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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4560/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Speranza Faenza;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Speranza Faenza;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza di separazione n. 165/2013 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 16/01/2013, passata in giudicato. Hanno R.G.V.G. 4560/2024
precisato che dalla loro unione sono nati figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
1. i coniugi sono economicamente indipendenti;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3. i coniugi hanno già diviso il loro patrimonio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 30/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4560/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 30/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 4560/2024
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Alezio in data
20/10/1979 tra (Thionville (FRA), Parte_1
12/03/1960) e (Alezio (LE), 18/08/1954) ed iscritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte
II, serie C, anno 1980;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alezio per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4560/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Speranza Faenza;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Speranza Faenza;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza di separazione n. 165/2013 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 16/01/2013, passata in giudicato. Hanno R.G.V.G. 4560/2024
precisato che dalla loro unione sono nati figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
1. i coniugi sono economicamente indipendenti;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3. i coniugi hanno già diviso il loro patrimonio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 30/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4560/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 30/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 4560/2024
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Alezio in data
20/10/1979 tra (Thionville (FRA), Parte_1
12/03/1960) e (Alezio (LE), 18/08/1954) ed iscritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte
II, serie C, anno 1980;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alezio per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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