Art. 1.
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.
La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.
Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.
La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.
Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.