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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 505/2025 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 505/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 174 (c.f.: )ed elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), in via C.F._1
Gino Alfani n.15 presso l'avv. Carmela Corradini, giusta procura in calce al ricorso e CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 170, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Daniela Di Casola, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.09.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 26.06.2009 nel Comune di Pompei (NA).
I ricorrenti deducevano che dalla loro unione sono nati i figli: (Napoli - 23/09/2014) e Per_1
(Napoli - 09/12/2018), minori;
che, stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione Persona_2 coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva pubblicata in data 21.11.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza di separazione consensuale n.
3010/2023 con passaggio in giudicato del 23.12.2024 (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di euro 1.200,00 (di cui 600,00 per ciascun figlio) con onere di contribuzione delle spese straordinarie al 50%); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni della separazione.
Nominato il relatore, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del 16.09.2025, il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale (14.09.2023), trattata in modalità cartolare, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 16.09.2025.
Quanto alla condizione economico reddituale delle parti, risulta dal ricorso e dai documenti allegati che è un medico dermatologo mentre è un medico estetico e Parte_1 Controparte_1 risultano versate in atti le rispettive dichiarazioni dei redditi anni 2023 e 2024.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e con l'interesse superiore della prole, possono essere poste alla base della presente decisione. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.2009 in Pompei
(NA) da , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
13/10/1977 (atto n. 91, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Pompei anno 2009), ai seguenti patti e condizioni:
1) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei
30 (trenta) giorni precedenti la stessa;
2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza e/o domicilio privilegiato presso la casa coniugale di proprietà del sig. , assegnata alla signora in qualità di genitore Pt_1 CP_1 collocatario, sita in Pompei (Na), alla via Sant'Abbondio n. 174;
3) Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le esigenze Parte_1 scolastiche e ludiche dei figli minori, potrà incontrare e tenere con sé i figli, secondo il seguente progetto di condivisione di vita padre-figli, con diritto di pernottamento: per tutto l'anno il mercoledì
e il venerdì dall'ora di pranzo fino al mattino seguente;
i minori trascorreranno i fine settimana con i genitori seguendo il principio dell'alternanza; ogni anno: durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1gennaio con l'altro; per i periodi dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con il genitore disponibile in quel periodo i figli minori trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo) nonché i giorni dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché con la madre la festa della mamma e i giorni dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima; durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni dal Giovedì Santo al lunedì in Albis con un genitore;
per il periodo estivo i minori saranno impegnati in attività ludiche e sportive fino al 31 luglio, trascorreranno ad anni alterni i primi 15 giorni di agosto con un genitore e i successivi 15 giorni con l'altro genitore;
i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno del compleanno con un genitore e il fratello e il giorno dell'onomastico con l'altro genitore e il fratello;
per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori raggiungeranno un accordo di volta in volta;
Resta fermo, per entrambi i genitori, l'obbligo di favorire i contatti dei figli con il genitore non collocatario.
4) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione ed educazione dei figli minori -tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi –nonché tutte le decisioni relative allo stato di salute dei medesimi e alle eventuali visite, terapie e/o cure da praticare agli stessi minori. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute verranno prese dal genitore coi cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza ma, dandone tempestivamente comunicazione all'altro genitore;
5) il sig. si obbliga a versare, in favore della sig.ra , un assegno, Parte_1 Controparte_1 quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili per ogni figlio, per un totale di € 1200, 00 (milleduecento/00). La cifra sarà comprensiva delle spese sostenute per l'abbigliamento dei minori;
6) detto assegno -che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta -dovrà essere versato, con idoneo mezzo di pagamento, presso il domicilio dell'avente diritto, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
7) le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche [da intendersi a titolo esemplificativo: tasse e iscrizione per scuola pubblica;
testi scolastici;
corredo scolastico;
gite didattiche e ricreative], formative [da intendersi a titolo esemplificativo: lezioni private per il recupero in materie scolastiche o, comunque, per fini scolastici;
lezioni e/o corsi per lo studio di lingue straniere] le spese sportive e le spese per baby sitter per i figli minori previamente concordate e documentate, cadranno su entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo.
149/2022;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 08.10.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato