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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Scopelliti Eugenio Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 56/22 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Calzone, Parte_1 giusta procura in atti,
appellante
E
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Casella e dall'avv. Vittorio Vecchio,
[...] giusta procura in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.01.2019 innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Palmi l'ing. dopo aver premesso: Parte_1
- di essere dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di Controparte_1 istruttore direttivo tecnico cat. D1;
- che in data 9.10.2017 le era stata consegnata una busta contenente una comunicazione
(prot. del 09.10.2017 n. 17864) avente ad oggetto “Definizione procedimento disciplinare ed irrogazione sanzione – dip. Ing. ”, con la quale le veniva irrogata la Parte_1 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di sei mesi di cui all'art. 3, comma 6, “codice disciplinare” del CCNL dell'11.04.2008 del comparto regioni ed autonomie locali ed in relazione alla fattispecie violata di cui alla lett. i) dello stesso art. 3, comma 6, CCNL 11.04.2008, con decorrenza dal
16.10.2017 e sino al 15.04.2018, dando atto che la dipendente sarebbe stata privata integralmente della retribuzione per i primi 10 giorni mentre, a decorrere dall'undicesimo, le sarebbe stata corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione in godimento indicata dall'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.09.2000, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai sensi dell'ultimo comma dall'art. 3, comma 6, del CCNL dell'11.04.2004; con la precisazione che il periodo di sospensione non era computabile ai fini dell'anzianità di servizio;
- che tale provvedimento disciplinare traeva la sua origine da due contestazioni di addebito disciplinare: con la prima (prot. n. 11785 del 26.06.2017) le veniva contestato: A) “In primis, la liquidazione dell'acconto del 20% della somma totale è stata effettuata prima dell'inizio dei lavori, quando ancora non era stata definita la questione relativa ai costi di palificazione dell'opera. Infatti, mentre la ditta appaltatrice affermava che tale passaggio progettuale era imprevedibile al fine della realizzazione dell'opera e, dunque, i costi erano da ritenersi a carico dell'Ente, quest'ultimo controbatteva, affermando che si trattava di un errore progettuale ed i costi sarebbero dovuti di conseguenza ricadere sulla ditta realizzatrice dell'opera. In ogni caso si è riscontrata anche la mancata validazione del progetto. La liquidazione dell'importo sarebbe, pertanto, avvenuta in assenza dei presupposti, di fatto e di diritto, previste dalle norme di legge applicabile”.
B) “Il R.U.P. non poteva ritenere valide le polizze rilasciate a garanzia delle somme anticipate dell'Ente da parte di ILFA Leasing S.p.A., nonché la polizza generale a garanzia dei lavori – rilasciata da Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI Centrale, in quanto entrambe non risultavano abilitate ed autorizzate al rilascio di tali tipi di polizze. Inoltre, in sede di escussione delle stesse polizze, dopo l'avvenuta risoluzione del contratto, di cui alla determinazione del Responsabile della III n. 274 del 27.04.2017, si è potuto Pt_2 apprendere che il Consorzio Confidi Centrale è fallito in data 7.01.2015, quindi immediatamente dopo la liquidazione delle somme;
mentre la ILFA Leasing S.p.A. risulta cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari dal 9.03.2016. L'accettazione delle polizze risulterebbe avvenuta in assenza dei presupposti, di fatto e di diritto, previste dalla norma applicabile”; con la seconda contestazione di addebito e contestuale convocazione (prot. n. 14894 del
23.08.2017) le veniva contestato che: CP_ A) “Con determinazione n. 1039 del 15.12.2014, la in qualità di Responsabile del
Servizio, ha disposto la liquidazione ed accredito della somma complessiva di € 877.557,12 iva compresa, a saldo della fattura n. 37 dell'11.12.2014, quale anticipazione del 20% dell'importo del contratto all'impresa BARBIERI NI S.r.l., con sede legale in via della Libertà n. 40, GI (CS) (capogruppo mandatario), mediante accredito sul c.c.
