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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1613/2024
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. D'Alessio Antonio e l'avv. D'Andrea Linda hanno depositato le Pt_1
note sostitutive di udienza in data 27.05.2025;
- Per e , l'avv. De Angelis Corrado ha depositato le note Parte_2 Controparte_1
sostitutive di udienza in data 2.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difeso dall'avv. D'Alessio Antonio e dall'avv. D'Andrea Linda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Fondi, Via XXIV Maggio n. 3, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. De Angelis Corrado ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Terracina, Piazza della Repubblica n. 44, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_3 Parte_2
e , proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 3.4.2024 da Controparte_1
e , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 100.594,38, Parte_2 Controparte_1
premettendo che: 1) e avevano convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
la , la e la Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 8 consortile per la realizzazione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi - (ora incorporata da per la determinazione e la quantificazione dell'indennità di esproprio relativa ai CP_4
terreni di loro proprietà; 2) la Corte di Appello di Roma con una prima ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 24 luglio 2023, pronunciando solo sul rapporto processuale con la ed il CP_3
rigettava il ricorso, mentre non definitivamente pronunciando nel rapporto Controparte_2
processuale con rigettava le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da CP_4
quest'ultima, rimettendo quindi la causa sul ruolo;
3) con una successiva ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 gennaio 2024, definitivamente pronunciando, la Corte accoglieva il ricorso nei confronti di determinando in euro 58.765,30 oltre interessi legali dal 16/07/97 CP_4
l'indennità dovuta da in favore dei sigg.ri e per l'espropriazione dei CP_4 Pt_2 CP_1
terreni, detratte le somme già versate;
4) avverso le predette ordinanze la proponeva CP_4
ricorso per cassazione ritualmente notificato e depositato in data 25 marzo 2024 al n. RG
6762/2024; 5) in data 3 aprile 2024 veniva notificato alla da parte del legale dei sigg.ri CP_4
e atto di precetto per complessivi € 100.594,38, oltre alle spese di notifica ed Pt_2 CP_1
imposta di registro nonché le successive spese occorrende.
Quindi, la deduceva che: 1) le asserite pretese creditorie avanzate dalle controparte, Parte_1
indicate nell'atto di precetto notificato in data 3 aprile 2024, si fondavano sulla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 gennaio 2024 pubblicata dalla Corte di Appello di Roma, che aveva formato oggetto di ricorso per Cassazione;
2) gli opposti non avevano alcun titolo per poter richiedere direttamente l'indennità di esproprio, così come determinata dalla Corte di merito, alla Pt_1
Contro
, in quanto la Corte d'Appello di Roma dichiarava la “tenuta al deposito di tali somme
[...]
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione”. Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza non attribuiva direttamente alcun diritto ai sigg.ri e sulla somma liquidata, ma imponeva soltanto l'obbligo della di Pt_2 CP_1 CP_4
Contr depositare le somme presso il detratte le somme già versate per il medesimo titolo;
3) in virtù di quanto disposto dal t.u. espr., il provvedimento finale della procedura di pagamento era attribuito all'autorità amministrativa, sul presupposto che non siano insorte questioni nel corso della procedura;
mentre, l'ordine di pagamento era emesso dal giudice - quello ordinario - per essere insorte questioni in ordine agli aventi diritto o alla ripartizione, e, quindi in presenza di opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato. Parallelamente, al giudice ordinario pagina 3 di 8 era attribuito il potere di disporre esclusivamente il deposito dell'importo nelle forme di legge, essendo previsto che il pagamento intervenga all'esito di un procedimento amministrativo;
4) dunque, in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio era la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata, per cui la Corte non doveva pronunciare condanna dell'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa;
5) i sigg.ri e non avevano quindi alcun diritto di Pt_2 CP_1
procedere esecutivamente nei confronti della considerato altresì che avverso le Parte_1
ordinanze emesse dalla Corte di Appello di Roma del 24 luglio 2023 e del 9 gennaio 2024 la
Contro aveva proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato e depositato in data 25 marzo
2024 al n. RG 6762/2024; 6) in ogni caso, il capitale precettato non corrispondeva a quanto fissato dalla Corte di merito, poiché, come stabilito dall'ordinanza del 9 gennaio 2024, avrebbe
Contro dovuto essere detratto quanto già precedentemente versato da
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte ex art. 615, comma I, c.p.c., ultima parte, sussistendo gravi motivi l'efficacia esecutiva della ordinanza emessa dalla Corte di Appello di
Roma del 9 gennaio 2024 n. 541/2024 Cronol. del 09/01/2024 Rep. 130/2024 del 09/01/2024, adottando ed emettendo tutti i provvedimenti conseguenziali;
nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di effetti l'atto di precetto notificato, con ogni altra conseguenza di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con successiva istanza del 23.4.2024, la chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_3
disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
quindi, con decreto del 24.4.2024, rigettata l'istanza cautelare inaudita altera parte, veniva fissata, per la decisione sulla sola istanza di sospensione, l'udienza del 28.5.2024.
