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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2725/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Lioia, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Manlio Arnone, giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
CONCLUSIONI
L'appellante, in ottemperanza al decreto del 9.3.2025, ha depositato le note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 17.4.2025, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di appello depositato il 31.5.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 393/2024 del 19.5.2024, con cui il Giudice di Pace di Foggia ha accolto la domanda formulata dalla stessa e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
1 favore dei difensori antistatari “secondo i valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della voce istruttoria”, per un importo pari a € 43,00 per esborsi ed € 278,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CAP.
La ha impugnato il solo capo relativo alle spese processuali, lamentando la violazione e/o Pt_1
falsa applicazione degli artt. 91, 92 co. 2, 132 n. 4, c.p.c. e 4 co. 5, lett. c) D.M. 55/2014, per avere il Giudice, omessa ogni motivazione, escluso la fase di istruzione della causa dalla liquidazione, senza considerare che, affinché tale attività sia liquidata, è sufficiente la mera trattazione della causa.
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa, all'esito della dichiarazione di contumacia di parte appellata (cfr. ordinanza del 31.10.2024), è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.4.2025, svoltasi in modalità cartolare. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositata dalla parte costituita, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Oggetto del gravame è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado.
Come è noto, in tema di liquidazione delle spese processuali il Giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente seguendo i parametri p.t. vigenti, che, nella vicenda in esame, sono quelli enumerati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37 dell'8.3.2018, n. 37 e dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
Questi parametri delimitano il perimetro di discrezionalità di cui lo stesso Giudice gode, nel senso che egli esercita un potere che non è soggetto a sindacato di legittimità entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
diversamente, la motivazione diviene doverosa ogniqualvolta il Giudi- ce decida di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere al di là di tale perimetro, essendo ne- cessario, in tali casi, che siano controllabili tanto le ragioni dello scostamento dalla “forcella” tarif- faria quanto le ragioni che ne giustifichino la misura concreta.
Questa impostazione è confermata dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito in più occasioni che
“in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del po- tere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giu- stificano lo scostamento e la misura di esso” (ex multis Cass. Civ n. 8561/2023, Cass. Civ. n.
30219/2023, Cass. Civ. n. 19989/2021, Cass. Civ. n. 12537/2019).
2 A tale regola, si aggiunge quella stabilita dall'art. 4 D.M. n. 55/2041 e s.m.i., secondo cui le spese devono essere liquidate per ciascuna fase del giudizio e, segnatamente, per quella di studio, quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisoria.
Ciò premesso e tornando alla fattispecie al vaglio, va rilevato che l'ammontare liquidato dal primo Giudice effettivamente non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dal cit.
D.M., in quanto non si è tenuto conto anche della fase istruttoria o di trattazione, che nel caso con- creto vi è stata, come risulta dai verbali di udienza, ove parte ricorrente ha dedotto con apposite memorie scritte prima dell'udienza culminata con la decisione.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, “la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disa- mina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luo- go ad attività definita di trattazione” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 8870/2022).
In altri termini, la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. “prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione” e che, pertanto, “detta voce le ricompren- de entrambe”; ne discende, in punto di diritto, che il compenso spetta al procuratore della parte vit- toriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (co- sì, ex multis, Cass. Civ. n. 30219/2023 e Cass. Civ. n. 8561/2023).
Va poi considerato che la circostanza che l'udienza si sia svolta mediante deposito di note di trattazione scritta non costituisce un profilo utile per elidere dalla liquidazione della predetta fase comunque, tenutasi, pur non in presenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, a modifica della sentenza di primo grado, la somma da riconoscere, a titolo di spese di lite del detto grado di giudizio, in favore dei difensori an- tistatari dell'appellante – calcolata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione di valore sino ad € 1.100 per i procedimenti davanti al Giudice di Pace ed applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi (compresa, quindi, anche la fase di trattazio- ne/istruttoria) – è pari ad € 346,00, in luogo dei € 278,00 liquidati, il tutto come riportato in disposi- tivo.
IV.- Le spese di lite di questo giudizio, invece, possono essere compensate tra le parti, in quanto il presente gravame è scaturito da un'erronea quantificazione delle spese da parte del primo
Giudice in alcun modo imputabile all'appellata, la quale, peraltro, non si è costituita in giudizio, de- cidendo di non resistere al gravame avverso.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Pt_2 le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per esborsi e €
346,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP come per legge, da distrarsi pro quota in favore dei procuratori di parte vittoriosa, avv.ti
Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi antistatari;
2. COMPENSA integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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