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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 798/2024 del R.A.C.C. in data
29/04/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2024
d a
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZARRILLO MICHELE, giusto mandato in atti,
ATTORI/OPPONENTI
c o n t r o
- (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), P.IVA_2
e
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FEDERICO BATTESTA e dell'avv. LAURA
PRESOT, giusto mandato in atti
CONVENUTI/OPPOSTI
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta in decisione all'udienza del 23/05/2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni
Pag. 1 contraria istanza, eccezione e deduzione: -in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito stante la competenza del Tribunale di Bari e/o del Tribunale di Venezia e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 200/2024; -nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n. 200/2024, emesso dal Tribunale di
Pordenone, per i motivi di cui in narrativa;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni spiegate, il rigetto della domanda riconvenzionale perché nulla;
-invia gradata si chiede la riduzione in via equitativa ex art 1384 cc della clausola penale;
-Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali da riconoscersi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. Salvi tutti i diritti”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “IN VIA PREGIUDIZIALE. 1) Per quanto esposto in narrativa, si chiede che il Giudice, compatibilmente con il proprio ruolo,
Voglia anticipare la prima udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore. 2) Accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Pordenone, per quanto esposto in narrativa, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso proposta, con ogni conseguenza di legge. IN VIA PRELIMINARE. Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 200/24 opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. IN VIA
PRINCIPALE. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
e del Sig. , in solido tra loro, per quanto Controparte_1 Parte_1 esposto in narrativa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2024 e confermare il decreto medesimo. IN VIA SUBORDINATA. 1) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale di e del Sig. Controparte_1 Parte_1 per quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare i predetti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Parte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] CP_4
, nonché del Sig. in proprio, nella misura di €
[...] Controparte_4
100.000,00 o di quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino al saldo effettivo. 2) Nella denegata ipotesi in
Pag. 2 cui si ritenesse di dover ridurre l'ammontare della penale contrattualmente stabilita, condannare e del Sig. , in solido Controparte_1 Parte_1
tra loro, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa in favore di , in persona del Presidente e Parte_2
legale rappresentante , nonché del Sig. Controparte_4 Controparte_4
in proprio. IN VIA RICONVENZIONALE. Accertato e dichiarato, per quanto esposto in narrativa, l'inadempimento contrattuale di CP_1
e del Sig. con riferimento alla penale prevista per la
[...] Parte_1 mancata realizzazione dell'evento nell'anno 2024, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso avanzate e condannare e Controparte_1 Pt_1
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 100.000,00 o di
[...]
quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di penale per
l'inadempimento contrattuale, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs n.
231/02 dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino al saldo effettivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso per d.i. n. 200/2024 di data 18.03.24, reso nel procedimento R.G. n. 516/2024, il Tribunale di Pordenone ingiungeva “[…]
a (C.F. ) e a (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
) di pagare, in solido fra loro, a C.F._1 [...]
(C.F. )e a Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), per le causali di cui al Controparte_4 C.F._2
ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di € 100.000,00, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Il ricorso per d.i. e il decreto venivano notificati a e Controparte_1
a in data 19.03.24. Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, e a Controparte_1 Pt_1
proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data
[...]
26.04.24.
Pag. 3 Parte attrice/opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per nullità della clausola di cui al punto 18 dell'accordo di collaborazione, nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e in subordine chiedeva la riduzione della penale come contrattualmente convenuta per manifesta eccessività.
Si costituiva parte convenuta/opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione la conferma del d.i. opposto e formulando domanda in via riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 100.000,00 o di quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di penale per l'inadempimento contrattuale anche relativamente all'anno 2024.
Le parti depositavano poi le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
A seguito dell'udienza del 29 novembre 2024 il G.I. con provvedimento reso fuori udienza non concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, non ammetteva le istanze istruttorie come formulate dalle parti, e fissava avanti a sé l'udienza del 23 maggio 2025 ad ore 11,30 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 23 maggio 2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione così come formulata da parte attrice/opponente non appare fondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Sull'eccezione di incompetenza come formulata da parte attrice/opponente si osserva quanto segue.
Una clausola di competenza territoriale esclusiva, anche nota come
“foro esclusivo”, è una disposizione contrattuale che stabilisce, in modo chiaro e inequivocabile, che un determinato tribunale (o giudice) è l'unico competente a risolvere eventuali controversie derivanti da quel contratto.
Questa clausola ha l'effetto di escludere la competenza di tutti gli altri tribunali che sarebbero altrimenti competenti secondo le regole generali del diritto civile.
Si osserva come dall'invocato contratto di collaborazione, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, emerga proprio quella volontà
Pag. 4 concorde espressa e univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa: la clausola oggetto di contesa recita, infatti, che “Per ogni controversia riguardante
l'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente accordo e di ogni altra integrazione e/o modifica d'intesa tra le parti…sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pordenone”.
Leggendo l'art. 18 del contratto tra le parti (cfr. doc. 4) si evince la chiara volontà delle parti di adire il foro di Pordenone in via esclusiva, e si evidenzia come tale clausola sia stata specificamente sottoscritta da ambo le parti, con la specifica indicazione “[…] 18 (Foro competente esclusivo)”.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il contratto stipulato tra le parti in data 12 agosto 2022 è un contratto di comunione di scopo: anche se il concetto di “comunione di scopo” è spesso associato ai contratti plurilaterali, un contratto con due parti può anch'esso essere definito “a comunione di scopo” se le parti collaborano per raggiungere un obiettivo comune. L'elemento chiave è la collaborazione e l'interdipendenza tra le parti, non il numero di soggetti coinvolti.
Il contratto stipulato tra le parti risulta ancora valido ed efficace: nessuna parte risulta averlo impugnato, né risulta che le stesse abbiano agito per sentir pronunciare la sua risoluzione.
L'inadempimento in un contratto con comunione di scopo significa che una delle parti non adempie le proprie obbligazioni previste nel contratto, con conseguenze sulla realizzazione dello scopo comune che le parti perseguono. La disciplina generale dell'inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive si applica anche ai contratti con comunione di scopo, con alcune specificità.
La presenza di un obiettivo comune rende più rilevante l'inadempimento di una parte, poiché può influire sulla realizzazione dello scopo per il quale il contratto è stato stipulato.
L'inadempimento deve essere grave, ovvero essenziale per la realizzazione dello scopo comune, per poter dare luogo alla risoluzione del contratto.
Pag. 5 Nel caso di specie parte convenuta/opposta non ha agito per chiedere la risoluzione del contratto, ma per chiederne l'adempimento sotto forma di pagamento della penale convenuta per l'inadempimento.
L'inadempimento di parte opponente risulta documentalmente provato:
- con e-mail del 12.05.23 comunicava a che la Pt_1 CP_4
Direzione Regionale Musei Campania aveva approvato il Master
Plan dell'evento; con e-mail del 13.05.23 (cfr. doc. 8) CP_4
segnalava però tutta una serie di problematiche riguardanti la creazione del sito web da parte di e, quindi, di CP_1
Pt_1
- in data 30.05.23 comunicava telefonicamente al Pt_1
di non voler più proseguire con l'organizzazione di CP_4
“Master of Streetball”, per asseriti problemi personali e difficoltà gestionali [circostanza non contestata da parte attrice/opponente];
- dopo che con e-mail del 06.06.23 (cfr. doc. 9), Pt_1
specificava le asserite criticità e le difficoltà, anche personali, che stava incontrando nell'organizzazione dell'evento, il – CP_4 per venire incontro al e salvare “Master of Streetball” Pt_1
proponeva di ridimensionarlo, realizzando solo le attività essenziali e più importanti tra quelle previste dal contratto, riepilogandole con e-mail di pari data (cfr. doc. 10);
- poiché continuava a non assumere una posizione chiara e Pt_1
definita, invitava per il tramite CP_4 CP_1 dell'avvocato Battesta, ad adempiere all'Accordo di
Collaborazione, a mezzo P.E.C. dd. 12.06.23 (cfr. doc. 11);
- confermava testualmente che “[…] l'evento sportivo Pt_1
MASTER OF STREETBALL 2023 verrà regolarmente realizzato all'interno dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere nelle date previste (25-26- 27 Agosto 2023), con le specifiche presentate nel progetto (Master Plan) e da Voi già approvate”, e ciò con comunicazione ufficiale dd. 21.06.23 (cfr. doc. 12) inviata alla Soprintendenza, specificamente alla Direzione Regionale
Pag. 6 Musei Campania Ministero della Cultura e alla Direzione dell'Anfiteatro Campano di S.Maria Capua Vetere”;
- anche per il tramite del proprio legale avvocato Zarrillo,
continuava a garantire che c'era tutto l'interesse a CP_1 realizzare l'evento e che si stava adoperando con grande Pt_1
impegno a tal fine. In particolare, l'Avv. Zarrillo, sottolineando il
“[…] fine collaborativo per cercare di arrivare alla realizzazione dell'evento” con P.E.C. del 6.07.23 (cfr. doc.13), provvedeva a riepilogare le attività svolte e in corso di svolgimento funzionali alla buona riuscita di “Master of Streetball”;
- l'impegno del per la realizzazione dell'evento veniva Pt_1
ribadito nuovamente, e per l'ennesima volta, con P.E.C. del
20.07.23 (cfr. doc. 15) indirizzata al “Caro presidente CP_4
il mio impegno, ufficialmente, è quello di Controparte_4
portate a termine l'evento all'interno dell'Anfiteatro Campano, pertanto, sto proseguendo da mesi in tale attività con la speranza che i lavori finiscano e che le autorizzazioni e la concessione arrivino in tempo. Come già concordato tra noi ti chiedo di poter anticipare la cifra che sarà richiesta dalla affinché si Pt_3 possa ottenere la relativa concessione”;
- solo pochi giorni più tardi, con P.E.C. del 27.07.23 (cfr. Pt_1
doc. 16), comunicava alla Soprintendenza, precisamente alla
Direzione Regionale Musei Campania Ministero della Cultura, e anche al la c.d. “non Controparte_5 fattibilità dell'evento” per l'anno 2023, affermando di poterlo realizzare solo con un differimento di un anno nel 2024;
- in riscontro, con P.E.C. dd. 02.08.23 (cfr. doc. 17), la Direzione
Regionale Musei Campania prendeva atto della decisione di
“[…] nonostante le molteplici interlocuzioni e i CP_1 sopralluoghi con i soggetti interessati”.
Non convincente appare il tentativo operato da parte opponente di addossare la responsabilità della mancata organizzazione del torneo alla condotta tenuta dalla per le seguenti Controparte_6
ragioni:
Pag. 7 1) la Soprintendenza aveva già chiaramente comunicato che le opere di ristrutturazione dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere sarebbero state completate entro il 31 luglio 2023, in tempo, quindi, per l'evento;
2) essendo il termine ultimo per l'affidamento dell'Anfiteatro a stabilito per il 1° agosto 2023, a parte opponente sarebbe bastato CP_1
attendere qualche giorno per avere la conferma – o la smentita – circa l'effettiva disponibilità della struttura;
in ogni caso, ove effettivamente non fosse stato possibile accedere all'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere per fatto e colpa della Soprintendenza, ciò sarebbe stato imputabile all'Ente pubblico, con ogni eventuale possibilità di rivalsa.
Alla luce però della comunicazione di annullamento di data 27.07.23
(cfr. doc. 16), ogni responsabilità ricade[va] su che, senza alcun CP_1
giustificato motivo, non aveva nemmeno atteso il termine ultimo dei lavori di cui disponeva la Soprintendenza.
Posto che tale iniziativa era di esclusiva provenienza di controparte, cioè di parte attrice/opponente, con P.E.C. dd. 29.07.23 (cfr. doc. CP_4
18) comunicava alla Soprintendenza (Direzione Regionale Musei Campania
Ministero della Cultura) e al di essere Controparte_5 completamente all'oscuro delle decisioni di sottolineando, con CP_1
riferimento alla possibilità di differimento di un anno dell'evento, che “[…] la perdita di credibilità e di reputazione e d'immagine sarebbe tale da impedire ogni possibilità di ripresentarsi come organizzatori dell'evento.
L'evento verrebbe definitivamente cancellato e mai più riproposto perché anche l'immagine dello stesso verrebbe irrimediabilmente compromessa”.
Parte convenuta/opposta con P.E.C. di data 31.07.23 (cfr. doc. 19) segnalava a controparte l'illegittimità della sua comunicazione alla
Soprintendenza e delle sue condotte precedentemente adottate. Nello specifico, si deplorava la decisione arbitraria di di annullare CP_1
l'evento 2023 e di proporre lo spostamento della prima edizione al 2024, posto che, una volta annullato l'evento 2023 lo stesso sarebbe stato definitivamente “bruciato” e quindi non più attuabile in futuro, e ciò senza contare la irrimediabile perdita di reputazione per la ricorrente.
Da quanto allegato e documentato [i documenti provengono in maggior parte dalla stessa parte inadempiente, cioè da di CP_1
Pag. 8 e quelli provenienti da OR, non sono stati contestati da Pt_1 controparte] da parte convenuta/opposta emerge l'esclusiva responsabilità di di che si è sottratta senza un giustificato motivo alle CP_1 Pt_1 obbligazioni assunte con il contratto di collaborazione dell'agosto 2022 determinando così il fallimento dell'evento programmato per l'anno 2023: senza la disponibilità dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione sportiva non vi poteva essere alcun evento sportivo, a maggior ragione senza un minimo preavviso per reperire un luogo alternativo.
Si osserva che la decisione sull'ubicazione dell'evento era stata lasciata a [circostanza non contestata da parte opponente] in CP_1
quanto alla stessa competeva sia il rapporto con Amministrazioni ed Enti competenti, sia il budget di spesa organizzativo.
Corretta appare, quindi, la richiesta di parte convenuta/opposta di richiedere per l'anno 2023 il pagamento della penale contrattualmente prevista
Il potere che il Giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'art. 1384
c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte [nel caso di specie parte attrice/opponente], in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio.
L'eventuale riduzione della penale eccessiva non può basarsi su un astratto giudizio di valore, bensì deve fondarsi all'interesse che le parti hanno inteso preventivamente tutelare con la stipula della penale e che sono state poste in condizione di manifestare, provare e dibattere nel processo.
Le circostanze rilevanti rispetto all'individuazione e misurazione di tale interesse possono essere estrinseche rispetto al contenuto del contratto e non è possibile giudicare equamente ex 1384 c.c. in difetto della prospettazione di parte cui faccia seguito la possibilità del contraddittorio.
Inoltre, non si può trascurare di ricordare che il giudizio di riduzione troverà ulteriori difficoltà qualora l'interesse sotteso alla stipula della penale non sia direttamente suscettibile di valutazione economica, ma sia stato
«patrimonializzato» proprio in virtù della pattuizione della penale.
Pag. 9 In tali casi sarà più difficile per il giudice sindacare l'eccessività della penale, tenuto conto che non vi è altro parametro che la valutazione convenzionale delle parti.
Nel caso di specie parte attrice/opponente, che è risultata la parte inadempiente, nulla ha dedotto di significativo per giustificare una riduzione della penale per l'anno 2023, anzi dallo svolgimento dei fatti è risultato un inadempimento particolarmente grave di parte opponente che si è letteralmente sfilata dagli impegni assunti a pochi giorni dall'evento, dopo aver fino all'ultimo garantito a controparte che l'evento, per quanto di propria spettanza, si sarebbe svolto.
Ciò che, invece, non appare conforme a buona fede e al diritto è la richiesta di pagamento della penale anche per l'anno successivo, ossia per il
2024: la parte adempiente, cioè OR, si era resa conto già a fine luglio
2023 che l'evento sportivo non si sarebbe tenuto non solo nel 2023 ma neppure negli anni successivi, tanto da esprimersi nei seguenti termini “la perdita di credibilità e di reputazione e d'immagine sarebbe tale da impedire ogni possibilità di ripresentarsi come organizzatori dell'evento. L'evento verrebbe definitivamente cancellato e mai più riproposto perché anche
l'immagine dello stesso verrebbe irrimediabilmente compromessa”.
Mentre per l'edizione 2023 l'inadempimento di parte attrice/opponente si era concretizzato a pochi giorni dall'inizio prefissato per l'evento rendendo giustificabile la richiesta di un ristoro economico come predeterminato nella penale, per l'anno 2024, invece, [e a maggior ragione per gli anni successivi], pretendere il pagamento della penale appare una sorta di rendita di posizione: parte convenuta/opposta, già certa dell'impossibilità di svolgimento della manifestazione [come dalla stessa già riconosciuto a luglio 2023], deve solo attendere il passare del tempo per intascare la penale, a fronte di alcuna attività, di alcun impegno concretamente posto in essere.
Parte convenuta/opposta ha genericamente allegato, a fondamento della domanda riconvenzionale, di aver tentato di proporre a controparte di realizzare un nuovo evento internazionale nel 2024, senza però ottenere la disponibilità della stessa: quando vi sarebbe stata questa interlocuzione, in
Pag. 10 quali termini, su quali basi….tutti elementi questi non esplicitati dalla parte onerata, cioè dalla convenuta/opposta.
Allo stesso modo non appare risarcibile il cd. danno all'immagine professionale asseritamente subito da : secondo la narrativa Parte_2
di parte convenuta/opposta la stessa sarebbe stata costretta a risarcire agli sponsor il danno derivante dal proprio inadempimento per la mancata realizzazione dell'evento, venendo messa in cattiva luce per l'eventuale realizzazione di eventi futuri nel Comune di Santa Maria Capua Vetere o, più in generale, nella Regione Campania, e perdendo di credibilità agli occhi dei propri partner internazionali, cioè promoter, agenzie, enti e istituzioni del basket, giocatori professionisti e relativi agenti e procuratori giocatori di basket e di appassionati dello sport che, alla luce dell'ampia pubblicizzazione dell'evento (su cui stava lavorando da Parte_2
oltre 10 anni), sarebbero stati coinvolti nell'evento e avrebbero contato sulla sua realizzazione.
Tale danno conseguenza dell'inadempimento di parte opponente per essere riconosciuto richiede un maggior sforzo, rispetto a quello posto in essere dalla parte onerata cioè della convenuta/opposta, di allegazione prima e di prova poi: agli atti non vi un documento che comprovi, anche solo a livello indiziario, la generica ricostruzione della convenuta/opposta.
Concludendo, quindi, il solo danno risarcibile, peraltro limitato al solo anno 2023, a favore di parte convenuta/opposta appare l'importo pari alla clausola penale, e cioè all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che, pertanto, va dichiarato definitivamente esecutivo.
Nonostante l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo non vi sono elementi per addivenire alla condanna di parte attrice/opponente per cd. lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria alla quale si
Pag. 11 possono applicare i valori minimi atteso il solo scambio delle memorie senza alcuna ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le ulteriori domande come formulate dalle parti;
3) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_1
rifondere a e a Parte_2 Parte_2
le spese legali del presente procedimento che si Controparte_4
liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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