Con comparsa depositata in data 27.5.2024, si costituivano in giudizio e Parte_2 [...]
riepilogando preliminarmente i fatti e lo svolgimento del giudizio posto a CP_1
fondamento dell'ordinanza ex art. 702/bis CPC del 09/01/2024, e deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sospensione invocata dalla controparte, nonché l'infondatezza di tutte le avverse argomentazioni;
in particolare, esponevano che, quanto alla natura di obbligo di facere pagina 4 di 8 derivante dall'ordinanza 702/bis del 09/01/2024 tutelabile in sede amministrativa con il giudizio di ottemperanza, il menzionato giudizio di ottemperanza, quale rimedio finalizzato ad ovviare le Contro ingiustificabili omissioni e ritardi volontariamente posti in essere dalla società per con l'unico fine di tentare di sottrarsi all'adempimento delle statuizioni della Corte di Appello, annoverava l'intimazione di pagamento concretizzatasi nell'atto di precetto del 03/04/2024 quale suo necessario atto prodromico ed imprescindibile presupposto, circostanza questa che di per sé sola destituiva di ogni qualsiasi fondamento la proposta azione. Evidenziavano altresì l'assoluta incompetenza dell'adito Tribunale a conoscere e statuire sull'efficacia o meno del titolo già devoluto alla competenza della Corte di Appello, e concludevano chiedendo: “voglia l'adito
Tribunale 1) rigettare siccome carente dei necessari presupposti in fatto e diritto ed aliunde infondato e meramente pretestuosa e dilatoria la spiegata istanza di sospensione dell'esecuzione
e/ o dell'efficacia esecutiva del titolo 2) condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado”.
Con ordinanza del 30.5.2025 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
con decreto del 22.7.2024, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., veniva confermata per il giudizio di merito l'udienza indicata in citazione del 15.10.2024,
e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; infine, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, il precetto opposto trova fondamento nell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del
9.1.2024, con cui la Corte ha determinato in € 58.765,30, oltre interessi legali dal 16.7.1997
l'indennità dovuta da per l'espropriazione dei terreni degli odierni opposti, Pt_1
dichiarando tenuta al deposito di tali somme presso il Ministero dell'Economia e delle Pt_1
Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione.
Ebbene, risultano evidentemente fondate le doglianze dell'odierna opponente, la quale ha dedotto l'insussistenza del diritto delle controparti ad agire nei propri confronti per richiedere direttamente il pagamento dell'indennità di esproprio, posto che il titolo esecutivo aveva disposto
Contr soltanto l'obbligo di depositare le somme presso il pagina 5 di 8 Giova infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022). Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza.
Ebbene, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo non si presta ad ambiguità, non risultando contemplata alcuna condanna della MOF al pagamento dell'indennità nei confronti degli odierni opposti. L'ordinanza della Corte D'Appello di Roma, infatti, dopo Contro aver determinato l'entità dell'indennità dovuta dalla per l'espropriazione dei terreni delle controparti, ha così disposto: “dichiara tenuta al deposito di tali somme presso il CP_4
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione”.
