Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2025, proposto da
ST NT OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano Piazza Cinque Giornate, n. 1;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1850/2024 emessa in data 13 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. n. 1850/2024 emessa in data 13 maggio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione convenuta e per l'effetto ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno, liquidato nella misura di nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessato ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 1850/2024 emessa in data 13 maggio 2024 dal Tribunale di Milano e che quindi essa sia ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 3 di parte ricorrente). Non è inoltre contestato dall’Amministrazione costituitasi che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14 aprile 2024. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. n. 1850/2024 emessa in data 13 maggio 2024 dal Tribunale di Milano anche con riferimento alle spese legali, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO