Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 628 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta D'Errico ed elettivamente domiciliato in Trebisacce (87075), via XXV Aprile, presso la sede stessa del in cui è costituito l'ufficio legale interno Parte_1
Appellante
E
, e quali eredi legittimi del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sig. , rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Abbruzzese, presso il Persona_1
cui studio, sito in Montalto Uffugo (CS), Via G. Gronchi nr. 8, sono domiciliati
Appellati
Nonché
, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, elettivamente domiciliata per il presente atto presso la Cittadella Regionale,
Località Germaneto, viale Europa, N. 36 rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola De
Masi,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 786/2022 del 17 maggio
2022. Indennità chilometrica.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 9 novembre 2020 al Tribunale di Cosenza, , Persona_1 ha denunciato la deteriore misura dell'indennità chilometrica che l'epigrafato
, alle cui dipendenze ha lavorato come operaio specializzato, gli Parte_1
ha erogato nel periodo compreso tra gennaio 2016 e maggio 2019: non già quella prevista dall'art. 54, c. 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (pari al rimborso di un quinto del costo della benzina verde per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro), bensì la misura più bassa che è stata introdotta dall'art. 7 del contratto integrativo regionale vigente (pari ad un rimborso diversificato a seconda delle fasce di percorrenza). Ha lamentato la contrarietà di questo sistema di calcolo alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e, altresì, alla clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore in godimento, prevista dallo stesso contratto integrativo. Ha quindi rivendicato la differenza che assume spettargli, pari a complessivi € 4.537,12.
2. Il Tribunale, autorizzata la chiamata in giudizio della per Controparte_4
come invocata dal di bonifica per manleva in caso di condanna, ha poi CP_5
dichiarato che la domanda proposta nei confronti della è infondata, Controparte_4 stante l'estraneità dell'Ente predetto al rapporto giuridico dedotto in controversia. In
Sentenza ha infine accolto la domanda del lavoratore perché ha ritenuto che l'art. 20 del medesimo contratto collettivo applicato dal fa comunque salvi i Parte_1
trattamenti economici di maggior favore in godimento, tra i quali va annoverata anche l'indennità chilometrica che ha natura retributiva e non di mero rimborso spese. In assenza di contestazione sul quantum e ricavandosi dalle buste paga emesse dallo stesso la prova che il ricorrente ha utilizzato il proprio automezzo, il Parte_1
Tribunale gli ha accordato l'importo che rivendica.
3. Il di appella la sentenza perché invece sostiene: 1) che la Parte_1 Pt_1
regolamentazione dell'indennità chilometrica, introdotta dalle parti collettive nell'esercizio della loro autonomia negoziale, non si pone in contrasto con il vigente contratto nazionale di lavoro che a quella indennità ascrive, espressamente, la natura di “mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”; 2) che le parti collettive, nell'esercizio della loro autonomia, hanno confermato la “natura non retributiva della indennità in questione”, prevedendo che il relativo importo, pur computato ai fini del trattamento di fine rapporto, “non produce effetti sulle mensilità aggiuntive” e “non è soggetto a tassazione”; 3) che la clausola di salvaguardia del trattamento economico e normativo di maggior favore, contenuta nel contratto integrativo, non opera con riguardo all'indennità chilometrica, che consiste in un mero rimborso spese. Si duole pure della estromissione della
, “…stante la incontestabile titolarità da parte di questa, della Controparte_4
finanza e della contrattazione lavorativa tesa al pagamento del lavoro idraulico- forestale calabrese…”.
4. Nella costituzione della e degli eredi dell'originario Controparte_4
ricorrente, deceduto nelle more del giudizio, che hanno chiesto il rigetto del gravame variamente argomentando, il Collegio all'udienza indicata ha udito le discussioni dei procuratori presenti ed all'esito della camera di consiglio il Presidente ha dato lettura del dispositivo sotto trascritto.
I. L'appello non merita accoglimento per i due ordini di ragioni di seguito esposti, sui quali questa Corte ha fondato le decisioni di casi analoghi che in
Cassazione hanno trovato conferma1.
II. In primo luogo, l'appello è infondato perché svaluta la circostanza che è lo stesso contratto integrativo regionale a far comunque salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative che
(legittimamente) siano state introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
II.a. La clausola di salvaguardia, pattuita in sede decentrata, non distingue a seconda della natura del trattamento economico, ma, con formula ampia, ne assicura la conservazione ove esso sia più favorevole per il lavoratore. Non è dunque rilevante stabilire se l'indennità chilometrica abbia, nello specifico contesto aziendale, natura retributiva o meno, trattandosi, comunque, di una componente del trattamento economico di cui il lavoratore fruisce e che, dunque, il contratto collettivo decentrato fa salva.
II.b. Peraltro, all'emolumento in parola è difficile disconoscere natura retributiva ove si consideri che: (a) è erogato in somma fissa e continuativa, (b) in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in
1
Cfr. Cass. n. 21927/22, n. 3623/23, n. 3918/23, n. 2996/23. zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, (c) in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro, (d) ed è ricompreso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
II.c. Rispetto a siffatti caratteri dell'erogazione, che essendo correlata alle quotidiane esigenze di spostamento del lavoratore integra “un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto” e costituisce, pertanto, non un
“mero rimborso spese, bensì il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione”2, non può condividersi il favore che, con efficacia dirimente, l'appellante chiede di accordare alla contraria qualificazione che si rinviene nelle disposizioni della contrattazione collettiva. Ciò in quanto, nell'interpretazione delle norme collettive, l'elemento letterale e quello del comportamento delle parti si pongono in posizione paritaria, sicché le concrete modalità di attuazione di una clausola apparentemente chiara ben possono risultare incoerenti con la stessa clausola e rivelare una diversa volontà dei contraenti (cfr. Cass. 29265/2008)3.
II.d. A tanto dovendosi comunque aggiungere che alle disposizioni collettive è affidata la disciplina degli istituti economici e normativi del rapporto di lavoro, non già la qualificazione della natura di quegli istituti, che, piuttosto, dipende dalle modalità con cui concretamente essi sono attuati. Tali modalità, lo si ribadisce, dimostrano come l'indennità di cui si discute assolve ad una funzione di salvaguardia del livello retributivo del dipendente, in quanto corrispettivamente collegata all'esercizio dell'attività lavorativa prestata in condizioni maggiormente onerose, ed
è dunque tale da escluderne quella natura riparatoria che è propria del rimborso spese.
III. Per altro verso, l'appello è infondato perché le disposizioni del contratto integrativo, invocate dal , sono contrarie a quelle del contratto nazionale di Parte_1
lavoro che regolano la stessa materia e vietano alla contrattazione integrativa decentrata di disciplinarla diversamente.
III.a. Occorre infatti considerare che i rapporti tra i contratti di diverso livello territoriale non vanno ricostruiti in termini di subordinazione gerarchica del contratto collettivo locale rispetto a quello nazionale, salvo che tanto non derivi dalla volontà delle stesse parti collettive, quale si desume da specifiche disposizioni di rinvio4 che regolano il collegamento tra le due fonti5.
III.b. Nel caso di specie la disciplina dei “mezzi di trasporto” è contenuta nell'art. 15 del CCNL e, per gli operai, nell'art. 54 del CCNL di settore. Quest'ultima norma prevede che il datore di lavoro deve “provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta” e stabilisce che, qualora l'azienda non lo faccia, in tal caso “al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
III.c. Il CCNL si fa dunque carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto” e del “rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda. III.d. Altro è invece ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previso, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto esclusivamente le seguenti”): tra di Pt_2 esse contempla, alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art.
16)”.
