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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4186 2024 R.G. e vertente
TRA
, , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 20/04/1994, rappresentato e difeso, dall'avv. DE LEO FIORENTINO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 29/07/2024 il ricorrente rappresentava di essere già titolare di assegno di invalidità civile, ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e che, a seguito di visita medica di revisione, con giudizio negativo, la competente Commissione Inps di Messina sospendeva la prestazione.
Instaurato il giudizio di a.t.p., il c.t.u. trasmetteva la relazione peritale nella quale riconosceva un grado di invalidità civile nella misura del 75%, con decorrenza dal mese di settembre 2023, prevedendo, tuttavia e travalicando i limiti del mandato, la revisione dopo 12 mesi dalla data delle operazioni peritali (aprile
2025).
Chiedeva pertanto in questa sede il riconoscimento dei presupposti sanitari, già accertati in sede sommaria, con l'eliminazione della previsione circa la sottoposizione dell'interessato a successiva visita di revisione.
Nella contumacia dell'ente, regolarmente intimato, la causa viene così decisa.
2. Inammissibilità del giudizio di merito.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Occorre osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle
2 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso che occupa, è di tutta evidenza che nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito non è stata avanzata contestazione alcuna all'accertamento medico-legale effettuato dal c.t.u. nel corso del procedimento per a.t.p.
Il ricorso verte esclusivamente su una valutazione ulteriore del consulente che, in quanto esulante dal mandato peritale e non oggetto già ab origine dell'accertamento giudiziale, non avrebbe comunque inciso sul giudizio valutativo in sede di emissione del provvedimento di omologa.
Il difensore di parte ricorrente avrebbe ben potuto, in via eventuale, con la proposizione di istanze e conclusioni, far valere le proprie doglianze nel giudizio sommario evitando l'instaurazione della presente controversia.
Il ricorso è pertanto inammissibile demandando alla definizione del giudizio per a.t.p. le questioni inerenti l'accertamento sanitario.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 445 bis c.p.c. e la contumacia dell'ente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile,
- Nulla sulle spese.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4186 2024 R.G. e vertente
TRA
, , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 20/04/1994, rappresentato e difeso, dall'avv. DE LEO FIORENTINO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 29/07/2024 il ricorrente rappresentava di essere già titolare di assegno di invalidità civile, ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e che, a seguito di visita medica di revisione, con giudizio negativo, la competente Commissione Inps di Messina sospendeva la prestazione.
Instaurato il giudizio di a.t.p., il c.t.u. trasmetteva la relazione peritale nella quale riconosceva un grado di invalidità civile nella misura del 75%, con decorrenza dal mese di settembre 2023, prevedendo, tuttavia e travalicando i limiti del mandato, la revisione dopo 12 mesi dalla data delle operazioni peritali (aprile
2025).
Chiedeva pertanto in questa sede il riconoscimento dei presupposti sanitari, già accertati in sede sommaria, con l'eliminazione della previsione circa la sottoposizione dell'interessato a successiva visita di revisione.
Nella contumacia dell'ente, regolarmente intimato, la causa viene così decisa.
2. Inammissibilità del giudizio di merito.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Occorre osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle
2 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso che occupa, è di tutta evidenza che nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito non è stata avanzata contestazione alcuna all'accertamento medico-legale effettuato dal c.t.u. nel corso del procedimento per a.t.p.
Il ricorso verte esclusivamente su una valutazione ulteriore del consulente che, in quanto esulante dal mandato peritale e non oggetto già ab origine dell'accertamento giudiziale, non avrebbe comunque inciso sul giudizio valutativo in sede di emissione del provvedimento di omologa.
Il difensore di parte ricorrente avrebbe ben potuto, in via eventuale, con la proposizione di istanze e conclusioni, far valere le proprie doglianze nel giudizio sommario evitando l'instaurazione della presente controversia.
Il ricorso è pertanto inammissibile demandando alla definizione del giudizio per a.t.p. le questioni inerenti l'accertamento sanitario.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 445 bis c.p.c. e la contumacia dell'ente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile,
- Nulla sulle spese.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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