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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1995 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dagli Avvocati Ricca Parte_1 P.IVA_1
Fulvio, Frontoni Massimo, Luzi Gianluca;
Appellante
E
, difesa Controparte_1
dall'avvocatura Generale Dello Stato;
Appellato
E
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 19261/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
1
§1. La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata.
“A motivo della domanda, ha esposto: - di avere presentato al
[...]
, in data 25 febbraio 2004, la richiesta di finanziamento Controparte_3
prot. 2351/DISPAR/2004, per ottenere la corresponsione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, a valere sul Fondo Agevolazioni per la Ricerca, per il progetto di ricerca “nuova tecnologia per il deinking di carta riciclata”, dal costo preventivato di euro 4.180.000,00; - che a seguito del decreto direttoriale prot. 601 del
4.4.2007, così come rettificato dal decreto direttoriale prot. 405 dell'11.4.2008, in data
23 aprile 2009 veniva stipulato il contratto di finanziamento per le erogazioni in forma di agevolazioni, per un importo totale pari ad euro 2.682.800,00, di cui euro
1.293.600,00 in forma di contributo nella spesa ed euro 1.389.2000,00 quale credito agevolato;
- che il aveva provveduto all'erogazione di un importo pari ad CP_1
euro 898.354,19; - che con nota in data 5 marzo 2015 la Procura UTG aveva trasmesso al Controparte_4
il provvedimento antimafia relativo alla società - che in
[...] Parte_1
forza di tale provvedimento ostativo, il Ministero aveva negato l'erogazione degli ulteriori finanziamenti relativi ai SAL 6, 7, 8, nonché decretato la revoca integrale delle agevolazioni già concesse, disponendo altresì l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate, oltre interessi dovuti, con decreto prot. n. 2779, notificato alla in data 24 febbraio 2016. Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha Parte_1
censurato il provvedimento di revoca delle agevolazioni già concesse per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, 91, e 94 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), per avere l'Amministrazione illegittimamente revocato il finanziamento in pendenza di un provvedimento di interdittiva antimafia non ancora definitivo, nonché per essere stato detto provvedimento emesso per fatti che, all'epoca del loro compimento, non rientravano tra le fattispecie produttive di effetti interdittivi. Ha inoltre sostenuto di aver diritto a trattenere quanto erogato dall'Amministrazione e già percepito, trattandosi di somme relative a “opere già eseguite” ex art. 92 D. Lgs. 159/2011. Attivato il contraddittorio, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
tribunale adito, in favore del giudice amministrativo, e ha ribadito la correttezza e legittimità del proprio operato. La non si è costituita, Controparte_2 rimanendo contumace. Nelle more del giudizio, l'attore ha ulteriormente rappresentato
2 che il TAR Campania avesse annullato, con pronuncia n. 4720/2018 (confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 10195/2018), l'informativa antimafia n. 235884 del
1.12.2017 e che, di conseguenza, la Procura avesse rilasciato, in data 8.8.2018, il provvedimento liberatorio n. 213101. Ciò avrebbe comportato, secondo la prospettazione attorea, il venir meno del presupposto della revoca, con la sua conseguente inefficacia.
Tali i fatti controversi la causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza del 17 aprile 2019; in quella sede, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale;
all'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge, per memorie conclusive e di replica.”
La sentenza impugnata ha concluso per il rigetto della domanda di parte attrice
[...]
. Parte_1
La ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
a.) primo gruppo di motivi di appello: motivo d'appello relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell' art. 11, co. 2, del d.p.r. 252/1998 e/o degli artt. collegati nn. 94, 67, 92, del codice antimafia d.lgs. 159/2011. violazione ai sensi dell'art. 1218 cc del contratto di finanziamento stipulato il 23.4.2009 tra le parti e violazione del d.m.593/2000. Motivo
d'appello relativo alla violazione e/o falsa applicazione: • del d.lgs. 231/2001, integrato dal d.lgs. 61/2002, e dalla l. 6/2003; • dell'art. 260 d.lgvo 152/2006 in relazione all' art. 51 comma 3 bis c.p.p. nonche' in relazione all' art. 11 delle preleggi e all'art. 41 costituzione vizio di motivazione in merito all'avvenuta prova da parte della
[...]
del valore delle opere eseguite in relazione all'agevolazione, delle spese Parte_1 sostenute e anche in relazione all'utilità conseguita dall'amministrazione b) Secondo Gruppo Di Motivi Di Appello
Le circostanze riguardano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 94 d.lgvo
159/2011 nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi e l'art. 41
Costituzione, norme che fanno divieto di retroattività.
c) Terzo Gruppo Di Motivi Di Appello: Relativo alla Controparte_5 [...]
. Controparte_6
d) Quarto Gruppo Di Motivi Di Appello: In merito alla parte della motivazione della sentenza impugnata dove si afferma che “non possono rilevare, nel presente giudizio, le ragioni di censura mosse nei riguardi dell'interdittiva prefettizia adottata in danno della
” Parte_1
e). quinto gruppo di motivi di appello: totale mancanza di motivazione nella sentenza
3 impugnata ai sensi dell'art. 111 cost. e art. 118 co. 1 disp. att. cpc in riferimento alla mancata valutazione della temporaneità dell'interdittiva che era dipesa dalla sentenza di corte di appello penale con la condanna di del delitto di cui all'art. 260 Parte_2
d.lgvo 152/2006 annullato dalla cassazione.
La ha concluso chiedendo, pertanto: “ riformarsi totalmente la Parte_1
sentenza n. 19261/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 08/10/2019 e depositata in data 09/10/2019; per l'effetto: 2) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della del decreto prot. N. 0002779 registrato presso il Parte_1 [...]
, in data Controparte_7
18.11.2015, sopra indicato;
3) accertare e dichiarare che la Parte_1
non è tenuta alla restituzione delle erogazioni già concesse con il decreto direttoriale del
4.4.2007 prot. 601, rettificato con decreto direttoriale dell'11-4.2008, prot. 404, e con il contratto di finanziamento stipulato in data 23.4.2009; 4) condannare il
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_3 [...]
delle erogazioni a titolo di contributo spesa, relative all'agevolazione Parte_1
di cui al decreto direttoriale del 4.4.2007 prot. 601, rettificato con decreto direttoriale dell'11-4.2008, prot. 404, e di cui al contratto di finanziamento stipulato in data
23.4.2009, e in particolare condannarsi il Controparte_3
al pagamento, in favore della dell'importo di
[...] Parte_1
euro 858.890,26, ovvero al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia;
5) condannare il al pagamento, in Controparte_3
favore della delle erogazioni dovute a titolo di credito Parte_1
agevolato, in virtù del decreto direttoriale del 4.4.2007 prot. 601, rettificato con decreto direttoriale dell'11-4.2008, prot. 404, e in virtù del contratto di finanziamento stipulato in data 23.4.2009, e in particolare condannarsi il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_3 Parte_1 dell'importo di euro 925.562,36, ovvero al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia;
6) in ogni caso, condannarsi il Controparte_3
alla esecuzione del contratto di finanziamento stipulato in data 23.4.2009, con il
[...]
pagamento di tutte le somme dovute a titolo di erogazioni nello stesso previste;
7) con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali. 8) in via istruttoria si chiede, ai sensi dell'art.345, 3 co. cpc, che la corte di appello di roma voglia ammettere la documentazione che viene depositata a sostegno delle spese
4 effettuate indicate nell'elenco documento alla lettera c di cui appresso”
Il appellato instava per il rigetto dell'appello ed eccepiva il giudicato esterno CP_1
formatosi medio tempore.
non si costituiva. Controparte_8
All'udienza voltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c.
§2. L'appello va respinto sulla base dell'assorbente rilievo della fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno proposta dal appellato, in virtù della CP_1
sentenza del Consiglio di Stato n. 63/2024 che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 7852/2022.
Preliminarmente si osserva che la medesima domanda, identica per petitum e causa petendi, è stata proposta anche dinanzi al Giudice Amministrativo ed è stata da questo rigettata con riferimento all'asserita illegittimità del decreto di revoca del finanziamento, di cui costituisce una naturale conseguenza l'obbligo di restituzione di quanto percepito e la non debenza del corrispettivo per le opere eseguite.
Per cogliere appieno la portata del giudicato appare opportuno riportare per esteso la pronunzia del Consiglio di Stato:” Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del;
Vista Controparte_3
l'ulteriore documentazione dell'appellante; Viste la memoria della difesa erariale, la replica dell'appellante; Viste le istanze delle parti costituite di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Considerato: - che con l'appello in epigrafe la (d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ” o “ ”) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- Pt_1 CP_9
stralcio, n. 7852/2022 del 14 giugno 2022, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso della contro il provvedimento del Pt_1 [...]
n. 2779 del 18 novembre Controparte_10
2015, recante la revoca integrale delle agevolazioni concesse alla Società con decreto direttoriale del 4 aprile 2007, rettificato con decreto dell'11 aprile 2008, in relazione alla domanda di agevolazione identificata con il codice n. 2351, nella misura di €
1.293.600,00 quale contributo a fondo perduto nella spesa ed € 1.389.200,00 in forma
5 di credito agevolato;
- che in punto di fatto la revoca integrale delle agevolazioni concesse alla Cartiera ai sensi del d.m. 8 agosto 2000, n. 593 (“modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297” in materia di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica) per il progetto di ricerca intitolato “nuova tecnologia per il deinking [id est disinchiostrazione] di carta riciclata”
è dipesa dalla trasmissione, da parte della di provvedimento Controparte_11
ostativo antimafia ex d.lgs. n. 159/2011 relativo alla Società - che con la sentenza gravata il ha respinto il ricorso della contro il provvedimento di revoca integrale Pt_3 Pt_1
del finanziamento ritenendo che detta revoca, in caso di interdittiva antimafia, sia atto dovuto ex art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, sicché non sussiste a carico della P.A. alcun obbligo di motivazione rinforzata, atteso che l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di revoca è in re ipsa ed esime la P.A. dal dover compiere una valutazione comparativa dell'interesse pubblico con quello privato: il , ricevuta l'informativa interdittiva CP_1
e preso atto di quanto in essa indicato dalla Prefettura, non poteva che uniformarsi alle risultanze dell'informativa stessa;
- che il contributo – precisa il – era concesso Pt_3
sotto la condizione risolutiva del sopraggiungere di un'interdittiva antimafia, cui corrisponde l'esercizio di un potere vincolato di revoca sanzionatoria o decadenziale, anche in virtù della preminente esigenza di recuperare erogazioni indebite di denaro pubblico in presenza di circostanze ostative, sebbene sopravvenute;
- che pertanto, secondo il primo giudice, l'erogazione e il mantenimento delle agevolazioni sono sottoposti alla condizione legale del possesso, in capo al richiedente, dalla domanda di concessione, per tutta la durata e fino all'estinzione del rapporto, dei requisiti di idoneità morale, di tal ché la mancanza originaria o la perdita successiva di tali requisiti comporta la decadenza dai benefici, con funzione cautelare e sanzionatoria, restando irrilevante la già avvenuta esecuzione del programma agevolato (come verificatosi nel caso di specie); Considerato inoltre: - che nell'appello la contesta l'iter Pt_1
argomentativo e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo con un unico motivo le doglianze di: error in iudicando;
violazione di legge (artt. 92 e 94 del d.lgs. n.
159/2011, art. 3 della l. n. 241/1990); motivazione apparente e/o illogica;
difetto assoluto del presupposto e dell'istruttoria; arbitrarietà e sviamento;
- che, in sintesi, l'appellante insiste sul dato temporale dell'interdittiva, sopravvenuta nel febbraio del 2015 a sei anni di distanza dal finanziamento (aprile 2009) e quando le prestazioni erano ormai già state eseguite e contabilizzate. Invoca, a tal proposito, gli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, in base ai quali l'informativa ostativa sopravvenuta non
6 travolgerebbe le prestazioni già eseguite dal privato, con conseguente diritto al pagamento del controvalore e delle spese nei limiti delle utilità conseguite dalla P.A.: infatti, l'informativa interdittiva sopravvenuta non avrebbe natura sanzionatoria di una condotta illecita, bensì funzione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, cosicché essa opererebbe solo per l'avvenire e non inciderebbe su prestazioni o opere già realizzate;
- che pertanto, secondo la Cartiera, alla stregua di tali regole il , CP_1 ricevuta l'informativa dalla Prefettura, avrebbe dovuto non già revocare il finanziamento, ma valutare le utilità conseguite, ossia i vantaggi generali cui mirava l'esecuzione del progetto finanziato (per l'ambiente e la collettività), e mantenere in capo al beneficiario la percezione del relativo controvalore. In questo senso sarebbe da rivedere anche la lettura limitativa che dell'art. 94 del d.lgs. n. 159/2011 ha dato l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con decisione n. 23/2020, limitandone l'applicazione esclusivamente alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poiché la norma andrebbe applicata a tutti i contratti con la P.A. e dunque anche a quelli di finanziamento;
- che da ultimo l'appellante lamenta l'erroneità dell'invocazione, da parte del primo giudice, dell'art. 92, del d.lgs. n. 159/2011, inteso nel senso che esso consentirebbe l'erogazione dei contributi sotto condizione risolutiva: sarebbe infatti agevole replicare che i finanziamenti rientrano tra i rapporti di durata, per i quali l'effetto risolutivo non può travolgere le prestazioni già eseguite;
Considerato ancora: . che si è costituito in giudizio il (quale Controparte_3 successore ex lege del , cui è da Controparte_3
ascrivere il provvedimento di revoca) depositando di seguito memoria e chiedendo la reiezione dell'appello; - che il e il Controparte_12 [...]
pur evocati, non si sono costituiti in giudizio;
Controparte_13
- che la Società ha depositato una memoria di replica, controbattendo alle argomentazioni della difesa erariale e insistendo per l'accoglimento dell'appello; - che le parti hanno depositato rispettive istanze di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che all'udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Collegio, dato atto che nessuno è comparso per le parti, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che l'appello sia integralmente privo di fondamento;
Considerato infatti: - che, in punto di fatto, a carico della è stato emesso dal Prefetto di Parte_1
n data 27 febbraio 2015 provvedimento interdittivo (per circostanze relative alla CP_11
figura di uno dei soci) e si tratta di un elemento che, di per sé, giustifica la revoca dei benefici di cui alla l. n. 297/1999 (v. art. 67 del d.lgs. n. 159/2011); - che l'informazione
7 interdittiva antimafia è stata impugnata in giudizio, ma il ricorso è stato respinto dal con sentenza della Sez. I, n. 5575/2015 del 2 dicembre 2015 Controparte_14 confermata da questo Consiglio con sentenza della Sez. III, n. 1108/2017 dell'8 marzo
2017, cosicché la predetta interdittiva si è consolidata;
- che in punto di diritto mette conto riportare preliminarmente le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 richiamate dalla
Società. In particolare, vengono richiamati: a) l'art. 92, comma 3, a tenor del quale, ove il Prefetto non emetta l'interdittiva nei termini di cui al precedente comma 2, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, le Amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e, tuttavia, “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; b) l'art. 94, regolante gli effetti delle informazioni antimafia, il cui comma
2, con previsione analoga al precedente art. 92, comma 3, dispone che “qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma
6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; - che, tanto premesso, le doglianze dell'appellante si mostrano prive di pregio;
- che innanzitutto le suddette doglianze contrastano apertamente con il principio di diritto elaborato dall'Adunanza Plenaria con la decisione n. 23/2020 del 26 ottobre 2020, secondo cui “la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d. lgs. 6 settembre
2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture”: principio, la cui applicazione non è esclusa dal lungo tempo trascorso e dal fatto che ci si trovi dinanzi a un rapporto che avrebbe dovuto essere esaurito, a pena, in caso contrario, di incentivare i ritardi o comunque le condotte poco virtuose della
P.A.; il limite temporale – è il caso di aggiungere – può rinvenirsi nella prescrizione del
8 diritto patrimoniale, che però nella vicenda in esame non viene in gioco - che di tale contrasto è pienamente consapevole la stessa appellante, la quale, infatti, chiama ad una rimeditazione della pronuncia della Plenaria (id est: a una nuova remissione della questione), senza, tuttavia, offrire argomenti che la giustifichino;
- che in particolare,
l'interpretazione proposta dall'appellante, volta ad estendere l'applicazione delle clausole di salvaguardia delle prestazioni già eseguite di cui ai citati artt. 92 e 94 ai programmi oggetto di finanziamento o di contributo pubblico, non considera che: a) le menzionate clausole di salvaguardia hanno carattere eccezionale, essendo previste da norme di strettissima interpretazione, poiché consentono l'inverarsi di attribuzioni patrimoniali a favore di un soggetto incapace (v. infra) e, per di più, risultano prive di una causa di attribuzione positivamente apprezzata dall'ordinamento, non potendo il pubblico interesse perseguito dalla P.A. essere realizzato per il tramite di soggetti esposti al rischio di infiltrazione mafiosa;
b) sul piano letterale, il valore disgiuntivo dell'espressione “o recedono dai contratti”, contenuta in ambedue le disposizioni in esame, rende l'inciso finale sulle prestazioni già eseguite riferibile, più plausibilmente, ai soli contratti, e non anche alle autorizzazioni, concessioni, contributi, finanziamenti o agevolazioni;
c) sempre sul piano letterale, i riferimenti alle “opere già eseguite”, nonché “alle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente” non possono che riguardare i contratti di appalti di lavori (come emerge dai termini “opere” ed
“esecuzione”), tanto che l'applicazione della clausola di salvaguardia anche agli appalti di servizi e forniture in tanto è possibile, in quanto il successivo comma 3 dell'art. 94 cit., nel prevedere taluni casi tassativi nei quali non si procede alle revoche o recessi di cui al precedente comma 2, accomuna espressamente agli appalti di lavori anche la
“fornitura di beni e servizi”. Ma, è il caso qui di aggiungere, un'analoga previsione estensiva non sussiste per i programmi finanziati con contributi pubblici;
d) come sottolineato dall'Adunanza Plenaria, l'operazione sostenuta dall'appellante comporta, in via generale, un duplice passaggio estensivo dell'interpretazione: I estendere la salvezza del pagamento dall'ipotesi di recesso dal contratto (in aderenza al quale è prevista nel testo la salvezza dei pagamenti) anche alle “concessioni”, che, come già si
è avuto modo di osservare, negli artt. 92, comma 3 e 94, comma 2, citt. non sono collocate nel testo con immediata aderenza alla “salvezza”; II) operare un'interpretazione selettiva del termine “concessioni”, ritagliando nel più ampio ambito proprio di tale genus, quelle di esse (e solo quelle) che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali
(contributi, finanziamenti e simili) dalle quali dipende l'“esecuzione di opere”. Ma
9 questa – conclude la Plenaria – è un'operazione ermeneutica “di doppio grado”, molto lontana dai limiti propri dell'interpretazione delle norme eccezionali e, dunque, non consentita;
e) quanto visto al punto precedente vieppiù vale nella fattispecie in esame, in cui sarebbe necessario un terzo passaggio interpretativo, cioè quello di intendere il progetto per il quale è stato ottenuto il finanziamento come volto alla “esecuzione di opere”; f) il concetto di “utilità conseguita”, alla stregua dei parametri ermeneutici individuati dalla Plenaria, non corrisponde all'investimento realizzato in conformità al programma di finanziamento;
- che più in generale l'Adunanza Plenaria di questo
Consiglio, con decisione n. 3 del 6 aprile 2018, ha chiarito che l'adozione dell'interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale, perché limitata a specifici rapporti giuridici con la P.A., e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la P.A. rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; - che pertanto, come osserva l'A.P. n. 23/2020 cit., ciò che consegue all'interdittiva antimafia non costituisce un fatto sopravvenuto, il quale determina la “revoca” del provvedimento emanato, o la “risoluzione” del contratto per factum principis, ma l'accertamento (sebbene tardivo) dell'incapacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la P.A.: incapacità che, se previamente accertata, avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti, sia la stipula di contratti. Poiché i contributi sono concessi in via provvisoria, l'atto c.d. di revoca non è un provvedimento adottato in autotutela dalla P.A. nell'esercizio di un potere di discrezionale, ma un atto ricognitivo dell'avvenuta verificazione della “condizione risolutiva” afferente al contributo precario, con la precisazione – chiarisce l'A.P. n. 23 cit. – che l'accertamento dell'intervenuta “condizione risolutiva” altro non è che l'accertamento successivo, consentito dalla legge, dell'incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica;
- che da quanto appena visto conseguono, quali corollari ineludibili: a) l'irrilevanza della già avvenuta esecuzione e contabilizzazione delle prestazioni che formano oggetto del progetto finanziato;
b) l'inutilità del riferimento civilistico, da parte dell'appellante, al regime dei contratti di durata, per i quali l'effetto risolutivo riguarda le prestazioni ancora da eseguire;
c) le finalità non solo preventive dell'interdittiva antimafia, che non
è unicamente volta a operare de futuro, ma accerta l'incapacità ex lege a essere parte di un rapporto giuridico anche se già sorto, con i conseguenti effetti “risolutivi” dello stesso;
- che, in definitiva, per i provvedimenti di concessione di benefici economici,
10 comunque denominati, l'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, con l'intervenuto accertamento dell'incapacità del soggetto – nei termini sopra visti –, esclude che possa esservi legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario, legalmente incapace, con conseguente infondatezza di tutte le censure dedotte in appello;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l'appello; Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza a carico dell'appellante e in favore del , e di non far Controparte_3
luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, ma non costituitesi;
“.
Ne consegue che del tutto prive di solidità argomentativa si presentano le controdeduzioni dell'appellante nella comparsa conclusionale in ordine al difetto di giurisdizione del G.A.. da esso stesso adito.
Il che trova ulteriore conforto nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite
22439/2018, secondo cui “L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.”
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione delle spese del grado in favore del Parte_1
appellato che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre spese e rimborsi di CP_1
legge ove dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U 115/2002.
Roma,18.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
11