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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.38/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. ASPESI SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/12/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. TATTI MASSIMO presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 16/01/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore (si procede a inserire il testo dell'accordo tramite immagini, in quanto l'atto principale contenente le conclusioni depositate non rispettano le vigenti Specifiche Tecniche – PST
Giustizia, previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. n. 44/2011, oggi contenute nel Provvedimento
16 aprile 2014 così come successivamente modificato, prevedono all'art. 12, rubricato Forma dell'atto del processo in forma di documento informatico, che: “L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la scansione di immagini”. Le conclusioni sottoscritte dalle parti vanno quindi depositate in allegato ad atto principale con medesimo contenuto editabile.):
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere pronuncia di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione alla figlia , nata in data [...]. Persona_1
Attivato il contraddittorio si è costituita in giudizio la resistente.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno dato atto che le stesse sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra integralmente riportato.
Pertanto, su istanza congiunta di parte ex art. 127 ter c.p.c., depositate regolari note di trattazione scritta autorizzate, la causa è stata rimessa al Collegio con provvedimento
26/03/2025 per il recepimento dell'accordo raggiunto ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, provvedendo di conseguenza.
pagina 4 di 5 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto della figlia minorenne, peraltro ampiamente infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/12/1979, relativamente alla loro figlia minorenne , nata in Persona_1
data 17/10/2021, provvedendo in conformità alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.38/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. ASPESI SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/12/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. TATTI MASSIMO presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 16/01/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore (si procede a inserire il testo dell'accordo tramite immagini, in quanto l'atto principale contenente le conclusioni depositate non rispettano le vigenti Specifiche Tecniche – PST
Giustizia, previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. n. 44/2011, oggi contenute nel Provvedimento
16 aprile 2014 così come successivamente modificato, prevedono all'art. 12, rubricato Forma dell'atto del processo in forma di documento informatico, che: “L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la scansione di immagini”. Le conclusioni sottoscritte dalle parti vanno quindi depositate in allegato ad atto principale con medesimo contenuto editabile.):
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere pronuncia di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione alla figlia , nata in data [...]. Persona_1
Attivato il contraddittorio si è costituita in giudizio la resistente.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno dato atto che le stesse sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra integralmente riportato.
Pertanto, su istanza congiunta di parte ex art. 127 ter c.p.c., depositate regolari note di trattazione scritta autorizzate, la causa è stata rimessa al Collegio con provvedimento
26/03/2025 per il recepimento dell'accordo raggiunto ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, provvedendo di conseguenza.
pagina 4 di 5 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto della figlia minorenne, peraltro ampiamente infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/12/1979, relativamente alla loro figlia minorenne , nata in Persona_1
data 17/10/2021, provvedendo in conformità alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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