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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Luca MARCHESINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, piazza della Resistenza, n. 1;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), assistita CP_1 C.F._2
e difesa in giudizio dall' Avv. Caterina CATERINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Collegio di Spagna, n. 7/2; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, attribuzione del cognome paterno e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e nel 2019 hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale durata diversi mesi. Dal rapporto è nato il [...], inizialmente riconosciuto Persona_1 soltanto dalla madre. pagina 1 di 5
2. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 il signor a chiesto che: Pt_1
- sia emessa pronuncia che tenga luogo del consenso materno per consentirgli di riconoscere il minore e sia attribuito il proprio cognome in aggiunta a Persona_1 quello materno;
- il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocato presso la madre;
- sia disposto che egli possa incontrare il bambino: a) per due giorni alla settimana, anche non consecutivi;
b) per due fine settimana al mese, da venerdì sera a domenica sera;
c) in estate, al pari della madre, due settimane consecutive;
d) nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di 275,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio contestando tutte le allegazioni di Parte_2 controparte, non opponendosi al riconoscimento del bambino da parte del padre, purchè non contrario agli interessi del medesimo, e domandando che:
- in via principale:
• sia rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere per Per_1
l'attribuzione del cognome paterno accanto al proprio;
• il figlio le sia affidato in forma esclusiva;
• sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle per il mantenimento ordinario del minore la somma mensile di 275,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in via riconvenzionale sia determinata una somma quale rimborso da parte del signor per il mantenimento ordinario e straordinario di dalla nascita a Pt_1 Per_1 febbraio 2024. Nell'udienza del 3 luglio 2025 la Giudice ha dato atto che era intervenuto il riconoscimento del bambino da parte del signor e, in via provvisoria e Pt_1 urgente:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere il bimbo tutti i lunedì e i martedì dall'uscita dalla scuola materna, dove andrà a prenderlo, alla sera alle 20,30, con obbligo di riportarlo a casa della madre dopo averlo lavato e avere cenato con lui;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre per il contributo al mantenimento ordinario del minore la somma mensile di 275,00 euro, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art. 337 sexies;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. pagina 2 di 5 Nell'udienza del 16 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 10 ottobre 2025. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) dispone che il minore assuma il cognome " , in luogo di " , Parte_3 Per_1 prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare tra loro ponendo in essere, congiuntamente o disgiuntamente, ogni necessario adempimento affinché il cambiamento del cognome avvenga entro 60 giorni dalla firma dell'accordo;
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore prevalentemente presso la madre a Bologna, in via Giotto, n. 11, dove manterrà la propria residenza;
3) dispone che il padre possa incontrare il bambino:
- tutti i lunedì e i martedì dall'uscita dalla scuola materna, dove andrà a prenderlo, alla sera alle 20,30, con obbligo di riportarlo a casa della madre dopo averlo lavato e cenato con lui;
- in considerazione degli attuali turni lavorativi del signor nelle festività Pt_1 natalizie, pasquali e in estate, fermo il predetto calendario di frequentazione, i genitori collaboreranno tra loro al fine di consentire a che padre e figlio possano trascorre periodi di tempo assieme, adeguandoli all'esigenze lavorative e familiari di entrambi i genitori;
- allorquando il signor arà in grado di stabilizzare i propri turni lavorativi Pt_1
e potrà assicurare la presenza necessaria: a) nelle festività natalizie almeno sette giorni consecutivi in cui siano compreso ad anni alterni il 25 dicembre;
in caso di disaccordo sull'alternanza, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
pagina 3 di 5 b) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui sia inclusa ad anni alterni la Domenica di Pasqua;
in caso di disaccordo sull'alternanza, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
c) in estate almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prende atto che i genitori si impegnano a garantire, mantenere e incentivare un rapporto anche con gli ascendenti di entrambi, non ostacolandone i relativi momenti di visita e frequentazione;
5) a decorrere della data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di pagare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di 275,00 euro, Per_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorso dalla domanda, pone a carico delle parti l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 4 di 5 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che per il mantenimento ordinario e straordinario pregresso, a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni relativa eventuale pendenza, il signor verserà alla signora la somma complessiva di Pt_1 Per_1
6.000,00 euro che corrisponderà in ottanta rate mensili di 75,00 euro, versandoli col mantenimento ordinario, fino ad esaurimento dell'importo riconosciuto. A fronte del regolare pagamento di tali rate, la madre rinuncia a qualsivoglia domanda inerente pregresse contribuzioni/spese per;
Per_1
8) prende atto che il padre acconsente a che la sua quota del 50% dell'assegno Unico INPS venga mantenuta esclusivamente in capo alla madre;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) prende atto che entrambe le parti prestano il consenso per il rinovo e/o rilascio del passaporto del minore;
11) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 22 ottobre 2025.
La Giudice rel. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Luca MARCHESINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, piazza della Resistenza, n. 1;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), assistita CP_1 C.F._2
e difesa in giudizio dall' Avv. Caterina CATERINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Collegio di Spagna, n. 7/2; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, attribuzione del cognome paterno e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e nel 2019 hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale durata diversi mesi. Dal rapporto è nato il [...], inizialmente riconosciuto Persona_1 soltanto dalla madre. pagina 1 di 5
2. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 il signor a chiesto che: Pt_1
- sia emessa pronuncia che tenga luogo del consenso materno per consentirgli di riconoscere il minore e sia attribuito il proprio cognome in aggiunta a Persona_1 quello materno;
- il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocato presso la madre;
- sia disposto che egli possa incontrare il bambino: a) per due giorni alla settimana, anche non consecutivi;
b) per due fine settimana al mese, da venerdì sera a domenica sera;
c) in estate, al pari della madre, due settimane consecutive;
d) nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di 275,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio contestando tutte le allegazioni di Parte_2 controparte, non opponendosi al riconoscimento del bambino da parte del padre, purchè non contrario agli interessi del medesimo, e domandando che:
- in via principale:
• sia rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere per Per_1
l'attribuzione del cognome paterno accanto al proprio;
• il figlio le sia affidato in forma esclusiva;
• sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle per il mantenimento ordinario del minore la somma mensile di 275,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in via riconvenzionale sia determinata una somma quale rimborso da parte del signor per il mantenimento ordinario e straordinario di dalla nascita a Pt_1 Per_1 febbraio 2024. Nell'udienza del 3 luglio 2025 la Giudice ha dato atto che era intervenuto il riconoscimento del bambino da parte del signor e, in via provvisoria e Pt_1 urgente:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere il bimbo tutti i lunedì e i martedì dall'uscita dalla scuola materna, dove andrà a prenderlo, alla sera alle 20,30, con obbligo di riportarlo a casa della madre dopo averlo lavato e avere cenato con lui;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre per il contributo al mantenimento ordinario del minore la somma mensile di 275,00 euro, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art. 337 sexies;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. pagina 2 di 5 Nell'udienza del 16 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 10 ottobre 2025. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) dispone che il minore assuma il cognome " , in luogo di " , Parte_3 Per_1 prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare tra loro ponendo in essere, congiuntamente o disgiuntamente, ogni necessario adempimento affinché il cambiamento del cognome avvenga entro 60 giorni dalla firma dell'accordo;
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore prevalentemente presso la madre a Bologna, in via Giotto, n. 11, dove manterrà la propria residenza;
3) dispone che il padre possa incontrare il bambino:
- tutti i lunedì e i martedì dall'uscita dalla scuola materna, dove andrà a prenderlo, alla sera alle 20,30, con obbligo di riportarlo a casa della madre dopo averlo lavato e cenato con lui;
- in considerazione degli attuali turni lavorativi del signor nelle festività Pt_1 natalizie, pasquali e in estate, fermo il predetto calendario di frequentazione, i genitori collaboreranno tra loro al fine di consentire a che padre e figlio possano trascorre periodi di tempo assieme, adeguandoli all'esigenze lavorative e familiari di entrambi i genitori;
- allorquando il signor arà in grado di stabilizzare i propri turni lavorativi Pt_1
e potrà assicurare la presenza necessaria: a) nelle festività natalizie almeno sette giorni consecutivi in cui siano compreso ad anni alterni il 25 dicembre;
in caso di disaccordo sull'alternanza, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
pagina 3 di 5 b) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui sia inclusa ad anni alterni la Domenica di Pasqua;
in caso di disaccordo sull'alternanza, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
c) in estate almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prende atto che i genitori si impegnano a garantire, mantenere e incentivare un rapporto anche con gli ascendenti di entrambi, non ostacolandone i relativi momenti di visita e frequentazione;
5) a decorrere della data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di pagare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di 275,00 euro, Per_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorso dalla domanda, pone a carico delle parti l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 4 di 5 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che per il mantenimento ordinario e straordinario pregresso, a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni relativa eventuale pendenza, il signor verserà alla signora la somma complessiva di Pt_1 Per_1
6.000,00 euro che corrisponderà in ottanta rate mensili di 75,00 euro, versandoli col mantenimento ordinario, fino ad esaurimento dell'importo riconosciuto. A fronte del regolare pagamento di tali rate, la madre rinuncia a qualsivoglia domanda inerente pregresse contribuzioni/spese per;
Per_1
8) prende atto che il padre acconsente a che la sua quota del 50% dell'assegno Unico INPS venga mantenuta esclusivamente in capo alla madre;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) prende atto che entrambe le parti prestano il consenso per il rinovo e/o rilascio del passaporto del minore;
11) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 22 ottobre 2025.
La Giudice rel. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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