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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 20/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco Salvatori Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa Federica Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA PASQUALE BALISTRERI, ha
[...] pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale dell'
[...]
, (C.F. , P.IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
corrente in Canicattì (AG), via Regina Elena n. 75, iscritta nel registro delle imprese con numero di iscrizione n. REA AG-143675, avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole di cereali, olivicole, frutticole e vitivinicole. Controparte_2
*******
Il Tribunale visto il provvedimento del 2.5.2025, con cui il G.D. si è riservato di riferire al Collegio;
esaminato il fascicolo in epigrafe;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell' , depositato in data 10/05/2025 da Controparte_1 [...]
esponente crediti per complessivi € 1.809.122,60, Parte_1 derivanti da mutuo agrario fondiario del 21.4.2005; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
riferito che il debitore si è costituito eccependo:
1 - l'inesistenza del diritto di credito vantato e del diritto ad agire;
“il credito presuntivamente vantato dalla è assolutamente non provato nell'ammontare in mancanza di Pt_1 documentazione attestante l'entità dello stesso a tacer del fatto che l'istante è privo di legittimazione attiva e della titolarità del credito sempre in assenza di alcun supporto probatorio”;
- la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione giudiziale trattandosi di impresa agricola (“la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'impresa agricola, come definita dall'art.
2135 c.c., sia esclusa dall'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento nella normativa ormai abrogata“); come emerge dall'oggetto sociale, dalla circostanza che il legale rappresentante è sempre stata iscritta nel cassetto previdenziale dei
Lavoratori autonomi agricoli e dall'esame della documentazione contabile fornita;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente (va sottolineato, al riguardo, che la legittimazione a proporre ricorso ex art. 37 co. II CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale: v. Cass., SS.UU., 1521/2013 e Cass. 11421/2014 per l'art. 6 l.f.); riferito, in particolare, per ciò che riguarda la contestata titolarità del credito, che dalla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2022 si evince la cessione dei crediti classificati come
“sofferenze” da MPS all'odierna ricorrente e che non è contestato il mancato pagamento delle rate idoneo a integrare tale definizione (e d'altronde, il medesimo rapporto è stato portato a fondamento della procedura esecutiva 109/2014 Trib. Caltanissetta); che ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (tra le altre, Cass. n. 31118/2017 e n. 15884/2019); che in ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione, la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. Cass. n° 4453/2018 e n°13548/2017); considerato che si tratta di impresa agricola;
2 riferito che quest'ultima può - in caso di insolvenza - essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, purché l'attività commerciale assuma rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura;
con la precisazione che l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti è posto a carico del debitore (Corte appello Salerno sez. I, 23/09/2020, n.1039); riferito che il debitore costituito si è limitato a fornire elementi a supporto della prevalenza della vendita dei beni di propria produzione (“si evince lo svolgimento di attività agricola e di commercializzazione unicamente di prodotti propri come richiesto dall'art. 2153, comma
3, c.c., affermando l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale della e sponente. Quanto assunto trova pieno risconto dall'esame dei conti economici degli anni 2021-2022-2023 dai quali si desume come l'azienda ha svolto attività prevalentemente (in questo caso si può dire esclusivamente) agricola, cioè vendita di prodotti provenienti dai propri terreni agricoli (doc.4)” - cfr. note depositate in data 17.4.2025; chiarito che l'art. 2135 c.c. ricollega alla nozione di impresa agricola anche l'attività
(connessa) di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”; e che - pertanto - il fatto che la commercializzazione posta in essere dalla debitrice riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo - piuttosto che da terzi - attiene alla qualificazione dell'impresa quale agricola (non essendo a tal fine sufficiente l'iscrizione di una società come impresa agricola nel registro delle imprese, cfr.
Cass. Civ. sez. I, n.1577/2024) e non alla sua assoggettabilità alla disciplina della l.g.; ritenuto, conclusivamente, che il debitore non abbia provato la decisa prevalenza dell'attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto alle attività connesse di cui all'art.
2135, comma 3, c.c., come invece richiesto dalla giurisprudenza (tra cui, la stessa sentenza citata dal resistente: Cass. Civ. sez. I, n.21434/2024); ritenuto che l' è pertanto Controparte_1
soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che il debitore non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
3 premesso che, secondo quanto prescritto dall'art. cit., gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità alla l.g., mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità previsti dalla norma in questione;
considerato, in ogni caso, che il debito esposto dal creditore per circa € 1.800.000 depone, da solo, per il superamento della soglia sub c); considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per oltre € 110.000;
ritenuto che
tali elementi, unitamente alla chiusura dell'attività di impresa, dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la dichiarazione di fallimento della società comporta, ai sensi dell'art. 256 CCII, il fallimento del socio illimitatamente responsabile;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
4 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
, (C.F. , P.IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
corrente in Canicattì (AG), via Regina Elena n. 75, iscritta nel registro delle imprese con numero di iscrizione n. REA AG-143675, avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole di cereali, olivicole, frutticole e vitivinicole. Controparte_2
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Verro;
nomina
Curatore il dott. con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
5 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro
6 caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 13.11.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
7 quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco Salvatori Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa Federica Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA PASQUALE BALISTRERI, ha
[...] pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale dell'
[...]
, (C.F. , P.IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
corrente in Canicattì (AG), via Regina Elena n. 75, iscritta nel registro delle imprese con numero di iscrizione n. REA AG-143675, avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole di cereali, olivicole, frutticole e vitivinicole. Controparte_2
*******
Il Tribunale visto il provvedimento del 2.5.2025, con cui il G.D. si è riservato di riferire al Collegio;
esaminato il fascicolo in epigrafe;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell' , depositato in data 10/05/2025 da Controparte_1 [...]
esponente crediti per complessivi € 1.809.122,60, Parte_1 derivanti da mutuo agrario fondiario del 21.4.2005; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
riferito che il debitore si è costituito eccependo:
1 - l'inesistenza del diritto di credito vantato e del diritto ad agire;
“il credito presuntivamente vantato dalla è assolutamente non provato nell'ammontare in mancanza di Pt_1 documentazione attestante l'entità dello stesso a tacer del fatto che l'istante è privo di legittimazione attiva e della titolarità del credito sempre in assenza di alcun supporto probatorio”;
- la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione giudiziale trattandosi di impresa agricola (“la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'impresa agricola, come definita dall'art.
2135 c.c., sia esclusa dall'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento nella normativa ormai abrogata“); come emerge dall'oggetto sociale, dalla circostanza che il legale rappresentante è sempre stata iscritta nel cassetto previdenziale dei
Lavoratori autonomi agricoli e dall'esame della documentazione contabile fornita;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente (va sottolineato, al riguardo, che la legittimazione a proporre ricorso ex art. 37 co. II CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale: v. Cass., SS.UU., 1521/2013 e Cass. 11421/2014 per l'art. 6 l.f.); riferito, in particolare, per ciò che riguarda la contestata titolarità del credito, che dalla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2022 si evince la cessione dei crediti classificati come
“sofferenze” da MPS all'odierna ricorrente e che non è contestato il mancato pagamento delle rate idoneo a integrare tale definizione (e d'altronde, il medesimo rapporto è stato portato a fondamento della procedura esecutiva 109/2014 Trib. Caltanissetta); che ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (tra le altre, Cass. n. 31118/2017 e n. 15884/2019); che in ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione, la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. Cass. n° 4453/2018 e n°13548/2017); considerato che si tratta di impresa agricola;
2 riferito che quest'ultima può - in caso di insolvenza - essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, purché l'attività commerciale assuma rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura;
con la precisazione che l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti è posto a carico del debitore (Corte appello Salerno sez. I, 23/09/2020, n.1039); riferito che il debitore costituito si è limitato a fornire elementi a supporto della prevalenza della vendita dei beni di propria produzione (“si evince lo svolgimento di attività agricola e di commercializzazione unicamente di prodotti propri come richiesto dall'art. 2153, comma
3, c.c., affermando l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale della e sponente. Quanto assunto trova pieno risconto dall'esame dei conti economici degli anni 2021-2022-2023 dai quali si desume come l'azienda ha svolto attività prevalentemente (in questo caso si può dire esclusivamente) agricola, cioè vendita di prodotti provenienti dai propri terreni agricoli (doc.4)” - cfr. note depositate in data 17.4.2025; chiarito che l'art. 2135 c.c. ricollega alla nozione di impresa agricola anche l'attività
(connessa) di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”; e che - pertanto - il fatto che la commercializzazione posta in essere dalla debitrice riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo - piuttosto che da terzi - attiene alla qualificazione dell'impresa quale agricola (non essendo a tal fine sufficiente l'iscrizione di una società come impresa agricola nel registro delle imprese, cfr.
Cass. Civ. sez. I, n.1577/2024) e non alla sua assoggettabilità alla disciplina della l.g.; ritenuto, conclusivamente, che il debitore non abbia provato la decisa prevalenza dell'attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto alle attività connesse di cui all'art.
2135, comma 3, c.c., come invece richiesto dalla giurisprudenza (tra cui, la stessa sentenza citata dal resistente: Cass. Civ. sez. I, n.21434/2024); ritenuto che l' è pertanto Controparte_1
soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che il debitore non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
3 premesso che, secondo quanto prescritto dall'art. cit., gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità alla l.g., mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità previsti dalla norma in questione;
considerato, in ogni caso, che il debito esposto dal creditore per circa € 1.800.000 depone, da solo, per il superamento della soglia sub c); considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per oltre € 110.000;
ritenuto che
tali elementi, unitamente alla chiusura dell'attività di impresa, dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la dichiarazione di fallimento della società comporta, ai sensi dell'art. 256 CCII, il fallimento del socio illimitatamente responsabile;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
4 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
, (C.F. , P.IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
corrente in Canicattì (AG), via Regina Elena n. 75, iscritta nel registro delle imprese con numero di iscrizione n. REA AG-143675, avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole di cereali, olivicole, frutticole e vitivinicole. Controparte_2
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Verro;
nomina
Curatore il dott. con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
5 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro
6 caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 13.11.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
7 quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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