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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4340/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to FIORELLA LUIGI, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.24 il ricorrente, ,dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità , rispetto alla quale chiedeva la retrodatazione della decorrenza, e l'handicap grave. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata .
Orbene, nel caso in esame, il CTU , nominato in questa fase e convocato ad ulteriori chiarimenti, per effetto dei rilievi di parte , le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto così in modo testuale :” il giudizio peritale si forma dal confronto tra quanto rilevato all'anamnesi, quanto documentato agli atti e quanto riscontrato con l'esame obbiettivo peritale. Inoltre non è assolutamente vero che nell'elaborato peritale manchino “le motivazioni” che invece riporto testualmente di seguito.“La riduzione della capacità lavorativa del ricorrente è sostenuta unicamente dalla grave obesità, peraltro non patologica ma alimentare. Ne conseguono alterazioni a cascata degli apparati scheletrici, cardio- respiratorio e conseguentemente dell'umore. Pertanto il calcolo della invalidità potrebbe essere viziato dall'adozione dei singoli codici per le singole patologie derivanti. La commissione ha evidentemente deciso di non seguire tale linea nella sua decisione che quindi non è contestabile. La patologia del ricorrente è di tipo ingravescente se permane la obesità, per cui le condizioni dello stesso potevano apparire migliori alla visita della commissione adita. Inoltre la classe NYHA riportata negli atti, oltre a essere imprecisa, non è sostenuta da un valore obbiettivo strumentale come la F.E. e lo stesso cardiologo descrive la funzione di pompa cardiaca come “apparentemente conservata”. Ancora, la Commissione può non aver riscontrato durante la visita, la condizione forse eccessiva di “depressione endoreattiva grave” ma un semplice
“umore lievemente deflesso” e quindi negare la inabilità. Infine anche il pneumologo dott. nella sua certificazione, esprime il dubbio che la Persona_1 dispnea riferita dal ricorrente possa essere semplicemente sostenuta da “ tensione nervosa”. Invito anche a una rilettura attenta dell'esame obbiettivo peritale. La perdita di peso auspicata, anche se di misura ridotta può sensibilmente migliorare la capacità lavorativa.
Permane il convincimento del CTU che le minorazioni e patologie rilevate al momento della visita peritale, riducono la capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 100%, inoltre il ricorrente è portatore di handicap comma 1 art.3
L.104/92. Pertanto non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap in stato di gravità( art.3comma3 ). Mentre sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio economico richiesto di pensione di inabilità dalla visita peritale”.
Tale percorso argomentativo dettagliato ed esauriente in ogni suo aspetto può ben essere posto a fondamento della pronuncia de qua, sicchè va confermata la decorrenza della pensione dalla data del 17.4.24 ed il rigetto per l' handicap grave. Le spese sono compensate attesa la decorrenza differita. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 4-6-24 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 così provvede: dichiara la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità dal 17 aprile 2024 ;rigetta per il resto la domanda;
compensa le spese;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani, il 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore