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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2024, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2023/11141
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 11141/2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] Parte_1 NT in data 29.10.1977 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata in [...] in data [...], della minore , nata CP_2 Parte_2 Persona_1 in RG in data 11.12.2014; , nata in RG in data [...], in [...] e Controparte_3 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , nato in [...] Controparte_4
19.12.1977, dei minori , nato in [...] in data [...] e Persona_2 Controparte_5
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] in data [...],
[...] Controparte_6 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_7
nata in [...] in data [...] del minore , nato in RG in [...]
[...] Persona_3
10.4.2021 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06- 5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, si domiciliano, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_6 Persona_1 Persona_2
, e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in
[...] Controparte_5 Persona_3 quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale Controparte_8 di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIASCO (CN), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_8 essere discendenti della cittadina italiana nata a Piasco (CN), in [...] Persona_4
6.10.1904 (cfr. doc. in atti n. 1), coniugata in data 2.9.1925 a AN Fe (RG) con Persona_5
cittadino spagnolo (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, non rinunciava
[...] Persona_4 alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina come risulta, dal certificato rilasciato agli eredi dalla
Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione RG), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in RG, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, Per_ Per_ non è registrato/a fino a oggi la Signora o o nata il [...], Parte_3 Persona_4 in Italia, Cuneo. Piasco. Deceduta.” che l'avo italiana , cittadina italiana mai Persona_4 si naturalizzava (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_8
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.4.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e nasceva a AN Fe Persona_4 Persona_5
(RG), in data 25.2.1931, (cfr. doc. in atti n. 4), la quale in data 29.3.1951 Controparte_9
a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_7
- dal predetto matrimonio nasceva a SA (AN Fe – RG), in data 26.4.1953, Parte_1
, ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); il quale in data 19.9.1975 a SA (RG) si sposava con
[...]
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: NT0 [...]
, in data 29.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 8), , in data 4.1.1980 CP_1 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 9) e , in data 17.7.1985 (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_6
- in data 22.6.2012 a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con NT
(cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nasceva a SA (AN Fe Parte_4
– RG), in data 11.12.2014, (cfr. doc. in atti n. 12); Persona_1
- in data 18.2.2010 a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: Controparte_4 Persona_2
, in data 4.2.2012 (cfr. doc. in atti n. 14) e , in data 7.10.2015 (cfr.
[...] Controparte_5 doc. in atti n. 15);
- dal matrimonio tra e nasceva a SA (AN Fe – Controparte_6 Controparte_7
RG), in data 10.4.2021, , ricorrente, (cfr. doc. in atti n. 16). Persona_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di
Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_4 doc. in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_4 Controparte_9 nata in data [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si univa in matrimonio con
[...]
, cittadino argentino, in data 29.3.1951 a SA, AN Fe RG (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano
[...]
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_4
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_4 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche Persona_4 ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Persona_1 Controparte_3 Persona_2
, , , determinando i Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato in [...] Parte_1 in data 26.4.1953; , nato in [...] in data [...]; , nata NT Persona_1 in RG in data 11.12.2014; , nata in [...] in data [...]; Controparte_3 [...]
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] Persona_2 Controparte_5 in data 4.2.2012; , nato in [...] in data [...]; , nato in Controparte_6 Persona_3
RG in data 10.4.2021, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle NT1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 19 aprile 2024.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 11141/2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] Parte_1 NT in data 29.10.1977 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata in [...] in data [...], della minore , nata CP_2 Parte_2 Persona_1 in RG in data 11.12.2014; , nata in RG in data [...], in [...] e Controparte_3 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , nato in [...] Controparte_4
19.12.1977, dei minori , nato in [...] in data [...] e Persona_2 Controparte_5
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] in data [...],
[...] Controparte_6 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_7
nata in [...] in data [...] del minore , nato in RG in [...]
[...] Persona_3
10.4.2021 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06- 5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, si domiciliano, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_6 Persona_1 Persona_2
, e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in
[...] Controparte_5 Persona_3 quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale Controparte_8 di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIASCO (CN), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_8 essere discendenti della cittadina italiana nata a Piasco (CN), in [...] Persona_4
6.10.1904 (cfr. doc. in atti n. 1), coniugata in data 2.9.1925 a AN Fe (RG) con Persona_5
cittadino spagnolo (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, non rinunciava
[...] Persona_4 alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina come risulta, dal certificato rilasciato agli eredi dalla
Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione RG), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in RG, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, Per_ Per_ non è registrato/a fino a oggi la Signora o o nata il [...], Parte_3 Persona_4 in Italia, Cuneo. Piasco. Deceduta.” che l'avo italiana , cittadina italiana mai Persona_4 si naturalizzava (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_8
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.4.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e nasceva a AN Fe Persona_4 Persona_5
(RG), in data 25.2.1931, (cfr. doc. in atti n. 4), la quale in data 29.3.1951 Controparte_9
a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_7
- dal predetto matrimonio nasceva a SA (AN Fe – RG), in data 26.4.1953, Parte_1
, ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); il quale in data 19.9.1975 a SA (RG) si sposava con
[...]
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: NT0 [...]
, in data 29.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 8), , in data 4.1.1980 CP_1 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 9) e , in data 17.7.1985 (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_6
- in data 22.6.2012 a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con NT
(cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nasceva a SA (AN Fe Parte_4
– RG), in data 11.12.2014, (cfr. doc. in atti n. 12); Persona_1
- in data 18.2.2010 a SA (AN Fe – RG) contraeva matrimonio con Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: Controparte_4 Persona_2
, in data 4.2.2012 (cfr. doc. in atti n. 14) e , in data 7.10.2015 (cfr.
[...] Controparte_5 doc. in atti n. 15);
- dal matrimonio tra e nasceva a SA (AN Fe – Controparte_6 Controparte_7
RG), in data 10.4.2021, , ricorrente, (cfr. doc. in atti n. 16). Persona_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di
Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_4 doc. in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_4 Controparte_9 nata in data [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si univa in matrimonio con
[...]
, cittadino argentino, in data 29.3.1951 a SA, AN Fe RG (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano
[...]
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_4
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_4 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche Persona_4 ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Persona_1 Controparte_3 Persona_2
, , , determinando i Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato in [...] Parte_1 in data 26.4.1953; , nato in [...] in data [...]; , nata NT Persona_1 in RG in data 11.12.2014; , nata in [...] in data [...]; Controparte_3 [...]
, nato in [...] in data [...]; , nato in [...] Persona_2 Controparte_5 in data 4.2.2012; , nato in [...] in data [...]; , nato in Controparte_6 Persona_3
RG in data 10.4.2021, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle NT1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 19 aprile 2024.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio