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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/24 R.G.L., promossa in grado di appello
D A
Pt_1
Rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Cacioppo e Giovanni Battista Di Vincenzo, domiciliato nell'ufficio legale in viale del Fante n. 58/D, Palermo
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato/ contumace – All'udienza del giorno 8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. Fatto e motivi della decisione Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il giorno 25/6/2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza n.357/24 del Giudice del Pt_1
1 lavoro del Tribunale di Trapani, che aveva affermato il diritto di CP_1 all'indennizzo del 9% per il danno derivato dall'infortunio del
[...]
24/7/2020, lamentando la contraddittorietà della sentenza che, pur nella dichiarata condivisione delle conclusioni del ctu, aveva affermato una percentuale di danno (9%) maggiore di quella accertata dall'ausiliario ( 7%) e comunque ha censurato anche tali le conclusioni del CTU. precisato che cui il ricorso in appello è stato Controparte_1 ritualmente notificato, non si è costituito, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Considerato che
in effetti il ctu di primo grado, nella relazione integrativa, aveva rideterminato il danno in misura del 7% e che il Tribunale, statuendo la maggiore percentuale, non ha motivato le ragioni dello scostamento, del quale, verosimilmente, non si è avveduto;
Considerato in ogni caso che la CTU espletata in questo grado del giudi- zio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), ha accertato:
< Il signor di anni 33 presenta ESITI DI Controparte_1
TRAUMA DISTORSIVO DEL GINOCCHIO DX CON ROTTURA DEL LCA RATTATA CHIRURGICAMENTE. Il sig. in seguito ad infortunio durante l'attività lavora- Controparte_1 tiva, avvenuto il 24/07/2020, scivolando sul pavimento durante lo svolgi- mento dell'attività lavorativa, subiva un trauma distorsivo del ginocchio dx e successiva diagnosi di rottura del LCA per il quale veniva sottoposto a chirurgia ricostruttiva nel novembre 2020. Veniva sottoposto a visita pres- so l' nel marzo 2021 e veniva riconosciuto un danno biologico del 3%. Pt_1
Per tale motivo, ..., proponeva Ricorso amministrativo e veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare se il grado di danno biologico fosse maggiore di quello riconosciuto dall' . Pt_1
Veniva espletata CTU dal dott e veniva riconosciuto un dan- Persona_1 no biologico del 7%.
Considerando quindi i dati clinici osservati alla visita, la documentazione sanitaria depositata agli atti si può considerare una percentuale di danno biologico così distribuito:
-Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati, non operata, (per analogia) con riferimento al co- dice 279 (fino all'8% ) dando un punteggio del 5 %
-Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo (cod. 36) 1%
-Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50 a 90° (cod 257) 2%
Gli esiti stabilizzati conseguenti all' infortunio lavorativo occorso in data 24/7/2020, trattandosi di danno monocrono, monodistrettuale, si possono
2 valutare in una percentuale di danno biologico complessivamente del 7% ai sensi del DM 12/7/2000>. Ritenuto che le esposte conclusioni, ben argomentate sulla base della do- cumentazione medica e dell'indagine medico-legale, vanno condivise e del resto l'appellante non ha sollevato nessun rilievo nel termine assegnatogli a seguito della ricezione della bozza né successivamente. Ritenuto, pertanto, che la impugnata sentenza deve essere parzialmente ri- formata con le statuizioni di cui al dispositivo;
Considerato che
la contumacia dell'appellato esime dal regolamento delle spese processuali e che, per l'esito complessivo, le spese di ctu restano a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellato, in parziale riforma della sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Trapani Marsala, di- chiara che il danno biologico derivato all'appellato dall'infortunio dedotto in giudizio è del 7% e condanna l' alla liquidazione del relativo in- Pt_1 dennizzo oltre interessi. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Nulla sulle spese di questo grado. Pone le spese di ctu a carico dell' Pt_1
Palermo 8 maggio 2025.
Il Presidente Estensore Maria G. Di Marco
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