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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOTA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SCOTA SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Controparte_1 C.F._2
CARLA, elettivamente domiciliata in VIALE E. PANZACCHI N. 25 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso depositato in data 21.12.2022 (nato a [...] il [...]), Parte_1 coniugato con (nata a [...] il [...]), con matrimonio civile Controparte_1 celebrato il 10.07.2005 a Todi (PG), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BOLOGNA al N. 213 P. 2 S. C Vol. 01 anno 2005, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del predetto matrimonio.
In data 12.02.2008, dal loro matrimonio, è nato il figlio minore , ormai Persona_1 diciassettenne.
La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto n. 4204/2018 del 29.11.2018, all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna del 12.11.2018. Le condizioni di separazione prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale di Bologna, via
Casciarolo n. 8, in favore della sig.ra (peraltro già proprietaria esclusiva Controparte_1 pagina 1 di 8 dell'immobile); l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio , anagraficamente Persona_1 collocato presso la madre e con articolato calendario a regolamentazione delle frequentazioni paterne;
assegno di mantenimento mensile del figlio a carico di per euro 750,00 (oltre annuale
Parte_1 rivalutazione monetaria); la ripartizione al 50% fra i due genitori delle spese straordinarie di mantenimento del predetto figlio come da Protocollo del 2017 del Tribunale di Bologna;
il versamento di euro 60.000 dall' in favore della al fine della stipula di una
Parte_1 Controparte_1 polizza vita con vincolo decennale e beneficiario esclusivo il figlio;
l'ulteriore Persona_1 versamento a carico dell' i euro 40.000 su n. 3 libretti di risparmio intestati al figlio ed a
Parte_1 firma congiunta dei genitori, libretti da consegnarsi alla e da utilizzare laddove Controparte_1 si fosse reso inadempiente al pagamento della propria quota parte di spese straordinarie
Parte_1 di mantenimento del figlio;
si impegnava, altresì, alla stipula di una polizza sanitaria a
Parte_1 favore del figlio con beneficiario quest'ultimo in caso di morte. Entrambi i coniugi, infine, si dichiaravano economicamente autosufficienti e affermavano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, in particolare rinunciando a qualsiasi richiesta
Parte_1 patrimoniale nei confronti della moglie per quanto in precedenza versato per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della mentre Controparte_1 quest'ultima rinunciava a qualsiasi pretesa patrimoniale nei confronti dell' circa
Parte_1 l'immobile di Roma, via Capuana n. 10, in corso di vendita al fine di costituire provvista per la regolazione dei rapporti patrimoniali di cui agli accordi di separazione.
1.2 In data 23.01.2023, la SI.ra presentava ricorso a questo Tribunale (causa Controparte_1 iscritta al n. r. g. 814/2023) contro il SI. poi riunito alla presente causa iscritta al n. r. g. Parte_1
14943/2022). Il ricorrente domandava lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affido condiviso del figlio , con residenza presso la madre e condivisione della responsabilità genitoriale, Persona_1 di regolamentare le frequentazioni paterne come da articolato programma offerto, di determinarsi nella somma di euro 400,00 mensili rivalutabili l'assegno a proprio carico per le spese di mantenimento ordinario del figlio con decorrenza dalla domanda, di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i due genitori come da Protocollo del Tribunale di Bologna, disponendo inoltre la restituzione della somma di euro 40.000 vincolata con Accordo di separazione (punto n. 8) a garanzia del pagamento della quota di spese straordinarie di propria competenza ovvero, in via subordinata, prevedersi il previo diffalco da tale fondo della propria quota parte di spese straordinarie sino ad esaurimento della provvista stessa;
con vittoria di spese e compensi. Si costituiva la convenuta associandosi alla domanda di scioglimento del vincolo e chiedendo, inoltre, di rigettarsi per inammissibilità o improcedibilità la domanda di restituzione o diversa destinazione della somma di euro 40.000 di cui al punto n. 8 degli Accordi di separazione, affidarsi in via condivisa il figlio con collocazione presso la propria residenza, già in proprietà esclusiva della stessa ed a lei assegnata unitamente agli arredi ivi contenuti, di stabilire che il minore frequenti il padre come da articolato programma offerto, di ripartire al 50% fra i due genitori le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna, di disporre a carico di ed in proprio favore assegno di Parte_1 mantenimento del figlio pari ad euro 900/00 al mese oltre rivalutazione, di dichiarare tenuto Parte_1
a corrispondere in favore della convenuta assegno divorzile mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione o diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari. All'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il presidente disponeva per il prosieguo del giudizio, riservandosi per i provvedimenti urgenti.
1.3 Con ordinanza riservata del 15.3.2023, il presidente, rilevata per il triennio 2019-2020-2021 una effettiva contrazione dei redditi di disponeva ridursi alla somma di euro 600,00 mensili Parte_1
(soggetti a rivalutazione) il contributo a carico di questi per il mantenimento del figlio Per_1
parzialmente rettificando altresì quanto disposto in sede di separazione circa il programma di
[...] frequentazione padre-figlio nel corso delle festività natalizie e pasquali, in concomitanza della pagina 2 di 8 sospensione scolastica estiva e di alcuni ponti infrannuali, nonché per i compleanni dei genitori e delle nonne, tutti periodi per i quali era previsto il previo accordo tra padre e figlio, anche alla luce delle esigenze di vita, in specie sportive ed amicali, del secondo.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per lo scioglimento del vincolo, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza del 24.5.2023 il Tribunale, accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 3 n. 2 lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898 in quanto erano trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (12.11.2018) senza che queste si fossero riappacificate, senza che fosse ripresa la convivenza ed esclusa la possibilità di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale tra le medesime, pronunziava lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per le altre questioni.
La causa era, quindi, rimessa in istruttoria in ordine alla regolazione dei rapporti parentali ed economici tra le parti.
2. Affidamento del minore e modalità di frequentazione Persona_2
2.1 Come anche concordemente domandato da entrambe le parti, si deve confermare l'affidamento condiviso tra e la del figlio minorenne , il Parte_1 Controparte_1 Persona_1 quale compirà peraltro ha ormai compiuto diciassette anni. Dalle risultanze processuali, inclusa l'audizione dello stesso del 14.3.2023, emerge Persona_1 come sia nell'interesse del minore il mantenimento di un rapporto continuativo con entrambi i propri genitori, i quali si sono dimostrati in grado di soddisfare le necessità del ragazzo e le cure, tanto morali quanto materiali, imposte dal ruolo di genitore. Anche per un adolescente formato e cresciuto, quale , si conferma l'importanza di Persona_1 avere un luogo stabile di riferimento, che possa fungere da habitat di vita e di affetti. In tale contesto, la bi-genitorialità può essere adeguatamente e correttamente esercitata anche da genitori che ormai non convivono più insieme: come accade in tutte le coppie – di fatto o sposate – che si siano separate.
Nel caso specifico, poi, riguardo alla domanda di affidamento paritario del figlio non rilevano elementi di novità rispetto agli accordi di separazione del 2018 ed all'ordinanza presidenziale del 2023, salvo per l'inevitabile maturazione e crescita del figlio – sempre più prossimo alla maggiore età – con quanto consegue in termini di esigenze di ragionevole autonomia dello stesso e di necessità di un suo coinvolgimento per quanto relativo al calendario di frequentazione dei propri genitori, come meglio si dirà nel prosieguo. In uno con l'affidamento condiviso, deve confermarsi quanto già previsto in sede di accordi di separazione riguardo al comune accordo che i genitori dovranno raggiungere per le decisioni di maggior interesse del figlio.
2.2 Deve, del pari, darsi conferma della collocazione della residenza del minore presso la casa familiare, di cui si conferma peraltro l'assegnazione per come già definitivamente regolata dalle parti in sede di separazione (punto n. 2 Accordi). Sul tema, infatti, non sono intervenute né contrarie domande di parte, né risultanze di altro tipo tali da travolgere quanto precedentemente fissato dai coniugi con
Accordo del quale si conferma la piena vincolatività verso gli stessi.
