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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna visto l'art 2792 n°5) cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1163/23
TRA
[...]
Parte_1
[...]
rappresentati dagli avv.ti R. e L. Berti
CP_1
rappresentata dall'avv M. Benincasa
CP_2
rappresentato dagli avv. M. Ciccola e G Corsalini
PAROLE CHIAVE: AMIANTO, MESOTELIOMA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti addebitano alla responsabilità del datore di lavoro (e quindi della Società convenuta) il decesso dell'ex dipendente delle ER dello Stato (dal 10/4/69 pagina 1 di 15 all'1/11/96) e loro dante causa nato il [...] e spirato in data Persona_1
3/3/21 dopo che gli era stato diagnosticato (il 3/2/20: doc.9 allegato al ricorso) un
«mesotelioma pleurico»; indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto.
***
In ordine alla sussistenza di tale responsabilità si osserva quanto segue.
1. La causa della morte (mesotelioma pleurico) è chiaramente documentata nell'allegati
9, 13, 14 e 15 al ricorso. La circostanza peraltro non è sostanzialmente contestata
Contr dalla la quale nella memoria di costituzione svolge articolate difese sotto di versi aspetti, compreso quello medicolegale nell'ambito del quale la specifica natura della malattia è assunta come indiscusso presupposto .
2. L'origine del mesotelioma appare doversi attribuire, alla luce della uniforme letteratura scientifica (richiamata - anche - nella nota 15 [pag.37] della relazione redatta dal CTU dr nominato nella causa 1305/16 di questo Tribunale, Per_2
promossa per regresso dall nei confronti della stessa convenuta»: doc 25 CP_2
attoreo), in termini sostanzialmente univoci alla esposizione ad amianto, essendo le alternative situazioni di rischio (ivi indicate) del tutto specifiche e non generalmente presenti nella popolazione (così come non risultano dedotte nè presenti, in particolare, nel caso in esame); tale natura «patognomica» della patologia non è stata contestata dalla convenuta.
3. Anche l'esposizione del lavoratore a polveri disperse di amianto, anche oltre i limiti
(oggi riconosciuti) di (relativa) sicurezza (cfr Cass.10671/12), risulta dalla citata relazione del CTU dr nella quale (tra l'altro) si legge: Per_2
3.1. che «la documentazione in atti, compresa quella presente nel fascicolo di parte convenuta, è concorde nel ritenere che nel materiale rotabile in servizio ai tempi in cui ha lavorato il sig [dal 1961 al 1989, ndr] «fosse presente amianto Pt_2
sotto varie forme», tanto che «la questione» deve considerarsi « pacifica» e non meritevole di «molte osservazioni»;
pagina 2 di 15 3.2. che «dai documenti, inoltre, emerge la progressiva opera di rimozione dell'amianto…. iniziata a partire dalla prima metà degli anni '80 e della persistenza ancora nel 2003 di una quota residua di locomotive e altro materiale rotabile con coibentazioni in amianto»;
3.3. che è «altamente probabile» che (almeno) prima della introduzione, nel 1983, di disposizioni aziendali di prevenzione dallo specifico rischio, «l'esposizione che si verificava durante le manutenzioni del materiale rotabile contenente asbesto potesse riguardare tutti i soggetti che lavoravano» nelle citate «officine ancorchè non direttamente addetti a lavorazioni su materiale rotabile in manutenzione»;
3.4. che per esempio la «CON.T.A.R.P.» (organismo tecnico dell' ) aveva CP_2
effettuato una ricostruzione in base alla quale era risultato «verosimile» che la esposizione (indiretta) di «tutto il personale che prestava servizio nei reparti produttivi della Officina Grandi Riparazioni di Bologna prima del 1983, con eccezione di portieri e amministrativi, avesse subìto una esposizione ad amianto a concentrazioni … non inferiori a 100 fibre\litro come valore medio»;
3.5. che peraltro, «in merito alla questione a polveri di asbesto da parte …. in particolare dei macchinisti», «la presenza almeno fino al 1983 di amianto in grande quantità nel materiale rotabile e in particolare nelle locomotive…. fa ritenere verosimile che le fibre di amianto aerodisperse nelle cabine di guida fossero in elevata concentrazione e assai probabilmente superiori ai limiti successivamente riconosciuti non superabili dalla normativa di legge»;
3.6. che infatti nel «Registro Nazionale dei Mesoteliomi» (RENAM) pubblicato dall' «i conduttori di locomotive ed altro personale viaggiante delle CP_2
ferrovie sia statali che private» occupano il primo posto nella classifica nazionale dei lavoratori addetti ai «trasporti terrestri e aerei» colpiti dalla malattia.
4. Quanto alla esposizione personale del dante causa dei ricorrenti, si ritiene sufficiente considerare che, nell'ambito del suo pacifico curriculum lavorativo alle dipendenze delle ER, egli dal maggio del 1971 al gennaio del 1972 ha lavorato presso la pagina 3 di 15 stazione di Ancona, ove per quanto emerso anche dalla espletata istruttoria era l'addetto alle pulizie che effettuava «con la ramazza» nei locali della «officina di manutenzione»: nei quali – per quanto sopra evidenziato – si deve ritenere fosse presente durante le lavorazioni un livello “ambientale” di polveri di amianto verosimilmente superiore al massimo oggi consentito dalla legge.
5. Sul punto è opportuno specificare che:
5.1. la stessa difesa convenuta ricorda che « il mesotelioma è una patologia dose- indipendente. Ciò significa che … l'avvio del processo degenerativo …si avvia anche con infinitesime quantità di fibre, al limite anche con una sola»;
5.2. pertanto - considerando anche la congruità del periodo di latenza come indicato nella stessa memoria di costituzione, e l'assenza di risultanti esposizioni extralavorative - l'esposizione del periodo indicato si deve considerare causa sufficientemente idonea a determinare la patologia, anche se si è trattato di mansioni svolte per meno di un anno e verosimilmente per una sola parte dell'orario lavorativo;
5.3. d'altra parte si deve considerare che l'effettuare pulizie «con la ramazza» (pur ipotizzabilmente in orari diversi da quelli in cui si svolgevano le lavorazioni) in ambiente significativamente inquinato da polveri che per tutta la giornata lavorativa si depositano sul pavimento, provoca verosimilmente una esposizione anche più intensa, per unità di tempo, rispetto a quella ambientale durante le lavorazioni;
5.4. la deduzione di parte convenuta, formulata nelle note 31/1/25, secondo cui la
«lavorazione o manutenzione di materiali contenenti amianto ….. era confinata all'interno di zone specifiche dell'officina nelle quali il semplice addetto alla pulizia non poteva entrare, perché luogo ad egli interdetto» risulta tardiva (già nel ricorso si evidenziava tra l'altro che «Il ha subito un esposizione Pt_1
all'amianto diretta nello svolgimento delle operazioni di pulizia delle officine»), generica (non si specifica da chi e come sarebbe stata eseguita la pulizia in tali pagina 4 di 15 «zone specifiche») e del tutto priva di offerte di prova;
5.5. in ogni caso il lavoratore risulta aver subìto significativa inalazione di amianto, laddove sia in sede di esame istologica in vita, che sede in sede autoptica (doc.
13 attoreo, cit., pag. 31 e 35) l'asbesto è risultato presente nei polmoni;
5.6. non è pertanto necessario stabilire il preciso livello di esposizione durante il periodo sopra considerato, né se una esposizione significativa si sia verificata anche nei periodi di svolgimento di mansioni diverse.
6. Sintetizzando, deve pertanto considerarsi provato (quantomeno ai sensi dell'art.2727 cc, e in base al criterio del «più probabile che non». Cass..3390/15); il nesso tra le condizioni lavorative ed il decesso, considerando che:
6.1. la patologia ha tipicamente origine nella inalazione di fibre di amianto;
6.2. per quanto essa possa essere contratta anche in casi di esposizioni a rischio brevi e poco intense (comunemente possibili all'epoca, essendo tra l'altro «l'amianto… ampiamente utilizzato nell'edilizia», per quanto dedotto al paragrafo 48 della memoria di costituzione), la scienza medica insegna che la probabilità aumenta considerevolmente in proporzione alla loro intensità e durata (v citata relazione nota 14: «il mesotelioma maligno è un tumore dose-correlato, nel Per_2
senso che il rischio di contrarre neoplasia è proporzionale alla dose cumulativa assorbita dal soggetto nel tempo»);
6.3. il lavoratore ha subìto una esposizione significativa, ciò evincendosi dalla rinvenimento di corpi di asbesto nel tessuto polmonare;
6.4. tale esposizione del tutto plausibilmente è avvenuta durante il periodo lavorativo alle dipendenze della convenuta, quantomeno negli anni 1971 e 1972;
6.5. ciò è del tutto compatibile con il periodo usuale di latenza della malattia (che la stessa convenuta colloca «tra i 30 e i 50 anni»).
6.6. Quanto alle contestazioni sollevate sul punto della appare sufficiente rilevare che, pacifica la presenza di amianto nel materiale oggetto di lavorazione nelle officine, l'attendibilità degli accertamenti tecnici effettuati dalla pagina 5 di 15 CON.T.A.R.P. (la quale all'esito della documentazione ufficiale esaminata - e di analitico esame delle lavorazioni e dei materiali usati: v do. 20 allegato al ricorso
- ha ritenuto «per gli anni fino al 1980\83 .. improduttivo discutere e mettere in dubbio l'esistenza, all'interno dei reparti di manutenzione, di condizioni di inquinamento da amianto superiori a quelle richieste dalla legge per conferire i benefici… considerando la notevole quantità di amianto utilizzata per la coibentazione termoacustica dei rotabili, considerando che non esisteva una netta demarcazione spaziale tra i reparti e tra le diverse fasi della riparazione, … considerando che l'amianto a spruzzo quale coibente per il ripristino è stato utilizzato con molta probabilità fino a tutto l'80, si può plausibilmente ritenere che al esposizione a fibre di amianto fosse ubiquitaria ed estesa a tutti gli impianti/reparti/officine di riparazione»: doc.17 di parte ricorrente), non appaiono rilevanti le generiche deduzioni contenute nella memoria di costituzione (non supportate da congrua documentazione tecnica relativa ai periodo in questione), né ammissibili i capitoli di prova così come formulati (da es.«vero che il sig nello svolgimento delle proprie specifiche mansioni… non era esposto Pt_3
all'amianto?» ) in termini generici e\o squisitamente valutativi. (L'esistenza di un elevato e specifico rischio ambientale nelle officine ferroviarie si evince inequivocabilmente , tra l'altro, oltre che dai dati anche dai dati raccolti nel
«R.E.N.A.M.», anche dalla relazione del «centro di Ricerca sul Cancro “
[...]
di Bologna: doc. 21 e 22 allegati al ricorso). Per_3
*
7. L'evento deve ritenersi imputabile alla responsabilità della convenuta: ovviamente non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per non aver dimostrato sufficiente diligenza e previdenza ai sensi dell'art.2087 cc;
8. la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo al datore di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve infatti ritenere provata o comunque esigibile: secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella pagina 6 di 15 sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto
1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R.
20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi
(all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970)».
9. non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria;
10. tale consapevolezza, e con essa l'obbligo di provvedere in termini più efficaci e più tempestivi, deve rinvenirsi in particolare in capo alla Società convenuta (anche sulla base del “notorio”, art.1152 cpc), per i motivi esposti nella sentenza 644/05 dalla
Corte di Cassazione;
pagina 7 di 15 11. in tale decisione infatti la Corte non ha mancato di rilevare che «in relazione al tempo della prestazione lavorativa» (in quella fattispecie, «anni dal 59 al '71»), «le ER dello Stato, com'è noto, costituite con una speciale autonomia nell'ambito del
Ministero dei trasporti (e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco
"Organico" di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i
"consulenti" (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r.d. 8 gennaio 1925, n.
34 recante "modificazioni all'art. 82 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato", nonché DM 8 aprile 1968, n. 3685 e D.M. 19 giugno1974, senza n°). Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, "parallela", per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non border line, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri. Orbene, la filiera del comando, come s'usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un'organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio. In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di pagina 8 di 15 situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo …… di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti. dei suoi dipendenti…… Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale. (v. ad es. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204;
29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078);
12. Sotto questo aspetto, è appena il caso rilevare che nessuna prova è stata offerta sull'uso effettivo (da parte del lavoratore in oggetto) dei dispositivi di protezione individuale imposti (per alcune categorie di lavoratori) dai prodotti provvedimenti ministeriali, così come sono rimaste del tutto prive di prova le generiche (prive di riferimenti temporali) affermazioni relative a «mezzi di protezione collettivi»
(aspiratori).
13. In generale, dalle stesse deduzioni della convenuta, appare che gli interventi sulla sicurezza siano stati quantomeno tardivi rispetto al periodo in questione (ad esempio:
« si consideri che ER ha ….. vietato l'uso della crocidolite dal 1975»), mentre la disponibilità di strutture qualificate per la sicurezza dei lavoratori (doc.21) non fa altro che fornire conferma alle considerazioni espresse dalla citata sentenza 644/05.
**
14. Si prospetta pertanto la violazione di un norma codificata, ovvero l'art.21 DPR
303/56 (invocato in ricorso), laddove la (sopra accertata) consapevolezza della pagina 9 di 15 pericolosità dell'amianto intesa come nocività di inalazione delle sue particelle, implica quella della esistenza di «polveri» nocive (se anche, per ipotesi, non evidenti alla vista in misura significativa: cfr peraltro, ad esempio, la «nota FS 7/12/67», in cui già si considerava la presenza di «polveri ultrafini»: doc.25 di parte resistente), e si configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16, 27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65, e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
15. Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
16. Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello già accennato del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15).
17. In particolare, si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: ribadendo che la qualificazione della patologia in termini di “dose-indipendenza” implica che essa può sorgere anche in caso di esposizioni brevi non particolarmente intense (e che, una volta innescata la malattia, ulteriori esposizioni non la rendono più grave, né diminuiscono il periodo di latenza), ma non anche che la probabilità di insorgenza sia del tutto indipendente dai tempi e livelli di esposizione.
18. E' evidente infatti che l'assunto contrario (implicando la netta divisione tra soggetti
“suscettibili” e come tali inesorabilmente colpiti alla minima esposizione, e soggetti invece “non suscettibili” ovvero sicuramente immuni da mesotelioma anche a seguito di esposizioni prolungate e consistenti), appare assai poco verosimile;
e (infatti) non pagina 10 di 15 risulta provato.
19. Per completezza si rileva che la sentenza 20142/10 della Cassazione non afferma il contrario, ma si limita a riconoscere che qualora ciò fosse vero (questione attinente al merito e relativamente alla quale pertanto la Corte espressamente si astiene dal disquisire), logicamente non sarebbero di per sé causalmente rilevanti omissioni di condotte volte a diminuire – ma non idonee ad eliminare - l'esposizione.
20. Per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17 la quale in un caso simile
(mesotelioma imputato alla inalazione di amianto presso la Fincantieri di Ancona) ha evidenziato da un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine (anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di «modifica dell'attività dei lavoratori».
**
21. In ordine alla quantificazione del danno (non patrimoniale), subìto dal lavoratore, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza si ritiene più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con inevitabile e - pertanto – previsto e consapevole esito letale), secondo cui
«nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche «quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò
pagina 11 di 15 non avviene per «la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni;
in senso conforme Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.7 di parte ricorrente).
22. In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la inadeguatezza del criterio del (mero) danno “temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
23. In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del
100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella
“permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
24. Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
24.1. il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall ai sensi CP_2
pagina 12 di 15 dell'art.132 lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto recentemente ritenuto da
Cass.777/15);
24.2. in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da v. Cass.12408/11 (e successive);
24.3. quest'ultima sentenza ha evidenziato che le attuali “tabelle” contemplano il
“danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per «persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa
(riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia
“personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia pacificamente e consapevolmente incurabile – devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
24.4. appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la “autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si evince dalla deduzioni da parte resistente, ed ancora più chiaramente dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona 70/20, doc.9 allegato al ricorso - è stato operato [anche] dalla medesima “fonte” [di diritto essenzialmente “pretorio”]:
pagina 13 di 15 ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condiviso dalla giurisprudenza).
24.5. l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 76 anni, appena compiuti dal lavoratore all'epoca della diagnosi della malattia che ha di poco più di un anno preceduto il decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo);
24.6. il danno “temporaneo” (precedente alla diagnosi) non è stato espressamente richiesto e del resto non appare (propriamente) configurarsi in casi analoghi, laddove, come rilevato, la condizione menomante iniziale non può definirsi
“temporanea” nel senso (tipico) di “destinata ad estinguersi o a diminuire”, ma
(in quanto destinata a permanere, se non anzi ad aumentare) già in buona sostanza “permanente” (e come tale assorbita nella effettuata valutazione
“unitaria” ed “equitativa” del danno non patrimoniale”).
***
25. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, in cui le spese seguono la soccombenza, osservando che in base a quanto esposto deve essere accolta la domanda di regresso formulata la dall intervenuto in CP_3
giudizio; la somma erogata (al 23/10/23, comprensiva di interessi: v doc.3 ) CP_2
non è stata contestata, mentre l'ammontare della rendita corrisposta al lavoratore deve essere effettivamente detratto da quanto oggetto del risarcimento qui posto a carico della Società, ai sensi dell'art.10 7 DPR 1124/65 (nella versione pro tempore applicabile e quindi, relativamente a quanto riferibile al danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo 38/00).
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e
pagina 14 di 15 sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di Per_1
e la
[...]
CONDANNA in favore dei ricorrenti eredi al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 76 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto erogato per lo stesso titolo dall . CP_2
CONDANNA inoltre al pagamento in favore dell della somma CP_1 CP_2
di € 293.861,52, oltre interessi come per legge, e al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida per la difesa attorea in complessivi €
259,00 per spese ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e per l in complessivi € 43,00 per spese CP_2
ed € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Ancona, 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna visto l'art 2792 n°5) cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1163/23
TRA
[...]
Parte_1
[...]
rappresentati dagli avv.ti R. e L. Berti
CP_1
rappresentata dall'avv M. Benincasa
CP_2
rappresentato dagli avv. M. Ciccola e G Corsalini
PAROLE CHIAVE: AMIANTO, MESOTELIOMA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti addebitano alla responsabilità del datore di lavoro (e quindi della Società convenuta) il decesso dell'ex dipendente delle ER dello Stato (dal 10/4/69 pagina 1 di 15 all'1/11/96) e loro dante causa nato il [...] e spirato in data Persona_1
3/3/21 dopo che gli era stato diagnosticato (il 3/2/20: doc.9 allegato al ricorso) un
«mesotelioma pleurico»; indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto.
***
In ordine alla sussistenza di tale responsabilità si osserva quanto segue.
1. La causa della morte (mesotelioma pleurico) è chiaramente documentata nell'allegati
9, 13, 14 e 15 al ricorso. La circostanza peraltro non è sostanzialmente contestata
Contr dalla la quale nella memoria di costituzione svolge articolate difese sotto di versi aspetti, compreso quello medicolegale nell'ambito del quale la specifica natura della malattia è assunta come indiscusso presupposto .
2. L'origine del mesotelioma appare doversi attribuire, alla luce della uniforme letteratura scientifica (richiamata - anche - nella nota 15 [pag.37] della relazione redatta dal CTU dr nominato nella causa 1305/16 di questo Tribunale, Per_2
promossa per regresso dall nei confronti della stessa convenuta»: doc 25 CP_2
attoreo), in termini sostanzialmente univoci alla esposizione ad amianto, essendo le alternative situazioni di rischio (ivi indicate) del tutto specifiche e non generalmente presenti nella popolazione (così come non risultano dedotte nè presenti, in particolare, nel caso in esame); tale natura «patognomica» della patologia non è stata contestata dalla convenuta.
3. Anche l'esposizione del lavoratore a polveri disperse di amianto, anche oltre i limiti
(oggi riconosciuti) di (relativa) sicurezza (cfr Cass.10671/12), risulta dalla citata relazione del CTU dr nella quale (tra l'altro) si legge: Per_2
3.1. che «la documentazione in atti, compresa quella presente nel fascicolo di parte convenuta, è concorde nel ritenere che nel materiale rotabile in servizio ai tempi in cui ha lavorato il sig [dal 1961 al 1989, ndr] «fosse presente amianto Pt_2
sotto varie forme», tanto che «la questione» deve considerarsi « pacifica» e non meritevole di «molte osservazioni»;
pagina 2 di 15 3.2. che «dai documenti, inoltre, emerge la progressiva opera di rimozione dell'amianto…. iniziata a partire dalla prima metà degli anni '80 e della persistenza ancora nel 2003 di una quota residua di locomotive e altro materiale rotabile con coibentazioni in amianto»;
3.3. che è «altamente probabile» che (almeno) prima della introduzione, nel 1983, di disposizioni aziendali di prevenzione dallo specifico rischio, «l'esposizione che si verificava durante le manutenzioni del materiale rotabile contenente asbesto potesse riguardare tutti i soggetti che lavoravano» nelle citate «officine ancorchè non direttamente addetti a lavorazioni su materiale rotabile in manutenzione»;
3.4. che per esempio la «CON.T.A.R.P.» (organismo tecnico dell' ) aveva CP_2
effettuato una ricostruzione in base alla quale era risultato «verosimile» che la esposizione (indiretta) di «tutto il personale che prestava servizio nei reparti produttivi della Officina Grandi Riparazioni di Bologna prima del 1983, con eccezione di portieri e amministrativi, avesse subìto una esposizione ad amianto a concentrazioni … non inferiori a 100 fibre\litro come valore medio»;
3.5. che peraltro, «in merito alla questione a polveri di asbesto da parte …. in particolare dei macchinisti», «la presenza almeno fino al 1983 di amianto in grande quantità nel materiale rotabile e in particolare nelle locomotive…. fa ritenere verosimile che le fibre di amianto aerodisperse nelle cabine di guida fossero in elevata concentrazione e assai probabilmente superiori ai limiti successivamente riconosciuti non superabili dalla normativa di legge»;
3.6. che infatti nel «Registro Nazionale dei Mesoteliomi» (RENAM) pubblicato dall' «i conduttori di locomotive ed altro personale viaggiante delle CP_2
ferrovie sia statali che private» occupano il primo posto nella classifica nazionale dei lavoratori addetti ai «trasporti terrestri e aerei» colpiti dalla malattia.
4. Quanto alla esposizione personale del dante causa dei ricorrenti, si ritiene sufficiente considerare che, nell'ambito del suo pacifico curriculum lavorativo alle dipendenze delle ER, egli dal maggio del 1971 al gennaio del 1972 ha lavorato presso la pagina 3 di 15 stazione di Ancona, ove per quanto emerso anche dalla espletata istruttoria era l'addetto alle pulizie che effettuava «con la ramazza» nei locali della «officina di manutenzione»: nei quali – per quanto sopra evidenziato – si deve ritenere fosse presente durante le lavorazioni un livello “ambientale” di polveri di amianto verosimilmente superiore al massimo oggi consentito dalla legge.
5. Sul punto è opportuno specificare che:
5.1. la stessa difesa convenuta ricorda che « il mesotelioma è una patologia dose- indipendente. Ciò significa che … l'avvio del processo degenerativo …si avvia anche con infinitesime quantità di fibre, al limite anche con una sola»;
5.2. pertanto - considerando anche la congruità del periodo di latenza come indicato nella stessa memoria di costituzione, e l'assenza di risultanti esposizioni extralavorative - l'esposizione del periodo indicato si deve considerare causa sufficientemente idonea a determinare la patologia, anche se si è trattato di mansioni svolte per meno di un anno e verosimilmente per una sola parte dell'orario lavorativo;
5.3. d'altra parte si deve considerare che l'effettuare pulizie «con la ramazza» (pur ipotizzabilmente in orari diversi da quelli in cui si svolgevano le lavorazioni) in ambiente significativamente inquinato da polveri che per tutta la giornata lavorativa si depositano sul pavimento, provoca verosimilmente una esposizione anche più intensa, per unità di tempo, rispetto a quella ambientale durante le lavorazioni;
5.4. la deduzione di parte convenuta, formulata nelle note 31/1/25, secondo cui la
«lavorazione o manutenzione di materiali contenenti amianto ….. era confinata all'interno di zone specifiche dell'officina nelle quali il semplice addetto alla pulizia non poteva entrare, perché luogo ad egli interdetto» risulta tardiva (già nel ricorso si evidenziava tra l'altro che «Il ha subito un esposizione Pt_1
all'amianto diretta nello svolgimento delle operazioni di pulizia delle officine»), generica (non si specifica da chi e come sarebbe stata eseguita la pulizia in tali pagina 4 di 15 «zone specifiche») e del tutto priva di offerte di prova;
5.5. in ogni caso il lavoratore risulta aver subìto significativa inalazione di amianto, laddove sia in sede di esame istologica in vita, che sede in sede autoptica (doc.
13 attoreo, cit., pag. 31 e 35) l'asbesto è risultato presente nei polmoni;
5.6. non è pertanto necessario stabilire il preciso livello di esposizione durante il periodo sopra considerato, né se una esposizione significativa si sia verificata anche nei periodi di svolgimento di mansioni diverse.
6. Sintetizzando, deve pertanto considerarsi provato (quantomeno ai sensi dell'art.2727 cc, e in base al criterio del «più probabile che non». Cass..3390/15); il nesso tra le condizioni lavorative ed il decesso, considerando che:
6.1. la patologia ha tipicamente origine nella inalazione di fibre di amianto;
6.2. per quanto essa possa essere contratta anche in casi di esposizioni a rischio brevi e poco intense (comunemente possibili all'epoca, essendo tra l'altro «l'amianto… ampiamente utilizzato nell'edilizia», per quanto dedotto al paragrafo 48 della memoria di costituzione), la scienza medica insegna che la probabilità aumenta considerevolmente in proporzione alla loro intensità e durata (v citata relazione nota 14: «il mesotelioma maligno è un tumore dose-correlato, nel Per_2
senso che il rischio di contrarre neoplasia è proporzionale alla dose cumulativa assorbita dal soggetto nel tempo»);
6.3. il lavoratore ha subìto una esposizione significativa, ciò evincendosi dalla rinvenimento di corpi di asbesto nel tessuto polmonare;
6.4. tale esposizione del tutto plausibilmente è avvenuta durante il periodo lavorativo alle dipendenze della convenuta, quantomeno negli anni 1971 e 1972;
6.5. ciò è del tutto compatibile con il periodo usuale di latenza della malattia (che la stessa convenuta colloca «tra i 30 e i 50 anni»).
6.6. Quanto alle contestazioni sollevate sul punto della appare sufficiente rilevare che, pacifica la presenza di amianto nel materiale oggetto di lavorazione nelle officine, l'attendibilità degli accertamenti tecnici effettuati dalla pagina 5 di 15 CON.T.A.R.P. (la quale all'esito della documentazione ufficiale esaminata - e di analitico esame delle lavorazioni e dei materiali usati: v do. 20 allegato al ricorso
- ha ritenuto «per gli anni fino al 1980\83 .. improduttivo discutere e mettere in dubbio l'esistenza, all'interno dei reparti di manutenzione, di condizioni di inquinamento da amianto superiori a quelle richieste dalla legge per conferire i benefici… considerando la notevole quantità di amianto utilizzata per la coibentazione termoacustica dei rotabili, considerando che non esisteva una netta demarcazione spaziale tra i reparti e tra le diverse fasi della riparazione, … considerando che l'amianto a spruzzo quale coibente per il ripristino è stato utilizzato con molta probabilità fino a tutto l'80, si può plausibilmente ritenere che al esposizione a fibre di amianto fosse ubiquitaria ed estesa a tutti gli impianti/reparti/officine di riparazione»: doc.17 di parte ricorrente), non appaiono rilevanti le generiche deduzioni contenute nella memoria di costituzione (non supportate da congrua documentazione tecnica relativa ai periodo in questione), né ammissibili i capitoli di prova così come formulati (da es.«vero che il sig nello svolgimento delle proprie specifiche mansioni… non era esposto Pt_3
all'amianto?» ) in termini generici e\o squisitamente valutativi. (L'esistenza di un elevato e specifico rischio ambientale nelle officine ferroviarie si evince inequivocabilmente , tra l'altro, oltre che dai dati anche dai dati raccolti nel
«R.E.N.A.M.», anche dalla relazione del «centro di Ricerca sul Cancro “
[...]
di Bologna: doc. 21 e 22 allegati al ricorso). Per_3
*
7. L'evento deve ritenersi imputabile alla responsabilità della convenuta: ovviamente non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per non aver dimostrato sufficiente diligenza e previdenza ai sensi dell'art.2087 cc;
8. la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo al datore di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve infatti ritenere provata o comunque esigibile: secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella pagina 6 di 15 sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto
1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R.
20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi
(all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970)».
9. non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria;
10. tale consapevolezza, e con essa l'obbligo di provvedere in termini più efficaci e più tempestivi, deve rinvenirsi in particolare in capo alla Società convenuta (anche sulla base del “notorio”, art.1152 cpc), per i motivi esposti nella sentenza 644/05 dalla
Corte di Cassazione;
pagina 7 di 15 11. in tale decisione infatti la Corte non ha mancato di rilevare che «in relazione al tempo della prestazione lavorativa» (in quella fattispecie, «anni dal 59 al '71»), «le ER dello Stato, com'è noto, costituite con una speciale autonomia nell'ambito del
Ministero dei trasporti (e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco
"Organico" di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i
"consulenti" (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r.d. 8 gennaio 1925, n.
34 recante "modificazioni all'art. 82 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato", nonché DM 8 aprile 1968, n. 3685 e D.M. 19 giugno1974, senza n°). Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, "parallela", per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non border line, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri. Orbene, la filiera del comando, come s'usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un'organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio. In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di pagina 8 di 15 situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo …… di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti. dei suoi dipendenti…… Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale. (v. ad es. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204;
29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078);
12. Sotto questo aspetto, è appena il caso rilevare che nessuna prova è stata offerta sull'uso effettivo (da parte del lavoratore in oggetto) dei dispositivi di protezione individuale imposti (per alcune categorie di lavoratori) dai prodotti provvedimenti ministeriali, così come sono rimaste del tutto prive di prova le generiche (prive di riferimenti temporali) affermazioni relative a «mezzi di protezione collettivi»
(aspiratori).
13. In generale, dalle stesse deduzioni della convenuta, appare che gli interventi sulla sicurezza siano stati quantomeno tardivi rispetto al periodo in questione (ad esempio:
« si consideri che ER ha ….. vietato l'uso della crocidolite dal 1975»), mentre la disponibilità di strutture qualificate per la sicurezza dei lavoratori (doc.21) non fa altro che fornire conferma alle considerazioni espresse dalla citata sentenza 644/05.
**
14. Si prospetta pertanto la violazione di un norma codificata, ovvero l'art.21 DPR
303/56 (invocato in ricorso), laddove la (sopra accertata) consapevolezza della pagina 9 di 15 pericolosità dell'amianto intesa come nocività di inalazione delle sue particelle, implica quella della esistenza di «polveri» nocive (se anche, per ipotesi, non evidenti alla vista in misura significativa: cfr peraltro, ad esempio, la «nota FS 7/12/67», in cui già si considerava la presenza di «polveri ultrafini»: doc.25 di parte resistente), e si configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16, 27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65, e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
15. Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
16. Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello già accennato del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15).
17. In particolare, si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: ribadendo che la qualificazione della patologia in termini di “dose-indipendenza” implica che essa può sorgere anche in caso di esposizioni brevi non particolarmente intense (e che, una volta innescata la malattia, ulteriori esposizioni non la rendono più grave, né diminuiscono il periodo di latenza), ma non anche che la probabilità di insorgenza sia del tutto indipendente dai tempi e livelli di esposizione.
18. E' evidente infatti che l'assunto contrario (implicando la netta divisione tra soggetti
“suscettibili” e come tali inesorabilmente colpiti alla minima esposizione, e soggetti invece “non suscettibili” ovvero sicuramente immuni da mesotelioma anche a seguito di esposizioni prolungate e consistenti), appare assai poco verosimile;
e (infatti) non pagina 10 di 15 risulta provato.
19. Per completezza si rileva che la sentenza 20142/10 della Cassazione non afferma il contrario, ma si limita a riconoscere che qualora ciò fosse vero (questione attinente al merito e relativamente alla quale pertanto la Corte espressamente si astiene dal disquisire), logicamente non sarebbero di per sé causalmente rilevanti omissioni di condotte volte a diminuire – ma non idonee ad eliminare - l'esposizione.
20. Per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17 la quale in un caso simile
(mesotelioma imputato alla inalazione di amianto presso la Fincantieri di Ancona) ha evidenziato da un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine (anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di «modifica dell'attività dei lavoratori».
**
21. In ordine alla quantificazione del danno (non patrimoniale), subìto dal lavoratore, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza si ritiene più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con inevitabile e - pertanto – previsto e consapevole esito letale), secondo cui
«nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche «quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò
pagina 11 di 15 non avviene per «la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni;
in senso conforme Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.7 di parte ricorrente).
22. In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la inadeguatezza del criterio del (mero) danno “temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
23. In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del
100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella
“permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
24. Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
24.1. il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall ai sensi CP_2
pagina 12 di 15 dell'art.132 lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto recentemente ritenuto da
Cass.777/15);
24.2. in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da v. Cass.12408/11 (e successive);
24.3. quest'ultima sentenza ha evidenziato che le attuali “tabelle” contemplano il
“danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per «persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa
(riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia
“personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia pacificamente e consapevolmente incurabile – devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
24.4. appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la “autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si evince dalla deduzioni da parte resistente, ed ancora più chiaramente dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona 70/20, doc.9 allegato al ricorso - è stato operato [anche] dalla medesima “fonte” [di diritto essenzialmente “pretorio”]:
pagina 13 di 15 ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condiviso dalla giurisprudenza).
24.5. l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 76 anni, appena compiuti dal lavoratore all'epoca della diagnosi della malattia che ha di poco più di un anno preceduto il decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo);
24.6. il danno “temporaneo” (precedente alla diagnosi) non è stato espressamente richiesto e del resto non appare (propriamente) configurarsi in casi analoghi, laddove, come rilevato, la condizione menomante iniziale non può definirsi
“temporanea” nel senso (tipico) di “destinata ad estinguersi o a diminuire”, ma
(in quanto destinata a permanere, se non anzi ad aumentare) già in buona sostanza “permanente” (e come tale assorbita nella effettuata valutazione
“unitaria” ed “equitativa” del danno non patrimoniale”).
***
25. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, in cui le spese seguono la soccombenza, osservando che in base a quanto esposto deve essere accolta la domanda di regresso formulata la dall intervenuto in CP_3
giudizio; la somma erogata (al 23/10/23, comprensiva di interessi: v doc.3 ) CP_2
non è stata contestata, mentre l'ammontare della rendita corrisposta al lavoratore deve essere effettivamente detratto da quanto oggetto del risarcimento qui posto a carico della Società, ai sensi dell'art.10 7 DPR 1124/65 (nella versione pro tempore applicabile e quindi, relativamente a quanto riferibile al danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo 38/00).
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e
pagina 14 di 15 sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di Per_1
e la
[...]
CONDANNA in favore dei ricorrenti eredi al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 76 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto erogato per lo stesso titolo dall . CP_2
CONDANNA inoltre al pagamento in favore dell della somma CP_1 CP_2
di € 293.861,52, oltre interessi come per legge, e al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida per la difesa attorea in complessivi €
259,00 per spese ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e per l in complessivi € 43,00 per spese CP_2
ed € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Ancona, 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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