Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/05/2021, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00690/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Francesco Avino, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma di Venezia prot. n. 2016/49074, in data 29.01.2016, avente ad oggetto: "Denuncia inizio attività. Cambio d'uso di un'unità immobiliare da commerciale - negozio a residenziale - garage con opere. Diffida inizio lavori" ivi compresi i richiamati pareri della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia prot. n. 2015/532799, in data 19.11.2015 nonché dell'Ufficio Viabilità della Municipalità reso in data 21.12.2015;
del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 2015/468834, in data 16.10.2015; della nota del Comune di Venezia prot. n. 2015/510281 del 9.11.2015; delle due note del Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma di Venezia, entrambe datate 8.03.2016 e prive di numero di protocollo, indirizzate l'una alla Direzione Mobilità Ufficio Mobilità Terraferma di Mestre, l'altra alla Municipalità di Mestre Carpenedo Settore Tecnico; del parere reso in data 16.03.2016 dal Dirigente della direzione Mobilità e Trasporti di Venezia - Mestre; nonchè di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma di Venezia prot. n. 2016/265965, in data 6.06.2016, avente ad oggetto: "Denuncia inizio attività. Cambio d'uso di unità immobiliare da commerciale - negozio a residenziale - garage con opere. Diffida inizio lavori prot. gen. n. 2016/49074 del 29/01/2016 - Osservazioni" ivi compresi i pareri endoprocedimentali ivi richiamati; nonchè di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un locale commerciale situato al pianterreno di un edificio condominiale in Venezia Mestre, via Giordano Bruno, n. 37.
Intendendo adibirlo ad autorimessa ha presentato, in data 16 ottobre 2015 una SCIA per modificarne la destinazione d’uso.
Dopo aver integrato la documentazione su richiesta del Comune, in data 29 ottobre 2015, avviava i lavori.
In data 29 gennaio 2016, dopo circa tre mesi, il Comune ha sospeso i lavori sulla scorta del parere espresso dalla Direzione Mobilità e Trasporti il quale affermava di “non poter esprimere parere positivo considerata al centralità della via e la necessità, al fine di garantire un adeguato cono visuale, di eliminare non solo uno stallo di sosta ma almeno due; si evidenzia infatti che i veicoli provengono da nord verso sud circolando a senso unico e che pertanto la visibilità in uscita risulta condizionata dall’edificio contiguo e dall’uscita pedonale del palazzo”.
Il ricorrente, non condividendo il parere espresso, ha proposto istanza di riesame che il Comune ha respinto, confermando il precedente provvedimento, con atto in data 16 marzo 2016 sulla scorta delle seguenti motivazioni “- le manovre di ingresso, ma soprattutto quella di egresso, dovendo essere effettuate in retromarcia, non possono essere svolte con la massima visibilità, necessaria al fine di garantire l’avvistamento tempestivo dei pedoni;
diversamente da quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento edilizio, l’accesso carraio non risulta arretrato nemmeno di 1 metro compromettendo la sicurezza delle manovre”.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente impugna il provvedimento del 16 marzo 2016 articolando le seguenti censure:
1. Violazione art. 9 L. 122/1989, erronea o falsa applicazione degli artt. 3 e 22 del D.Lgs. 285/1992, degli artt. 44 e 46 D.P.R. 495/92. Erronea o falsa applicazione dell’art. 25 del Regolamento edilizio comunale adottato con D.C.C. n. 42/2015. Carenza o violazione di presupposto. Carenza di istruttoria. Violazione del principio di legalità ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
Ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989 le autorimesse nel sottosuolo ovvero nei locali siti al pianterreno dei fabbricati possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti vigenti. Il parere della Direzione Mobilità e Traffico su cui si fonda il provvedimento è, pertanto, illegittimo.
2. Violazione sotto altro profilo dell’art. 9 L. 122/1989, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria, sviamento. Difetto di motivazione.
Il Comune ha ritenuto ostativa la collocazione centrale della via, ma non ha considerato che essa costituisce una strada secondaria ad esclusivo servizio dei residenti dei condomìni che su di essa si affacciano. Contrariamente a quanto affermato dal Comune la visuale è libera anche senza eliminare un secondo stallo di sosta a pagamento in considerazione della conformazione della via.
3. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto, ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Il Comune ha autorizzato per un altro locale sito nelle vicinanze la modifica di destinazione d’uso da commerciale ad autorimessa che si trova nelle medesime condizioni: immissione attraverso un marciapiede ad uso pubblico ed ingresso su via Giordano Bruno ottenuto previa eliminazione degli stalli frontistanti.
4. Violazione dell’art. 9 L. 122/1989. Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento di potere, carenza di istruttoria. Difetto di motivazione e perplessità. Il ricorrente ritiene contraddittorie le motivazioni dei due dinieghi. Il primo era motivato in relazione alla centralità della via ed alla necessità, al fine di garantire un adeguato angolo visuale, di eliminare non solo uno stallo di sosta, ma almeno due”. Il secondo, invece, afferma che:
“- le manovre di ingresso, ma soprattutto quella di egresso, dovendo essere effettuate in retromarcia, non possono essere svolte con la massima visibilità, necessaria al fine di garantire l’avvistamento tempestivo dei pedoni;
- diversamente da quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento edilizio, l’accesso carraio non risulta arretrato nemmeno di 1 metro compromettendo la sicurezza delle manovre”.
Si tratta di motivazioni nuove rispetto a quelle originarie e comunque non fondate, atteso che alle problematiche evidenziate può porsi rimedio con l’installazione di segnalazione idonea ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 495/1992 e di un segnale luminoso collegato ad un cancello motorizzato come stabilito dalla D.G.C. 1811 del 25 novembre 1999.
5. Violazione degli artt. 22, 23, 27, 31 e ss. D.P.R. 380/2001 e degli artt. 19, 21-octies e 21-nonies L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione del contraddittorio e del principio di affidamento. Difetto di motivazione.
L’Amministrazione ha adottato il provvedimento inibitorio impugnato dopo la scadenza del termine di 30 giorni, senza motivare sulle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese e senza garantire il contraddittorio con l’interessato.
Successivamente, si pronunciava sull’istanza il Responsabile del Servizio Tecnico della Direzione Municipalità di Mestre – Carpenedo, esprimendo parere favorevole condizionato al rispetto della D.G.C. n. 1811 del 25.11.1999.
Ciononostante, con provvedimento 2016/265965 del 6.6.2016 il Comune rigettava l’istanza sulla scorta della seguente motivazione:
“visto il Parere del Dirigente del Settore Mobilità della Direzione Mobilità e Trasporti in data 16.3.2016, con prot. n. 2016/0138533 del 21.3.2016 si conferma quanto già comunicato nel parere prot. n. 532799 del 20/11/2015 per le seguenti ragioni:
- Le manovre di ingresso ma soprattutto di egresso, dovendo essere effettuate in retromarcia, non possono essere svolte con la massima visibilità, necessaria al fine di garantire l’avvistamento tempestivo dei pedoni;
- Diversamente da quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento edilizio l’accesso carraio non risulta arretrato nemmeno di 1 m compromettendo la sicurezza delle manovre”.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il suddetto diniego per i seguenti motivi:
1. Violazione della D.G.C. n. 1811 del 25.11.1999. violazione artt. 22 e 23 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.
Il diniego del Comune non tiene conto della posizione espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico della Direzione Municipalità di Mestre – Carpenedo, che aveva ritenuto assentibile l’intervento sia pure a condizione che fossero verificate le condizioni di scarso traffico previste dalla D.G.C. 1811.
2. Sono dedotto quali vizi di illegittimità derivata i motivi formulati con il ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Venezia contestando nel merito le avverse censure.
All’udienza del 23 marzo 2021, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso introduttivo non è fondato. L’art. 9 della Legge n. 122/89 non prevede alcuna deroga alle condizioni previste dagli strumenti urbanistici o dai regolamenti edilizi per garantire la sicurezza degli accessi alla strada, prevedendo, invece, la possibilità per i proprietari di immobili di realizzare nel sottosuolo degli stessi o in locali siti al piano terra parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
2. Sono, invece, fondate, le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria articolate negli altri motivi del ricorso introduttivo.
Sebbene, infatti, la prima ragione del diniego opposta dal Comune - secondo cui nelle manovre di uscita dall’autorimessa non v’è una piena visibilità dei veicoli in arrivo, ove siano mantenuti anche gli stalli di sosta a pagamento attigui a quello antistante l’accesso - appaia sufficientemente suffragata dalla foto 5 dell’allegato 2 all’istanza di riesame, dalla quale emerge chiaramente che la visuale del conducente è occlusa dalle macchine parcheggiate, tuttavia, come anche il Comune non ha omesso di riconoscere nelle proprie difese, tale situazione potrebbe essere rimediabile con opportuni accorgimenti volti a segnalare ai pedoni ed alle auto in transito la presenza dell’autovettura in uscita dall’autorimessa, tanto più che la medesima documentazione fotografica mostra una buona visibilità dell’ingresso dell’autorimessa dall’intersezione di immissione alla strada.
Anche la seconda motivazione posta a sostegno del provvedimento di diniego - ovvero la violazione dell’art. 25, comma 3, regolamento edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2015 - a causa dell’assenza della distanza di oltre un metro dalla strada - contrasta proprio con la medesima disposizione, nonché con l’art. 46, comma 4, reg. es. codice della strada e con la delibera di Giunta n. 1811/99. L’art. 25, comma 3, infatti, dopo aver previsto che gli accessi carrai a movimentazione telecomandata possono essere posti in arretramento ad almeno un metro dal filo strada, purchè provvisti di idonea segnalazione luminosa e di sistema di sicurezza a fotocellule, prevede che possano essere concesse deroghe previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale (“ 3. (…) Gli accessi carrai a movimentazione telecomandata potranno esser posti in arretramento dal filo strada (incluse le mobilità pedonali e ciclabili) di almeno un metro e devono essere provvisti di idonea segnalazione luminosa, di sistema di sicurezza a fotocellule, secondo la specifica normativa. Eventuali deroghe alle prescrizioni del presente comma potranno essere consentite previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale” ). Tali deroghe vanno valutate in relazione ai presupposti previsti dall’art. 46, comma 4, del reg. C.d.S. che prevede la possibilità di derogare all’arretramento degli accessi qualora le immissioni avvengano da strade con traffico estremamente limitato in cui le immissioni non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (“4. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso, nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare all’arretramento degli accessi e dall’utilizzo ei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione” ). Tale opzione non è stata in alcun modo considerata dal Comune nel corso dell’istruttoria, benchè né nella sede procedimentale né nel giudizio, le condizioni di applicabilità della suddetta deroga siano state specificatamente contestate.
Resta provato, pertanto, il difetto di motivazione e di istruttoria sulla sussistenza delle condizioni concrete di derogabilità alla distanza minima e della possibilità di introdurre sistemi alternativi per garantire la piena visibilità e sicurezza dell’immissione nella strada, che, in spirito di leale collaborazione, dovranno essere oggetto di prescrizione da parte del Comune.
3. Le residue censure possono essere assorbite.
4. In definitiva, il ricorso è fondato e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati sono annullati.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO