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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.347/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.293/2021 resa dal Tribunale di
Enna il 15.5.2021 e depositata il 25.5.2021, avente ad oggetto contratto di subappalto
vertente tra
, quale titolare di omonima impresa individuale, nato a Parte_1
Enna il 17.11.1953 c.f. , rappresentata e difesa per C.F._1 procura in atti dall'avv. Sebastiana Corriere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Enna via Emilia Romagna 3
-appellante - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa anche disgiuntamente dall'avv. Alberto Poggi e dall'avv.
Stefania Rizzo per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Enna via Colajanni 7
- appellata -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo
1 consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.10.2016, , titolare di omonima impresa Parte_1
individuale, chiedeva al Tribunale di Enna ingiungersi il pagamento della somma di € 7.795/80, oltre interessi e spese, nei confronti della ditta
[...]
“in forza della fattura n.8/2015 del 4.12.2015 … quale compenso CP_1
a saldo per i lavori di realizzazione del sottosistema prototipale sperimentale
con sistema solare termodinamico modulare e diffuso, previsto nel progetto
sinergreen, eseguiti dall'Impresa per conto della ” Controparte_2
Accogliendo il ricorso, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n.51 del
13.2.2017.
proponeva opposizione esponendo di essere società Controparte_1
produttrice e venditrice di impianti per energie rinnovabili e di essersi aggiudicata la gara indetta dall'Università degli Studi di Enna Kore per la realizzazione di un <sottosistema prototipale sperimentale con sistema solare
termodinamico modulare e diffuso>> e di essersi affidata all'impresa Pt_1
per la realizzazione delle necessarie opere edili, con contratto di
[...]
subappalto sottoscritto il 15 giugno 2015.
A seguito delle piogge del 15 e 16 ottobre 2015, si erano verificate colate di fango che avevano danneggiato l'impianto. Di ciò, in data 26 ottobre 2015, il direttore tecnico di cantiere arch. e il direttore dei lavori prof. CP_3 Per_1
(preside della facoltà di Ingegneria e Architettura presso l'Università
[...]
2 “Kore” di Enna), avevano contestato la responsabilità all'opposto e gli avevano ordinato di provvedere al ripristino dell'area, come da email del 6.12.2015
dell'arch. secondo la quale l'accaduto era da imputare ad CP_3
carente realizzazione delle opere di drenaggio dei muri perimetrali di
contenimento ad est, in quanto l'attuale quota dei muri risulta sottomessa
rispetto al terreno adiacente ed inoltre il materiale di drenaggio è stato posato
fino al bordo superiore del muro, pertanto a rischio di tracimazione dello scolo
dell'acqua e del fango raccolto a tergo del muro>>.
Poiché la fattura posta a base decreto ingiuntivo opposto riguardava appunto le opere di ripristino intimate e rese necessarie da eventi imputabili alla stessa ditta , le relative spese non dovevano essere rimborsate. Pt_1
Si costituiva il il quale confermava che il credito nasceva Controparte_4
dall'esecuzione delle opere di ripristino a seguito degli eventi alluvionali di
Ottobre 2015, ma contestava che la causa delle immissioni di fango fosse la proria cattiva esecuzione delle opere, ma un difetto di progettazione concernente un muro di contenimento di altezza inferiore rispetto al necessario, che la ditta aveva realizzato in conformità al progetto ed alle indicazioni della direzione lavori.
Con sentenza n. 293/2021 il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione,
revocava il D.I. n.51/2017 e condannava la parte opposta alla refusione delle spese del giudizio.
Il Tribunale decideva ritenendo che le opere si erano in effetti rese necessarie a causa della “carente realizzazione delle opere di drenaggio dei muri
perimetrali di contenimento ed alla sottomissione della quota dei muri rispetto
3 al terreno adiacente, nonché alla erronea posa del materiale di drenaggio, di
modo che la responsabilità per il suddetto danneggiamento è stata attribuita
alla subappaltatrice la quale, invero, ai sensi dell'art.2 del contratto di
subappalto doveva sì attenersi alle istruzioni ed agli eventuali elaborati forniti
dall'impresa subappaltante ma, al tempo stesso, avrebbe dovuto eseguire tali
opere a regola d'arte, in conformità, oltre che alla legislazione vigente, anche
alle regole della buona tecnica, incombendo in definitiva su di essa la
realizzazione delle opere in modo conforme al risultato richiesto”,.
propone appello sulla base dei motivi appresso riassunti: Parte_1
CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Il Tribunale ha ritenuto dirimente il contenuto della e-mail del Direttore dei lavori arch. Presenti del 6.12.2015,
operando erroneamente una lettura parziale e non richiamando il passaggio più rilevante ove si evidenzia che
“il deflusso di fanghi all'interno dell'area dell'impianto in oggetto è stato causato da un difetto di progettazione.”
Gli elaborati tecnici allegati al contratto di appalto individuavano le misure degli scavi, le quote e tutto quanto oggetto di lavorazione, così come le relative misure contabilizzate nel computo metrico allegato;
quindi la
Subappaltante non aveva il potere di apportare modifiche a proprio piacimento, perchè dovevano essere oggetto di approvazione da parte della Committente e, al più, potevano essere chieste dall'Appaltante; anche le opere di drenaggio sono state eseguite esattamente come da progetto, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
Indispensabile sul punto è la CTU chiesta con la memoria ex art.183 co.6 n.2, al fine di controllare la conformità
delle opere eseguite dall'opposta a quanto previsto in progetto, nonché per verificare se le stesse (di cui alla fattura) erano incluse o meno nel computo metrico allegato al contratto;
istanza istruttoria che il Tribunale
immotivatamente ha ritenuto di non ammettere ma che in appello si reitera.
4 SULLA OPERATIVITÀ DELL'ART.1667 C.C. NEL CASO DI SPECIE
Se è pur vero che anche il Subappaltatore è tenuto a garantire che l'opera eseguita sia esente da vizi, nel caso di specie le conseguenze della tracimazione dei fanghi sono state poste ingiustamente solo a carico di questo,
nonostante non vi è prova della cattiva esecuzione dell'opera e lo stesso Direttore dei lavori ammette che “il deflusso di fanghi all'interno dell'area dell'impianto in oggetto è stato causato da un difetto di progettazione...”.
Per tale motivo il Tribunale avrebbe dovuto porre solo a carico della opponente i costi di Controparte_1
ripristino o, in via subordinata, a carico di entrambe le parti.
SUL COSTO DEL NOLO PER IL GRUPPO ELETTROGENO
Ha errato il Tribunale a ritenere non suffragata di prove la circostanza che il nolo del gruppo elettrogeno non fosse ricompreso nel compenso pattuito a corpo (ritenendo che ai sensi degli artt.3 e 11 del contratto sono a carico del subappaltatore gli oneri relativi alla organizzazione necessaria “senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della subappaltante”), atteso che nel computo metrico allegato al contratto in nessuna parte se ne formula riferimento.
In ogni caso, proprio con riguardo ai lavori oggetto di giudizio, nel computo riportato nella e-mail del 16.11.2015
del Direttore dei lavori arch. Presenti, ove veniva specificato il prezzo delle lavorazioni denominate “ulteriori opere non previste nel contratto”, viene indicato anche il “dettaglio conteggio nolo gruppo elettrogeni” col relativo costo.
Il nolo del gruppo elettrogeno venne richiesto dall'arch. per essere utilizzato in cantiere per il CP_3
montaggio della impiantistica elettrica;
sul punto pertanto si appalesa la contraddittorietà in cui è incorso il
Giudicante.
Infatti da un lato ha rigettato le istanze istruttorie a mezzo prova testimoniale sul punto, salvo poi ritenere in ordine a tale questione “affermazione non suffragata da prova alcuna”, con ciò dimostrando solo di avere svolto una valutazione del materiale probatorio approssimativa.
5 SULLE SPESE
L'appello merita di essere accolto e, per l'effetto, le spese del giudizio di primo grado devono porsi a carico dell'opponente, in virtù della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.
In assoluto subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi di gravame, per le motivazioni esposte vanno compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.
Con Ordinanza del 22.6.2022, “considerato che le prove richieste non
appaiono rilevanti ai fini della decisione”, la Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto la questione non abbia alcun rilievo concreto sulla decisione della causa, si rileva che l'impresa individuale non ha una soggettività o imputabilità autonoma rispetto al suo titolare e tanto meno ha personalità giuridica (Cass. 30 maggio 2007 n. 12757, Cass. 19 settembre
2014 n. 19735, Cass. 20 luglio 2021 n. 20650, Cass. 12 luglio 2022 n. 22027,
Cass. 29 novembre 2022 n. 35128). Pertanto, parte del presente giudizio è la persona fisica e non l'impresa (recante la ditta) omonima in Parte_1
persona del suo titolare.
L'appello è infondato.
E' incontestato tra le parti che le lavorazioni effettuate e descritte nella fattura
6 n.8 di € 7.795/80 iva compresa, emessa il 4.12.2015 dalla subappaltatrice impresa e sulla cui base la stessa ha chiesto e ottenuto il Controparte_4
decreto ingiuntivo n.51 del 13.2.2017 opposto, attengono le opere edili
(“pulizia dell'area”, “modifiche tettoia caldaia”, “ripristino argine terreno”,
“trasporto e nolo gruppo elettrogeno”), la cui realizzazione si è resa necessaria in conseguenza della immissione di fango occorsa in cantiere durante gli eventi piovosi dei giorni 15 e 16 ottobre 2015.
A fronte della contestazione della richiesta di pagamento sollevata dalla subappaltante , perché opere riconducibili alla responsabilità Controparte_1
della impresa subappaltatrice, quest'ultima eccepisce che “la causa Pt_1
delle immissioni di fango non fu certo la cattiva esecuzione delle opere, come
vorrebbe fare intendere l'opponente, ma il difetto di progettazione in forza del
quale venne realizzato un muro di contenimento di altezza inferiore rispetto al
necessario. E ciò non certo per il libero arbitrio della impresa esecutrice, bensì
perchè tali erano il progetto e le opere realizzate conformemente, secondo le
indicazioni della direzione lavori.”
A comprova, l'appellante richiama il contenuto della relazione descrittiva delle cause, redatta dal direttore dei lavori arch. il Persona_2
6.12.2015, secondo la quale “il deflusso dei fanghi all'interno dell'area
dell'impianto in oggetto è stato causato da un difetto di progettazione e da una
carente realizzazione delle opere di drenaggio dei muri perimetrali di
contenimento ad est, in quanto, l'attuale quota dei muri risulta sottomessa
rispetto al terreno adiacente ed, inoltre, il materiale di drenaggio è stato posato
fino al bordo superiore del muro, pertanto a rischio di tracimazione dello scolo
7 dell'acqua e del fango raccolto a tergo del muro”,
Ancora, l'impresa deduce che “… le opere di drenaggio sono state Pt_1
eseguite esattamente come da progetto, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori (…) la Subappaltante non aveva il potere di apportare modifiche a
proprio piacimento, perché dovevano essere oggetto di approvazione da parte
della Committente e, al più, potevano essere chieste dall'Appaltante”, e in subordine, “se è pur vero che anche il Subappaltatore è tenuto a garantire che
l'opera eseguita sia esente da vizi, nel caso di specie le conseguenze della
tracimazione dei fanghi sono state poste ingiustamente solo a carico di questo,
nonostante non vi è prova della cattiva esecuzione dell'opera e lo stesso
Direttore dei lavori ammette che il deflusso di fanghi all'interno dell'area
dell'impianto in oggetto è stato causato da un difetto di progettazione.”
Tuttavia, premesso che il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi (in questo senso, Cass. ordinanza n.24717 dell'8 ottobre 2018 e sentenza n.23903
dell'11 novembre 2009), l'appaltatore che si attenga al progetto fornito può
essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio” (ex art.1176 co. 2 c.c.).
Infatti, è tenuto a segnalare gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte; in difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni, a meno che dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di aver eseguito le opere come <
minister>>, a causa delle insistenze del committente.
8 In mancanza di tale prova, “l'appaltatore [n.d.r. quindi anche il subappaltatore]
è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua
obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi
dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista”, in coerenza ai principi della costante giurisprudenza della Suprema Corte (così,
da recente ordinanza 24 ottobre 2022 n.31273).
Ebbene, dalla lettura del contratto d'appalto in atti, non è dato desumere la previsione di un tale potere di ingerenza della subcommittente sull'operato del subappaltatore;
anzi, ai sensi della clausola di cui all'art.2 è statuito espressamente che “Il subappaltatore si impegna ad eseguire tali opere a
regola d'arte, in conformità alla legislazione vigente e alle regole della buona
tecnica” inoltre, ai sensi dell'art.6, “permanendo in ogni caso sotto la sua
responsabilità, l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad
evitare danni provocati da eventi atmosferici, anche a cantiere chiuso”.
La subappaltatrice opposta non ha allegato, né chiesto di provare, di aver sollevato contestazioni circa i vizi progettuali dell'opera commissionata, prima dell'evento franoso. Né ha allegato – e tantomeno provato – che, per l'esecuzione delle opere di ripristino, sia intervenuta tra la stessa e l'opponente, un'autonoma pattuizione con la quale si sia convenuto che tali opere dovessero essere remunerate separatamente.
La fattispecie, pertanto, risulta rientra nella previsione di cui all'art.1668 c.c.,
alla cui stregua l'appaltatore (e quindi il subappaltatore) è tenuto ad eseguire egli stesso le opere di correzione o di riparazione senza diritto ad ulteriore compenso.
9 Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento al motivo di impugnazione attinente il costo del nolo del gruppo elettrogeno.
E, infatti, ai sensi del disposto di cui all'art.3 del contratto di subappalto il prezzo è stato pattuito a corpo e non a misura, intendendosi che era onere del subappaltatore approvvigionare tutte le attrezzature e i materiali di cantiere, in difetto di una espressa pattuizione contraria.
Qualora, invece, debba farsi considerazione all'approvvigionamento del gruppo elettrogeno al fine di eseguire i lavori di eliminazione dei vizi che hanno provocato il fenomeno franoso durante le piogge dei giorni 15 e 16 ottobre
2015, i costi restano certamente a carico della subappaltarice ex art.1668 c.c.,
per come sopra ragionato.
Di qui il rigetto del gravame.
Spese secondo soccombenza, da liquidarsi secondo il D.M. n.147/2022 riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00,
sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.347/2021 R.G.
cont., conferma la sentenza n.293/2021 resa dal Tribunale di Enna il 15.5.2021
e depositata il 25.5.2021.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a Parte_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in Controparte_1
complessive € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e
10 I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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