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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 3677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1554/2022, pubblicata il 23 giugno 2022, iscritto al n. 3677/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
c.f. ), con sede in San Giorgio Parte_1 P.IVA_1
a Cremano (NA), alla Via San Martino n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio C.F._1
Cavallaro (c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(codice fiscale: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese (c.f. ) C.F._4
APPELLATA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata per ottenere dall' la somma di € 42.316,41, “oltre agli interessi Controparte_2 moratori così come previsti dagli art. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002”, a saldo della fattura n. 4206/2017
1 NRG 3677/2025
dell'1 dicembre 2017 emessa in ragione delle prestazioni sanitarie relative alla branca di “terapia fisica e riabilitazione” erogate nel mese di novembre del 2017, in virtù del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Cont 2. Con decreto ingiuntivo n. 1470/2019, il Tribunale ordinava all' di corrispondere alla la Pt_1 somma di € 42.316,41, “oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 cc decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”.
Cont 3. L notificava alla controparte, in data 20 novembre 2019, un atto di citazione in opposizione con cui, dopo aver eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, deduceva che le somme ingiunte non erano dovute in ragione dell'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito, pari a € 320.000,00. In particolare, affermava che, a fronte del fatto che per l'annualità 2017 la come confermato dalla nota n. 447 del 7 novembre 2019, aveva Pt_1 fatturato un importo complessivo di € 408.477,99 “comprensivo della fattura n. 4206 del Cont 01.12.2017”, l' aveva liquidato “importi corrispondenti al limite contrattualmente stabilito”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 giugno 2020, la resisteva Pt_1 all'opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sintesi, affermava che occorreva “far riferimento al tetto di branca della macroarea, anche in considerazione dei riferimenti normativi indicati nel contratto nonché delle D.G.R.C. in materia di sanità”.
5. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. Cont 1554/2022, accoglieva l'opposizione dell' revocando il decreto ingiuntivo e condannando la a rifondere alla controparte le spese del giudizio. Pt_1
Cont Nella motivazione il primo Giudice riteneva provata l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di struttura, in quanto “la parte opposta non ha – entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive - specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione di un importo pari al tetto di spesa pattuito”. In particolare, accertava che la Cont
“ha eccepito che l' non avrebbe fornito la prova di aver erogato un importo pari al tetto Pt_1 Cont di spesa convenuto, ma non ha in realtà contestato di aver ricevuto l'importo che l' assume aver erogato”, richiamando alla Cass. n. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
6. A tale sentenza s'è appellata la con atto di citazione notificato il 6 settembre 2022. Pt_1
Con il primo motivo di appello ha contestato la valenza probatoria della nota 447 del 2019 prodotta Cont Cont dall' nel giudizio di primo grado, ritenendo che l' non avesse documentalmente provato alcun fatto impeditivo all'accertamento del credito reclamato, ossia “di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al appellante fino alla concorrenza del limite di spesa assegnato ex Pt_2 art 4 del contratto e, comunque prima di ottobre 2016”.
Con il secondo motivo l'appellante ha ritenuto non pertinente al giudizio de quo la decisione della Cassazione n. 27608 del 2019 richiamata dal Tribunale con la sentenza appellata, atteso che “la domanda avanzata dalla era qualificata come indebito arricchimento, Controparte_3
2 NRG 3677/2025
mentre il giudizio intrapreso dall'attuale appellante va inquadrato in un mera richiesta di pagamento”.
Con il terzo motivo l'appellante ha affermato che il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento al tetto di struttura, poiché, in ragione della c.d. continuità assistenziale, “la struttura privata accreditata non può assolutamente interrompere arbitrariamente le prestazioni fino al 31 Cont dicembre, se non previa comunicazione, da parte , di interruzione del servizio assistenziale”, Cont essendo sostanzialmente pattuito un tetto di spesa di branca, sicché “l' doveva documentare e provare di aver eseguito il predetto monitoraggio e, nel contempo depositare le determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico, con la conseguente applicazione della regressione tariffaria unica”.
Con il quarto e quinto motivo, la ha sostenuto che, contrariamente a quanto riscontrato dal Pt_1
Tribunale, nel giudizio di primo grado aveva negato, con la prima memoria istruttoria, di aver ricevuto le somme fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato, in quanto, con tale memoria istruttoria, asseriva di aver contestato specificamente la nota 447 del 2019.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha domandato a questa Corte di annullare la sentenza impugnata previa revoca della revoca del decreto ingiuntivo n. 1470/2019, condannando la controparte al pagamento delle spese di giustizia.
Cont 7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 febbraio 2024, l' ha resistito all'appello, sollevando nuovamente il difetto di legittimazione passiva che, a suo avviso, spetterebbe alla Regione Campania e ritenendo il gravame in ogni caso infondato.
Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte, “in via preliminare, di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in via subordinata di rinviare al Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata il presente giudizio al fine di integrare il contradittorio, in via ulteriormente subordinata, nel merito, ritenendo infondate le pretese avverse, confermare la sentenza appellata”.
8. All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
I. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Cont nuovamente riproposta dall' nel giudizio di appello, senza però la proposizione di uno specifico motivo di impugnazione incidentale. In ogni caso, se anche si volesse interpretare la riproposizione dell'eccezione come un motivo implicito di appello incidentale, va segnalato che lo stesso sarebbe Cont comune inammissibile essendosi l' ostituita tardivamente.
Cont Va, comunque, segnalato che l'eccezione dell' è infondata in quanto la recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni” (così Cass. civ. n. 23067/2016, Cass. civ. n. 21235/2019).
3 NRG 3677/2025
Pertanto, come già osservato dal Tribunale, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato Cont non può prescindere dalla considerazione dell'accordo contrattuale stipulato tra la e la struttura privata ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, al di fuori del quale nemmeno si Cont potrebbe ipotizzare la remunerazione del servizio, senza dimenticare che è l' ad essere l'ente che sostanzialmente riceve il budget per fare fronte alle obbligazioni contrattuali. Ciò che rileva, quindi, è che il la abbia agito sulla base del rapporto di accreditamento e del contratto Pt_1 Cont sottoscritto con l' esperendo un'azione di natura contrattuale alla quale la Regione Campania è estranea, con l'unica conseguenza possibile che è l'ente sanitario ad essere tenuto, ove si realizzino le condizioni contrattuali, al pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, e quindi, ad essere il soggetto legittimato passivo dell'azione promossa dalla Pt_1
II. Nel merito, il primo, il quarto ed il quinto motivo, esaminati congiuntamente in quanto strettamente correlati, risultano infondati.
Con essi, in sintesi, la ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 Cont ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa di struttura formulata dall' Cont Secondo l'appellante, l' non avrebbe adeguatamente provato il superamento del tetto di spesa, tenuto conto che la aveva tempestivamente contestato la nota n. 447 del 2019 con la quale Pt_1 Cont l' comunicava alla che era stata corrisposta la somma relativa al budget di spesa ad essa Pt_1 contrattualmente assegnato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa di struttura sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenendo incontestata la circostanza che la struttura privata aveva ricevuto per il 2017 la liquidazione dell'importo pari al relativo tetto di spesa di struttura contrattualmente pattuito.
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente motivato la propria pronuncia, osservando Cont che l' aveva dedotto che la struttura opposta aveva ricevuto pagamenti per un importo totale corrispondente al tetto di spesa contrattualmente stabilito. A fronte di tale specifica affermazione, la non ha contestato tali asserzioni, le quali, per tale motivo, risultavano incontestate e, dunque, Pt_1 provate. Il , in sostanza, avrebbe dovuto dedurre e provare di aver reso prestazioni per un Pt_2 importo inferiore al tetto di spesa di struttura, contrattualmente pattuito tra le parti, e di aver pertanto diritto al pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dall'appellante, circostanza che ha correttamente indotto il Tribunale ad accogliere Cont l'opposizione dell'
III. Il secondo motivo di impugnazione, diretto a contestare il richiamo da parte del Tribunale alla pronuncia della Cassazione n. 27608/2019, è infondato, in quanto il Tribunale, nel riportare un estratto di tale pronuncia della Cassazione, ha inteso avvalersene per evidenziare il principio di diritto secondo cui “la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”. Sicché, il richiamo a tale provvedimento della Cassazione risulta Cont essere pertinente alla controversia in esame, in cui l' aveva appunto eccepito un eccesso di prestazioni rispetto a quanto concordato.
IV. Infine, risulta altresì infondato il terzo motivo - con cui l'appellante sostiene che tra le parti sarebbe stato previsto solo un tetto di spesa di branca e non di struttura. Sul punto si osserva che l'art. 3 del contratto indicaespressamente il volume massimo delle prestazioni di Medicina
4 NRG 3677/2025
Cont Fisica e Riabilitativa “che la prevede di dover acquistare nel periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2017, dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre di ciascun anno”, mentre nell'art. 4 indica il limite di fatturato per il volume di prestazioni determinato all'art.
3. Sicché, essendo espressamente previsto dal contrato il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura privata, non vi può esser dubbio che tale limite si configuri come tetto di spesa di struttura e non di branca.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come successivamente modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 9.942,90, di cui:
Fase Importo (€)
Fase di studio 2.058,00
Fase introduttiva 1.418,00
Fase trattazione ed istruzione 1.700,00
Fase decisionale 3.470,00
Spese forfett. (15%) 1.296,90
Totale 9.942,90
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
VI. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1554/2022, pubblicata il 23 giugno 2022, proposto dalla
[...] nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
5 NRG 3677/2025
8.646,00 per compenso professionale ed € 1.296,90 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1554/2022, pubblicata il 23 giugno 2022, iscritto al n. 3677/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
c.f. ), con sede in San Giorgio Parte_1 P.IVA_1
a Cremano (NA), alla Via San Martino n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio C.F._1
Cavallaro (c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(codice fiscale: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese (c.f. ) C.F._4
APPELLATA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata per ottenere dall' la somma di € 42.316,41, “oltre agli interessi Controparte_2 moratori così come previsti dagli art. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002”, a saldo della fattura n. 4206/2017
1 NRG 3677/2025
dell'1 dicembre 2017 emessa in ragione delle prestazioni sanitarie relative alla branca di “terapia fisica e riabilitazione” erogate nel mese di novembre del 2017, in virtù del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Cont 2. Con decreto ingiuntivo n. 1470/2019, il Tribunale ordinava all' di corrispondere alla la Pt_1 somma di € 42.316,41, “oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 cc decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”.
Cont 3. L notificava alla controparte, in data 20 novembre 2019, un atto di citazione in opposizione con cui, dopo aver eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, deduceva che le somme ingiunte non erano dovute in ragione dell'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito, pari a € 320.000,00. In particolare, affermava che, a fronte del fatto che per l'annualità 2017 la come confermato dalla nota n. 447 del 7 novembre 2019, aveva Pt_1 fatturato un importo complessivo di € 408.477,99 “comprensivo della fattura n. 4206 del Cont 01.12.2017”, l' aveva liquidato “importi corrispondenti al limite contrattualmente stabilito”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 giugno 2020, la resisteva Pt_1 all'opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sintesi, affermava che occorreva “far riferimento al tetto di branca della macroarea, anche in considerazione dei riferimenti normativi indicati nel contratto nonché delle D.G.R.C. in materia di sanità”.
5. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. Cont 1554/2022, accoglieva l'opposizione dell' revocando il decreto ingiuntivo e condannando la a rifondere alla controparte le spese del giudizio. Pt_1
Cont Nella motivazione il primo Giudice riteneva provata l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di struttura, in quanto “la parte opposta non ha – entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive - specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione di un importo pari al tetto di spesa pattuito”. In particolare, accertava che la Cont
“ha eccepito che l' non avrebbe fornito la prova di aver erogato un importo pari al tetto Pt_1 Cont di spesa convenuto, ma non ha in realtà contestato di aver ricevuto l'importo che l' assume aver erogato”, richiamando alla Cass. n. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
6. A tale sentenza s'è appellata la con atto di citazione notificato il 6 settembre 2022. Pt_1
Con il primo motivo di appello ha contestato la valenza probatoria della nota 447 del 2019 prodotta Cont Cont dall' nel giudizio di primo grado, ritenendo che l' non avesse documentalmente provato alcun fatto impeditivo all'accertamento del credito reclamato, ossia “di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al appellante fino alla concorrenza del limite di spesa assegnato ex Pt_2 art 4 del contratto e, comunque prima di ottobre 2016”.
Con il secondo motivo l'appellante ha ritenuto non pertinente al giudizio de quo la decisione della Cassazione n. 27608 del 2019 richiamata dal Tribunale con la sentenza appellata, atteso che “la domanda avanzata dalla era qualificata come indebito arricchimento, Controparte_3
2 NRG 3677/2025
mentre il giudizio intrapreso dall'attuale appellante va inquadrato in un mera richiesta di pagamento”.
Con il terzo motivo l'appellante ha affermato che il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento al tetto di struttura, poiché, in ragione della c.d. continuità assistenziale, “la struttura privata accreditata non può assolutamente interrompere arbitrariamente le prestazioni fino al 31 Cont dicembre, se non previa comunicazione, da parte , di interruzione del servizio assistenziale”, Cont essendo sostanzialmente pattuito un tetto di spesa di branca, sicché “l' doveva documentare e provare di aver eseguito il predetto monitoraggio e, nel contempo depositare le determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico, con la conseguente applicazione della regressione tariffaria unica”.
Con il quarto e quinto motivo, la ha sostenuto che, contrariamente a quanto riscontrato dal Pt_1
Tribunale, nel giudizio di primo grado aveva negato, con la prima memoria istruttoria, di aver ricevuto le somme fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato, in quanto, con tale memoria istruttoria, asseriva di aver contestato specificamente la nota 447 del 2019.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha domandato a questa Corte di annullare la sentenza impugnata previa revoca della revoca del decreto ingiuntivo n. 1470/2019, condannando la controparte al pagamento delle spese di giustizia.
Cont 7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 febbraio 2024, l' ha resistito all'appello, sollevando nuovamente il difetto di legittimazione passiva che, a suo avviso, spetterebbe alla Regione Campania e ritenendo il gravame in ogni caso infondato.
Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte, “in via preliminare, di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in via subordinata di rinviare al Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata il presente giudizio al fine di integrare il contradittorio, in via ulteriormente subordinata, nel merito, ritenendo infondate le pretese avverse, confermare la sentenza appellata”.
8. All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
I. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Cont nuovamente riproposta dall' nel giudizio di appello, senza però la proposizione di uno specifico motivo di impugnazione incidentale. In ogni caso, se anche si volesse interpretare la riproposizione dell'eccezione come un motivo implicito di appello incidentale, va segnalato che lo stesso sarebbe Cont comune inammissibile essendosi l' ostituita tardivamente.
Cont Va, comunque, segnalato che l'eccezione dell' è infondata in quanto la recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni” (così Cass. civ. n. 23067/2016, Cass. civ. n. 21235/2019).
3 NRG 3677/2025
Pertanto, come già osservato dal Tribunale, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato Cont non può prescindere dalla considerazione dell'accordo contrattuale stipulato tra la e la struttura privata ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, al di fuori del quale nemmeno si Cont potrebbe ipotizzare la remunerazione del servizio, senza dimenticare che è l' ad essere l'ente che sostanzialmente riceve il budget per fare fronte alle obbligazioni contrattuali. Ciò che rileva, quindi, è che il la abbia agito sulla base del rapporto di accreditamento e del contratto Pt_1 Cont sottoscritto con l' esperendo un'azione di natura contrattuale alla quale la Regione Campania è estranea, con l'unica conseguenza possibile che è l'ente sanitario ad essere tenuto, ove si realizzino le condizioni contrattuali, al pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, e quindi, ad essere il soggetto legittimato passivo dell'azione promossa dalla Pt_1
II. Nel merito, il primo, il quarto ed il quinto motivo, esaminati congiuntamente in quanto strettamente correlati, risultano infondati.
Con essi, in sintesi, la ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 Cont ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa di struttura formulata dall' Cont Secondo l'appellante, l' non avrebbe adeguatamente provato il superamento del tetto di spesa, tenuto conto che la aveva tempestivamente contestato la nota n. 447 del 2019 con la quale Pt_1 Cont l' comunicava alla che era stata corrisposta la somma relativa al budget di spesa ad essa Pt_1 contrattualmente assegnato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa di struttura sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenendo incontestata la circostanza che la struttura privata aveva ricevuto per il 2017 la liquidazione dell'importo pari al relativo tetto di spesa di struttura contrattualmente pattuito.
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente motivato la propria pronuncia, osservando Cont che l' aveva dedotto che la struttura opposta aveva ricevuto pagamenti per un importo totale corrispondente al tetto di spesa contrattualmente stabilito. A fronte di tale specifica affermazione, la non ha contestato tali asserzioni, le quali, per tale motivo, risultavano incontestate e, dunque, Pt_1 provate. Il , in sostanza, avrebbe dovuto dedurre e provare di aver reso prestazioni per un Pt_2 importo inferiore al tetto di spesa di struttura, contrattualmente pattuito tra le parti, e di aver pertanto diritto al pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dall'appellante, circostanza che ha correttamente indotto il Tribunale ad accogliere Cont l'opposizione dell'
III. Il secondo motivo di impugnazione, diretto a contestare il richiamo da parte del Tribunale alla pronuncia della Cassazione n. 27608/2019, è infondato, in quanto il Tribunale, nel riportare un estratto di tale pronuncia della Cassazione, ha inteso avvalersene per evidenziare il principio di diritto secondo cui “la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”. Sicché, il richiamo a tale provvedimento della Cassazione risulta Cont essere pertinente alla controversia in esame, in cui l' aveva appunto eccepito un eccesso di prestazioni rispetto a quanto concordato.
IV. Infine, risulta altresì infondato il terzo motivo - con cui l'appellante sostiene che tra le parti sarebbe stato previsto solo un tetto di spesa di branca e non di struttura. Sul punto si osserva che l'art. 3 del contratto indicaespressamente il volume massimo delle prestazioni di Medicina
4 NRG 3677/2025
Cont Fisica e Riabilitativa “che la prevede di dover acquistare nel periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2017, dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre di ciascun anno”, mentre nell'art. 4 indica il limite di fatturato per il volume di prestazioni determinato all'art.
3. Sicché, essendo espressamente previsto dal contrato il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura privata, non vi può esser dubbio che tale limite si configuri come tetto di spesa di struttura e non di branca.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come successivamente modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 9.942,90, di cui:
Fase Importo (€)
Fase di studio 2.058,00
Fase introduttiva 1.418,00
Fase trattazione ed istruzione 1.700,00
Fase decisionale 3.470,00
Spese forfett. (15%) 1.296,90
Totale 9.942,90
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
VI. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1554/2022, pubblicata il 23 giugno 2022, proposto dalla
[...] nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
5 NRG 3677/2025
8.646,00 per compenso professionale ed € 1.296,90 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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