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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 9/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv. Stefania Sotgia per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' esponendo:
- di aver inoltrato domanda di pensione anticipata quota 100 nella gestione CD/CM e nel fondo
CP_ CD/CM alla sede di Cagliari in data 20 novembre 2019;
CP_
- che questa è stata rigettata dall' con la nota datata 5 febbraio 2020 con la seguente motivazione:
“Non risultano almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.05.1973 al 31.12.2019 n. 1853 contributi settimanali di cui:
n. 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti
n. 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri
n. 51 accreditati per servizio militare
Si precisa che non risulta perfezionato il diritto dei 35 anni (1820 settimane) di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Sono presenti, infatti, al 30.12.2019 1717 settimane per il diritto.
pagina 1 di 6 Si fa presente, inoltre, che gli anni 1998 2003, gli anni dal 2013 al 2016 e gli anni 2018 2019 sono totalmente scoperti da contribuzione nella gestione Coltivatori Diretti”; CP_
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' in data 20 maggio
2020, rigettato in data 4 giugno 2020;
- di aver formulato richiesta urgente di riesame della domanda e di verifica del proprio estratto contributivo con la nota del 14 aprile 2021;
CP_
- che, solo a seguito di atto di diffida del 15 luglio 2021, l' aveva replicato: “come già comunicato con PEC del 19/7/2021 si conferma che il 2003 non è interamente pagato. La 4^ rata in particolare, contrariamente alle prime tre, non è mai stata iscritta a ruolo, pertanto potrà essere eventualmente regolarizzata. Quanto agli anni seguenti (dal 2013 al 2016), non è previsto
l'accreditamento parziale dei contributi, in quanto la riscossione per la gestione autonomi agricoli è unica e non frazionabile”;
CP_
- di aver interamente versato i contributi necessari dall'
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla percezione della Pensione Anticipata Quota 100 nella Gestione CD/CM CP_ e nel Fondo CD/CM, nella misura e con la decorrenza di legge, e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La normativa di riferimento è posta dall'art 14 del d.l. n. 4/2019 (convertito con modifiche nella legge n. 26/2019) recante le “disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”, che dispone: “in via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché' alla gestione separata di cui all'articolo CP_1
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100» […]”.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha inoltrato la domanda per il conseguimento della
CP_ pensione ma questa è stata respinta dall' in quanto la misura dei contributi versati non è stato ritenuto sufficiente per maturare il diritto, risultando, nel periodo dal 1° maggio 1973 al 31 dicembre 2019, il versamento di n. 1853 contributi settimanali in luogo dei 1976 necessari (1853
pagina 2 di 6 di cui 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti, 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri, 51 accreditati per servizio militare).
CP_ Effettivamente, dall'esame dell'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince che il numero di settimane per le quali risultano accreditati i versamenti, pari a 1853 (di cui 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti, 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri e 51 accreditati per servizio militare) non sono sufficienti per raggiungere il minimo di 38 anni di contribuzione necessaria per la maturazione del diritto (1976 settimane).
Risulta totalmente omesso l'accredito dei contributi in relazione agli anni 1998, 2003, 2013, CP_ 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020 (vd. doc. 2 fascicolo dell' .
Parte ricorrente ha sostenuto che i debiti contributivi relativi a tali annualità sarebbero stati saldati, e i contributi accreditati. Ha dunque prodotto le ricevute dei pagamenti effettuati in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (doc. “n. 6 ricevute Ag. Entrate”), che asseritamente attesterebbero l'assenza di debiti residui.
A tal riguardo, si deve rilevare che l'accredito dei contributi alla gestione previdenziale degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni, può avvenire soltanto allorquando sia stato compiuto il versamento integrale dei contributi ogni anno.
La legge n. 9/1963, art. 11, dispone: “a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per
l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136”.
In questi elenchi è indicato a quale tipo di assicurazione è iscritto ciascun lavoratore e viene specificato quante giornate lavorative ha svolto effettivamente, e se il contributo relativo a quelle giornate è già stato pagato oppure no, ai fini della riscossione.
Il comma sesto dell'art. 11 cit., aggiunge che “a partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assi curati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità;
e la vecchiaia, per l'anno a cui si riferiscono […]”.
È quindi espressamente statuito che il diritto all'accredito dei contributi ai fini dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia si fonda sul fatto che i contributi siano stati effettivamente riscossi, e che siano calcolati in base alle giornate di lavoro svolte, come risultano dagli elenchi ufficiali.
pagina 3 di 6 Il principio viene confermato anche dall'art. 62 della legge n. 153/1969, il quale dispone che “I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata […]”. CP_ Nel caso di specie, l' ha prodotto un prospetto riepilogativo degli importi ancora dovuti dal ricorrente a titolo di omessa contribuzione e sanzioni (doc. 4 del fascicolo di parte resistente).
Da tale documento emerge che, per gli anni 1998, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020, le somme iscritte a ruolo versate solo in parte o sono state stralciate, ma non sono state pagate per l'intero.
Il mancato versamento integrale dei contributi omessi ne impedisce quindi l'accredito nell'annualità di riferimento, ai fini pensionistici.
Neppure rileva il fatto che il debito contributivo sia stato estinto attraverso l'adesione a procedure di definizione agevolata previste dalla legge.
CP_ L' nella memoria di costituzione, ha documentato che il debito è stato in parte estinto tramite lo stralcio automatico di alcuni crediti contributivi iscritti a ruolo. Ad esempio, per l'anno
1998, lo stralcio è avvenuto in base alla normativa che ha cancellato i debiti inferiori a 1.000 euro
(d.l. n. 119/2018). Per gli anni dal 2013 al 2016, invece, è stata solo in parte utilizzata la definizione agevolata del debito mediante saldo e stralcio.
Tuttavia, è importante precisare che l'estinzione del debito contributivo con queste modalità, anche se legittima sul piano fiscale, non comporta necessariamente l'accredito dei contributi ai fini pensionistici. Infatti, se il contributo è stato omesso, e viene poi pagato solo parzialmente attraverso strumenti come il saldo e stralcio o la rottamazione dei ruoli, l'importo versato serve solo a chiudere il debito fiscale, ma non garantisce il riconoscimento della contribuzione dal punto di vista previdenziale.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. civ.
Sez. L. 17 marzo 2022 n. 8789) secondo cui “Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta
l'insegnamento di Corte Cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente
pagina 4 di 6 previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento”.
Pertanto, il pagamento successivo dei contributi omessi produce effetti ai fini previdenziali, per i contributi dovuti dai lavoratori non dipendenti, solo laddove ciò sia previsto dalla normativa che disciplina lo sgravio.
Sul punto, nulla dispone l'art 4 d.l. n. 119/2018, riguardante l'annullamento d'ufficio della CP_ cartelle di importo residuo sotto gli euro 1000 per i carichi affidati all'Agente Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non è possibile verificare la sussistenza di eventuali effetti relativi al rapporto previdenziale per le restanti annualità oggetto di stralcio, poiché manca il riferimento alla normativa applicata.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente ad accedere al trattamento della pensione anticipata quota 100 nella gestione CD/CM e nel fondo CD/CM.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese giudiziali, che liquida in euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge;
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 9/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv. Stefania Sotgia per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' esponendo:
- di aver inoltrato domanda di pensione anticipata quota 100 nella gestione CD/CM e nel fondo
CP_ CD/CM alla sede di Cagliari in data 20 novembre 2019;
CP_
- che questa è stata rigettata dall' con la nota datata 5 febbraio 2020 con la seguente motivazione:
“Non risultano almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.05.1973 al 31.12.2019 n. 1853 contributi settimanali di cui:
n. 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti
n. 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri
n. 51 accreditati per servizio militare
Si precisa che non risulta perfezionato il diritto dei 35 anni (1820 settimane) di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Sono presenti, infatti, al 30.12.2019 1717 settimane per il diritto.
pagina 1 di 6 Si fa presente, inoltre, che gli anni 1998 2003, gli anni dal 2013 al 2016 e gli anni 2018 2019 sono totalmente scoperti da contribuzione nella gestione Coltivatori Diretti”; CP_
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' in data 20 maggio
2020, rigettato in data 4 giugno 2020;
- di aver formulato richiesta urgente di riesame della domanda e di verifica del proprio estratto contributivo con la nota del 14 aprile 2021;
CP_
- che, solo a seguito di atto di diffida del 15 luglio 2021, l' aveva replicato: “come già comunicato con PEC del 19/7/2021 si conferma che il 2003 non è interamente pagato. La 4^ rata in particolare, contrariamente alle prime tre, non è mai stata iscritta a ruolo, pertanto potrà essere eventualmente regolarizzata. Quanto agli anni seguenti (dal 2013 al 2016), non è previsto
l'accreditamento parziale dei contributi, in quanto la riscossione per la gestione autonomi agricoli è unica e non frazionabile”;
CP_
- di aver interamente versato i contributi necessari dall'
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla percezione della Pensione Anticipata Quota 100 nella Gestione CD/CM CP_ e nel Fondo CD/CM, nella misura e con la decorrenza di legge, e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La normativa di riferimento è posta dall'art 14 del d.l. n. 4/2019 (convertito con modifiche nella legge n. 26/2019) recante le “disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”, che dispone: “in via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché' alla gestione separata di cui all'articolo CP_1
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100» […]”.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha inoltrato la domanda per il conseguimento della
CP_ pensione ma questa è stata respinta dall' in quanto la misura dei contributi versati non è stato ritenuto sufficiente per maturare il diritto, risultando, nel periodo dal 1° maggio 1973 al 31 dicembre 2019, il versamento di n. 1853 contributi settimanali in luogo dei 1976 necessari (1853
pagina 2 di 6 di cui 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti, 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri, 51 accreditati per servizio militare).
CP_ Effettivamente, dall'esame dell'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince che il numero di settimane per le quali risultano accreditati i versamenti, pari a 1853 (di cui 606 nella gestione dei lavoratori dipendenti, 1196 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri e 51 accreditati per servizio militare) non sono sufficienti per raggiungere il minimo di 38 anni di contribuzione necessaria per la maturazione del diritto (1976 settimane).
Risulta totalmente omesso l'accredito dei contributi in relazione agli anni 1998, 2003, 2013, CP_ 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020 (vd. doc. 2 fascicolo dell' .
Parte ricorrente ha sostenuto che i debiti contributivi relativi a tali annualità sarebbero stati saldati, e i contributi accreditati. Ha dunque prodotto le ricevute dei pagamenti effettuati in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (doc. “n. 6 ricevute Ag. Entrate”), che asseritamente attesterebbero l'assenza di debiti residui.
A tal riguardo, si deve rilevare che l'accredito dei contributi alla gestione previdenziale degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni, può avvenire soltanto allorquando sia stato compiuto il versamento integrale dei contributi ogni anno.
La legge n. 9/1963, art. 11, dispone: “a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per
l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136”.
In questi elenchi è indicato a quale tipo di assicurazione è iscritto ciascun lavoratore e viene specificato quante giornate lavorative ha svolto effettivamente, e se il contributo relativo a quelle giornate è già stato pagato oppure no, ai fini della riscossione.
Il comma sesto dell'art. 11 cit., aggiunge che “a partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assi curati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità;
e la vecchiaia, per l'anno a cui si riferiscono […]”.
È quindi espressamente statuito che il diritto all'accredito dei contributi ai fini dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia si fonda sul fatto che i contributi siano stati effettivamente riscossi, e che siano calcolati in base alle giornate di lavoro svolte, come risultano dagli elenchi ufficiali.
pagina 3 di 6 Il principio viene confermato anche dall'art. 62 della legge n. 153/1969, il quale dispone che “I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata […]”. CP_ Nel caso di specie, l' ha prodotto un prospetto riepilogativo degli importi ancora dovuti dal ricorrente a titolo di omessa contribuzione e sanzioni (doc. 4 del fascicolo di parte resistente).
Da tale documento emerge che, per gli anni 1998, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020, le somme iscritte a ruolo versate solo in parte o sono state stralciate, ma non sono state pagate per l'intero.
Il mancato versamento integrale dei contributi omessi ne impedisce quindi l'accredito nell'annualità di riferimento, ai fini pensionistici.
Neppure rileva il fatto che il debito contributivo sia stato estinto attraverso l'adesione a procedure di definizione agevolata previste dalla legge.
CP_ L' nella memoria di costituzione, ha documentato che il debito è stato in parte estinto tramite lo stralcio automatico di alcuni crediti contributivi iscritti a ruolo. Ad esempio, per l'anno
1998, lo stralcio è avvenuto in base alla normativa che ha cancellato i debiti inferiori a 1.000 euro
(d.l. n. 119/2018). Per gli anni dal 2013 al 2016, invece, è stata solo in parte utilizzata la definizione agevolata del debito mediante saldo e stralcio.
Tuttavia, è importante precisare che l'estinzione del debito contributivo con queste modalità, anche se legittima sul piano fiscale, non comporta necessariamente l'accredito dei contributi ai fini pensionistici. Infatti, se il contributo è stato omesso, e viene poi pagato solo parzialmente attraverso strumenti come il saldo e stralcio o la rottamazione dei ruoli, l'importo versato serve solo a chiudere il debito fiscale, ma non garantisce il riconoscimento della contribuzione dal punto di vista previdenziale.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. civ.
Sez. L. 17 marzo 2022 n. 8789) secondo cui “Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta
l'insegnamento di Corte Cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente
pagina 4 di 6 previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento”.
Pertanto, il pagamento successivo dei contributi omessi produce effetti ai fini previdenziali, per i contributi dovuti dai lavoratori non dipendenti, solo laddove ciò sia previsto dalla normativa che disciplina lo sgravio.
Sul punto, nulla dispone l'art 4 d.l. n. 119/2018, riguardante l'annullamento d'ufficio della CP_ cartelle di importo residuo sotto gli euro 1000 per i carichi affidati all'Agente Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non è possibile verificare la sussistenza di eventuali effetti relativi al rapporto previdenziale per le restanti annualità oggetto di stralcio, poiché manca il riferimento alla normativa applicata.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente ad accedere al trattamento della pensione anticipata quota 100 nella gestione CD/CM e nel fondo CD/CM.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese giudiziali, che liquida in euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge;
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6