2.3 Quanto al programma di frequentazione tra il figlio ed i propri genitori, va rilevato in proposito come l'avvicinarsi alla maggiore età di implichi la necessità di declinare l'interesse Persona_1 di questi alla frequentazione di entrambe le figure genitoriali commisurandola con i maggiori spazi di autonomia e flessibilità che si impongono nella vita di un quasi-maggiorenne e che non possono essere gli stessi di un bambino di dieci anni (come all'epoca della separazione) o di un ragazzo di quindici anni (come all'epoca dell'introduzione del presente giudizio), anche considerato che le indicazioni di seguito fornite non potranno che valere per i soli dodici mesi a venire, tenuto conto che il 12 febbraio
2026 raggiungerà la maggiore età e non potrà più risultare vincolato dalle Persona_1 medesime.
pagina 3 di 8 Del resto, in questo senso già deponeva l'ordinanza del 15.3.2023, laddove disponeva che determinati periodi di visita presso il padre andassero concordati tra questo ed il figlio “tenendo conto degli interessi sportivi ed amicali del secondo e nel rispetto della disponibilità del medesimo”. Vista l'età del figlio, si prevedono incontri liberi col padre da concordare di volta in volta, anche con l'accordo della madre.
La predetta scansione vale ad individuare una tempo minimo di frequentazione del figlio rispetto ad entrambi i propri genitori ed a indicare un criterio di massima per la ripartizione del calendario, dandosi per inteso che tempistiche e modalità di visita saranno organizzate ed opportunamente rese flessibili anche alla luce delle ragionevoli esigenze amicali, relazionali e sportive di , la cui Persona_1 condizione di adolescente maturo rende imprescindibile l'organizzazione del proprio tempo e del proprio calendario anche alla luce di equilibrati spazi di autonomia ed affrancamento da una esistenza esclusivamente “familiare”. Le vacanze di Natale saranno ripartite per settimane, trascorrendo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo anche in questo caso le già richiamate esigenze sportive, amicali o relazionali di richiedano una diversa modulazione di Persona_1 tale periodo, da trovarsi nell'accordo di entrambi i genitori con il figlio e secondo un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. Durante le vacanze estive dovrà, di massima, essere assicurata una paritaria frequentazione di entrambi i genitori, con i quali il figlio trascorrerà non meno di due settimane consecutive con ciascuno dei due genitori, valendo quanto già più volte ribadito in ordine all'autonomia e flessibilità necessarie a venire incontro alle esigenze di ragionevole indipendenza di , da trovarsi nell'accordo di Persona_1 figlio ed entrambi genitori secondo un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. Del pari deve disporsi con riferimento ai “ponti” dell'anno, da trascorrere in pari misura presso entrambi i genitori, privilegiando il criterio dell'alternanza (se in una primavera vi sono ad es. due ponti, il figlio ne trascorrerà uno con un genitore ed uno con l'altro, se i ponti sono dispari sarà un accordo tra tutti e tre gli interessati a determinare la frequentazione nel “ponte” sovrannumerario), salvo diversa necessità del figlio per come già sopra ribadito più diffusamente. Allo stesso modo, le vacanze pasquali dovranno essere ripartite in un numero di giorni di frequentazione eguali fra i due genitori, trascorrendo il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di
“Pasquetta” con l'altro, sempre salvo differenti esigenze di , da ricercarsi, come Persona_1 sopra indicato, nel ragionevole accordo di entrambi i genitori con il figlio.
3. Contributo per il mantenimento del figlio e riparto delle spese straordinarie
3.1 Quanto al contributo a carico del ricorrente er il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
deve rideterminarsi il relativo importo mensile, con decorrenza dalla domanda, in euro
[...]
650,00, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da corrispondere alla madre CP_1
[...]
Va detto che, a fronte di una contrazione dei redditi del ricorrente per quanto relativo al triennio 2019-
2020-2021, ove si erano registrati rispettivamente redditi netti per euro 77.000, 45.000 e 48.000, infatti,
i documenti prodotti in giudizio (in particolare le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente sub docc. 9, 49 e 56), permettono di evidenziare per gli anni fiscali 2022, 2023 e 2024 redditi netti rispettivamente per euro 41.594, 35.079 e 51.297, con una tendenza altalenante che non si connota per un solido miglioramento rispetto al precedente quadro preso in esame con l'ordinanza del 15.4.2023.
Tuttavia, la parziale revisione in aumento del predetto assegno – nei limiti di quanto possibile entro la capacità reddituale dell'obbligato – si giustifica in ragione delle esigenze attuali del Parte_1 figlio, come previsto ex art. 337 ter n. 1) c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 02/08/2023, n. 23571 “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle
pagina 4 di 8 esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”). Ebbene, le predette esigenze attuali di devono ritenersi relativamente incrementate in ragione della crescita anagrafica del Persona_1 ragazzo, oggi adolescente e prossimo alla maggiore età e per la quale si ritiene ragionevole un minimo incremento dell'assegno nella misura sopra indicata. Deve quindi rigettarsi tanto la domanda di riduzione formulata dal ricorrente, per violazione dei criteri di cui ai nn. 1), 2) e 4) del predetto art. 337 ter, nonché la domanda di parte resistente per l'aumento di tale importo ad euro 800,00 mensili per violazione del criterio di cui al n. 4) del medesimo articolo. 3.2 Ancora, deve confermarsi il riparto delle spese straordinarie ripartite in misura eguale a carico di entrambi i genitori come da punto n. 7 degli Accordi di separazione e da menzionato Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Al riguardo, deve rigettarsi la domanda del ricorrente elativa allo svincolo e restituzione Parte_1 della somma di euro 40.000,00 di cui al punto n. 8) degli Accordi e versata su libretto postale a garanzia dell'adempimento della propria quota parte di spese straordinarie.
Il predetto versamento cauzionale, infatti, rinviene il proprio fondamento nei menzionati Accordi di separazione, negozio di diritto familiare a regolazione di assetti – anche economici – intercorrenti tra le parti e, per ragionevole estensione applicativa dell'art. 1372 c.c., a tutti gli effetti vincolante le stesse con forza di legge. Per le stesse ragioni, deve rigettarsi anche la subordinata domanda del ricorrente per l'utilizzo prioritario di tale provvista e fino ad esaurimento della medesima: si tratterebbe di un uso improprio di questa che svierebbe dalla finalità cauzionale (o latamente di garanzia) impressale in sede dei predetti
Accordi.
4. Sulla richiesta di assegno divorzile 4.1 La convenuta infine, formulava domanda di assegno divorzile ex art. 5 l. n. Controparte_1
898/1970 per euro 500,00 oltre rivalutazione ISTAT in ragione del ruolo endo-familiare svolto e con funzione perequativo-compensativa delle occasioni lavorative perse anche in ragione del trasferimento della stessa e del figlio presso la città di Bologna, avvenuto nel 2010.
In particolare, la convenuta sosteneva di aver mutato una situazione lavorativa più favorevole in Roma (presso l'ente di provenienza Università di Tor Vergata) con una nei fatti deteriore in Bologna (presso l'ente di destinazione ENEA) per la sola ragione di assecondare un desiderio del marito che avrebbe voluto lei ed il figlio nascituro nella seconda città, presso la quale svolgeva parte della propria attività libero-professionale.
La domanda deve essere rigettata per insufficienza di prova ex art. 2697 c.c., non avendo la convenuta dato efficace dimostrazione, nemmeno in via generale, degli estremi necessari alla previsione della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, componente per la corresponsione della quale deve farsi tutt'ora applicazione del principio di legittimità per cui “Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio… non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico- patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287), con la conseguenza che nella propria analisi il giudice deve
“procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi” giacché “la funzione equilibratrice dell'assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale” (v. S.U. 2018 cit.). Ma proprio andando a svolgere una “puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale” (sempre S.U. cit.) le asserzioni della convenuta non vengono a trovare un sufficiente riscontro probatorio.
pagina 5 di 8 4.2 Posta la verosimiglianza della ricostruzione per la quale la abbia lasciato Controparte_1
Roma, in favore di Bologna, più per esigenze legate al proprio nuovo nucleo familiare che per altra ragione, risulta indimostrato che la stessa abbia sofferto quel pregiudizio alla propria crescita professionale che essa allega come base della propria doglianza.
La convenuta, infatti, ha beneficiato di un transito orizzontale tra amministrazioni conservando – per quanto a valle di un contenzioso con l'ente di destinazione – qualifica ed inquadramento analoghi a quelli di provenienza e rispetto ai quali non si ha modo di prospettare la perdita di chance di crescita, che paiono rimanere grossomodo le medesime tra l'ente di provenienza e quello di destinazione. 4.3 Conferma di quanto così ricostruito si ha guardando ai redditi percepiti negli anni dalla CP_1 la quale con il transito tra i due enti si è attestata su livelli di retribuzione grossomodo
[...] analoghi e che per il 2020, 2021 e 2022 ha percepito presso ENEA redditi netti per rispettivamente di circa euro 31.400, 31.600, 31.600 paradossalmente non troppo distanti – pur con ogni dovuto distinguo
– da quanto percepito dal marito, sul quale grava anche un canone di locazione della prima casa, essendosi egli dovuto spogliare della titolarità di cespiti immobiliari anche in ragione della necessità di addivenire e regolare gli Accordi di separazione. 4.4 Né argomenti di segno contrario sono venuti dall'escussione testi, essendo sul punto emerse ricostruzioni contraddittorie e costellate da molteplici “non so”, con tendenza a validare genericamente le istanze della convenuta da parte dei testi ad essa maggiormente “vicini” e viceversa a negare in modo altrettanto generico le allegazioni da parte dei testi più “vicini” ad Parte_1
4.5 Infine, corrobora in via ulteriore le risultanze predette l'indizio che proviene dagli Accordi di separazione del 15 novembre 2018, con i quali le parti, pur addivenendo ad una articolatissima regolazione di molteplici rapporti dovuti all'attenuazione del vincolo familiare, non hanno previsto alcun assegno di mantenimento a carico dell' d in favore della Parte_1 Controparte_1 Eppure la situazione economica di era all'epoca prospetticamente ben più florida di Parte_1 quella attuale, egli dichiarava redditi maggiormente consistenti stando alle allegazioni – non contestate
– fornite dalla convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta, mentre la situazione della convenuta deve, invece, presumersi ai tempi come leggermente inferiore all'odierna, in ragione della prevedibilità degli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente che non benefici di altri redditi integrativi. Vieppiù, on era all'epoca stato neppure raggiunto dalla successiva condanna erariale del Parte_1
2022, giudicato che non può sicuramente spiegare valenza mitigatrice dell'odierna posizione del ricorrente – in quanto addebitabile ad una condotta quantomeno gravemente colposa di quest'ultimo – ma la cui assenza nel 2018 valeva sicuramente a rendere un quadro delle finanze di olto Parte_1 superiore alle odierne. In questo quadro, tuttavia, la convenuta non formulava alcuna domanda di assegno, circostanza che, se da sola non prova nulla, ben maggior peso spiega alla luce dell'odierna situazione per come sopra ricomposta ed illustrata, venendo a rafforzare la mancanza di alcuna esigenza perequativo-compensativa in favore della convenuta se non verosimilmente allora, sicuramente ad oggi.
5. Sulle spese
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono gli estremi per una compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, le Persona_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle pagina 6 di 8 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2) dispone la collocazione prevalente del figlio presso la madre, cui conferma l'assegnazione della casa familiare;
3) dispone visite libere del padre con il figlio da concordare, di volta in volta, tra gli stessi e la madre, vista l'età del figlio;
4) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno
5 di ciascun mese);
5) pone le spese straordinarie in quota parte eguale a carico di entrambi i genitori (50% su ciascuno) come da Accordi di separazione citati e Protocollo del Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
pagina 7 di 8 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
6) rigetta la domanda del ricorrente quanto allo svincolo, ovvero al differente utilizzo, della somma di euro 40.000, versata ai sensi del punto n. 8) degli Accordi di separazione in garanzia dell'adempimento paterno circa la propria quota parte di spese straordinarie;
7) rigetta la domanda della convenuta quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOTA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SCOTA SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Controparte_1 C.F._2
CARLA, elettivamente domiciliata in VIALE E. PANZACCHI N. 25 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso depositato in data 21.12.2022 (nato a [...] il [...]), Parte_1 coniugato con (nata a [...] il [...]), con matrimonio civile Controparte_1 celebrato il 10.07.2005 a Todi (PG), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BOLOGNA al N. 213 P. 2 S. C Vol. 01 anno 2005, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del predetto matrimonio.
