Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 24 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5614/2024 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tribulato che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Salvatore Minacori, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Aurora Notarianni, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Ciarcià, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, esponeva di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze della con sede di lavoro in Messina, via La Farina n. Controparte_1
230, qualifica di “Impiegato Amministrativo”, livello 4° CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera, dal 4 settembre 2019 al 5 aprile 2024 giorno in cui gli era stato comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto e di avere impugnato il licenziamento con comunicazione pec del 28 maggio 2024 riscontrata, con comunicazione pec del 3 giugno 2024, dal datore di lavoro che aveva ribadito la validità e legittimità del recesso.
Gestione Libera.
Rilevava che la fattispecie in esame riguardava le ipotesi di comporto c.d. per sommatoria in relazione a plurime e frazionate assenze per malattia in un determinato arco temporale e che la comunicazione di recesso del 5 aprile 2024, nel riportare genericamente la disposizione pattizia di settore in materia di comporto (art. 47 CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera), non specificava i singoli periodi di malattia sui quali si basava il provvedimento di risoluzione ma si limitava ad asserire il superamento del predetto limite, senza indicare il numero di assenze effettive, così da non consentire al lavoratore un adeguato esercizio del proprio diritto di difesa.
Osservava che il periodo di comporto c.d. per sommatoria era espressamente previsto dall'art. 47, comma 2, del CCNL di settore.
Contestava di aver superato il limite massimo previsto dalla norma per la conservazione del posto di lavoro e di aver totalizzato assenze per malattia ricollegate a più eventi morbosi superiori a 6 mesi nell'arco degli ultimi 24 mesi calcolati a ritroso dalla data di licenziamento.
Rilevava che per determinare i giorni esatti del comporto c.d. per sommatoria espresso in mesi dal CCNL di settore, il calcolo non è quello convenzionale con indicazione del mese sempre pari a trenta giorni (quindi 30 x 6 = 180), ma occorre fare riferimento al criterio di calcolo secondo il calendario comune con la seguente operazione: 365 (giorni) : 12 (mesi) = 30,41 e che il divisore così ottenuto (30,41) va poi moltiplicato per i mesi di comporto previsti dalla norma pattizia (6 mesi), così ottenendo l'esatta conversione in giorni del periodo di comporto espresso in mesi pari, nel caso di specie, a 182,49 giorni totali (30,41 x 6).
Richiamava giurisprudenza della Corte di Cassazione a sostegno della propria posizione.
Evidenziava che le buste paga in atti riportavano nel retro i giorni di assenza per malattia computati mese per mese il cui ammontare fino al 12 novembre 2023 era pari a 27 giorni i quali, sommati ai 142 giorni di malattia a decorrere dal 16 novembre 2023, attestavano un totale di
169 giorni di assenza nell'arco dei 24 mesi nel periodo 5 aprile 2022 – 5 aprile 2024.
Deduceva, poi, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento per mancata e specifica indicazione delle assenze per malattia nella comunicazione di recesso in violazione dell'art. 2 della Legge n.604/1966.
Osservava che il rapporto di lavoro dedotto in atti si era instaurato nel 2019 ed era pertanto regolato dal D.lgs. n.23/2015 e che, pertanto, dalla dedotta nullità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. in combinato disposto con l'art. 47 del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera conseguiva il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna di parte datoriale al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, in applicazione dell'art. 2, D.lgs. n.
23/2015.
Affermava che il licenziamento irrogato in violazione del predetto art. 2110 c.c. era pertanto nullo per violazione di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c..
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto disposto dalla Controparte_1
nei suoi confronti con comunicazione del 5 aprile 2024 per violazione dell'art. 2110,
[...] comma 2, c.c., dell'art. 1418 c.c., dell'art. 47 del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di
Assicurazione in Gestione Libera e dell'art. 2 della Legge n. 604/1966 e che, per l'effetto, venisse ordinato al datore di lavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro da ultimo occupato, con condanna al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in applicazione dell'art. 2, D.lgs. n. 23/2015; in subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alle tutele previste agli artt. 3 e 4 del D.lvo 23/2015, riconoscendo sia la tutela ripristinatoria (reintegra) che le tutele indennitarie ivi previste, di cui chiedeva liquidazione nella misura massima prevista dal legislatore;
instava per le spese di lite.
2.- in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in Controparte_1
giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in subordine in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, chiedeva di dare atto che era stato pagato l'importo di euro 9.877,00 e di ordinare la restituzione;
instava per le spese di lite.
3. All'udienza odierna, in esito alla discussione orale, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento intimatogli eccependo, innanzitutto, il mancato superamento del periodo di comporto.
Dagli atti emerge che con lettera del 5 aprile 2024 la società resistente ha intimato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto.
In particolare la società ha rappresentato al ricorrente: “Facciamo seguito al Suo ultimo certificato medico del 22/03/2024 (periodo di malattia dal 22/03/2024 al 05/04/2024) per comunicarLe che ha superato il limite massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro in relazione ad eventi di malattia, ciò in forza di quanto stabilito dall'art. 47 del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera stipulato il 05/02/2018 tra applicato dalla scrivente società, in materia Controparte_2 CP_3 di periodo di comporto. A tal fine, come previsto dal comma 2 dell'art. 47 Lei ha superato il periodo di comporto previsto, nell'arco di 24 mesi. Le comunichiamo, pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110, comma 2, C.C., per cui il rapporto di lavoro cessa con effetto immediato alla ricezione della presente comunicazione”.
