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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1913/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AR CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017005551000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1913/2025), la sig.ra ON IA ET agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249012626261000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.393,98, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il
27.02.2025 limitatamente alla cartella n. 09420210015031281000.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato il motivo di ricorso depositando documentazione afferente alla notificazione della cartella.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per intempestività, frazionamento e difetto di procura. Nel merito ha prodotto documentazione afferente la notifica dell'accertamento presupposto alla cartella e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con il proprio ricorso la contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario. All'atto della sua costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha prodotto copia della ricevuta postale del plico contenente la cartella che risulta consegnata presso l'indirizzo della destinataria a mani di persona di famiglia, che ha sottoscritto per ricevuta, in data 12 ottobre 2022. Trattandosi di notifica diretta a mezzo del servizio postale la notifica, pertanto è pienamente regolare non essendo necessario alcun ulteriore adempimento per il suo perfezionamento.
Alla luce di ciò, a causa dell'effetto consolidativo del credito che consegue alla omessa impugnazione della cartella, l'invocata prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica e, non essendo trascorso il triennio previsto dalla legge tra tale data e quella della notifica dell'atto impugnato, la prescrizione estintiva del credito non risulta maturata.
Conseguentemente il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio Il Giudice
TO BA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1913/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AR CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017005551000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1913/2025), la sig.ra ON IA ET agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249012626261000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.393,98, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il
27.02.2025 limitatamente alla cartella n. 09420210015031281000.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato il motivo di ricorso depositando documentazione afferente alla notificazione della cartella.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per intempestività, frazionamento e difetto di procura. Nel merito ha prodotto documentazione afferente la notifica dell'accertamento presupposto alla cartella e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con il proprio ricorso la contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario. All'atto della sua costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha prodotto copia della ricevuta postale del plico contenente la cartella che risulta consegnata presso l'indirizzo della destinataria a mani di persona di famiglia, che ha sottoscritto per ricevuta, in data 12 ottobre 2022. Trattandosi di notifica diretta a mezzo del servizio postale la notifica, pertanto è pienamente regolare non essendo necessario alcun ulteriore adempimento per il suo perfezionamento.
Alla luce di ciò, a causa dell'effetto consolidativo del credito che consegue alla omessa impugnazione della cartella, l'invocata prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica e, non essendo trascorso il triennio previsto dalla legge tra tale data e quella della notifica dell'atto impugnato, la prescrizione estintiva del credito non risulta maturata.
Conseguentemente il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio Il Giudice
TO BA