Articolo 2 della Legge 23 marzo 1964, n. 152
Articolo 1
Versione
24 aprile 1964
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000, si provvedera' mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-1994 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stati, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1964

SEGNI

MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 24 aprile 1964