III.e. Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale. Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
III.f. E allora deve convenirsi che la materia che la summenzionata lettera f) rimette alla contrattazione locale è un'altra, e riguarda non già l'utilizzo dei mezzi propri e il rimborso delle relative spese, bensì il trattamento di missioni e trasferte di lunga durata. È in relazione a tale materia, invero, che l'art. 16 del CCNL – espressamente richiamato dalla stessa lettera f) dell'art. 2 – rinvia alla contrattazione decentrata, prevedendo che essa disciplini le “diverse modalità di rimborso delle spese” sostenute dal dipendente in missione e la misura del trattamento economico che gli spetta66.
III.g. Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni del CIR utilizzate dal appellato per quantificare l'indennità chilometrica spettante all'appellante, Parte_1
Con stante la loro contrarietà alle disposizioni del CCNL che non consentono al di ingerirsi in questa specifica materia. La disciplina applicabile è invece quella
6 Così recita l'art. 16 del CCNL intitolato “Missioni e Trasferte”: “Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”. contenuta nello stesso CCNL, che il ricorrente ha invocato con istanza che il tribunale ha fondatamente condiviso.
IV. Quanto alla lamentata estromissione della , si osserva che il Controparte_4
ha natura giuridica Parte_1
di Ente pubblico con una propria autonomia ed una propria personalità giuridica, del tutto autonomo e distinto dalla e, dunque, centro di imputazione di Controparte_4 rapporti soggettivi. A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 15 della L. CP_4
23 luglio 2003 n.11, ai sensi del quale:”I Consorzi di bonifica sono persone
[...] giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'art.862 c.c. , rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”. Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui ”1. “Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n.20/1992, la con delibera della Giunta Regionale che ne fissa le CP_4
modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del “Presidio Ambientale” dei
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma Parte_1
2 del successivo articolo 12…4.I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”. Dalla normativa succitata emerge espressamente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi che, di fatto, dispongono delle prestazioni dei CP_4
lavoratori. Il datore di lavoro nella fattispecie in esame non può che individuarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo (che nella fattispecie in esame risulta essere il ). Peraltro il non ha fornito alcun elemento che possa Parte_1 Parte_1
dimostrare un obbligo a carico della e pertanto si ritiene appropriata Controparte_4
la sentenza appellata anche su questo punto.
V. L'esito del gravame comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese agli appellati, per come liquidate in dispositivo, e la declaratoria relativa alla sussistenza dei requisiti per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data Parte_1
24 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, n.
786/2022 resa in data 17 maggio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello
2.-Condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in €. 1.278,80 oltre accessori come per legge in favore della ed euro 2.044,00 oltre accessori come per legge in Controparte_4
favore degli appellati , e e con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
distrazione in favore del loro procuratore antistatario;
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 20 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Così Cass. 15369/2002
3 In dottrina: “L'intenzione comune delle parti deve essere dedotta dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (13622 cc.)”. Vds. anche Cass. 5528/1981: “Poiché la legge impone di accertare la comune intenzione delle parti valutando anche il loro comportamento, il giudice può utilizzare qualunque mezzo ermeneutico contro una lettera apparentemente chiara, quando abbia la forza di modificarla, dal momento che un testo apparentemente chiaro può non esserlo più di fronte al comportamento diverso dei contraenti che hanno inteso concretamente il loro rapporto in altro senso”. Cass. 1681/2017: “Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti”. Cfr. anche
Cass. 24560/2016.
4 Cass. 9052/2006: “Il rapporto fra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati”.
5 Cass. 9052/2006: “I contratti di lavoro aziendale hanno natura ed efficacia di contratti collettivi e ad essi non si applica la disciplina dello art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale ed un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento fra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto, di specifiche disposizioni di rinvio. Pertanto, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello, il conflitto fra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua della effettiva volontà delle parti contraenti (che il giudice del merito deve accertare nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e dando adeguata motivazione del proprio convincimento), tenendo presente che - nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, la quale può essere limitata o condizionata solo da norme imperative - la nuova disciplina collettiva (sia essa nazionale o aziendale) può anche modificare in peius (per i lavoratori) la regolamentazione precedente”.