Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01399/2025REG.PROV.COLL.
N. 09910/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9910 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalina Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima) n. 437/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avv. Natalina Vitali per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante aveva chiesto alla Questura di CI un permesso di soggiorno provvisorio, quindi ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’amministrazione ha respinto l’istanza perché, come riporta la sentenza gravata, “ durante il periodo di validità del permesso provvisorio egli non avrebbe lavorato in uno dei settori indicati nel comma 3 del d.l. 34/20 ” (il riferimento è verosimilmente dell’art. 103, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Impugnato tale provvedimento, il T.A.R. – con la sentenza impugnata nel presente giudizio - ha respinto il ricorso, osservando che dalla documentazione versata in giudizio sarebbero emerse delle contraddizioni circa il lavoro prestato nel periodo di validità del permesso provvisorio, e soprattutto che “ la prestazione lavorativa era venuta meno al momento della proposizione dell’istanza di conversione) ”: laddove “ la conversione è possibile solo se, al momento di presentazione dell’istanza, lo straniero lavorava in uno dei settori espressamente indicati nel comma 3; anche il titolo temporaneo abilita i titolari a «svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3» (cfr. art. 103, comma 16, d.l. 34/20) ”.
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, senza svolgere difese scritte, la Questura di CI.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 20205.
3. L’appellante deduce che “ si ritiene soddisfatto il requisito ex lege poiché nel termine previsto per la scadenza e/o predita di efficacia definitiva del permesso, il richiedente ha chiesto il rinnovo e la conversione e ha dimostrato – ex post, per causa a lui non imputabile - di avere lavorato in uno dei settori previsti dall’art. 103 del sopra citato decreto. Quindi la domanda di conversione avrebbe potuto essere inoltrata attraverso Kit postale sino al 26.3.2021. Se -OMISSIS- fosse stato regolarizzato tempestivamente, avrebbe potuto già in primo grado dimostrare la esistenza del rapporto di lavoro nel settore agricolo allevamento. Può farlo soltanto ora a seguito degli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro ”./
Risulta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo presso l’azienda agricola individuale -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-(RE) da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, in data successiva alla concessione del permesso provvisorio da parte della Questura di CI a seguito di domanda ai sensi del D.L. n. 34 art. 103 - settore agricolo-allevamento.
La questione su cui ruota il giudizio è legata al fatto che, come deduce l’appellante, “ Il ricorrente è stato costretto a sporgere denuncia all’Ispettorato del Lavoro che ha accertato in data 2.10.2023 (rif. doc. a) che il lavoratore ha svolto attività nel settore agricolo dal 8.2.2021-al 21.3.2021 (secondo la dichiarazione del lavoratore dal 17.1.2021 al 28.2.2021). La procedura di accertamento si è conclusa il 2.10.2023 dopo la decisione del Tar di CI ”.
In altre parole, detto rapporto di lavoro – legittimante la pretesa del ricorrente – sussisteva prima della presentazione dell’istanza, ma la relativa attestazione è stata acquisita successivamente all’adozione del provvedimento impugnato perché essa ha richiesto l’espletamento delle attività di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro.
4. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non viene in considerazione la sussistenza di un elemento legittimante venuto ad esistenza successivamente all’adozione del provvedimento: tale elemento è invero anteriore, ancorché il suo accertamento documentale sia stato acquisito solo successivamente.
Non si pone, pertanto, propriamente il problema di valorizzare un elemento sopravvenuto, essendo fondata la censura di difetto di istruttoria formulata in primo grado e riproposta in appello dal ricorrente (censura sulla quale il T.A.R. non si è pronunciato, essendosi limitato ad escludere la sussistenza del requisito che invece il ricorrente aveva dedotto essere oggetto di accertamento presso l’Ispettorato del Lavoro).
Peraltro lo stesso provvedimento impugnato in primo grado dava atto che in sede procedimentale l’interessato, a seguito di preavviso di rigetto, aveva rappresentato e documentato l’esistenza di tale attività di lavoro (sia pure “non regolarmente contrattualizzata”).
Risulta pertanto fondato il ricorso di primo grado in relazione al dedotto vizio istruttorio: posto che se l’istruttoria fosse stata condotta adeguatamente - nell’ottica del principio di collaborazione ex art. 1, comma 2 -bis , della legge n. 241 del 1990 - sarebbe emersa la sussistenza del requisito legittimante il rilascio del titolo.
5. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica il difensore deduce e documenta che il precedente del ricorrente per guida in stato di ebbrezza è estinto: tuttavia questa vicenda è estranea alla materia del contendere, perché il provvedimento impugnato non fa riferimento alcuno ad eventuali profili di pericolosità sociale.
Infine nella stessa memoria il difensore rappresenta che “ Di nessun pregio e rilievo la circostanza che il richiedente abbia presentato nel mese di gennaio 2023 domanda di protezione speciale art. 19 c. 1 TUI, per la quale ad oggi non è intervenuta alcuna decisione da parte del Tribunale. Peraltro il Decreto Cutro entrato in vigore il 6.5.2023 non consente più la conversione del predetto permesso in permesso per lavoro, con la conseguenza che -OMISSIS- anche nella ipotesi in cui ottenga il riconoscimento della protezione speciale non potrà ottenere la trasformazione in permesso per lavoro subordinato (come quando è stata avanzata richiesta) ”.
Di qui il perdurante interesse alla pronuncia sul titolo legittimante oggetto del presente giudizio.
6. Il ricorso in appello risulta dunque fondato, e in accoglimento dello stesso deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di primo grado.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO