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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8733/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Venerina - Casa Comunale 95010 Santa Venerina CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029171930 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110056869088 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022892013 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014652878 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150018445460 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160061625949 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ader insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER e al Comune di Santa Venerina, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 293/2024/9029171930 (alleg. 1), notificata in data 11/09/2024, con cui l'Agente della riscossione per la provincia di Catania intima, dietro minaccia di esecuzione forzata, il pagamento (tra l'altro) dell'importo complessivo di € 3.685,01 (oltre oneri esattoriali accessori) relativo alle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella di pagamento n. 293/2011/0056869088 per Tarsu dell'anno 2009, di € 140,46; 2) cartella di pagamento n.
293/2013/0022892013 per Tarsu dell'anno 2011, di € 555,80; 3) cartella di pagamento n.
293/2015/0014652878 Tarsu dell'anno 2006, di € 783,36; 4) cartella di pagamento n. 293/2015/0018445460 per Tarsu dell'anno 2012, di € 1.436,29; 5) cartella di pagamento n. 293/2016/0061625949 per Tarsu dell'anno
2008, di € 769,10.
Il ricorrente deduce: l'omessa notificazione delle presupposte cartelle esattoriali;
l'illegittimità degli atti presupposti per maturata prescrizione.
L'ADER controdeduce: che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate a mezzo posta;
che prima dell'atto opposto in questa sede, la comparente aveva già interrotto il termine prescrizionale dei crediti richiesti con i seguenti atti interruttivi: Avi- 29320229003141365000 (doc.10) e Avi 29320229015939074000
(doc.11) tutte ritualmente notificate e non opposte da controparte;
che Legge stabilità del 2014 : che per quanto riguarda le cartelle notificate ante 2014 la L. n. 147 del 2013 co. 623 (legge di Stabilità 2014), che,
“al fine di consentire il versamento - in forma agevolata - delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014”, ha sospeso la riscossione ed il termine decadenziale e di prescrizione delle somme iscritte a ruolo per tutto il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e 15 giugno 2014.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 23.12.2025, rileva come risulti evidente la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale estintiva del credito, anche a decorrere dalla dichiarata data di notificazione delle cartelle stesse che sarebbe avvenuta in data 16/03/2012, 24/09/2013, 08/05/2015,
13/02/2016 e 25/01/2017.
Il Comune di Santa Venerina non si è costituito in giudizio.
Il collegio, alla pubblica udienza del 14.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato. L'ADER produce in atti le raccomandate di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento.
Per le cartelle di pagamento con numeri finali 9088, 2013, 5460 e 5949 non è maturata l'eccepita prescrizione in considerazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 1365, notificata a mezzo pec il 6.5.22, della L. n. 147 del 2013 co. 623, che ha sospeso i termini per mesi sei, e della normativa emergenziale
COVID19 che ha ne ha sospeso i termini fino al 31.12.2023.
Per la cartella di pagamento con numero finale 2878, non è maturata l'eccepita prescrizione in considerazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 9074, notificata a mezzo pec in data 12/12/2022, della L.
n. 147 del 2013 co. 623, che ha sospeso i termini per mesi sei, e della normativa emergenziale COVID19 che ha ne ha sospeso i termini fino al 31.12.2023.
Tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria e dell'intervenuta prescrizione dovevano essere avanzate in sede d'impugnazione delle predette intimazioni di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, liquidate in euro 450,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Presidente relatore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8733/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Venerina - Casa Comunale 95010 Santa Venerina CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029171930 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110056869088 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022892013 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014652878 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150018445460 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160061625949 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ader insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER e al Comune di Santa Venerina, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 293/2024/9029171930 (alleg. 1), notificata in data 11/09/2024, con cui l'Agente della riscossione per la provincia di Catania intima, dietro minaccia di esecuzione forzata, il pagamento (tra l'altro) dell'importo complessivo di € 3.685,01 (oltre oneri esattoriali accessori) relativo alle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella di pagamento n. 293/2011/0056869088 per Tarsu dell'anno 2009, di € 140,46; 2) cartella di pagamento n.
293/2013/0022892013 per Tarsu dell'anno 2011, di € 555,80; 3) cartella di pagamento n.
293/2015/0014652878 Tarsu dell'anno 2006, di € 783,36; 4) cartella di pagamento n. 293/2015/0018445460 per Tarsu dell'anno 2012, di € 1.436,29; 5) cartella di pagamento n. 293/2016/0061625949 per Tarsu dell'anno
2008, di € 769,10.
Il ricorrente deduce: l'omessa notificazione delle presupposte cartelle esattoriali;
l'illegittimità degli atti presupposti per maturata prescrizione.
L'ADER controdeduce: che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate a mezzo posta;
che prima dell'atto opposto in questa sede, la comparente aveva già interrotto il termine prescrizionale dei crediti richiesti con i seguenti atti interruttivi: Avi- 29320229003141365000 (doc.10) e Avi 29320229015939074000
(doc.11) tutte ritualmente notificate e non opposte da controparte;
che Legge stabilità del 2014 : che per quanto riguarda le cartelle notificate ante 2014 la L. n. 147 del 2013 co. 623 (legge di Stabilità 2014), che,
“al fine di consentire il versamento - in forma agevolata - delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014”, ha sospeso la riscossione ed il termine decadenziale e di prescrizione delle somme iscritte a ruolo per tutto il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e 15 giugno 2014.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 23.12.2025, rileva come risulti evidente la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale estintiva del credito, anche a decorrere dalla dichiarata data di notificazione delle cartelle stesse che sarebbe avvenuta in data 16/03/2012, 24/09/2013, 08/05/2015,
13/02/2016 e 25/01/2017.
Il Comune di Santa Venerina non si è costituito in giudizio.
Il collegio, alla pubblica udienza del 14.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato. L'ADER produce in atti le raccomandate di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento.
Per le cartelle di pagamento con numeri finali 9088, 2013, 5460 e 5949 non è maturata l'eccepita prescrizione in considerazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 1365, notificata a mezzo pec il 6.5.22, della L. n. 147 del 2013 co. 623, che ha sospeso i termini per mesi sei, e della normativa emergenziale
COVID19 che ha ne ha sospeso i termini fino al 31.12.2023.
Per la cartella di pagamento con numero finale 2878, non è maturata l'eccepita prescrizione in considerazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 9074, notificata a mezzo pec in data 12/12/2022, della L.
n. 147 del 2013 co. 623, che ha sospeso i termini per mesi sei, e della normativa emergenziale COVID19 che ha ne ha sospeso i termini fino al 31.12.2023.
Tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria e dell'intervenuta prescrizione dovevano essere avanzate in sede d'impugnazione delle predette intimazioni di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, liquidate in euro 450,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Presidente relatore