IBAN IT 64 K0503503204438570044207 della filiale 438 Roma, in Parte_3 aperta violazione ed in contrasto con quanto espressamente dal contratto stipulato, il quale all'art. 16 così espressamente dispone: “i mandati di pagamento in acconto e/o a saldo dei lavori formanti oggetto del presente contratto saranno soggetti, a pena di nullità assoluta, del presente atto alla tracciabilità dei flussi finanziari come dettato dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 136/2010, quindi accreditati sul conto corrente bancario codice IBAN IT
51T0101080820100000000730 della filiale di Montalto Controparte_4
FF (CS) intestato alla predetta impresa”.
B) “Nel fascicolo del contratto detenuto dall'Ufficio di Segreteria ai fini della stipula del contratto rep. 3544/2014 stipulato in data 17.06.2014 relativo all'appalto dei lavori” progetti PISU Area Urbana del Porto di Gioia Tauro – Asse VII Obiettivo Specifico 8.1
POR FESR 2007/2013. Centro polisportivo a servizio della Città Parte_4
D99b10000690006 cig 43989932186”, sono risultate acquisite nr 2 polizze a garanzia del contratto:
- la prima polizza trasmessa con nota acquisita al prot. n. 11323 del 17.06.2014, riportante il numero di garanzia fideiussoria n. CE77/14/06/0280 risulterebbe rilasciata dalla
CONFIDI CENTRALE – CONSORZIO GARANZIA FIDI, in data 12.06.2014 e con validità dal 28.02.2015 al 28.02.2016; tale polizza risulta sottoscritta in originale solo da parte della ditta RI NI srl al fine di garantire la somma di € 413.000,00 per i lavori di cui trattasi da realizzarsi in Gioia Tauro;
- anche la seconda polizza risulterebbe rilasciata dalla Confidi Centrale – Consorzio
Garanzia FIDI, in data 12.06.2014 e con validità dal 07.08.2014 al 07.08.2015; anche tale polizza risulta sottoscritta in originale solo da parte della ditta RI NI Srl al fine di garantire la somma di € 413.000,00 per i lavori di cui trattasi da realizzarsi in
; CP_1
- entrambe le polizze riportano tuttavia lo stesso numero CE77/14/0280.
Stante quanto sopra, risultano le seguenti irregolarità che prontamente si contestano:
1) L'acconto erogato in favore dell'impresa è stato disposto su un conto corrente con codice iban diverso dal conto corrente dedicato specificato nel contratto, sotto pena di nullità ed in osservanza dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e di contrasto alle mafie;
2) Le copie delle polizze in atti, pur riportando lo stesso numero, sono sostanzialmente diverse, anche se almeno apparentemente si riferiscono alla stessa garanzia prestata;
3) La mancata acquisizione in copia originale di una o di entrambe le polizze, non consente la necessaria verifica circa la validità di una o di entrambe le polizze, ai fini della eventuale escussione delle stesse;
4) La S.V. in qualità di R.U.P. ed in qualità di Responsabile del Servizio che ha sottoscritto il contratto, ha omesso qualsiasi verifica circa la effettiva originalità e validità delle polizze prima di procedere alla stipula con la sottoscrizione del contratto”. che nonostante le giustificazioni addotte le veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di sei mesi;
che venisse annullata e/o disapplicata la sanzione disciplinare irrogatale e cancellata dal fascicolo personale della dipendente;
con conseguente condanna del a restituire la CP_1 retribuzione di cui la era stata privata e a revocare la sospensione dal servizio. Pt_1
La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 55-bis del D.lgs. n.
165/2001, il quale individua i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare, nonché la violazione del principio di tempestività ed immediatezza della contestazione. Nel merito, contestava l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale per violazione dei criteri previsti dall'art. 3 del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, in riferimento all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nonché del principio di proporzionalità delle sanzioni. Inoltre, lamentava che l'Amministrazione non aveva tenuto conto delle specifiche contestazioni sollevate dalla dipendente e che tale sanzione costituiva un comportamento mobbizzante. Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento il 19.08.2019 e che, con ordinanza del 31.01.2021, il Tribunale aveva rigettato la domanda di reintegra avanzata dalla e chiedendo, nel merito, il Pt_1 rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 49/2022, pubblicata il 13.01.2022, il Tribunale Civile di Palmi rigettava il ricorso ritenendo che la aveva posto in essere una grave negligenza che giustificava Pt_1 la sanzione della sospensione dal servizio e, pertanto, condannava la ricorrente a corrispondere al le spese del giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali, iva e c.p.a.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'ing. per i motivi che Parte_1 saranno illustrati ed esaminati in successione, per comodità di esposizione.
1)Con il primo motivo l'appellante eccepisce la tardività della contestazione dell'addebito che avrebbe dovuto essere fatta entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento in cui l'Ufficio disciplinare aveva ricevuto la segnalazione da parte del responsabile della struttura e che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il termine perentorio di
120 giorni dal momento della contestazione dell'addebito, pena l'invalidità e l'inefficacia di tutto il procedimento disciplinare.
Evidenzia che nel caso di specie il Responsabile della struttura III U.O.C., ing. Per_1
presso cui prestava servizio la dipendente, aveva avuto conoscenza dei fatti
[...] oggetto delle contestazioni di addebito in data 06.03.2017, data in cui lo stesso aveva sicuramente visionato sia la documentazione relativa alla liquidazione dell'anticipazione sul prezzo, sia le polizze poste a garanzia generale del contratto e dell'anticipazione sul prezzo, per cui il dies a quo, che scandisce i termini perentori della procedura disciplinare doveva coincideva con tale data.
Aggiunge che, comunque, anche a non voler considerare la dovuta comunicazione da parte del Responsabile della struttura all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, tale ufficio, individuato nella persona del Segretario Generale, dott. , aveva avuto piena Per_2 conoscenza delle presunte infrazioni già in data 02.05.2017, quando con nota prot. n. 8150 del 02.05.2017 l'Ing. aveva trasmesso gli atti relativi alla pratica in oggetto (tra cui Per_1 in particolare la nota del 06.03.2017 inviata alla Prefettura, nonché la determina n. 274 del
27.04.2017 di risoluzione in danno da cui emergevano con chiarezza le presunte infrazioni), per cui da tale data doveva decorreva il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il
Responsabile dell'U.P.D, Segretario Generale, avrebbe dovuto notificare la contestazione di addebito, a pena di decadenza e illegittimità della sanzione irrogata.
Sostiene, altresì, che la sanzione disciplinare impugnata è tardiva anche in quanto l'arch.
Responsabile dell'Ufficio di Scopo, prima, e l'ing. Persona_3 Persona_1
Responsabile della III^U.O.C. e Responsabile dell'Ufficio di Scopo, dopo, erano a conoscenza dei presunti fatti posti a fondamento delle contestazioni di addebito, che hanno portato all'irrogazione della sanzione disciplinare, già dal 2015/2016, ma avevano provveduto tardivamente alla relativa contestazione.
2) Con il secondo motivo l'appellante, relativamente alla liquidazione dell'acconto del 20% della somma totale, eccepisce che il Giudice di prime cure è incorso in errore nella valutazione dei documenti di causa, allorquando, ha affermato che la ricorrente non ha dato prova che l'appalto oggetto di causa riguardava attività cofinanziate dall'Unione Europea per le quali era ammessa la suddetta anticipazione.
L'appellante evidenzia che la prova che si trattava di un appalto integrato (PISU) cofinanziato dall'Unione Europea è stata fornita dalla stessa nel giudizio di primo grado e risulta a pag. 3 del contratto di appalto stesso, dove si legge: “l'opera è finanziata con fondi
POR Calabria FESR 2007/2013”, nello specifico Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007/2013.
Specifica che nel caso di specie si era in presenza di un appalto integrato (PISU), cioè di un appalto in cui le prestazioni previste sono costituite da servizi (progettazione) e lavori per cui, in forza del comma 4 dell'art. 307 e del comma 2 dell'art. 140 del D.P.R. 207/201,
l'inizio dei lavori è identificabile con l'inizio delle prestazioni previste dall'appalto e, quindi, con l'inizio delle attività di progettazione e non con l'inizio dei lavori in senso stretto, cioè con l'inizio delle attività di cantiere.
3) Con il terzo motivo l'appellante sostiene che con riferimento alla polizza n.
IL1214412014 acquisita con prot. n. 00223126 del 10.12.2014, rilasciata dall'ILFA Leasing
S.p.A. a garanzia della liquidazione dell'anticipazione sul prezzo, la stessa era da considerarsi valida al momento dell'emissione (9.12.2014) e sino al momento della liquidazione dell'anticipazione sul prezzo (15.12.2014). A sostegno di ciò evidenzia che la società era iscritta negli albi e/o elenco generale degli intermediari finanziari tenuti dalla
Banca d'Italia, di cui al D.Lgs. del 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e solo con decreto del 9.03.2016 – ben oltre un anno dopo la liquidazione dell'anticipazione sul prezzo - la Banca d'Italia, avendo ravvisato gravi irregolarità poste in essere da ILFA
Leasing S.p.A., ha disposto la cancellazione della stessa dall'elenco degli intermediari finanziari. Pertanto, sino a quella data e, soprattutto, al momento della liquidazione dell'anticipazione sul prezzo, la polizza a garanzia dell'anticipazione sul prezzo poteva e doveva considerarsi valida, senza alcun addebito di responsabilità nei confronti della
Pt_1
4) Con il quarto motivo la sentenza viene impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla contestazione di addebito prot. n. 14894 del 23.08.2017 lettera A) – corrispondente al capo C – del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare prot. n. 17864 del
09.10.2017. Con riferimento specifico alla contestazione di aver liquidato l'anticipazione del
20% su un conto corrente diverso da quello dedicato indicato nel contratto ribadisce che la Cont ditta RI NI, mandataria dell' aveva regolarmente comunicato, con nota acquisita dall'Ente in data 11.12.2014 prot. n. 0023206/2014, la variazione del conto dedicato.
Evidenzia che non sussiste un divieto in capo all'impresa a variare il proprio conto dedicato, ma anzi, il comma 4 dell'art. 6 della legge 217/2010 parla di uno o più conti bancari. Inoltre, la tracciabilità avviene attraverso i codici identificativi dell'opera, cioè CIG e CUP e, quindi, non viene impedita dalla variazione del conto dedicato, variazione, pure ammessa dalla legge.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
22.05.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1) In primis la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare non merita accoglimento.
I primi quattro commi dell'art. 55 bis del d.lgs. n 165/2001, nella versione applicabile ratione temporis, dispongono:
“
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
Innanzitutto, per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, per giurisprudenza costante i termini previsti per la trasmissione degli atti all'Ufficio competente per le sanzioni disciplinari, non sono perentori: la loro violazione non comporta, dunque, né la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (cfr ex multis Cass
n. 29142/229, ipotesi, quest'ultima a dire il vero nemmeno allegata nel caso di specie
Ciò posto, per una corretta esegesi della norma, è necessario identificare il dies a quo della decorrenza dei termini, previsti a pena di decadenza, per l'esercizio del potere disciplinare.
Il punto di partenza è dato dal secondo comma, nel quale viene descritto l'evento che costituisce l'incipit del procedimento, ossia il momento nel quale “il responsabile, con qualifica dirigenziale, ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni disciplinari di cui al comma 1”. Da tale momento il procedimento disciplinare segue vie diverse, in relazione al possesso o meno, da parte responsabile della struttura, della qualifica dirigenziale e alla gravità della sanzione da irrogare (sanzione superiore a quelle previste al comma 1).
In tali ultimi casi il responsabile dovrà inviare gli atti all'Ufficio dei Procedimenti
Disciplinari, ma il termine per contestare l'addebito e il termine 120 giorni, per la conclusione del procedimento disciplinare, decorreranno in ogni caso, dalla data di prima acquisizione della notizia.
La notizia deve avere ad oggetto i comportamenti del dipendente astrattamente integranti un illecito disciplinare.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che la «notizia dell'infrazione» idonea a far decorrere il termine di 40 giorni , per effettuare la contestazione, e di 120 giorni entro il quale l' deve concludere il procedimento disciplinare può dirsi integrata quando Pt_5
l'amministrazione ha acquisito piena conoscenza dell'esatta portata dei fatti addebitati al dipendente di contenuto tale da consentire all'ufficio di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. Inoltre, “la scansione del procedimento disciplinare - e la decadenza dall'azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi - richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del "dies a quo", che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell'Amministrazione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 7134/17).
Ne consegue che la notizia dell'infrazione non può essere troppo generica o informale ma dettagliata e circostanziata per fornire all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari i principali elementi di contestazione.
La ricorrente lamenta l'intempestività della contestazione e, dunque, l'illegittimità dell'intero procedimento disciplinare sul presupposto che i fatti oggetto delle contestazioni di addebito fossero già noti in data 02.05.2017 “quando con nota prot. n.8150 del 02.05.2017 ( all.ti 16 e
17 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), l'ing. ha trasmesso gli atti Per_1
relativi alla pratica in oggetto, tra cui in particolare la nota del 06.03.2017 inviata alla
Prefettura, nonchè la determina n. 274 del 27 aprile 2017 di risoluzione in danno (all. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), da cui emergono con chiarezza le presunte infrazioni”
In realtà: 1) la nota del 06.03.2017 consiste solo in una richiesta alla Prefettura da parte del il quale, dando atto della sussistenza di un'anticipazione del 20% sul corrispettivo CP_6 del contratto di appalto e rappresentando di avere appreso da notizie di stampa che tra “le gare turbate” rientrava anche la gara di appalto in parola, chiedeva di essere notiziato in merito alla vicenda;
2) con la nota prot. n. 8150 del 02.05.2017 viene trasmessa, tra gli altri, anche al Segretario generale, la determina n. 274 del 27.04.2017 di risoluzione in danno del contratto, e viene solo segnalato che si era proceduto a richiedere la riscossione delle polizze fideiussorie , anche “se, da una ricerca on line , rispettivamente il Consorzio
Garanzia Fidi Confidi Confidi Centrale risulta fallito e l'Ilfa Leasing S,p.a risulta cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari dal 9 marzo 2026”.
Come appare evidente da tali note emergono solo le criticità della gara di appalto ma non fattispecie disciplinarmente rilevanti e relative responsabilità
Giova ricordare che Il principio di tempestività dell'azione disciplinare va messo in relazione con il tempo necessario al datore di lavoro per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore., anche e soprattutto a tutela dello stesso che potrebbe subire contestazioni avventate.
Nel caso che ci occupa solo con la segnalazione resa dal Sindaco in data 22.06.2017, che ha esposto in maniera dettagliata e circostanziata i presunti illeciti posti in essere dalla Pt_1
(anticipazione del 20% prima dell'effettivo inizio dei lavori, impossibilità di sottoscrivere le polizze una garanzia finanziaria con il Consorzo , Controparte_7
mancanza di abilitazione della ILFA LEASING SPA al rilascio di garanzie nei confronti amministrazioni pubbliche) l Disciplinari ha avuto piena Controparte_8 conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti
Grazie alla suddetta segnalazione l'Amministrazione ha potuto formulare compiutamente l'addebito e dopo aver ascoltato la dipendente ha concluso il procedimento entro 120 giorni, ossia il 9.10.2017, con la comunicazione della sospensione dal servizio alla dipendente.
Per completezza, poi , si aggiunge che l'ulteriore argomentazione della in base alla Pt_1
quale il procedimento disciplinare sarebbe comunque tardivo, atteso che avendo ella ricoperto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) da marzo 2014 al 3 settembre 2015, i successivi responsabili delle strutture, che avevano assunto le funzioni di Part
avevano necessariamente visionato gli atti della procedura, appare generica e non probante, in quanto presume un obbligo, in realtà insussistente, che avrebbero successivi responsabili di verificare minuziosamente gli atti posti in essere dai predecessori, anche in assenza di criticità.
Fermo restando che eventuali comprovate negligenze potrebbero fondare un procedimento disciplinare a loro carico.
2) Anche la seconda censura è infondata.
Con determinazione n. 1039 del 15.12.2014, l'ing. quale Responsabile Parte_1
p.t. della III ha disposto la liquidazione dell'acconto del 20% dell'importo del Pt_2
contratto di appalto (Rep. n. 3544/2014 stipulato in data 17.06.2014) all'impresa BARBIERI
NI S.r.l., pari a € 877.557,12, iva compresa, a saldo della fattura n. 37 del
11.12.2014.
L'art. 5, comma 1, del D.L. n° 79 del 28.03.1997, richiamato nel corpo della suddetta determinazione stabilisce che “1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto”.
Nel caso di specie si trattava di un appalto integrato (PISU) cofinanziato dall'Unione
Europea, infatti a pag. 3 del contratto di appalto stesso si legge: “l'opera è finanziata con fondi POR Calabria FESR 2007/2013”, nello specifico Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007/2013.
Tuttavia, l'art. 140 del D.P.R. 207/2010 (abrogato dal D. Lgs. 50/2016 nuovo codice dei contratti Pubblici) espressamente disponeva in materia di Anticipazione: “Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento,
l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti”.
Nel caso che ci occupa tale liquidazione dell'acconto del 20% è stata effettuata prima dell'inizio dei lavori, quando, ancora non era statadefinita la questione relativa ai costi di palificazionedell'opera. A ciò si aggiunga la mancata validazione delprogetto e che i lavori non risultano mai stati concretamente avviati.
Ciò ha causato all'ente un danno patrimoniale di rilevante entità in quanto, essendo nelle more fallita la società e in assenza di alcuna prestazione realmente eseguita, il CP_1
non ha potuto procedere al recupero dell'importo di € 877.557,12, quindi ha subito
[...]
esclusivamente un esborso di denaro senza alcun beneficio.
3) Anche la terza censura è infondata.
Al riguardo, non ha alcuna rilevanza che l'ILFA Leasing S.p.A. fosse presente nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del T.U. bancario per l'attività di concessione di finanziamenti per cassa e che soltanto successivamente alla liquidazione dell'acconto, in data 9.03.2016, la stessa fosse stata cancellata dall'elenco degli intermediari finanziari.
Emerge dalla documentazione in atti, infatti, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, che la società pur essendo iscritta negli albi e/o elenchi degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d'Italia non era abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (quali le fidejussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche o a imprese e privati in genere).
Ne consegue che la stessa non avrebbe potuto fornire alcuna garanzia in favore del
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e che la ha agito omettendo di effettuare i dovuti controlli. CP_1 Pt_1
Il terzo motivo di appello è inammissibile, atteso che il Giudice di prime cure, con motivazione peraltro condivisibile, ha ritenuto assorbito il vaglio delle altre condotte contestate, ritenendo che quelle accertate in sentenza erano sufficienti a giustificare la sanzione disciplinare applicata dal datore di lavoro, e tale statuizione non è stata oggetto di censura.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. terzo scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall'ing. contro il Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 49/2022 del Tribunale Civile di Palmi, pubblicata il CP_1
13.01.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore dell'appellato che si liquidano in
€ 2,906,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Arena Dott.ssa Marialuisa Crucitti