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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2263/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 6 22040 ANZANO DEL PARCO ITAIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 59 22060 AROSIO ITALIA con l'Avv. TERRANEO SIMONE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LAMBRUGO, in data 26/11/2011,
(anno 2011, atto n. 4, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- - nato il [...] a [...] Persona_1
1 - nata il [...] a [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/09/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Anzano del Parco (CO), Via Monticello n. 6 viene assegnata alla madre IG.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori. Parte_1
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati prevalentemente presso la madre.
3) Quanto al diritto di visita, i genitori concordano che i figli staranno con il padre a settimane alterne dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali i genitori concordano di adottare il criterio dell'alternanza, così come per le vacanze estive, salvo diverse esigenze della madre e/o dei figli oppure comunque diversi accordi tra le parti. Gli stessi stabiliscono sin d'ora che a far tempo dall'anno 2024 i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo AN con il padre, il 31/12/2024 con la madre
e l'1/01/2025 con il padre. Gli stessi concordano che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di S. EL con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ogni genitore previa comunicazione reciproca entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso i genitori concorderanno equamente tutti gli altri periodi di vacanza dei figli garantendo sempre un equilibrio e, comunque, assecondando le esigenze e la volontà degli stessi. I genitori concordano di poter derogare di comune accordo a quanto stabilito in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, purché venga garantito il diritto dei minori di mantenere un costante rapporto con entrambi i genitori.
4) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili per ciascun figlio. Il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
5) Il padre contribuirà al pagamento di tutte le spese straordinarie di entrambi i figli nella misura del 50%, così come previste dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Como.
6) L'assegno unico verrà richiesto e riscosso esclusivamente dalla IG.ra . Parte_1
7) Le parti concordano che le rate di mutuo e del finanziamento che gravano sul conto corrente comune verranno pagate nella misura del 50% ciascuno e a tal fine ciascun coniuge provvederà a versare su detto conto corrente l'importo mensile di € 340,00 (euro trecentoquaranta/00).
2 8) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rilascio di tutti i documenti per i quali la legge richieda il consenso di entrambi, ivi compresi quelli validi per
l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 26/11/2011, in LAMBRUGO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LAMBRUGO
(anno 2011, atto n. 4, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAMBRUGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 6 22040 ANZANO DEL PARCO ITAIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 59 22060 AROSIO ITALIA con l'Avv. TERRANEO SIMONE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LAMBRUGO, in data 26/11/2011,
(anno 2011, atto n. 4, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- - nato il [...] a [...] Persona_1
1 - nata il [...] a [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/09/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Anzano del Parco (CO), Via Monticello n. 6 viene assegnata alla madre IG.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori. Parte_1
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati prevalentemente presso la madre.
3) Quanto al diritto di visita, i genitori concordano che i figli staranno con il padre a settimane alterne dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali i genitori concordano di adottare il criterio dell'alternanza, così come per le vacanze estive, salvo diverse esigenze della madre e/o dei figli oppure comunque diversi accordi tra le parti. Gli stessi stabiliscono sin d'ora che a far tempo dall'anno 2024 i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo AN con il padre, il 31/12/2024 con la madre
e l'1/01/2025 con il padre. Gli stessi concordano che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di S. EL con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ogni genitore previa comunicazione reciproca entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso i genitori concorderanno equamente tutti gli altri periodi di vacanza dei figli garantendo sempre un equilibrio e, comunque, assecondando le esigenze e la volontà degli stessi. I genitori concordano di poter derogare di comune accordo a quanto stabilito in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, purché venga garantito il diritto dei minori di mantenere un costante rapporto con entrambi i genitori.
4) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili per ciascun figlio. Il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
5) Il padre contribuirà al pagamento di tutte le spese straordinarie di entrambi i figli nella misura del 50%, così come previste dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Como.
6) L'assegno unico verrà richiesto e riscosso esclusivamente dalla IG.ra . Parte_1
7) Le parti concordano che le rate di mutuo e del finanziamento che gravano sul conto corrente comune verranno pagate nella misura del 50% ciascuno e a tal fine ciascun coniuge provvederà a versare su detto conto corrente l'importo mensile di € 340,00 (euro trecentoquaranta/00).
2 8) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rilascio di tutti i documenti per i quali la legge richieda il consenso di entrambi, ivi compresi quelli validi per
l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 26/11/2011, in LAMBRUGO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LAMBRUGO
(anno 2011, atto n. 4, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAMBRUGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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