Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con il dom. proc. avv.to Alessandro Parte_1 C.F._1
Rizzo, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per CP_1 P.IVA_1
essa la mandataria (p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con i proc. dom. avv.ti Giovan Battista Santangelo e
Gianluca De Divitiis, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 416/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di CP_1
pagina 1 di 9
[...]
e di cui parte opposta si era resa cessionaria. CP_3
Quanto ai due rapporti revolving l'opponente precisava che trattavasi in realtà della vendita di due distinte carte di credito assistite da limiti di spesa, c.d. plafond, rispettivamente di € 1.600,00 la prima e di € 3.500,00 la seconda.
Lamentava, riguardo ai medesimi, che qualunque spesa effettuata con le predette carte si traduceva in una rateizzazione non voluta comportante addebito di interessi e che tale irrinunciabile rateizzazione non era stata oggetto di specifica approvazione ex art. 1321 c.c.
Quanto al contratto finanziamento, il sosteneva che esso costituiva un Pt_1
illegittimo strumento di copertura concessogli per coprire lo scoperto determinato dal meccanismo delle due carte di credito.
Deduceva poi l'applicazione di tassi di interessi superiori al c.d. tasso soglia usura ed instava a che il proprio debito fosse ricalcolato espungendo tutti gli interessi già corrisposti.
Contestava infine l'assolvimento ad opera della controparte dell'onere della prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria ed eccepiva la prescrizione delle quote di credito maturate prima del quinquennio dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto con accertamento di nulla dovere alla controparte.
Costituitasi, parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando come i contratti sottoscritti contenessero tutte le informazioni prescritte dalla normativa di settore.
Essi infatti: specificavano la natura del credito (revolving o a consumo); indicavano i tassi percentuali del TAN e del TAEG;
pagina 2 di 9 indicavano gli importi delle rate da rimborsare (nel caso di credito a consumo) ed il numero di rate da rimborsare;
indicavano gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili (nel caso di credito revolving); specificavano il costo dell'e/c, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute nel caso in cui il contraente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
contenevano tutte le informazioni necessarie qualora il contraente voglia esercitare il diritto di recesso;
specificavano tutte le condizioni di utilizzo del credito finanziato;
indicavano la modalità di rimborso del capitale finanziato qualora il contraente voglia estinguere anticipatamente il prestito.
La società evidenziava poi che il secondo contratto per la linea di credito era successivo al contratto di prestito personale il che confutava le allegazioni attoree per cui quest'ultimo sarebbe stato contratto per coprire lo scoperto delle linee di credito.
Negava altresì l'applicazione di tassi usurari e richiamava tutta la documentazione contabile già versata nel fascicolo monitorio.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto all'udienza del 14.9.2018 ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 5.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Va in primo luogo rilevato che a seguito del deposito da parte della convenuta, sia nel fascicolo monitorio che in allegato alle memorie del 5.3.2019 e dell'8.11.2021, dei contratti di finanziamento e delle linee di credito, degli estratti conto e del piano di pagina 3 di 9 ammortamento, risultano confutate le doglianze attoree circa un difetto di prova del credito azionato dalla società opposta, tanto più a fronte dell'assenza di ogni contestazione circa l'effettiva erogazione dei prestiti in questione e del mancato riscontro da parte del ctu di lacune nella documentazione esaminata.
Nei suoi atti conclusivi parte opponente ha altresì eccepito che l'opposta non avrebbe dimostrato la propria legittimazione ad agire in qualità di cessionaria del credito di
CP_3
L'eccezione è infondata.
Invero, secondo la Suprema Corte, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cassazione n. 21821/2023).
Nel caso in esame l'opposta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 11 fasc. mon.), anche tra dichiarazioni sostitutive dell'anno di notorietà aventi ad oggetto ciascuno dei rapporti ceduti e per cui è causa (cfr. doc. 9, 10 e 11 allegati memoria del 5.3.2019).
E' allora opportuno riepilogare i rapporti intercorsi tra l'attore ed . CP_3
In data 26.1.2012, quest'ultima ammetteva all'utilizzo di una linea di Parte_1
credito fruibile mediante carta di credito c.d. revolving, con un importo mensile pagina 4 di 9 massimo autorizzato di € 1.600,00 ed un rimborso minimo mensile pari ad € 48,00
TAN 14,50%, TAEG 17,48% (doc. 4 fasc. mon.).
In data 06.11.2012, Agos Ducato S.p.a. concedeva a parte opponente un finanziamento per l'importo complessivo di € 25.704,00 da rimborsare mediante il pagamento di 84
(ottantaquattro) rate mensili ciascuna di € 306,00 TAN 13,61% TAEG 15,43% (doc. 5 fasc. mon.).
In data 30.5.2013, la Agos Ducato S.p.a. ammetteva all'utilizzo di altra e Parte_1
diversa linea di credito fruibile mediante carta di credito c.d. revolving, con un importo mensile massimo autorizzato di € 3.500,00 ed un rimborso minimo mensile pari ad €
105,00 TAN 10,80% TAEG 12,13% (doc. 6 fasc. mon.).
La società cessionaria del credito di ha dedotto nel ricorso monitorio che il CP_3
debito dell'attore ammontava (i) ad € 4.626,33 per il primo rapporto (di cui € 3.582,73 a titolo di capitale scaduto e non rimborsato ed € 1.043,60 a titolo di interessi applicati esclusivamente da Agos s.p.a. sino alla cessione del credito); (ii) ad € 18.178,74 per il secondo rapporto (di cui € 14.303,56 a titolo di capitale scaduto e non rimborsato ed €
3.875,18 a titolo di interessi di mora applicati esclusivamente da Agos s.p.a. sino alla cessione del credito); (iii) ad € 4.519,14 per il terzo rapporto (di cui € 4.041,18 a titolo di capitale scaduto e non rimborsato ed € 477,96 a titolo di interessi applicati esclusivamente da Agos s.p.a. sino alla cessione del credito).
Ciò posto, la consulenza espletata ha escluso l'applicazione di interessi usurari al prestito de quo.
Sul punto l'ausiliario ha infatti così concluso (cfr. 21-22 relazione dott.ssa Per_1
del 15.6.2023):
[...]
il TEG del contratto n. 12311002605 prestito personale, in riferimento agli interessi moratori, ovviamente non cumulati con gli interessi corrispettivi, non risulta superiore al TSU per il periodo di riferimento;
il TEG del contratto n. 4301524610829365, carta revolving, in riferimento agli interessi moratori, ovviamente non cumulati con gli interessi corrispettivi, non risulta superiore al TSU
pagina 5 di 9 per il periodo di riferimento;
il TEG del contratto n. 0037653833548665, carta revolving, in riferimento agli interessi moratori, ovviamente non cumulati con gli interessi corrispettivi, non risulta superiore al TSU per il periodo di riferimento.
Al contempo, però, il ctu ha riscontrato che tutti e tre i rapporti risultavano viziati da divergenza tra il tasso contrattualizzato e quello effettivamente applicato.
In particolare, dalla perizia svolta è emerso come l'opposta non abbia contemplato nel calcolo del TAEG il premio assicurativo sull'assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente (ed invero qualificata come
“facoltativa” in tutti e tre i contratti, cfr. doc. 4, 5 e 6 fasc. mon.).
Tale costo va invece incluso nel calcolo del Taeg atteso qualora le polizze assicurative assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo e le conseguenze della loro mancata inclusione nel calcolo del TAEG consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 125 bis TUB.
Invero, nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato.
Laddove dunque sussiste divergenza tra il TAEG dichiarato e quello applicato, ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 125-bis del TUB.
Nella specie, il CTU ha provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del contratto di prestito personale n. 12311002605 del 06/11/2012 (cfr. fogli 18 e ss. relazione cit.).
Parte opponente ha poi sostenuto in comparsa conclusionale che come si evince dal prospetto allegato alla relazione di c.t.u., il debito, ricalcolato ed epurato degli interessi non
pagina 6 di 9 dovuti, era pari non a € 27.324,21, ma a € 16.521,45 e risultava già ampiamente estinto alla data dell'8.11.2019, con conseguente diritto del sig. di vedersi restituita la somma di € Pt_1
2.606,12 (cfr. foglio 10).
L'assunto non è corretto.
Il piano di ammortamento di un prestito è il programma di restituzione rateale di un debito, che solitamente scompone le rate in quote capitale e quote interessi, e specifica il capitale residuo dovuto dopo ciascun pagamento.
Il ctu ha quindi elaborato detto piano secondo le 84 rate previste, ma spettava al debitore dimostrare quante rate erano state pagate.
Ebbene, nella specie, da un lato non vi è stata alcuna contestazione da parte del Pt_1
in ordine alla propria morosità ed al calcolo del capitale residuo da restituire per ciascun rapporto, e dall'altro, risulta che il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine da in data 29 maggio, 06 settembre e 06 novembre CP_3
2014, la Agos Ducato S.p.a., giuste missive di cui al doc. 10 fascicolo monitorio che hanno interrotto la prescrizione (il ricorso monitorio è stato depositato 7.2.2018), sicchè sul punto la relativa eccezione è infondata.
Il debito derivante dal prestito personale n. 12311002605 del 06/11/2012 non è stato quindi estinto ed il debitore ha diritto ad un mero ricalcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento elaborato dal ctu e non alla restituzione di somme da parte della mutuataria.
Occorre altresì rilevare che al punto 6 della propria relazione, il ctu ha ritenuto opportuno descrivere brevemente le modalità di funzionamento di un affidamento concesso attraverso lo strumento finanziario della Carta di credito “Revolving” richiamando al contempo vari principi normativi e giurisprudenziali relativi alla capitalizzazione degli interessi.
Si tratta però di una esposizione generale che non riguarda il caso specifico, tanto è vero che nel paragrafo in oggetto vengono riportati stralci di provvedimenti dell'arbitro finanziario (cfr. foglio 10 Napoli, 11 agosto 2011, n. 1716) riferiti a fattispecie pagina 7 di 9 similari.
Per quanto qui occupa, quindi, non risulta dimostrata alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi nei rapporti esaminati, capitalizzazione non prevista peraltro da alcuna clausola delle condizioni generali di contratto versate in atti, ed essendo noto che per i contratti stipulati post delibera CICR 2000 ricade sul correntista l'onere della prova della esistenza di una clausola invalida sugli interessi anatocistici.
Inoltre, la precisazione contenuta al foglio 6 della relazione “la CTU precisa che ogni mese sono addebitate spese pari a 2,00 € (per bollo) non contrattualizzate” è priva di rilevanza, atteso che le imposte di bollo in quanto regolamentate per legge non sono oggetto di contrattualizzazione. Nella specie poi gli e/c prodotti indicavano la norma di riferimento (bollo rif. norm. D.L. 11/07/1992 n.333).
In definitiva, quindi, essendo pacifica l'erogazione dei finanziamenti per cui è causa e non essendovi contestazione sulla quota capitale residua da rimborsare, la divergenza del Taeg sopra riferita incide solo sugli interessi dovuti che saranno pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 127 bis TUB) cioè, come accertato dal ctu, all'1,86% (tasso bot minimo emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto pari a 1,86 %, cfr. foglio 18 rel..cit.)
Il decreto va pertanto revocato e parte opponente condannata al pagamento delle quote capitali indicate nel ricorso monitorio, oltre interessi al tasso bot minimo emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, pari a 1,86 %, sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 416/2018 reso inter partes dal Tribunale di Salerno in data 12-15.2.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 14.9.2018;
pagina 8 di 9 condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta di € Parte_1
3.582,73 (a titolo di capitale scaduto e non rimborsato riferito al contratto apertura di credito revolving del 26.1.2012), oltre interessi al tasso bot minimo emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, pari a 1,86 %, sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta di € Parte_1
14.303,56 (a titolo di capitale scaduto e non rimborsato riferito al contratto di prestito del 6.2.2012), oltre interessi come da piano di ammortamento elaborato ai fogli da 18 a
20 della relazione di ctu dott. ssa del 15.6.2023; Persona_1
condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta di € Parte_1
4.041,18 (a titolo di capitale scaduto e non rimborsato riferito al contratto apertura di credito revolving del 30.5.2013), oltre interessi al tasso bot minimo emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, pari a 1,86%, sino al soddisfo;
condanna alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente e di parte opposta nella misura del
50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 19.6.2023.
Così deciso in Salerno, lì 17.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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