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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1443/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF IL Presidente relatore
EL IN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1443/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...] c.f. Parte_2
, entrambi residenti a [...]
Casalina, 150 lett. A Int. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela
HI (c.f. ) presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati in Via Panciatichi, 1 a Pistoia (posta elettronica: , pec: Email_1
, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.07.2003 a BA OU (Tunisia), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nato il Per_1
09.05.2004) e (nata il [...]). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo anni di serena convivenza veniva meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi che decidevano di separarsi alle condizioni appresso specificate.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) L'abitazione sin qui adibita a residenza familiare posta in Via
Vecchia Casalina, 150 /A int. 1 di proprietà indivisa dei coniugi, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio 266 particella 33 sub16 graffata alle particelle 476 e 466 Via Vergine dei Mei, 150, piano T cat. A/3 Classe 4, rendita catastale € 516,46, verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con Pt_1
i figli e . Il signor entro e non oltre 30 Per_1 Persona_2 Pt_3 giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di separazione trasferirà altrove la propria residenza, anche anagrafica.
3) Entrambi i coniugi continueranno a provvedere pro quota al pagamento delle rate del piano di ammortamento del mutuo contratto con per l'acquisto del predetto Controparte_1 immobile. Qualora uno dei due coniugi dovesse farsi carico anche della quota di competenza dell'altro, ferma l'obbligazione solidale nei confronti dell'Istituto Mutuatario, i reciproci rapporti di dare- avere verranno regolamentati al momento dello scioglimento della comunione o, eventualmente, della vendita del bene a terzi.
4) I genitori si faranno carico in modo diretto del mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Persona_2 autosufficienti in quanto tuttora studenti: alla Facoltà di Per_1
2 Scienze Naturali presso l''Università degli Studi di Firenze;
mentre
al 5^ dell'Istituto Alberghiero di Montecatini. Inoltre, Persona_2 per far fronte alle loro ordinarie esigenze e responsabilizzarli nell'uso del denaro entrambi i genitori provvederanno ad alimentare le carte prepagate di cui già i ragazzi dispongono mediante versamenti mensili di € 75,00 per ciascun figlio, nonché
a contribuire in misura pari al 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie di carattere scolastico/universitario, sanitario e sportivo ludico da sostenere nel loro interesse, attenendosi per quanto di ragione alle modalità previste nel Protocollo d'intesa del
1.10.2018.
5) Considerata l'età dei ragazzi i loro tempi di permanenza presso le abitazioni dei due genitori verranno concordati in autonomia con ciascuno di loro, in modo da salvaguardare equilibrati rapporti reciproci.
6) Le parti si dichiarano completamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contribuzione al proprio mantenimento.
7) Le spese legali del presente procedimento rimarranno interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.07.2003 a BA OU (Tunisia), alle condizioni da essi concordate;
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente relatore
EF IL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF IL Presidente relatore
EL IN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1443/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...] c.f. Parte_2
, entrambi residenti a [...]
Casalina, 150 lett. A Int. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela
HI (c.f. ) presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati in Via Panciatichi, 1 a Pistoia (posta elettronica: , pec: Email_1
, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.07.2003 a BA OU (Tunisia), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nato il Per_1
09.05.2004) e (nata il [...]). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo anni di serena convivenza veniva meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi che decidevano di separarsi alle condizioni appresso specificate.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) L'abitazione sin qui adibita a residenza familiare posta in Via
Vecchia Casalina, 150 /A int. 1 di proprietà indivisa dei coniugi, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio 266 particella 33 sub16 graffata alle particelle 476 e 466 Via Vergine dei Mei, 150, piano T cat. A/3 Classe 4, rendita catastale € 516,46, verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con Pt_1
i figli e . Il signor entro e non oltre 30 Per_1 Persona_2 Pt_3 giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di separazione trasferirà altrove la propria residenza, anche anagrafica.
3) Entrambi i coniugi continueranno a provvedere pro quota al pagamento delle rate del piano di ammortamento del mutuo contratto con per l'acquisto del predetto Controparte_1 immobile. Qualora uno dei due coniugi dovesse farsi carico anche della quota di competenza dell'altro, ferma l'obbligazione solidale nei confronti dell'Istituto Mutuatario, i reciproci rapporti di dare- avere verranno regolamentati al momento dello scioglimento della comunione o, eventualmente, della vendita del bene a terzi.
4) I genitori si faranno carico in modo diretto del mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Persona_2 autosufficienti in quanto tuttora studenti: alla Facoltà di Per_1
2 Scienze Naturali presso l''Università degli Studi di Firenze;
mentre
al 5^ dell'Istituto Alberghiero di Montecatini. Inoltre, Persona_2 per far fronte alle loro ordinarie esigenze e responsabilizzarli nell'uso del denaro entrambi i genitori provvederanno ad alimentare le carte prepagate di cui già i ragazzi dispongono mediante versamenti mensili di € 75,00 per ciascun figlio, nonché
a contribuire in misura pari al 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie di carattere scolastico/universitario, sanitario e sportivo ludico da sostenere nel loro interesse, attenendosi per quanto di ragione alle modalità previste nel Protocollo d'intesa del
1.10.2018.
5) Considerata l'età dei ragazzi i loro tempi di permanenza presso le abitazioni dei due genitori verranno concordati in autonomia con ciascuno di loro, in modo da salvaguardare equilibrati rapporti reciproci.
6) Le parti si dichiarano completamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contribuzione al proprio mantenimento.
7) Le spese legali del presente procedimento rimarranno interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.07.2003 a BA OU (Tunisia), alle condizioni da essi concordate;
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente relatore
EF IL
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