Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8501 del 2024, proposto da
CA AN e IA TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Norberto Ventolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Tarquinia, via Luigi Bellati, 3;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Tarquinia, registro generale n. 80 del 07.06.2024, come notificato in data 12.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa FR NT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 luglio 2024 e depositato il 2 agosto 2024 il Sig. CA AN e la Sig.ra IA TT sono insorti avverso l’ordinanza i cui estremi sono indicati in epigrafe, con la quale il Comune di Tarquinia aveva ingiunto loro, in qualità di proprietari dell’immobile e responsabili dell’abuso, la demolizione di opere “ prive di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.i., nonché prive di nulla osta/assensi/autorizzazioni dovute per legge, tali da renderle difformi dallo stato legittimo ”, insistenti su terreno sito in Località Voltone snc - Strada Comunale delle Grottelle, ubicato in Zona E – Attività agricole, Sottozona E3 – Zone agricole speciali – Art. 11 del P.R.G. vigente, nonché in area soggetta a vincolo paesaggistico-panoramico ex artt. 134, co. 1, lett. a) e 136, co. 1, lett. c) e d) d. lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. del 19/01/1077, e ubicata all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/04/2012 (aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione). Le opere contestate consistono in “ interventi di irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi (pavimentazione piazzale, sistemazioni a verde e viabilità/parcheggi, installazione di “cassoni”, realizzazione di cancelli carrabili e pedonali, recinzioni, installazione di manufatti di vario genere e natura, di cui alcuni infissi stabilmente nel suolo e altri appoggiati precariamente sul terreno ad uso diverso da quello prettamente agricolo) (…) subordinati all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04, nonché del parere favorevole dell’Autorità Idraulica competente in relazione al vigente Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I), avendo essi determinato una trasformazione urbanistica di un’area con vocazione agricola ”, con mutamento della relativa destinazione d’uso e modifica della “zonizzazione” prevista dallo strumento urbanistico in assenza dei relativi titoli autorizzativi e senza presentazione di una richiesta di variante al P.R.G.
Il provvedimento dà conto anche della presenza di “ impianti funzionanti sia elettrici che idrici, al servizio dei manufatti abusivamente realizzati ”.
L’ingiunzione demolitoria si chiude con la precisazione “ Nello specifico si dispone e si ordina di provvedere alla rimozione di tutti i fabbricati, tettoie, manufatti appoggiati e/o stabilmente ancorati al suolo, casette prefabbricate, impianti tecnologici, depositi abusivi di materiale e di tutto ciò che non è conforme alla destinazione agricola dell’area, ivi compresi macchinari e/o macchine per la movimentazione della terra. L’area (…) dovrà essere lasciata libera da qualsiasi manufatto e/o macchinario e dovrà essere riportata alla originaria vocazione agricola ”.
2. I ricorrenti, premesso in fatto che il terreno su cui insistono le opere “ come recintato, è utilizzato quale deposito e rimessaggio di mezzi di trasposto e movimentazione terra, atti allo svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal sig. AN CA titolare della ditta denominata Idro Impianti di AN CA, svolgente attività di «Costruzione e manutenzione di impianti idrici e fognari esterni agli edifici; opere murarie e ripristini stradali; posa in opera cavidotti; termoidraulico lett. "c", "d", "e" e "g" (limitatamente alla parte idraulica) ex art. 1 l. 46/1990» ”, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di cui sopra, previa sospensione dell’efficacia, sulla scorta delle seguenti censure:
I. “ Omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio/repressivo al soggetto interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 Legge 241/90 ”.
L’ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa in violazione delle garanzie partecipative degli interessati;
II. “ Genericità dell’ordinanza di demolizione - nullità ”.
L’ordinanza conterrebbe una generica indicazione delle opere riscontrate (“ pavimentazione, cancelli, recinzioni, manufatti di vario genere appoggiati al suolo e infissi ”), senza specificarne la consistenza e l’incidenza negativa sul territorio, e intimando “ con altrettanta genericità, la rimozione di tutti i manufatti, indicandone altresì alcuni che non trovano riscontro nel richiamato accertamento svolto (es. casette prefabbricate - depositi abusivi - impianti tecnologici ecc.) ”, con conseguente illegittimità del provvedimento sotto il profilo motivazionale;
III . “ Tipologia delle opere contestate - necessità di autorizzazione paesaggistica preventiva -insussistenza ”;
Sarebbe erroneo l’assunto che le opere necessiterebbero di autorizzazione paesaggistica, tenuto conto della disciplina dettata dal d.P.R. n. 31/2017, di talché: 1) gli interventi di pavimentazione del piazzale, sistemazione a verde e viabilità/parcheggi configurerebbero un mero “ livellamento del terreno, effettuato con materiale sabbioso idoneo e facilmente removibile, senza alcuna cementificazione ”, esente dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, e precisamente del punto A.12 (“ interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale (cfr.: cassoni) ”); 2) parimenti, l’apposizione di “cancelli carrabili e pedonali” rientrerebbe nella previsione di cui alla voce A13 del medesimo allegato A (“ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (…) ”);
IV . “ Sulla necessità di permesso a costruire - inconferenza e genericità delle contestazioni mosse ”.
Non tutte le opere in contestazione necessiterebbero del permesso di costruire, e segnatamente: i) la contestata pavimentazione del piazzale rientrerebbe nel novero degli interventi di cui all’art. 6, lett. e- ter d.P.R. n. 380/2001 (“ opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati ”), non essendovi nella motivazione dell’ordinanza alcuna menzione degli elementi che configurano un superamento dei limiti imposti da detta norma; ii) per quanto attiene alle recinzioni e all’apposizione di cancelli, secondo un recente pronunciamento del T.A.R. del Lazio (sentenza n. 13928/2020) esse sono da inquadrarsi nel novero dell’attività edilizia libera; iii) anche i prefabbricati/casette in legno, qualora privi di finalità lucrative, rientrerebbero nell’ambito dell’edilizia libera, salvo il superamento di specifiche dimensioni, il quale tuttavia che non viene specificato nell’ordinanza impugnata; iv) in ordine alla contestata “tettoia”, non è dato comprendere se la stessa possa ritenersi sottoposta a permesso a costruire o meno;
V . “ Erronea interpretazione ed applicazione della disciplina inerente al vincolo derivante Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 17 del 04.04.2012 e s.m.i. - carenza di motivazione ”.
Il P.A.I. approvato prevede (cfr. art. 6) l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità preposta al vincolo idrico solo per gli interventi edificatori di cui all’art. 10, lett. a) , b) e c) del d.P.R. n. 380/2001. In secondo luogo, lo stesso P.A.I., per le aree indicate quale a rischio di inondazione, assoggetta ad autorizzazione le opere edilizie che determinino un’evidente e sostanziale incidenza e modifica dei luoghi, comportando un effetto negativo sul deflusso regolare delle acque e/o sull’equilibrio dinamico degli alvei, elementi non riscontrati né riscontrabili nel caso in esame.
3. Il Comune di Tarquinia, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare i ricorrenti hanno depositato (in data 30 agosto 2024) documentazione e memoria illustrativa, rappresentando di aver presentato nelle more istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4 d. lgs n. 42/2004 (pratica edilizia n. 5091 del 29 agosto 2024).
5. La Sezione ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 3992/2024 del 5 settembre 2024, con la seguente motivazione: “ - riservato alla successiva sede del merito ogni eventuale approfondimento; - rilevato, quanto al profilo del fumus boni juris, che – in riferimento alle opere consistenti nella realizzazione di una recinzione, nell’installazione di due cancelli carrabili e nell’installazione di alberature – la stessa parte ne riconosce l’abusività dando atto, nella memoria depositata in data 30.08.2024, della presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 167, co. 4, D. lgs. n. 42/2004) riferita a tali opere (fatta comunque salva ogni valutazione della p.a. circa l’accertamento di compatibilità); - rilevato – sempre con riguardo al profilo del fumus boni iuris, ed in riferimento alle residue opere non oggetto di istanza ex art. 167, co. 4, (prefabbricati/casette in legno, tettoie) – che la parte ricorrente non ne contesta l’abusività in riferimento alla normativa urbanistica che qualifica la zona in questione, così come specificamente indicata nel provvedimento gravato ; - ritenuta comunque l’insussistenza del presupposto del periculum in mora, non avendo la parte ricorrente neppure allegato che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile ”.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata chiamata in discussione ai fini della definizione nel merito e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. In merito alle censure dedotte con il primo e secondo mezzo, che possono essere esaminate congiuntamente, esse si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti: ciò, da un lato, rende ultroneo e non necessario un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, configurando l’ingiunzione demolitoria una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche emessa secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, afferente al potere di vigilanza edilizia (controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi) istituzionalmente devoluto ai Comuni, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21- octies , co. 2 l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7502; sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6769; sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624); dall’altro lato, la motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016)”).
Quanto a tale secondo profilo, si osserva che l’impianto motivazionale che sorregge la gravata ordinanza soddisfa tali requisiti, giacché fornisce una specifica ed esaustiva descrizione delle opere di cui è ingiunta la demolizione, trattandosi di molteplici e variegate strutture (di pavimentazione del piazzale, sistemazioni a viabilità/parcheggi, installazione di cassoni, presenza di manufatti di vario genere e natura, ecc.), in parte infisse al suolo e in parte solo appoggiate sul terreno, oltretutto munite di “impianti funzionanti sia elettrici, che idrici”, che, come ampiamente messo in evidenza dall’amministrazione e peraltro non efficacemente confutato dai ricorrenti (v. infra ), hanno determinato nel loro complesso l’irreversibile trasformazione dell’originaria destinazione d’uso (agricola) del lotto, in area peraltro gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico, in assenza dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta ai sensi del P.A.I.).
Né, ad ogni buon conto, è dato ravvisare alcuna violazione delle garanzie partecipative nei termini rappresentati in ricorso.
Al riguardo i ricorrenti lamentano che, in occasione dell’ispezione edilizia effettuata in data 23 maggio 2024 (di cui è stata consegnata loro copia del relativo verbale, versata in atti), era stato rilevato “ il deposito di materiali derivanti da movimentazione terra, oltre che alcuni macchinari in disuso, sempre inerenti movimentazioni terra ” (cfr. narrativa del ricorso, pag. 2), con richiesta al Sig. AN di esibire “ i formulari atti a documentare lo stoccaggio e smaltimento dei materiali ivi presenti, documentazione che il sig. AN, non avendola in loco, si riservava di presentare nel termine che a tale scopo gli sarebbe stato concesso e comunicato ”, ma non era seguita alcuna comunicazione in tal senso, avendo gli interessati ricevuto direttamente il gravato provvedimento senza essere stati resi preventivamente edotti “ dell’accertamento svolto e del conseguente verbale redatto dal Tecnico dell’Ufficio Urbanistico ”.
Purtuttavia, di tale documentazione non è stata data evidenza nemmeno agli atti del presente giudizio, di talché nella presente sede processuale non sono comunque emersi significativi e comprovati elementi fattuali che avrebbero potuto scalfire i rilievi dei verbalizzanti.
9. Le ulteriori censure si appalesano generiche e prive di riscontro probatorio.
Invero, la parte lamenta (con il terzo motivo) che alcuni degli interventi attinti dall’ordine demolitorio, e nello specifico quelli descritti come pavimentazione del piazzale, sistemazione a verde e viabilità/parcheggi e apposizione di cancelli, rientrerebbero nel novero delle opere esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi della tabella A allegata al d.P.R. n. 31/2017, nonché (v. quarto motivo) tra le attività di edilizia libera non necessitanti di permesso di costruire, al pari dei prefabbricati/casette in legno e delle tettoie contestati dall’amministrazione.
Ebbene, in disparte il fatto che per alcuni di tali interventi (come documentato in vista della camera di consiglio del 3 settembre 2024) è stata presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004 (avente specificamente ad oggetto “ realizzazione di una recinzione, installazione di due cancelli carrabili, installazione di alberature ”), con ciò denotando la consapevolezza, in capo agli interessati, della necessità di acquisire un titolo autorizzatorio sotto il profilo paesaggistico, per il resto trattasi di deduzioni che restano al livello meramente assertivo e astratto, non essendo stato prodotto agli atti del presente giudizio materiale (es. perizie, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, ecc.) che valga a comprovare gli assunti attorei, ossia a dimostrare che le opere in contestazione siano effettivamente interventi di minino impatto visivo e di modeste dimensioni, contenute nei limiti entro i quali è ammessa l’esenzione dall’obbligo sia di autorizzazione paesaggistica (vedasi ad es. la voce A.12 richiamata in ricorso per le opere di pavimentazione esterna, che ammette interventi eseguiti nelle aree pertinenziali a patto che essi non comportino “ significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali ” e “ non incidano sulla morfologia del terreno ”), sia di un titolo edilizio (sempre per gli interventi di pavimentazione, il legislatore prescrive che le opere siano “ contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ”).
Peraltro, è d’uopo evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, gli interventi vanno apprezzati nella loro globalità e unitarietà: “l’incidenza complessiva sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere valutata unitariamente, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo atomistico, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro. In altre parole, non è possibile scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Cons. Stato, sez. II, n. 6180 del 14 luglio 2025; sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1382)” (cfr. recente Cons. Stato, sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 28).
In altri termini, le censure veicolate con il ricorso non valgono a scalfire la legittimità del provvedimento emesso dal Comune, che ha riscontrato l’intervenuto mutamento della destinazione d’uso del terreno urbanisticamente rilevante, per effetto della realizzazione di molteplici interventi che, nel loro insieme, ne hanno compromesso l’originaria vocazione agricola, in area peraltro vincolata.
10. Tali argomentazioni rendono ultroneo l’esame dell’ultimo motivo di gravame, che si appunta sull’illegittimità del contestato obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, essendo l’ordinanza già di per sé sufficientemente motivata in relazione all’assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia, parte vittoriosa nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON IA, Presidente
FR NT CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NT CA | ON IA |
IL SEGRETARIO