illegittimo differimento del termine ultimo di chiusura del bando, consentendo, in difetto dei relativi presupposti e in assenza di una adeguata motivazione, il deposito di ulteriori domande di finanziamento, rispettivamente, fino al 02.07.2018 ed al 09.07.2018 (motivo sub II).
3. – Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha chiesto la reiezione del gravame, affermando la legittimità degli impugnati provvedimenti ed eccependo il mancato superamento della prova di resistenza sul rilievo che quand’anche alla ricorrente dovessero essere riconosciuti i due punti di cui al motivo sub I, il suo punteggio non sarebbe tale da essere inserito nelle domande ammissibili e finanziabili, posto che, sulla base della dotazione finanziaria sono stati finanziati i progetti con punteggio almeno pari a 75.
3.1. – In vista dell’udienza pubblica del 16.11.2023, in esito alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, la Regione Campania ha depositato in giudizio una nota (n. 548632 del 16.11.2023) nella quale il dirigente dell’U.O.D. ha riconosciuto e assegnato alla ricorrente i 2 punti per l’adesione al piano assicurativo nazionale.
4. – Il ricorso è in parte improcedibile e in parte inammissibile.
5. – È improcedibile (per cessata materia del contendere) nella parte in cui è diretto ad impugnare il mancato riconoscimento dei due punti di cui al criterio di selezione n. 6, per l’adesione al piano assicurativo, avendo la Regione a tanto provveduto con la cit. nota n. 548632/2023.
5.1. – È inammissibile – e comunque infondato – nella parte in cui è diretto ad impugnare i due atti di proroga, atteso che parte ricorrente non ha in alcun modo comprovato – salvo genericamente riferire di ipotetici “ scavalcamenti ” in graduatoria imputabili alla rimessione in termini – che, in assenza di essi, il suo progetto sarebbe rientrato tra quelli finanziabili, esito che invece va escluso, essendo necessario, come dichiarato dalla Regione, un punteggio almeno pari a 75.
5.1.2. – In merito alla legittimità delle ragioni sottese ai due atti impugnati, va considerato, poi, che il D.R.D. n. 171/20218, quanto alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno, conferma il termine precedente del 2/07/2018, sicché il differimento del solo termine per il caricamento delle domande sul portale sino al 9/07/2018, diversamente da quanto opinato, non configura una vera e propria proroga; dall’altro, che la motivazione posta a fondamento della prima proroga (disposta con il D.R.D. n. 161/2018), questa volta riferita alle domande di sostegno vere e proprie, resiste ai rilievi critici di parte ricorrente, siccome ancorata all’esigenza di assicurare l’assistenza ai potenziali concorrenti in caso di anomalie al sistema informatico di presentazione delle domande, esigenza che presenta profili di straordinarietà ove si consideri che, come rappresentato dalla Regione, “ era la prima volta che un bando PSR era disposto in modo totalmente informatico. Ciò ha determinato non pochi problemi non solo agli utenti ma anche ai gestori della piattaforma ”.
6. – Le spese, come per legge, sono regolate in dispositivo in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della resistente Regione Campania, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
AR Laura Maddalena, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO