TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
4078/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4078 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. DEL RE POMPEO , presso il cui studio VIA NAPOLI N.4 VASTO
elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
HDI ASS.NI S.P.A, p.iva in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. ALESSI GAETANO,
presso il cui studio elettivamente domicilia, c/o Avv. Cristiana Citro - C.V.E., 104
84123 SALERNO
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 26 marzo 2015 all'esito del procedimento recante r.g. 2653.2015, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società HDI ASS.NI S.P.A. (di seguito “Hdi”), in persona del legale rapp.te p.t., la somma di € 5.28,53, in virtù della polizza fideiussoria n. 535 067763 da esso rilasciata in favore del a garanzia del pagamento degli Controparte_1
oneri concessori dovuti per il cambio di destinazione d' uso di un fabbricato agricolo sito in Via dello Statuto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adìto;
l'improcedibilità della domanda;
la nullità del ricorso e del provvedimento contestato in quanto privo di numerazione;
la infondatezza della domanda per non avere, la Hdi,
eccepito al la decadenza ai sensi dell'art. 1957, co. I, c.p.c. Controparte_1
I° comma c.c. e, da ultimo, la parziale soddisfazione del credito vantato in sede monitoria.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società Hdi, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, istruita la causa mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 01.10.2024,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per quel che concerne il difetto di giurisdizione, come precisato dalle Sezioni Unite,
per quel che concerne l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi nascenti da una concessione edilizia, rectius, permesso di costruire: “(…) la
controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza CP_1
fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in
relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica
ed edilizia: e ciò sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su
un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli
oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto
privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri” (Cfr. Cass. Civ.
SS.UU 6537.2023)
Nello stesso ordine di idee si colloca la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha inteso far proprio “il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione nella sentenza n. 4319 del 23 febbraio 2010, … esso si riferisce in senso
generale alla diversità e autonomia dell'obbligazione del fideiussore e soprattutto alla
natura non pubblicistica del “potere” di richiedere l'escussione della polizza
fideiussoria” (Cfr. Cons. Stato, ord. n. 3335/2014).
Invero, già in precedenza era stato evidenziato il carattere non decisivo del collegamento esistente tra fideiussione e convenzione di lottizzazione, atteso che “il
collegamento … non è riferito al pubblico potere, quanto, piuttosto alle obbligazioni scaturenti dall'accordo amministrativo, come tali involgenti posizioni paritarie di
diritto soggettivo, non a caso rimesse alla giurisdizione esclusiva del G.A. Le ragioni
che hanno consigliato di estendere quest'ultima anche alle controversie relative
all'esecuzione dell'accordo, non possono, di per sé sole, giustificare l'ulteriore
estensione anche ai rapporti accessori a quelli obbligatori citati. La dilatazione
sarebbe troppo ampia e striderebbe con la natura squisitamente privatistica del
rapporto di garanzia … Le Sezioni Unite, nella loro veste di giudice del riparto, hanno
in più occasioni disatteso la tesi dello spostamento della giurisdizione per motivi di
connessione (anche in presenza di connessione tra domande contestualmente proposte
di fronte ad un unico giudice, ma devolute a diverse giurisdizioni), affermando
l'opposto principio secondo cui salvo deroghe normative espresse, vige
nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della
giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di
coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di
quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della
sospensione del procedimento pregiudicato” (Cfr. Cons. Stato, 1998.2014).
Di qui, il rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
Sempre in via preliminare, per quel che concerne l'invalidità del decreto ingiuntivo,
v'è da precisare che, in forza del consolidato principio della giurisprudenza secondo cui “ove sulla domanda monitoria si costituisca il rapporto processuale, ancorché su
iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca l'inefficacia
del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare
la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa
avanzata dal creditore ricorrente”: la predetta inefficacia non preclude al Giudice di esaminare, nel merito, le pretese creditorie, da ciò conseguendone il rigetto della eccezione di nullità del ricorso e del provvedimento monitorio in quanto privo di numerazione.
Anzitutto, va rilevato che il rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti di causa
è costituito dalla Polizza assicurativa n.535067763, del 6 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento degli oneri concessori dovuti per il cambio di destinazione d' uso di un fabbricato agricolo sito in Via dello Statuto, rilasciata dal Sig. in Parte_1
favore del , così come documentato dagli atti di causa. Controparte_1
Dalle condizioni generali di Polizza e, in particolare, dall'art. 7, è previsto che “il
Contraente si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta, tutte le somme
da questo versate in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.
1952 c.c.”, emerge che, l'obbligazione dell'opponente di rimborsare, in via di regresso,
al fideiussore, quanto da quest'ultimo corrisposto al beneficiario della garanzia è
caratterizzata da una propria autonomia rispetto al rapporto principale garantito, (Cfr.
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947.2010), sicché che le deduzioni mosse dal Sig.
si appalesano inammissibili poiché quest'ultimo, in qualità di Contraente della Pt_1
polizza, ha rinunciato a formulare eccezioni in merito al pagamento effettuato dalla Società opposta e ha, altresì, rinunciato a sollevare eccezioni in ordine al proprio obbligo di rimborso a semplice richiesta.
Pertanto, il rapporto obbligatorio per cui è causa è inquadrabile nello schema del cd.
“contratto autonomo di garanzia” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947.2010)
pienamente legittimo ed ammissibile ai sensi dell'art. 1322 c.c. (Cass. civ., sez. III,
25/2/1994 n. 1933) e, nel momento in cui il garante rende la propria prestazione al garantito (nel caso il ), il Contraente della polizza è tenuto Controparte_1
all'immediato rimborso in favore del garante stesso;
questi, solo dopo aver effettuato il rimborso in favore del garante, potrà, eventualmente, esercitare ogni azione consentitagli nei confronti del creditore principale, ove le somme garantite dovessero risultare in tutto o in parte non dovute.
Quindi, l'eccezione è inopponibile al garante per effetto della natura di contratto autonomo di garanzia dell'impegno di rimborso assunto dall'opponente nei confronti della Società in virtù della polizza sopracitata.
Con riferimento, poi, al credito oggetto di causa, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte,
Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n
1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adempiuto l'onere della prova su di essa gravante, producendo in atti la copia del fascicolo del ricorso RG. 2653.2015
in cui è presente il contratto posto a fondamento della garanzia azionata in sede giudiziaria.
Per quel che concerne l'asserito versamento dell'importo di € 1.307,44 e, quindi, il parziale adempimento dell'obbligazione di garanzia, la relativa eccezione si appalesa fondata, atteso che vi è in atti la prova del relativo atto solutorio, costituita dalla ricevuta del bonifico effettuato in favore del;
pertanto, il Controparte_1
relativo importo va detratto dal quantum della pretesa creditoria avanzata dalla società
opposta.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento del credito vantanto dalla HDI ASS.NI nella misura di € 4.321,09 (5.628,53-1.307,44) .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
-accerta che il credito vantato dalla parte opposta ammonta ad € 4.321,09
(5.628,53-1.307,44), e, per l'effetto, condanna l'opponente a corrispondere tale
importo di € 4.321,09 (5.628,53-1.307,44) alla società opposta, oltre accessori di
legge;
-compensa le spese;
Salerno, 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4078 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. DEL RE POMPEO , presso il cui studio VIA NAPOLI N.4 VASTO
elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
HDI ASS.NI S.P.A, p.iva in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. ALESSI GAETANO,
presso il cui studio elettivamente domicilia, c/o Avv. Cristiana Citro - C.V.E., 104
84123 SALERNO
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 26 marzo 2015 all'esito del procedimento recante r.g. 2653.2015, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società HDI ASS.NI S.P.A. (di seguito “Hdi”), in persona del legale rapp.te p.t., la somma di € 5.28,53, in virtù della polizza fideiussoria n. 535 067763 da esso rilasciata in favore del a garanzia del pagamento degli Controparte_1
oneri concessori dovuti per il cambio di destinazione d' uso di un fabbricato agricolo sito in Via dello Statuto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adìto;
l'improcedibilità della domanda;
la nullità del ricorso e del provvedimento contestato in quanto privo di numerazione;
la infondatezza della domanda per non avere, la Hdi,
eccepito al la decadenza ai sensi dell'art. 1957, co. I, c.p.c. Controparte_1
I° comma c.c. e, da ultimo, la parziale soddisfazione del credito vantato in sede monitoria.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società Hdi, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, istruita la causa mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 01.10.2024,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per quel che concerne il difetto di giurisdizione, come precisato dalle Sezioni Unite,
per quel che concerne l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi nascenti da una concessione edilizia, rectius, permesso di costruire: “(…) la
controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza CP_1
fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in
relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica
ed edilizia: e ciò sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su
un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli
oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto
privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri” (Cfr. Cass. Civ.
SS.UU 6537.2023)
Nello stesso ordine di idee si colloca la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha inteso far proprio “il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione nella sentenza n. 4319 del 23 febbraio 2010, … esso si riferisce in senso
generale alla diversità e autonomia dell'obbligazione del fideiussore e soprattutto alla
natura non pubblicistica del “potere” di richiedere l'escussione della polizza
fideiussoria” (Cfr. Cons. Stato, ord. n. 3335/2014).
Invero, già in precedenza era stato evidenziato il carattere non decisivo del collegamento esistente tra fideiussione e convenzione di lottizzazione, atteso che “il
collegamento … non è riferito al pubblico potere, quanto, piuttosto alle obbligazioni scaturenti dall'accordo amministrativo, come tali involgenti posizioni paritarie di
diritto soggettivo, non a caso rimesse alla giurisdizione esclusiva del G.A. Le ragioni
che hanno consigliato di estendere quest'ultima anche alle controversie relative
all'esecuzione dell'accordo, non possono, di per sé sole, giustificare l'ulteriore
estensione anche ai rapporti accessori a quelli obbligatori citati. La dilatazione
sarebbe troppo ampia e striderebbe con la natura squisitamente privatistica del
rapporto di garanzia … Le Sezioni Unite, nella loro veste di giudice del riparto, hanno
in più occasioni disatteso la tesi dello spostamento della giurisdizione per motivi di
connessione (anche in presenza di connessione tra domande contestualmente proposte
di fronte ad un unico giudice, ma devolute a diverse giurisdizioni), affermando
l'opposto principio secondo cui salvo deroghe normative espresse, vige
nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della
giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di
coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di
quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della
sospensione del procedimento pregiudicato” (Cfr. Cons. Stato, 1998.2014).
Di qui, il rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
Sempre in via preliminare, per quel che concerne l'invalidità del decreto ingiuntivo,
v'è da precisare che, in forza del consolidato principio della giurisprudenza secondo cui “ove sulla domanda monitoria si costituisca il rapporto processuale, ancorché su
iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca l'inefficacia
del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare
la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa
avanzata dal creditore ricorrente”: la predetta inefficacia non preclude al Giudice di esaminare, nel merito, le pretese creditorie, da ciò conseguendone il rigetto della eccezione di nullità del ricorso e del provvedimento monitorio in quanto privo di numerazione.
Anzitutto, va rilevato che il rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti di causa
è costituito dalla Polizza assicurativa n.535067763, del 6 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento degli oneri concessori dovuti per il cambio di destinazione d' uso di un fabbricato agricolo sito in Via dello Statuto, rilasciata dal Sig. in Parte_1
favore del , così come documentato dagli atti di causa. Controparte_1
Dalle condizioni generali di Polizza e, in particolare, dall'art. 7, è previsto che “il
Contraente si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta, tutte le somme
da questo versate in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.
1952 c.c.”, emerge che, l'obbligazione dell'opponente di rimborsare, in via di regresso,
al fideiussore, quanto da quest'ultimo corrisposto al beneficiario della garanzia è
caratterizzata da una propria autonomia rispetto al rapporto principale garantito, (Cfr.
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947.2010), sicché che le deduzioni mosse dal Sig.
si appalesano inammissibili poiché quest'ultimo, in qualità di Contraente della Pt_1
polizza, ha rinunciato a formulare eccezioni in merito al pagamento effettuato dalla Società opposta e ha, altresì, rinunciato a sollevare eccezioni in ordine al proprio obbligo di rimborso a semplice richiesta.
Pertanto, il rapporto obbligatorio per cui è causa è inquadrabile nello schema del cd.
“contratto autonomo di garanzia” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947.2010)
pienamente legittimo ed ammissibile ai sensi dell'art. 1322 c.c. (Cass. civ., sez. III,
25/2/1994 n. 1933) e, nel momento in cui il garante rende la propria prestazione al garantito (nel caso il ), il Contraente della polizza è tenuto Controparte_1
all'immediato rimborso in favore del garante stesso;
questi, solo dopo aver effettuato il rimborso in favore del garante, potrà, eventualmente, esercitare ogni azione consentitagli nei confronti del creditore principale, ove le somme garantite dovessero risultare in tutto o in parte non dovute.
Quindi, l'eccezione è inopponibile al garante per effetto della natura di contratto autonomo di garanzia dell'impegno di rimborso assunto dall'opponente nei confronti della Società in virtù della polizza sopracitata.
Con riferimento, poi, al credito oggetto di causa, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte,
Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n
1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adempiuto l'onere della prova su di essa gravante, producendo in atti la copia del fascicolo del ricorso RG. 2653.2015
in cui è presente il contratto posto a fondamento della garanzia azionata in sede giudiziaria.
Per quel che concerne l'asserito versamento dell'importo di € 1.307,44 e, quindi, il parziale adempimento dell'obbligazione di garanzia, la relativa eccezione si appalesa fondata, atteso che vi è in atti la prova del relativo atto solutorio, costituita dalla ricevuta del bonifico effettuato in favore del;
pertanto, il Controparte_1
relativo importo va detratto dal quantum della pretesa creditoria avanzata dalla società
opposta.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento del credito vantanto dalla HDI ASS.NI nella misura di € 4.321,09 (5.628,53-1.307,44) .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
-accerta che il credito vantato dalla parte opposta ammonta ad € 4.321,09
(5.628,53-1.307,44), e, per l'effetto, condanna l'opponente a corrispondere tale
importo di € 4.321,09 (5.628,53-1.307,44) alla società opposta, oltre accessori di
legge;
-compensa le spese;
Salerno, 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.