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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1224/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti il ricorso e la nota integrativa depositata da (P.IVA ); Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
sugli interessi di mora già scaduti da almeno sei mesi sono dovuti anche gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., e che tali interessi vanno quantificati ai sensi dell'art. 1284 c.c., posto che il ricorso per ingiunzione è qualificabile come domanda giudiziale (Cass. n. 951 del 2013); richiamata l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito all'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sentenza resa nella causa C-585/20 del
20.10.2022); considerato che, in linea generale, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, somme che pacificamente possono essere riconosciute anche in sede monitoria purché il creditore abbia fornito adeguata prova scritta di aver già materialmente sostenuto tali costi (interpretazione che si impone alla luce della modifica introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 192/2012, il quale – modificando il testo dell'art. 6 D.lgs. 231/2002 – ha abrogato la parte che prevedeva che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”); ritenuto che la notula depositata in atti non costituisce adeguata prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi esposte le quali non possono essere oggetto della presente ingiunzione;
ritenuto che
, quindi, sulla base della documentazione prodotta, possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente ha allegato solo genericamente il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE al (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- € 11.818,13 a titolo di sorte capitale;
- € 16.472,86 a titolo di interessi moratori maturati ex art 5 d.lgs. n. 231/02 sino al 15/05/2024, oltre i successivi interessi moratori maturandi sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/02;
- gli interessi ex art. 1283 c.c., come da domanda, nei limiti di legge;
- € 1.880,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D. lgs. n. 231/02, oltre interessi legali sulla predetta somma ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.570,00 per compenso (applicando un aumento del 10% attese le modalità di redazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del D.M. cit.) e in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVISA
l'ingiunto che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata. Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” il 18/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti il ricorso e la nota integrativa depositata da (P.IVA ); Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
sugli interessi di mora già scaduti da almeno sei mesi sono dovuti anche gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., e che tali interessi vanno quantificati ai sensi dell'art. 1284 c.c., posto che il ricorso per ingiunzione è qualificabile come domanda giudiziale (Cass. n. 951 del 2013); richiamata l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito all'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sentenza resa nella causa C-585/20 del
20.10.2022); considerato che, in linea generale, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, somme che pacificamente possono essere riconosciute anche in sede monitoria purché il creditore abbia fornito adeguata prova scritta di aver già materialmente sostenuto tali costi (interpretazione che si impone alla luce della modifica introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 192/2012, il quale – modificando il testo dell'art. 6 D.lgs. 231/2002 – ha abrogato la parte che prevedeva che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”); ritenuto che la notula depositata in atti non costituisce adeguata prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi esposte le quali non possono essere oggetto della presente ingiunzione;
ritenuto che
, quindi, sulla base della documentazione prodotta, possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente ha allegato solo genericamente il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE al (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- € 11.818,13 a titolo di sorte capitale;
- € 16.472,86 a titolo di interessi moratori maturati ex art 5 d.lgs. n. 231/02 sino al 15/05/2024, oltre i successivi interessi moratori maturandi sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/02;
- gli interessi ex art. 1283 c.c., come da domanda, nei limiti di legge;
- € 1.880,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D. lgs. n. 231/02, oltre interessi legali sulla predetta somma ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.570,00 per compenso (applicando un aumento del 10% attese le modalità di redazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del D.M. cit.) e in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVISA
l'ingiunto che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata. Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” il 18/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti