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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.491/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 491/2022 tra
; Parte_1
ATTORE
e
+2 CONVENUTI Controparte_1
Oggi 2 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Antonio Piscioneri. Parte_1
Nessuno è presente per i convenuti.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e, in particolare, ad interloquire sulle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
L'attore si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione integrate con le memorie ex art.183 n.1 cpc e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 491/2022 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura contenuta in atti dall'Avv. Antonio Piscioneri;
ATTORE
e
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_2 C.F._2
23/06/1963;
, (c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo, memorie istruttorie e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva domanda per il Parte_1
riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente al bene sito a Placanica, catastalmente identificato al NCEU al fol. 27, p.lla 66 sub 1 cat. C/2 classe 1 di 148 mq, specificando in sede di memoria ex art.183 VI comma n.1 cpc di aver usucapito anche l'annesso terreno catastalmente censito come seminativo ma di fatto adibito a corte, identificato al fol.27 p.lla
157 di 45 mq al NCT. Rappresentava che il predetto fabbricato con annessa corte era stato da tempo utilizzato dalla stessa come dependance e magazzino-deposito dell'appartamento di cui l'attrice è proprietaria e che confina con gli immobili oggetto di causa. Affermava di aver posseduto detti beni da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
I beni per cui è causa risultano formalmente intestato agli odierni convenuti quali aventi causa dell'originario proprietario . Chiedeva pertanto che venisse accertato e Persona_1
dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
Alla prima udienza il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_2 [...]
mentre disponeva il rinnovo della notifica nei confronti di e l'integrazione CP_4 Controparte_3
del contraddittorio del germano che però risultava deceduto senza lasciare eredi, Persona_2 per cui, si disponeva che la notifica dell'atto quale successore di fosse effettuata nei CP_1
confronti della madre già contumace. Istaurato il contraddittorio, la causa veniva Controparte_4
istruita mediante prova testimoniale e allegazione documentale e all'udienza odierna l'attrice ha precisato come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia anche di e di Controparte_3 Controparte_4
n.q.
Nel merito, si osserva che l'attrice, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i beni immobili sopra indicati.
La prova testimoniale espletata con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
, ha confermato che la sig.ra nel ventennio antecedente alla Testimone_3 Parte_1
proposizione della domanda, ha utilizzato il fabbricato catastalmente classificato come opificio ma da sempre adibito prima a frantoio e ora a pollaio, mentre una parte è destinata a deposito e il terreno classificato come seminativo ma adibito a coorte. I testi hanno confermato che l'attrice ha operato sul fabbricato alcune ristrutturazioni, sostituendo gli infissi e rifacendo l'intonaco e che nessuno dei convenuti le ha mai contestato il godimento.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene. Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1
indicati in citazione per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede: a) dichiara la contumacia di e di n.q. di erede di Controparte_3 Controparte_4 Per_2
[...]
b) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria Parte_1
per intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a Placanica:
1) Fabbricato catastalmente identificato al NCEU al fol. 27, p.lla 66 sub 1 cat. C/2 classe 1 di
148 mq, con annesso terreno catastalmente censito come seminativo ma di fatto adibito a corte, identificato al NCT al fol.27 p.lla 157 di 45 mq;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 2 gennaio 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis