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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZINE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6966/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'Avv. MARA- Parte_1 C.F._1
GNA NICOLA come da procura alle liti in calce all'atto
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CALLIPARI NATALE, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), rappre- Controparte_2 C.F._3 sentata e difesa dall'Avv. CALLIPARI NATALE, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore:
“In via principale: pagina 1 di 13 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della sig.ra , ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., per i motivi esposti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 05/12/2019, per mezzo del quale il sig.
[...]
ha costituito un fondo patrimoniale ricomprendente tutti i beni immobili Parte_2
di sua titolarità, a ministero del Notaio dott.ssa , Rep. Persona_1
n. 363009/32093, per mezzo del quale il sig. ha costituito un fondo CP_1
patrimoniale, destinando ai bisogni della famiglia il compendio immobiliare sito in
Sona e Verona, costituito dai seguenti beni immobili:
In Comune di Sona (VR):
- fabbricato a uso ricovero scavatrici e autocarri sito in Via San Francesco e censi- to al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 280, cat. c/6, sup. 135 mq;
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 797 sub 2, cat.
D/7; al C.T. al foglio n. 48, mappale n. 797 (ente urbano);
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 818, cat. D/7; al
C.T. al foglio n. 48, mappale n. 818 (ente urbano);
- fondo di ha. 7.66.40, censito al C.T. al foglio n. 48, mappali n. 1, 7, 8, 11, 720,
810, 814, 817, 820, 822, 824;
In Comune di Verona (VR):
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 232: mappale n. 168 sub 3, cat.
A/2, sup. cat. 208 mq;
mappale n. 168 sub 4, cat. C/7, sup. cat. 418 mq;
mappale
n. 168 sub 5, cat. C/2, sup. cat. 358 mq;
mappale n. 168 sub 6, bene comune non censibile;
al C.T. al foglio n. 232, mappale n. 168 (ente urbano);
- fabbricato censito al C.F. al foglio n. 232, mappale n. 131 sub 3, cat. D/7; al C.T. foglio n. 232, mappale n. 131 (ente urbano);
- fabbricati censiti al C.F. al foglio n. 232, mappale n. 369 sub 1, cat. D/7; al C.T. al foglio n. 232, mappale n. 369 (ente urbano);
- fondo di ha. 6.40.59, censito al C.T. al foglio n. 232, mappali n. 15, 361, 364, 367,
373, 375, 378, 379.
pagina 2 di 13
2. Ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari di Verona la trascrizione dell'emananda sentenza, con esenzione da ogni responsabilità.
In ogni caso:
2) Condannare i ricorrenti all'integrale rifusione delle spese di lite, oltre rimborso
forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
In via istruttoria:
Si contesta l'eventuale prova orale che dovesse chiedere controparte e si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicando quale testimone il sig. Tes_1
”
[...]
Conclusioni per i convenuti:
“preliminarmente ed in rito, dichiarare la nullità della citazione per assoluta incer- tezza dei requisiti previsti dai nn.
3-4 dell'art. 163, co. 3, in rapporto all'art. 2901, co.1, c.c. ed adottare ogni conseguente provvedimento ai sensi dell'art. 164, co. 5,
c.p.c.;
2) preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle av- verse domande per difetto di legittimazione ovvero per carenza di interesse ad agi- re, con ogni conseguente statuizione;
3) nel merito, accertare e dichiarare la non revocabilità dell'atto costitutivo del fon- do patrimoniale dd. 05/12/2019 ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., per quanto me- glio osservato in diritto nel presente atto, e per l'effetto rigettare le avverse doman- de siccome infondate;
4) nel merito, e subordinatamente al mancato accoglimento della superiore conclu- sione, accertare e dichiarare la carenza del requisito soggettivo previsto dall'art.
2901, co. 1, c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande siccome infondate;
5) con la vittoria delle spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antici- patario.”
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- La domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. proposta dall'attore nei confronti dei coniugi convenuti che hanno costituito, con atto pubblico notarile del 5/12/2019, il fondo patrimoniale segregando in esso i diritti reali di sopra tutti i CP_1
beni immobili facenti parte del suo patrimonio è fondata.
2.1.- Prima di entrare nel merito della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, deve essere sgombrato il campo del decidere dall'eccezione preliminare di merito sollevata dai convenuti e, cioè, che il fondo pa- trimoniale impugnato con l'actio pauliana non sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ. e, cioè, perché avrebbe costituito “per il SI. CP_1
l'adempimento di un obbligo sia morale che giuridico nei confronti della SI.ra
[...]
, sposata in seconde nozze il 29/10/2016, nonché delle figlie avute da Parte_3 questa, (nata il 19/12/2002) e (nata il 14/09/2006)”. Persona_2 Persona_3
2.2.- Tale tesi difensiva non è fondata per un plurimo concorrente ordine di ragioni, ciascuna di per sé sola sufficiente a smentire l'assunto dei convenuti.
2.3.- La prima è che l'art. 2901, terzo comma, cod. civ. esenta dalla revocatoria or- dinaria gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto, mentre l'obbligazione naturale (art. 2034 cod. civ.) non è un debito, perché il suo adempimento è incoer- cibile da parte del creditore della prestazione (l'unico effetto giuridico dell'obbligazione naturale è, di fatti, la soluti retentio) e, diversamente dall'obbligazione civile, l'adempimento presuppone la capacità naturale del sol- vens; ed, infatti, mentre il pagamento dell'obbligazione civile non presuppone la capacità naturale del debitore (arg. ex art. 1191 cod. civ.), il pagamento dell'obbligazione naturale presuppone la volontarietà dell'atto (art. 2034 cod. civ.)
e, quindi, la capacità naturale del solvens. Ne consegue che mentre l'adempimento di un debito scaduto è un atto giuridico (nonché un atto dovuto), il pagamento di un'obbligazione naturale è un negozio giuridico.
2.4.- E', quindi, fuor d'opera parificare, ai fini dell'esenzione della revocatoria ordi- naria, il pagamento dell'obbligazione naturale all'adempimento di un debito scadu- pagina 4 di 13 to, perché, a ben vedere, la profonda diversità tra le due fattispecie non consente il ricorso all'analogia; l'analogia, infatti, da un lato, presuppone una lacuna non in- tenzionale dell'ordinamento giuridico e, dall'altro, richiede la similitudine delle fatti- specie rispetto ad una comune esigenza di tutela che consenta l'applicazione della disposizione al di là dei confini tracciati dal legislatore. Ora, non vi è chiaramente alcuna somiglianza di fattispecie tra l'esecuzione di un atto dovuto (il pagamento di un debito scaduto) e il compimento di un negozio giuridico incoercibile qual è il pa- gamento di un'obbligazione naturale.
2.5.- Del tutto a sproposito, poi, i convenuti invocano l'applicazione analogica dell'art. 163 c.c.i.i.: la disposizione esclude dall'inefficacia automatica degli atti a ti- tolo gratuito compiuti nei due anni antecedenti alla domanda di apertura della liqui- dazione giudiziale, gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale oppure a scopo di pubblica utilità.
2.6.- In primo luogo, infatti, le disposizioni del codice della crisi, essendo norme che eccettuano i principi del codice civile e avendo, quindi, carattere eccezionale, non possono applicarsi analogicamente agli istituti disciplinati dal codice civile e, quindi, essere applicate al di là dei casi eccezionali dalle stesse previste.
2.7.- In secondo luogo, inoltre, gli adempimenti dei doveri morali, in tanto sono esentati dall'inefficacia di diritto di cui all'art. 163 c.c.i.i. (istituto giuridico profonda- mente diverso, quanto ai presupposti applicativi ed agli effetti, dalla revocatoria or- dinaria), in quanto siano proporzionati al patrimonio del disponente, mentre, nel caso di specie, l'atto negoziale di cui è causa è palesemente sproporzionato rispet- to all'entità del patrimonio del debitore autore dell'atto, non avendo il convenuto al- legato l'esistenza di beni residui liberamente espropriabili da parte dei suoi credito- ri.
2.8.- Da ultimo occorre considerare che, anche a voler superare le numerose ra- gioni ostative alla tesi che vorrebbe esentare dalla revocatoria ordinaria gli atti che costituiscono adempimento di un dovere sociale, gli è che, nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale non costituisce affatto adempimento di un do- vere morale, per l'assorbente e decisiva ragione che difetta il requisito della pro-
pagina 5 di 13 porzionalità tra i beni oggetto dell'atto dispositivo e quelli residui, ovverosia un pre- supposto che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina da tempo immemore ri- tengono essere indefettibile per la qualificazione dell'atto negoziale come atto ese- guito in adempimento di un dovere morale e sociale (cfr. Cass. Sez.
I, Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023).
2.9.- Non si può nemmeno affermare che l'atto di costituzione del fondo patrimo- niale rappresenti adempimento dell'obbligo giuridico di mantenere i figli non eco- nomicamente sufficienti e il coniuge. L'obbligo di mantenimento dei figli non eco- nomicamente autosufficienti e del coniuge si concretizza, infatti, nella somministra- zione di mezzi economici necessari al soddisfacimento delle loro esigenze di vita, non anche nella segregazione di tutti i beni immobili dell'obbligato per evitare l'esercizio di azioni esecutive da parte dei creditori su quei beni stessi. Questa ope- razione negoziale, di fatti, non consente al coniuge ed ai figli di avere mensilmente quelle risorse economiche necessarie per soddisfare le loro esigenze di vita, non traducendosi nell'alienazione di beni e nell'utilizzo del denaro liquido incassato per il mantenimento della prole e del coniuge. Detto altrimenti, le obbligazioni generi- che di mantenimento dei figli e del coniuge non autosufficiente derivanti, rispetti- vamente, dal rapporto di filiazione e da quello di coniugio non comportano l'esistenza di un dovere specifico di vincolare tutti i propri beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli al rischio di aggressione da parte dei credito- ri, ma l'obbligo di corrispondere periodicamente quanto occorre alle esigenze di vi- ta dei propri parenti o congiunti e, quindi, di versare somme periodiche e, in man- canza, di vendere beni per utilizzare a tal fine il corrispettivo incassato.
2.10.- Non a caso la giurisprudenza afferma che “l'atto istitutivo del fondo patrimo- niale non rappresenta, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essen- do un'attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una controprestazione a favore di chi sottopone i propri beni al vincolo del fondo.” Ed anche se la medesima sentenza sembrerebbe affer- mare che è possibile ritenere esente da revocatoria ordinaria il fondo patrimoniale se “si dimostri: l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del «dovere morale»; l'intenzione del soggetto che ha pagina 6 di 13 istituito il fondo di adempiere a tale dovere mediante l'atto istitutivo del fondo pa- trimoniale.” (Cass. Civ., ordinanza n. 2077 del 30/01/2020), gli è che, nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta a distanza di tre anni dal matrimonio e, soprattutto, a distanza di molti anni dalla nascita delle due figlie, di tal ché è evidente come la concorrente intenzione pratica dell'autore del negozio giuridico fosse quella di sottrarre tali beni alle azioni esecutive dei propri creditori.
2.11.- Se, di fatti, la volontà fosse stata un'altra, l'atto negoziale sarebbe stato po- sto in essere in data coeva alla nascita delle figlie o quantomeno al momento suc- cessivo in cui il debitore aveva contratto matrimonio con la mamma delle bambine nate fuori dal vincolo matrimoniale. Inoltre, per le ragioni sopra esposte, è impossi- bile affermare che l'atto negoziale sia avvenuto in adempimento di un dovere mo- rale e sociale allorché esso abbia ad oggetto l'intero patrimonio dell'autore dell'atto negoziale, perché il requisito della proporzione è un presupposto immanente per la configurabilità dell'istituto di cui all'art. 2034 cod. civ. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1 , Ordinanza n. 28 del 02/01/2025).
3.- Ciò detto sull'assoggettabilità del fondo patrimoniale all'azione revocatoria ordi- naria, è ora possibile entrare nel merito dei singoli elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
4.1.- Anzitutto sussiste la legittimazione attiva dell'attore perché, così come, per volontà della legge, l'azione revocatoria può essere esercitata anche a tutela di un credito sottoposto a condizione sospensiva (art. 2901 cod. civ.) e, quindi, a tutela non già di un diritto di credito, ma di una mera aspettativa di credito, per eadem ra- tio, essa può essere esercitata a tutela del diritto di regresso del condebitore di un'obbligazione solidale nei confronti degli altri condebitori dell'obbligazione.
4.2.- Se, infatti, il diritto di credito al regresso non è esigibile fin tanto che il conde- bitore solidale non abbia pagato il comune creditore, nello iato temporale corrente tra la genesi dell'obbligazione solidale e il suo adempimento, questi ha un diritto di credito sospensivamente condizionato all'intervenuto pagamento (o all'intervenuta escussione del suo patrimonio) e, dunque, si trova in una situazione non dissimile pagina 7 di 13 da quella del titolare di un'aspettativa di credito e, cioè, di un credito sottoposto a condizione sospensiva. Si sono, infatti, già realizzati alcuni degli elementi costitutivi del diritto di credito e, cioè, i fatti generatori dell'obbligazione risarcitoria comune a più soggetti, in cui la pluralità dei debitori è avvinta dal vincolo della solidarietà passiva e da quanto ne consegue sul piano del riparto nei rapporti interni e delle azioni nascenti nei medesimi rapporti interni.
4.3.- Orbene, una diversa opzione interpretativa da quella cui aderisce questa sen- tenza lascerebbe, invero, il condebitore solidale sprovvisto di tutela allorché egli non abbia ancora pagato quanto dovuto al creditore comune: in questo modo, in- fatti, si consentirebbe al co-obbligato in via solidale di spogliarsi dei suoi beni oppu- re di sottrarli all'azione esecutiva: il condebitore solidale non potrebbe rendere nei suoi confronti tali atti inefficaci ex art. 2901 cod. civ. e, conseguentemente, perde- rebbe irrimediabilmente la possibilità di agire in sede esecutiva per recuperare quanto eventualmente pagherà, spontaneamente o coattivamente, al comune cre- ditore.
4.4.- Pertanto, escludere la tutela pauliana in questi casi vorrebbe dire frustrare, sul piano della concreta attuazione, il principio del riparto dell'obbligazione solidale nei rapporti interni secondo la previsione di legge o le indicazioni provenienti dal ti- tolo costitutivo del vincolo di solidarietà passiva. A poco, infatti, varrebbe predicare questo principio sul piano teorico se si ammette che un condebitore solidale si possa spogliare di tutti o di una parte dei suoi beni e, in tal guisa, annichilire il ca- posaldo di cui all'art. 2740 cod. civ., senza che l'altro condebitore (o gli altri conde- bitori solidali) possano reagire con il rimedio pauliano per poi agire in sede esecuti- va ove abbiano medio tempore pagato l'intero debito.
5.1.- Quanto alla data dell'atto negoziale – ovverosia al suo carattere anteriore o posteriore rispetto al sorgere del credito – occorre osservare quanto segue.
5.2.- Non occorre guardare, secondo la giurisprudenza consolidata, al momento in cui il diritto di credito viene accertato giudizialmente oppure lo stesso diventa certo, liquido ed esigibile, ma al momento in cui vengono ad esistenza i fatti costitutivi del credito. Da questo momento, infatti, sorge per il debitore (o il condebitore solidale pagina 8 di 13 del comune creditore) il dovere di non modificare in peius la propria garanzia pa- trimoniale generica o, detto altrimenti, di non depauperare il proprio patrimonio di quei beni con cui risponde del proprio debito (art. 2740 cod. civ.).
5.3.- Ciò detto, nel caso di specie, i fatti costitutivi della responsabilità solidale (e, quindi, del presupposto del diritto di regresso del condebitore solidale che abbia pagato l'intero) sono senz'altro tutti anteriori all'atto negoziale in questa sede im- pugnato. A tal fine è sufficiente considerare come l'atto introduttivo del giudizio di cognizione nel quale sono stati convenuti, quali condebitori in solido, l'odierna attri- ce l'odierno convenuto risale al 2014 ed è, quindi, Parte_1 CP_1
anteriore di cinque anni alla costituzione del fondo patrimoniale.
5.4.- Quando, dunque, ha costituito, nel 2019, il fondo patrimoniale CP_1 era consapevole dell'esistenza di una pretesa creditoria da parte dell'attore di quel giudizio anche nei suoi confronti e che, in caso di condanna in via solidale, sareb- be stato costretto pagare la somma all'attore oppure - nel caso, cioè, in cui fosse stato uno degli altri convenuti ad adempiere all'obbligazione solidale - a quello dei convenuti che avrebbe esercitato nei suoi confronti l'azione di regresso.
5.5.1.- Conseguentemente, essendo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale suc- cessivo, sul piano cronologico, alla venuta ad esistenza dei fatti generatori dell'obbligazione solidale (e del conseguente diritto di regresso del condebitore so- lidale che avesse pagato l'intero), il requisito soggettivo del debitore che ha con- tratto il negozio giuridico impugnato con la revocatoria ordinaria va riscontrato in quello più attenuato del dolo generico che è compatibile, come noto, anche con la forma del dolo eventuale.
5.5.2.- Questa conclusione è confortata da quanto afferma la giurisprudenza rispet- to alla revocatoria esercitata dal creditore nei confronti dell'atto dispositivo compiu- to dal fideiussore, ossia di un soggetto che ha un debito esigibile verso il creditore garantito solo e nell'eventualità in cui il debitore principale (con cui è obbligato in via solidale, cfr. art. 1944, comma primo, cod. civ.) non adempia all'obbligazione garantita. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in ca- so di fideiussione, ai fini dell'individuazione del momento genetico della nascita del pagina 9 di 13 credito e, dunque, per l'applicazione del requisito di cui alla prima o alla seconda parte dell'art. 2901, comma primo, n. 1 c.c., occorre fare riferimento al momento del rilascio della fideiussione (e, cioè, al momento in cui sorge il titolo costitutivo dell'obbligazione del garante) e non al momento successivo dell'esigibilità dell'obbligazione garantita (esigibilità che, come si è detto, è condizionata al man- cato pagamento del debito principale da parte del debitore dell'obbligazione cui la fideiussione accede). Questa conclusione è coerente con la premessa che “l'azio- ne revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità” e, conseguentemente, in virtù di questa pacifica premessa, non vi è ragione per non ritenere che “prestata fideius- sione a garanzia delle … obbligazioni del debitore principale nei confronti di un isti- tuto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fi- deiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore … di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 762 del 19/01/2016; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
5.6.- Ai fini della revocabilità dell'atto negoziale non occorre, quindi, che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere con la precipua finalità di frodare i creditori e, cioè, di rendersi incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive, ma è suffi- ciente che egli fosse consapevole che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio ed avesse accettato anche questa con- seguenza collaterale dell'atto negoziale.
5.7.- Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che nel 2019 il convenuto sape- va che, se l'esito del giudizio di primo grado fosse stato capovolto in appello e fos- se stata accertata una sua corresponsabilità solidale rispetto al credito fatto valere in quel processo dalla società attrice, avrebbe rischiato di essere sottoposto ad azione esecutiva e che, quale conseguenza collaterale della costituzione del fondo patrimoniale, detta azione esecutiva sarebbe stata ben più difficilmente e utilmente esercitabile.
pagina 10 di 13 5.9.- Non si può, quindi, negare in capo all'autore del fondo patrimoniale CP_1
il requisito della scientia damni rispetto alla possibilità per i suoi creditori di
[...]
soddisfare le loro ragioni sul suo patrimonio;
detto stato soggettivo, del resto, è del tutto compatibile con la concorrente volizione degli effetti del fondo patrimoniale e, quindi, con la volontà di assicurare che i beni oggetto del fondo patrimoniale fosse- ro anche destinati al soddisfacimento dei bisogni del suo consorzio familiare, atte- so che le due volizioni non sono tra loro incompatibili sul piano logico (o recipro- camente escludenti).
6.1.- Non va, invece, verificata la sussistenza di alcun requisito soggettivo in capo al coniuge coautore del fondo patrimoniale.
6.2.- Il fondo patrimoniale, infatti, è un atto a titolo gratuito perché l'autore dell'atto negoziale non riceve alcuna contropartita economica diretta o indiretta per la se- gregazione dei propri beni al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare.
6.3.- Per le ragioni di cui si è detto sopra, infatti, la costituzione del fondo patrimo- niale non rappresenta un atto dovuto da parte dei componenti della famiglia, per- ché la separazione sul piano della responsabilità per i crediti di una parte o, come nel caso di specie, di tutto il patrimonio immobiliare non consente ai figli e al coniu- ge di avere, giorno per giorno, i soldi necessari per vivere (mangiare, vestirsi, muoversi, comperare i libri): con la costituzione del fondo patrimoniale, detto altri- menti, il genitore non sta dando, all'attualità, ai propri figli ciò che serve per vivere.
6.4.- In ogni caso, dal rapporto di coniugio e di coabitazione, si può ragionevolmen- te presumere che fosse al corrente del contenzioso Persona_4
che interessava il marito suo e il papà delle sue figliole, essendo scarsamente plausibile che le informazioni e le preoccupazioni derivanti da un contenzioso avente ad oggetto una pretesa risarcitoria oggettivamente cospicua non siano condivise all'interno della ristretta famiglia nucleare.
6.5.- Il requisito della scientia damni, nell'intensità psicologica attenuata sopra de- scritta, deve essere, quindi, senz'altro ravvisato, comunque, anche in capo alla convenuta sulla base di una prova indiziaria, ovve- Persona_4
pagina 11 di 13 rosia della prova principe rispetto agli stati soggettivi, i quali ultimi ben raramente possono essere oggetto di prova diretta.
7.1.- Sussiste, indubbiamente, il requisito del carattere pregiudizievole dell'atto di- spositivo. È noto, infatti, che il fondo patrimoniale, pur non comportando la fuoriu- scita dei diritti che ne sono oggetto dal patrimonio degli autori dell'atto negoziale, rende i beni che ne fanno parte insuscettibili di aggressione in sede esecutiva per i tutti crediti sorti per ragioni estranee al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare. Con tale atto negoziale, pertanto, il debitore, pur non mutando la compo- sizione quantitativa del suo patrimonio, ne muta la composizione qualitativa, ren- dendo chiaramente più difficile da parte di quei creditori le cui ragioni sono estra- nee al soddisfacimento dei bisogni della famiglia la realizzazione del proprio diritto di credito in sede esecutiva. Si tratta, quindi, di un atto negoziale che vulnera le ra- gioni dei creditori e che, pertanto, deve essere oggetto di revoca.
7.2.- Nel caso di specie, inoltre, i diritti oggetto dell'atto di segregazione patrimonia- le sono i diritti reali su tutti i beni immobili di proprietà del debitore. Va da sé, per- tanto, che l'atto negoziale che qui occupa rende insensibile il debitore rispetto ad ogni azione esecutiva individuale promossa dai suoi creditori rispetto a ragioni di credito sorte per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Non risulta, inoltre, che il debitore abbia la titolarità di crediti o beni mobili utilmente espropriabili. Al ri- guardo si evidenzia come l'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore dovrebbe essere dimostrata da quest'ultimo, in considerazione del principio della vicinanza della prova del fatto da dimostrare, atteso che per giurisprudenza conso- lidata “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazio- ne patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimo- nio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne com- piutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante
l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” Cassazione civile sez. III, 04/07/2006, n.15265);
pagina 12 di 13 8.1.- La soccombenza dei convenuti ne imporrebbe la condanna alla refusione del- le spese legali sostenute da parti attrice che si dovrebbero liquidare sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi per l'attività di trat- tazione e di istruttoria, atteso che vi è stata solo attività assertiva ma non sono stati assunti mezzi di prova.
8.2.- Sussistono, però, gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensa- zione integrale delle spese legali, attesa la novità della questione relativa all'azione revocatoria esperita dal condebitore solidale nei confronti di altro condebitore, do- po la venuta ad esistenza della fattispecie generatrice dell'obbligazione solidale, ma prima del pagamento da parte del condebitore e, quindi, prima della concreta esperibilità del diritto di regresso che, comunque, esisteva già in nuce.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di- sattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca ex art. 2901 cod. civ. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data
05/12/2019 meglio descritto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice in epi- grafe;
2) ordina al conservatore dei registri immobiliari l'annotazione ex art. 2655 cod. civ. della presente sentenza a margine dell'atto revocato come individuato in epigrafe;
3) compensa interamente le spese legali e, pertanto, condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere all'attore 259,00 euro a titolo di rimborso del- la metà del contributo unificato sborsato da quest'ultimo.