Con lettera datata 28 maggio 2024 e trasmessa via pec nella medesima data, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 47 del CCNL di settore nonché peer violazione dell'art. 2 della l. 604/1966.
Al fine di risolvere la controversia si richiama la normativa in materia di superamento del periodo di comporto.
Ai sensi dell'art. 2110 c.c. “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio”.
L'art. 47 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, rubricato
“malattia e infortunio extraprofessionale”, prevede che “
1. In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio extraprofessionale, l'agente conserverà il posto al lavoratore per i seguenti periodi: a) mesi sei con retribuzione intera al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e con anzianità di servizio fino al settimo anno compiuto;
b) mesi nove, di cui sei a retribuzione intera e tre a metà, al lavoratore con anzianità di servizio tra l'ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto;
c) mesi dodici, di cui sei mesi ad intera retribuzione e sei a metà, al lavoratore con anzianità di servizio dall'undicesimo anno iniziato.
2. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 24 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
3. Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavoro con il trattamento previsto per i casi di disdetta di cui all'articolo
58 e seguenti, salvo il caso di cui al successivo comma.
4. In caso di gravi e/o prolungate patologie, che determinino la necessità di superare i termini di cui al comma 1, lett. a), b) e c), il lavoratore potrà chiedere, prima del termine dei periodi di cui sopra, un'aspettativa non retribuita e senza maturazione di alcuna anzianità, della durata massima di 12 mesi. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegato il relativo certificato medico. Al termine di tale periodo, ove il lavoratore non possa riprendere servizio, il rapporto di lavoro si intenderà risolto, senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle parti”.
La Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art.
2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse” (Cass. Civ., Sez. L, 28 gennaio 2010 n. 1861).
Al fine di verificare la legittimità del licenziamento è necessario, pertanto, verificare se il ricorrente, assente per malattia durante il rapporto di lavoro, ha superato il periodo di comporto.
In particolare, il ricorrente rileva che l'arco temporale di 24 mesi, previsto dall'art. 47, comma
2, del CCNL citato, in cui verificare l'eventuale superamento del termine di sei mesi di assenze per malattia - applicabile nel caso di specie tenuto conto dell'anzianità del ricorrente - deve essere calcolato a ritroso dalla data di licenziamento, 5 aprile 2024 e che, pertanto, il periodo di riferimento sarebbe compreso tra il 5 aprile 2024 ed il 5 aprile 2022.
Al fine di risolvere la controversia, occorre, dunque, accertare se il termine di 24 mesi va computato a ritroso dal licenziamento (5 aprile 2024), come ritenuto dal ricorrente o dall'inizio dell'ultimo evento morboso (16 novembre 2023), come ritenuto da parte resistente.
Al riguardo, va rilevato che nel caso di specie viene in rilievo il comporto per sommatoria essendosi il ricorrente assentato nell'arco temporale per più malattie.
A giudizio di questo decidente, nel caso di specie, non trattandosi di licenziamento intimato in relazione ad un'unica malattia continuativa, il termine di 24 mesi va computato a decorrere dal licenziamento, epoca in cui il ricorrente era ancora assente per malattia, considerando tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo di riferimento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 13 settembre
2002 n. 13396; Trib. Bari., Sez. Lav., n. 5123/2017); inoltre, va osservato che calcolando il termine a ritroso dall'inizio dell'ultima malattia, l'arco temporale di 24 mesi sarebbe, in realtà, dilatato perché sarebbe riferito, nel caso di specie, al periodo dal 16 novembre 2021 fino alla data del licenziamento, 5 aprile 2024.
Calcolando il termine di 24 mesi a ritroso dal licenziamento, il termine di sei mesi non risulta superato in quanto, pur utilizzando la documentazione prodotta da parte resistente, le assenza sono, comunque, inferiori.
In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il licenziamento intimato al ricorrente appare, dunque, illegittimo.
5.- Per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, va rilevato che come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si richiamano “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art.
2110, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. SS.UU. 22 maggio 2018 n. 12568).
Nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 23/2015 in quanto il ricorrente è stato assunto in data 3 settembre 2019 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato con comunicazione del 10 agosto 2021, dopo l'entrata in vigore del suindicato decreto.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»” ed ha ritenuto che “il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti”.
In seguito all'intervento della Corte Costituzionale trova dunque applicazione, nel caso di specie, l'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente da con nota del 5 aprile Controparte_1
2024 e va ordinato a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
[...]
va altresì condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il Controparte_1
licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
6.- Va rilevato che parte resistente, in subordine in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, ha chiesto di dare atto che era stato pagato l'importo di euro 9.877,00 e di ordinare la restituzione della somma.
Tuttavia, la domanda appare inammissibile non essendo stata formulata rituale domanda riconvenzionale.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex dm 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente dalla con Controparte_1
nota del 5 aprile 2024 e ordina a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b) condanna, altresì, al risarcimento del danno subito dal lavoratore per Controparte_1
il licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
c) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1 giudiziali, liquidate in € 4628, 5 oltre € 259,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga