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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO LODI 122, Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. GUIDO FERDINANDO CESERANI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via Gallio 10, COMO presso lo studio dell'avv. RICCARDO GUIDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA rilevato che:
− all'udienza del 2.4.2025 i difensori delle parti hanno fatto “presente di aver raggiunto un accordo transattivo” e chiesto pertanto un rinvio della causa;
pagina 1 di 2 − con nota del 21.5.2025 i difensori delle parti, in qualità di procuratori speciali, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare agli atti del giudizio, di accettare al contempo reciprocamente la rinuncia dell'altro e hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
− dalle complessive dichiarazioni rese dai difensori può desumersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio d'appello; ritenuto che:
− la declaratoria di estinzione dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, e, pertanto, deve essere sottoscritta dal presidente e, nel caso in cui il presidente non ne risulti anche relatore o estensore, anche dal relatore;
− nel caso in esame, su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara estinto, ex art. 306 cpc, il giudizio d'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Como n. 796/23 del 6 luglio 2023; dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Milano, 29.5.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO LODI 122, Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. GUIDO FERDINANDO CESERANI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via Gallio 10, COMO presso lo studio dell'avv. RICCARDO GUIDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA rilevato che:
− all'udienza del 2.4.2025 i difensori delle parti hanno fatto “presente di aver raggiunto un accordo transattivo” e chiesto pertanto un rinvio della causa;
pagina 1 di 2 − con nota del 21.5.2025 i difensori delle parti, in qualità di procuratori speciali, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare agli atti del giudizio, di accettare al contempo reciprocamente la rinuncia dell'altro e hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
− dalle complessive dichiarazioni rese dai difensori può desumersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio d'appello; ritenuto che:
− la declaratoria di estinzione dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, e, pertanto, deve essere sottoscritta dal presidente e, nel caso in cui il presidente non ne risulti anche relatore o estensore, anche dal relatore;
− nel caso in esame, su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara estinto, ex art. 306 cpc, il giudizio d'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Como n. 796/23 del 6 luglio 2023; dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Milano, 29.5.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
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