Non si rinviene, dunque, alcuna statuizione di condanna al versamento della suddetta indennità direttamente nei confronti di e , tale da legittimare questi ultimi ad agire CP_1 Pt_2
esecutivamente.
Del resto, va considerato che l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, costituente titolo esecutivo, è stata resa in esito alla domanda promossa da e Parte_2 Controparte_1
avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio ad essi dovuta, e che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti” (Cass. Civ.,
pagina 6 di 8 sez. I, 22.3.2001, n. 4087); in tal senso, è stato anche più di recente ribadito che “Il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti” (Cass. Civ., Sez. I, 21.8.2013, n. 19323).
Ed ancora, deve porsi in evidenza che, nel caso in esame, si verte su una fattispecie caratterizzata dall'effettiva e corretta emanazione del decreto di esproprio, per cui il pagamento liberatorio delle somme da parte dell'amministrazione deve avvenire tramite deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in conformità al principio per cui il deposito di somma a titolo di indennità presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli art. 48 e 49 l. n. 2359 del 1865, ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea - e, quindi, con riguardo sia all'indennità di espropriazione che a quella di occupazione temporanea -ma non anche allorché l'effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva, nel qual caso la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente all'espropriato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5.6.2014, n. 12699). In definitiva, “L'amministrazione espropriante è tenuta a depositare le indennità espropriative presso la Cassa depositi e prestiti, ed il giudice, in esito al giudizio di determinazione, non può ingiungere il pagamento diretto a favore dell'espropriato, dovendo comunque disporre il deposito delle somme dovute” (Cass. Civ.
Sez. 1, 4.12.2006, n. 25662).
Per le ragioni svolte, si impone l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla Pt_1
essendo quest'ultima tenuta al deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti e non sussistendo, ad oggi, il diritto degli opposti ad agire esecutivamente in suo confronto per il pagamento diretto dell'indennità.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di e Parte_2
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della in Controparte_1 Parte_1
forza del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_2 Controparte_1
di lite del presente giudizio in favore della che liquida in € 7.052,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1613/2024
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. D'Alessio Antonio e l'avv. D'Andrea Linda hanno depositato le Pt_1
note sostitutive di udienza in data 27.05.2025;
- Per e , l'avv. De Angelis Corrado ha depositato le note Parte_2 Controparte_1
sostitutive di udienza in data 2.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difeso dall'avv. D'Alessio Antonio e dall'avv. D'Andrea Linda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Fondi, Via XXIV Maggio n. 3, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. De Angelis Corrado ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Terracina, Piazza della Repubblica n. 44, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_3 Parte_2
e , proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 3.4.2024 da Controparte_1
e , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 100.594,38, Parte_2 Controparte_1
premettendo che: 1) e avevano convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
la , la e la Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 8 consortile per la realizzazione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi - (ora incorporata da per la determinazione e la quantificazione dell'indennità di esproprio relativa ai CP_4
terreni di loro proprietà; 2) la Corte di Appello di Roma con una prima ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 24 luglio 2023, pronunciando solo sul rapporto processuale con la ed il CP_3
rigettava il ricorso, mentre non definitivamente pronunciando nel rapporto Controparte_2
processuale con rigettava le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da CP_4
quest'ultima, rimettendo quindi la causa sul ruolo;
3) con una successiva ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 gennaio 2024, definitivamente pronunciando, la Corte accoglieva il ricorso nei confronti di determinando in euro 58.765,30 oltre interessi legali dal 16/07/97 CP_4
l'indennità dovuta da in favore dei sigg.ri e per l'espropriazione dei CP_4 Pt_2 CP_1
terreni, detratte le somme già versate;
4) avverso le predette ordinanze la proponeva CP_4
ricorso per cassazione ritualmente notificato e depositato in data 25 marzo 2024 al n. RG
6762/2024; 5) in data 3 aprile 2024 veniva notificato alla da parte del legale dei sigg.ri CP_4
e atto di precetto per complessivi € 100.594,38, oltre alle spese di notifica ed Pt_2 CP_1
imposta di registro nonché le successive spese occorrende.
Quindi, la deduceva che: 1) le asserite pretese creditorie avanzate dalle controparte, Parte_1
indicate nell'atto di precetto notificato in data 3 aprile 2024, si fondavano sulla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 gennaio 2024 pubblicata dalla Corte di Appello di Roma, che aveva formato oggetto di ricorso per Cassazione;
2) gli opposti non avevano alcun titolo per poter richiedere direttamente l'indennità di esproprio, così come determinata dalla Corte di merito, alla Pt_1
Contro
, in quanto la Corte d'Appello di Roma dichiarava la “tenuta al deposito di tali somme
[...]
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione”. Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza non attribuiva direttamente alcun diritto ai sigg.ri e sulla somma liquidata, ma imponeva soltanto l'obbligo della di Pt_2 CP_1 CP_4
Contr depositare le somme presso il detratte le somme già versate per il medesimo titolo;
3) in virtù di quanto disposto dal t.u. espr., il provvedimento finale della procedura di pagamento era attribuito all'autorità amministrativa, sul presupposto che non siano insorte questioni nel corso della procedura;
mentre, l'ordine di pagamento era emesso dal giudice - quello ordinario - per essere insorte questioni in ordine agli aventi diritto o alla ripartizione, e, quindi in presenza di opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato. Parallelamente, al giudice ordinario pagina 3 di 8 era attribuito il potere di disporre esclusivamente il deposito dell'importo nelle forme di legge, essendo previsto che il pagamento intervenga all'esito di un procedimento amministrativo;
4) dunque, in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio era la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata, per cui la Corte non doveva pronunciare condanna dell'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa;
5) i sigg.ri e non avevano quindi alcun diritto di Pt_2 CP_1
procedere esecutivamente nei confronti della considerato altresì che avverso le Parte_1
ordinanze emesse dalla Corte di Appello di Roma del 24 luglio 2023 e del 9 gennaio 2024 la
Contro aveva proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato e depositato in data 25 marzo
2024 al n. RG 6762/2024; 6) in ogni caso, il capitale precettato non corrispondeva a quanto fissato dalla Corte di merito, poiché, come stabilito dall'ordinanza del 9 gennaio 2024, avrebbe
Contro dovuto essere detratto quanto già precedentemente versato da
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte ex art. 615, comma I, c.p.c., ultima parte, sussistendo gravi motivi l'efficacia esecutiva della ordinanza emessa dalla Corte di Appello di
Roma del 9 gennaio 2024 n. 541/2024 Cronol. del 09/01/2024 Rep. 130/2024 del 09/01/2024, adottando ed emettendo tutti i provvedimenti conseguenziali;
nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di effetti l'atto di precetto notificato, con ogni altra conseguenza di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con successiva istanza del 23.4.2024, la chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_3
disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
quindi, con decreto del 24.4.2024, rigettata l'istanza cautelare inaudita altera parte, veniva fissata, per la decisione sulla sola istanza di sospensione, l'udienza del 28.5.2024.
Con comparsa depositata in data 27.5.2024, si costituivano in giudizio e Parte_2 [...]
riepilogando preliminarmente i fatti e lo svolgimento del giudizio posto a CP_1
fondamento dell'ordinanza ex art. 702/bis CPC del 09/01/2024, e deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sospensione invocata dalla controparte, nonché l'infondatezza di tutte le avverse argomentazioni;
in particolare, esponevano che, quanto alla natura di obbligo di facere pagina 4 di 8 derivante dall'ordinanza 702/bis del 09/01/2024 tutelabile in sede amministrativa con il giudizio di ottemperanza, il menzionato giudizio di ottemperanza, quale rimedio finalizzato ad ovviare le Contro ingiustificabili omissioni e ritardi volontariamente posti in essere dalla società per con l'unico fine di tentare di sottrarsi all'adempimento delle statuizioni della Corte di Appello, annoverava l'intimazione di pagamento concretizzatasi nell'atto di precetto del 03/04/2024 quale suo necessario atto prodromico ed imprescindibile presupposto, circostanza questa che di per sé sola destituiva di ogni qualsiasi fondamento la proposta azione. Evidenziavano altresì l'assoluta incompetenza dell'adito Tribunale a conoscere e statuire sull'efficacia o meno del titolo già devoluto alla competenza della Corte di Appello, e concludevano chiedendo: “voglia l'adito
Tribunale 1) rigettare siccome carente dei necessari presupposti in fatto e diritto ed aliunde infondato e meramente pretestuosa e dilatoria la spiegata istanza di sospensione dell'esecuzione
e/ o dell'efficacia esecutiva del titolo 2) condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado”.
Con ordinanza del 30.5.2025 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
con decreto del 22.7.2024, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., veniva confermata per il giudizio di merito l'udienza indicata in citazione del 15.10.2024,
e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; infine, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, il precetto opposto trova fondamento nell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del
9.1.2024, con cui la Corte ha determinato in € 58.765,30, oltre interessi legali dal 16.7.1997
l'indennità dovuta da per l'espropriazione dei terreni degli odierni opposti, Pt_1
dichiarando tenuta al deposito di tali somme presso il Ministero dell'Economia e delle Pt_1
Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione.
Ebbene, risultano evidentemente fondate le doglianze dell'odierna opponente, la quale ha dedotto l'insussistenza del diritto delle controparti ad agire nei propri confronti per richiedere direttamente il pagamento dell'indennità di esproprio, posto che il titolo esecutivo aveva disposto
Contr soltanto l'obbligo di depositare le somme presso il pagina 5 di 8 Giova infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022). Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza.
Ebbene, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo non si presta ad ambiguità, non risultando contemplata alcuna condanna della MOF al pagamento dell'indennità nei confronti degli odierni opposti. L'ordinanza della Corte D'Appello di Roma, infatti, dopo Contro aver determinato l'entità dell'indennità dovuta dalla per l'espropriazione dei terreni delle controparti, ha così disposto: “dichiara tenuta al deposito di tali somme presso il CP_4
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi con detrazione di quanto già precedentemente versato, con maggiorazione degli interessi legali come in motivazione”.
Non si rinviene, dunque, alcuna statuizione di condanna al versamento della suddetta indennità direttamente nei confronti di e , tale da legittimare questi ultimi ad agire CP_1 Pt_2
esecutivamente.
Del resto, va considerato che l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, costituente titolo esecutivo, è stata resa in esito alla domanda promossa da e Parte_2 Controparte_1
avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio ad essi dovuta, e che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti” (Cass. Civ.,
pagina 6 di 8 sez. I, 22.3.2001, n. 4087); in tal senso, è stato anche più di recente ribadito che “Il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti” (Cass. Civ., Sez. I, 21.8.2013, n. 19323).
Ed ancora, deve porsi in evidenza che, nel caso in esame, si verte su una fattispecie caratterizzata dall'effettiva e corretta emanazione del decreto di esproprio, per cui il pagamento liberatorio delle somme da parte dell'amministrazione deve avvenire tramite deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in conformità al principio per cui il deposito di somma a titolo di indennità presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli art. 48 e 49 l. n. 2359 del 1865, ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea - e, quindi, con riguardo sia all'indennità di espropriazione che a quella di occupazione temporanea -ma non anche allorché l'effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva, nel qual caso la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente all'espropriato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5.6.2014, n. 12699). In definitiva, “L'amministrazione espropriante è tenuta a depositare le indennità espropriative presso la Cassa depositi e prestiti, ed il giudice, in esito al giudizio di determinazione, non può ingiungere il pagamento diretto a favore dell'espropriato, dovendo comunque disporre il deposito delle somme dovute” (Cass. Civ.
Sez. 1, 4.12.2006, n. 25662).
Per le ragioni svolte, si impone l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla Pt_1
essendo quest'ultima tenuta al deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti e non sussistendo, ad oggi, il diritto degli opposti ad agire esecutivamente in suo confronto per il pagamento diretto dell'indennità.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di e Parte_2
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della in Controparte_1 Parte_1
forza del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_2 Controparte_1
di lite del presente giudizio in favore della che liquida in € 7.052,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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