Così deciso. Verona, 18/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZINE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6966/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'Avv. MARA- Parte_1 C.F._1
GNA NICOLA come da procura alle liti in calce all'atto
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CALLIPARI NATALE, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), rappre- Controparte_2 C.F._3 sentata e difesa dall'Avv. CALLIPARI NATALE, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore:
“In via principale: pagina 1 di 13 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della sig.ra , ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., per i motivi esposti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 05/12/2019, per mezzo del quale il sig.
[...]
ha costituito un fondo patrimoniale ricomprendente tutti i beni immobili Parte_2
di sua titolarità, a ministero del Notaio dott.ssa , Rep. Persona_1
n. 363009/32093, per mezzo del quale il sig. ha costituito un fondo CP_1
patrimoniale, destinando ai bisogni della famiglia il compendio immobiliare sito in
Sona e Verona, costituito dai seguenti beni immobili:
In Comune di Sona (VR):
- fabbricato a uso ricovero scavatrici e autocarri sito in Via San Francesco e censi- to al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 280, cat. c/6, sup. 135 mq;
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 797 sub 2, cat.
D/7; al C.T. al foglio n. 48, mappale n. 797 (ente urbano);
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 48, mappale n. 818, cat. D/7; al
C.T. al foglio n. 48, mappale n. 818 (ente urbano);
- fondo di ha. 7.66.40, censito al C.T. al foglio n. 48, mappali n. 1, 7, 8, 11, 720,
810, 814, 817, 820, 822, 824;
In Comune di Verona (VR):
- complesso immobiliare censito al C.F. al foglio n. 232: mappale n. 168 sub 3, cat.
A/2, sup. cat. 208 mq;
mappale n. 168 sub 4, cat. C/7, sup. cat. 418 mq;
mappale
n. 168 sub 5, cat. C/2, sup. cat. 358 mq;
mappale n. 168 sub 6, bene comune non censibile;
al C.T. al foglio n. 232, mappale n. 168 (ente urbano);
- fabbricato censito al C.F. al foglio n. 232, mappale n. 131 sub 3, cat. D/7; al C.T. foglio n. 232, mappale n. 131 (ente urbano);
- fabbricati censiti al C.F. al foglio n. 232, mappale n. 369 sub 1, cat. D/7; al C.T. al foglio n. 232, mappale n. 369 (ente urbano);
- fondo di ha. 6.40.59, censito al C.T. al foglio n. 232, mappali n. 15, 361, 364, 367,
373, 375, 378, 379.
pagina 2 di 13
2. Ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari di Verona la trascrizione dell'emananda sentenza, con esenzione da ogni responsabilità.
In ogni caso:
2) Condannare i ricorrenti all'integrale rifusione delle spese di lite, oltre rimborso
forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
In via istruttoria:
Si contesta l'eventuale prova orale che dovesse chiedere controparte e si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicando quale testimone il sig. Tes_1
”
[...]
Conclusioni per i convenuti:
“preliminarmente ed in rito, dichiarare la nullità della citazione per assoluta incer- tezza dei requisiti previsti dai nn.
3-4 dell'art. 163, co. 3, in rapporto all'art. 2901, co.1, c.c. ed adottare ogni conseguente provvedimento ai sensi dell'art. 164, co. 5,
c.p.c.;
2) preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle av- verse domande per difetto di legittimazione ovvero per carenza di interesse ad agi- re, con ogni conseguente statuizione;
3) nel merito, accertare e dichiarare la non revocabilità dell'atto costitutivo del fon- do patrimoniale dd. 05/12/2019 ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., per quanto me- glio osservato in diritto nel presente atto, e per l'effetto rigettare le avverse doman- de siccome infondate;
4) nel merito, e subordinatamente al mancato accoglimento della superiore conclu- sione, accertare e dichiarare la carenza del requisito soggettivo previsto dall'art.
2901, co. 1, c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande siccome infondate;
5) con la vittoria delle spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antici- patario.”
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- La domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. proposta dall'attore nei confronti dei coniugi convenuti che hanno costituito, con atto pubblico notarile del 5/12/2019, il fondo patrimoniale segregando in esso i diritti reali di sopra tutti i CP_1
beni immobili facenti parte del suo patrimonio è fondata.
2.1.- Prima di entrare nel merito della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, deve essere sgombrato il campo del decidere dall'eccezione preliminare di merito sollevata dai convenuti e, cioè, che il fondo pa- trimoniale impugnato con l'actio pauliana non sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ. e, cioè, perché avrebbe costituito “per il SI. CP_1
l'adempimento di un obbligo sia morale che giuridico nei confronti della SI.ra
[...]
, sposata in seconde nozze il 29/10/2016, nonché delle figlie avute da Parte_3 questa, (nata il 19/12/2002) e (nata il 14/09/2006)”. Persona_2 Persona_3
2.2.- Tale tesi difensiva non è fondata per un plurimo concorrente ordine di ragioni, ciascuna di per sé sola sufficiente a smentire l'assunto dei convenuti.
2.3.- La prima è che l'art. 2901, terzo comma, cod. civ. esenta dalla revocatoria or- dinaria gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto, mentre l'obbligazione naturale (art. 2034 cod. civ.) non è un debito, perché il suo adempimento è incoer- cibile da parte del creditore della prestazione (l'unico effetto giuridico dell'obbligazione naturale è, di fatti, la soluti retentio) e, diversamente dall'obbligazione civile, l'adempimento presuppone la capacità naturale del sol- vens; ed, infatti, mentre il pagamento dell'obbligazione civile non presuppone la capacità naturale del debitore (arg. ex art. 1191 cod. civ.), il pagamento dell'obbligazione naturale presuppone la volontarietà dell'atto (art. 2034 cod. civ.)
e, quindi, la capacità naturale del solvens. Ne consegue che mentre l'adempimento di un debito scaduto è un atto giuridico (nonché un atto dovuto), il pagamento di un'obbligazione naturale è un negozio giuridico.
2.4.- E', quindi, fuor d'opera parificare, ai fini dell'esenzione della revocatoria ordi- naria, il pagamento dell'obbligazione naturale all'adempimento di un debito scadu- pagina 4 di 13 to, perché, a ben vedere, la profonda diversità tra le due fattispecie non consente il ricorso all'analogia; l'analogia, infatti, da un lato, presuppone una lacuna non in- tenzionale dell'ordinamento giuridico e, dall'altro, richiede la similitudine delle fatti- specie rispetto ad una comune esigenza di tutela che consenta l'applicazione della disposizione al di là dei confini tracciati dal legislatore. Ora, non vi è chiaramente alcuna somiglianza di fattispecie tra l'esecuzione di un atto dovuto (il pagamento di un debito scaduto) e il compimento di un negozio giuridico incoercibile qual è il pa- gamento di un'obbligazione naturale.
2.5.- Del tutto a sproposito, poi, i convenuti invocano l'applicazione analogica dell'art. 163 c.c.i.i.: la disposizione esclude dall'inefficacia automatica degli atti a ti- tolo gratuito compiuti nei due anni antecedenti alla domanda di apertura della liqui- dazione giudiziale, gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale oppure a scopo di pubblica utilità.
2.6.- In primo luogo, infatti, le disposizioni del codice della crisi, essendo norme che eccettuano i principi del codice civile e avendo, quindi, carattere eccezionale, non possono applicarsi analogicamente agli istituti disciplinati dal codice civile e, quindi, essere applicate al di là dei casi eccezionali dalle stesse previste.
2.7.- In secondo luogo, inoltre, gli adempimenti dei doveri morali, in tanto sono esentati dall'inefficacia di diritto di cui all'art. 163 c.c.i.i. (istituto giuridico profonda- mente diverso, quanto ai presupposti applicativi ed agli effetti, dalla revocatoria or- dinaria), in quanto siano proporzionati al patrimonio del disponente, mentre, nel caso di specie, l'atto negoziale di cui è causa è palesemente sproporzionato rispet- to all'entità del patrimonio del debitore autore dell'atto, non avendo il convenuto al- legato l'esistenza di beni residui liberamente espropriabili da parte dei suoi credito- ri.
2.8.- Da ultimo occorre considerare che, anche a voler superare le numerose ra- gioni ostative alla tesi che vorrebbe esentare dalla revocatoria ordinaria gli atti che costituiscono adempimento di un dovere sociale, gli è che, nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale non costituisce affatto adempimento di un do- vere morale, per l'assorbente e decisiva ragione che difetta il requisito della pro-
pagina 5 di 13 porzionalità tra i beni oggetto dell'atto dispositivo e quelli residui, ovverosia un pre- supposto che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina da tempo immemore ri- tengono essere indefettibile per la qualificazione dell'atto negoziale come atto ese- guito in adempimento di un dovere morale e sociale (cfr. Cass. Sez.
I, Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023).
2.9.- Non si può nemmeno affermare che l'atto di costituzione del fondo patrimo- niale rappresenti adempimento dell'obbligo giuridico di mantenere i figli non eco- nomicamente sufficienti e il coniuge. L'obbligo di mantenimento dei figli non eco- nomicamente autosufficienti e del coniuge si concretizza, infatti, nella somministra- zione di mezzi economici necessari al soddisfacimento delle loro esigenze di vita, non anche nella segregazione di tutti i beni immobili dell'obbligato per evitare l'esercizio di azioni esecutive da parte dei creditori su quei beni stessi. Questa ope- razione negoziale, di fatti, non consente al coniuge ed ai figli di avere mensilmente quelle risorse economiche necessarie per soddisfare le loro esigenze di vita, non traducendosi nell'alienazione di beni e nell'utilizzo del denaro liquido incassato per il mantenimento della prole e del coniuge. Detto altrimenti, le obbligazioni generi- che di mantenimento dei figli e del coniuge non autosufficiente derivanti, rispetti- vamente, dal rapporto di filiazione e da quello di coniugio non comportano l'esistenza di un dovere specifico di vincolare tutti i propri beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli al rischio di aggressione da parte dei credito- ri, ma l'obbligo di corrispondere periodicamente quanto occorre alle esigenze di vi- ta dei propri parenti o congiunti e, quindi, di versare somme periodiche e, in man- canza, di vendere beni per utilizzare a tal fine il corrispettivo incassato.
2.10.- Non a caso la giurisprudenza afferma che “l'atto istitutivo del fondo patrimo- niale non rappresenta, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essen- do un'attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una controprestazione a favore di chi sottopone i propri beni al vincolo del fondo.” Ed anche se la medesima sentenza sembrerebbe affer- mare che è possibile ritenere esente da revocatoria ordinaria il fondo patrimoniale se “si dimostri: l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del «dovere morale»; l'intenzione del soggetto che ha pagina 6 di 13 istituito il fondo di adempiere a tale dovere mediante l'atto istitutivo del fondo pa- trimoniale.” (Cass. Civ., ordinanza n. 2077 del 30/01/2020), gli è che, nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta a distanza di tre anni dal matrimonio e, soprattutto, a distanza di molti anni dalla nascita delle due figlie, di tal ché è evidente come la concorrente intenzione pratica dell'autore del negozio giuridico fosse quella di sottrarre tali beni alle azioni esecutive dei propri creditori.
2.11.- Se, di fatti, la volontà fosse stata un'altra, l'atto negoziale sarebbe stato po- sto in essere in data coeva alla nascita delle figlie o quantomeno al momento suc- cessivo in cui il debitore aveva contratto matrimonio con la mamma delle bambine nate fuori dal vincolo matrimoniale. Inoltre, per le ragioni sopra esposte, è impossi- bile affermare che l'atto negoziale sia avvenuto in adempimento di un dovere mo- rale e sociale allorché esso abbia ad oggetto l'intero patrimonio dell'autore dell'atto negoziale, perché il requisito della proporzione è un presupposto immanente per la configurabilità dell'istituto di cui all'art. 2034 cod. civ. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1 , Ordinanza n. 28 del 02/01/2025).
3.- Ciò detto sull'assoggettabilità del fondo patrimoniale all'azione revocatoria ordi- naria, è ora possibile entrare nel merito dei singoli elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
4.1.- Anzitutto sussiste la legittimazione attiva dell'attore perché, così come, per volontà della legge, l'azione revocatoria può essere esercitata anche a tutela di un credito sottoposto a condizione sospensiva (art. 2901 cod. civ.) e, quindi, a tutela non già di un diritto di credito, ma di una mera aspettativa di credito, per eadem ra- tio, essa può essere esercitata a tutela del diritto di regresso del condebitore di un'obbligazione solidale nei confronti degli altri condebitori dell'obbligazione.
4.2.- Se, infatti, il diritto di credito al regresso non è esigibile fin tanto che il conde- bitore solidale non abbia pagato il comune creditore, nello iato temporale corrente tra la genesi dell'obbligazione solidale e il suo adempimento, questi ha un diritto di credito sospensivamente condizionato all'intervenuto pagamento (o all'intervenuta escussione del suo patrimonio) e, dunque, si trova in una situazione non dissimile pagina 7 di 13 da quella del titolare di un'aspettativa di credito e, cioè, di un credito sottoposto a condizione sospensiva. Si sono, infatti, già realizzati alcuni degli elementi costitutivi del diritto di credito e, cioè, i fatti generatori dell'obbligazione risarcitoria comune a più soggetti, in cui la pluralità dei debitori è avvinta dal vincolo della solidarietà passiva e da quanto ne consegue sul piano del riparto nei rapporti interni e delle azioni nascenti nei medesimi rapporti interni.
4.3.- Orbene, una diversa opzione interpretativa da quella cui aderisce questa sen- tenza lascerebbe, invero, il condebitore solidale sprovvisto di tutela allorché egli non abbia ancora pagato quanto dovuto al creditore comune: in questo modo, in- fatti, si consentirebbe al co-obbligato in via solidale di spogliarsi dei suoi beni oppu- re di sottrarli all'azione esecutiva: il condebitore solidale non potrebbe rendere nei suoi confronti tali atti inefficaci ex art. 2901 cod. civ. e, conseguentemente, perde- rebbe irrimediabilmente la possibilità di agire in sede esecutiva per recuperare quanto eventualmente pagherà, spontaneamente o coattivamente, al comune cre- ditore.
4.4.- Pertanto, escludere la tutela pauliana in questi casi vorrebbe dire frustrare, sul piano della concreta attuazione, il principio del riparto dell'obbligazione solidale nei rapporti interni secondo la previsione di legge o le indicazioni provenienti dal ti- tolo costitutivo del vincolo di solidarietà passiva. A poco, infatti, varrebbe predicare questo principio sul piano teorico se si ammette che un condebitore solidale si possa spogliare di tutti o di una parte dei suoi beni e, in tal guisa, annichilire il ca- posaldo di cui all'art. 2740 cod. civ., senza che l'altro condebitore (o gli altri conde- bitori solidali) possano reagire con il rimedio pauliano per poi agire in sede esecuti- va ove abbiano medio tempore pagato l'intero debito.
5.1.- Quanto alla data dell'atto negoziale – ovverosia al suo carattere anteriore o posteriore rispetto al sorgere del credito – occorre osservare quanto segue.
5.2.- Non occorre guardare, secondo la giurisprudenza consolidata, al momento in cui il diritto di credito viene accertato giudizialmente oppure lo stesso diventa certo, liquido ed esigibile, ma al momento in cui vengono ad esistenza i fatti costitutivi del credito. Da questo momento, infatti, sorge per il debitore (o il condebitore solidale pagina 8 di 13 del comune creditore) il dovere di non modificare in peius la propria garanzia pa- trimoniale generica o, detto altrimenti, di non depauperare il proprio patrimonio di quei beni con cui risponde del proprio debito (art. 2740 cod. civ.).
5.3.- Ciò detto, nel caso di specie, i fatti costitutivi della responsabilità solidale (e, quindi, del presupposto del diritto di regresso del condebitore solidale che abbia pagato l'intero) sono senz'altro tutti anteriori all'atto negoziale in questa sede im- pugnato. A tal fine è sufficiente considerare come l'atto introduttivo del giudizio di cognizione nel quale sono stati convenuti, quali condebitori in solido, l'odierna attri- ce l'odierno convenuto risale al 2014 ed è, quindi, Parte_1 CP_1
anteriore di cinque anni alla costituzione del fondo patrimoniale.
5.4.- Quando, dunque, ha costituito, nel 2019, il fondo patrimoniale CP_1 era consapevole dell'esistenza di una pretesa creditoria da parte dell'attore di quel giudizio anche nei suoi confronti e che, in caso di condanna in via solidale, sareb- be stato costretto pagare la somma all'attore oppure - nel caso, cioè, in cui fosse stato uno degli altri convenuti ad adempiere all'obbligazione solidale - a quello dei convenuti che avrebbe esercitato nei suoi confronti l'azione di regresso.
5.5.1.- Conseguentemente, essendo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale suc- cessivo, sul piano cronologico, alla venuta ad esistenza dei fatti generatori dell'obbligazione solidale (e del conseguente diritto di regresso del condebitore so- lidale che avesse pagato l'intero), il requisito soggettivo del debitore che ha con- tratto il negozio giuridico impugnato con la revocatoria ordinaria va riscontrato in quello più attenuato del dolo generico che è compatibile, come noto, anche con la forma del dolo eventuale.
5.5.2.- Questa conclusione è confortata da quanto afferma la giurisprudenza rispet- to alla revocatoria esercitata dal creditore nei confronti dell'atto dispositivo compiu- to dal fideiussore, ossia di un soggetto che ha un debito esigibile verso il creditore garantito solo e nell'eventualità in cui il debitore principale (con cui è obbligato in via solidale, cfr. art. 1944, comma primo, cod. civ.) non adempia all'obbligazione garantita. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in ca- so di fideiussione, ai fini dell'individuazione del momento genetico della nascita del pagina 9 di 13 credito e, dunque, per l'applicazione del requisito di cui alla prima o alla seconda parte dell'art. 2901, comma primo, n. 1 c.c., occorre fare riferimento al momento del rilascio della fideiussione (e, cioè, al momento in cui sorge il titolo costitutivo dell'obbligazione del garante) e non al momento successivo dell'esigibilità dell'obbligazione garantita (esigibilità che, come si è detto, è condizionata al man- cato pagamento del debito principale da parte del debitore dell'obbligazione cui la fideiussione accede). Questa conclusione è coerente con la premessa che “l'azio- ne revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità” e, conseguentemente, in virtù di questa pacifica premessa, non vi è ragione per non ritenere che “prestata fideius- sione a garanzia delle … obbligazioni del debitore principale nei confronti di un isti- tuto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fi- deiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore … di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 762 del 19/01/2016; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
5.6.- Ai fini della revocabilità dell'atto negoziale non occorre, quindi, che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere con la precipua finalità di frodare i creditori e, cioè, di rendersi incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive, ma è suffi- ciente che egli fosse consapevole che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio ed avesse accettato anche questa con- seguenza collaterale dell'atto negoziale.
5.7.- Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che nel 2019 il convenuto sape- va che, se l'esito del giudizio di primo grado fosse stato capovolto in appello e fos- se stata accertata una sua corresponsabilità solidale rispetto al credito fatto valere in quel processo dalla società attrice, avrebbe rischiato di essere sottoposto ad azione esecutiva e che, quale conseguenza collaterale della costituzione del fondo patrimoniale, detta azione esecutiva sarebbe stata ben più difficilmente e utilmente esercitabile.
pagina 10 di 13 5.9.- Non si può, quindi, negare in capo all'autore del fondo patrimoniale CP_1
il requisito della scientia damni rispetto alla possibilità per i suoi creditori di
[...]
soddisfare le loro ragioni sul suo patrimonio;
detto stato soggettivo, del resto, è del tutto compatibile con la concorrente volizione degli effetti del fondo patrimoniale e, quindi, con la volontà di assicurare che i beni oggetto del fondo patrimoniale fosse- ro anche destinati al soddisfacimento dei bisogni del suo consorzio familiare, atte- so che le due volizioni non sono tra loro incompatibili sul piano logico (o recipro- camente escludenti).
6.1.- Non va, invece, verificata la sussistenza di alcun requisito soggettivo in capo al coniuge coautore del fondo patrimoniale.
6.2.- Il fondo patrimoniale, infatti, è un atto a titolo gratuito perché l'autore dell'atto negoziale non riceve alcuna contropartita economica diretta o indiretta per la se- gregazione dei propri beni al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare.
6.3.- Per le ragioni di cui si è detto sopra, infatti, la costituzione del fondo patrimo- niale non rappresenta un atto dovuto da parte dei componenti della famiglia, per- ché la separazione sul piano della responsabilità per i crediti di una parte o, come nel caso di specie, di tutto il patrimonio immobiliare non consente ai figli e al coniu- ge di avere, giorno per giorno, i soldi necessari per vivere (mangiare, vestirsi, muoversi, comperare i libri): con la costituzione del fondo patrimoniale, detto altri- menti, il genitore non sta dando, all'attualità, ai propri figli ciò che serve per vivere.
6.4.- In ogni caso, dal rapporto di coniugio e di coabitazione, si può ragionevolmen- te presumere che fosse al corrente del contenzioso Persona_4
che interessava il marito suo e il papà delle sue figliole, essendo scarsamente plausibile che le informazioni e le preoccupazioni derivanti da un contenzioso avente ad oggetto una pretesa risarcitoria oggettivamente cospicua non siano condivise all'interno della ristretta famiglia nucleare.
6.5.- Il requisito della scientia damni, nell'intensità psicologica attenuata sopra de- scritta, deve essere, quindi, senz'altro ravvisato, comunque, anche in capo alla convenuta sulla base di una prova indiziaria, ovve- Persona_4
pagina 11 di 13 rosia della prova principe rispetto agli stati soggettivi, i quali ultimi ben raramente possono essere oggetto di prova diretta.
7.1.- Sussiste, indubbiamente, il requisito del carattere pregiudizievole dell'atto di- spositivo. È noto, infatti, che il fondo patrimoniale, pur non comportando la fuoriu- scita dei diritti che ne sono oggetto dal patrimonio degli autori dell'atto negoziale, rende i beni che ne fanno parte insuscettibili di aggressione in sede esecutiva per i tutti crediti sorti per ragioni estranee al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare. Con tale atto negoziale, pertanto, il debitore, pur non mutando la compo- sizione quantitativa del suo patrimonio, ne muta la composizione qualitativa, ren- dendo chiaramente più difficile da parte di quei creditori le cui ragioni sono estra- nee al soddisfacimento dei bisogni della famiglia la realizzazione del proprio diritto di credito in sede esecutiva. Si tratta, quindi, di un atto negoziale che vulnera le ra- gioni dei creditori e che, pertanto, deve essere oggetto di revoca.
7.2.- Nel caso di specie, inoltre, i diritti oggetto dell'atto di segregazione patrimonia- le sono i diritti reali su tutti i beni immobili di proprietà del debitore. Va da sé, per- tanto, che l'atto negoziale che qui occupa rende insensibile il debitore rispetto ad ogni azione esecutiva individuale promossa dai suoi creditori rispetto a ragioni di credito sorte per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Non risulta, inoltre, che il debitore abbia la titolarità di crediti o beni mobili utilmente espropriabili. Al ri- guardo si evidenzia come l'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore dovrebbe essere dimostrata da quest'ultimo, in considerazione del principio della vicinanza della prova del fatto da dimostrare, atteso che per giurisprudenza conso- lidata “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazio- ne patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimo- nio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne com- piutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante
l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” Cassazione civile sez. III, 04/07/2006, n.15265);
pagina 12 di 13 8.1.- La soccombenza dei convenuti ne imporrebbe la condanna alla refusione del- le spese legali sostenute da parti attrice che si dovrebbero liquidare sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi per l'attività di trat- tazione e di istruttoria, atteso che vi è stata solo attività assertiva ma non sono stati assunti mezzi di prova.
8.2.- Sussistono, però, gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensa- zione integrale delle spese legali, attesa la novità della questione relativa all'azione revocatoria esperita dal condebitore solidale nei confronti di altro condebitore, do- po la venuta ad esistenza della fattispecie generatrice dell'obbligazione solidale, ma prima del pagamento da parte del condebitore e, quindi, prima della concreta esperibilità del diritto di regresso che, comunque, esisteva già in nuce.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di- sattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca ex art. 2901 cod. civ. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data
05/12/2019 meglio descritto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice in epi- grafe;
2) ordina al conservatore dei registri immobiliari l'annotazione ex art. 2655 cod. civ. della presente sentenza a margine dell'atto revocato come individuato in epigrafe;
3) compensa interamente le spese legali e, pertanto, condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere all'attore 259,00 euro a titolo di rimborso del- la metà del contributo unificato sborsato da quest'ultimo.
Così deciso. Verona, 18/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
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