In data 12.02.2008, dal loro matrimonio, è nato il figlio minore , ormai Persona_1 diciassettenne.
La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto n. 4204/2018 del 29.11.2018, all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna del 12.11.2018. Le condizioni di separazione prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale di Bologna, via
Casciarolo n. 8, in favore della sig.ra (peraltro già proprietaria esclusiva Controparte_1 pagina 1 di 8 dell'immobile); l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio , anagraficamente Persona_1 collocato presso la madre e con articolato calendario a regolamentazione delle frequentazioni paterne;
assegno di mantenimento mensile del figlio a carico di per euro 750,00 (oltre annuale
Parte_1 rivalutazione monetaria); la ripartizione al 50% fra i due genitori delle spese straordinarie di mantenimento del predetto figlio come da Protocollo del 2017 del Tribunale di Bologna;
il versamento di euro 60.000 dall' in favore della al fine della stipula di una
Parte_1 Controparte_1 polizza vita con vincolo decennale e beneficiario esclusivo il figlio;
l'ulteriore Persona_1 versamento a carico dell' i euro 40.000 su n. 3 libretti di risparmio intestati al figlio ed a
Parte_1 firma congiunta dei genitori, libretti da consegnarsi alla e da utilizzare laddove Controparte_1 si fosse reso inadempiente al pagamento della propria quota parte di spese straordinarie
Parte_1 di mantenimento del figlio;
si impegnava, altresì, alla stipula di una polizza sanitaria a
Parte_1 favore del figlio con beneficiario quest'ultimo in caso di morte. Entrambi i coniugi, infine, si dichiaravano economicamente autosufficienti e affermavano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, in particolare rinunciando a qualsiasi richiesta
Parte_1 patrimoniale nei confronti della moglie per quanto in precedenza versato per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della mentre Controparte_1 quest'ultima rinunciava a qualsiasi pretesa patrimoniale nei confronti dell' circa
Parte_1 l'immobile di Roma, via Capuana n. 10, in corso di vendita al fine di costituire provvista per la regolazione dei rapporti patrimoniali di cui agli accordi di separazione.
1.2 In data 23.01.2023, la SI.ra presentava ricorso a questo Tribunale (causa Controparte_1 iscritta al n. r. g. 814/2023) contro il SI. poi riunito alla presente causa iscritta al n. r. g. Parte_1
14943/2022). Il ricorrente domandava lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affido condiviso del figlio , con residenza presso la madre e condivisione della responsabilità genitoriale, Persona_1 di regolamentare le frequentazioni paterne come da articolato programma offerto, di determinarsi nella somma di euro 400,00 mensili rivalutabili l'assegno a proprio carico per le spese di mantenimento ordinario del figlio con decorrenza dalla domanda, di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i due genitori come da Protocollo del Tribunale di Bologna, disponendo inoltre la restituzione della somma di euro 40.000 vincolata con Accordo di separazione (punto n. 8) a garanzia del pagamento della quota di spese straordinarie di propria competenza ovvero, in via subordinata, prevedersi il previo diffalco da tale fondo della propria quota parte di spese straordinarie sino ad esaurimento della provvista stessa;
con vittoria di spese e compensi. Si costituiva la convenuta associandosi alla domanda di scioglimento del vincolo e chiedendo, inoltre, di rigettarsi per inammissibilità o improcedibilità la domanda di restituzione o diversa destinazione della somma di euro 40.000 di cui al punto n. 8 degli Accordi di separazione, affidarsi in via condivisa il figlio con collocazione presso la propria residenza, già in proprietà esclusiva della stessa ed a lei assegnata unitamente agli arredi ivi contenuti, di stabilire che il minore frequenti il padre come da articolato programma offerto, di ripartire al 50% fra i due genitori le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna, di disporre a carico di ed in proprio favore assegno di Parte_1 mantenimento del figlio pari ad euro 900/00 al mese oltre rivalutazione, di dichiarare tenuto Parte_1
a corrispondere in favore della convenuta assegno divorzile mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione o diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari. All'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il presidente disponeva per il prosieguo del giudizio, riservandosi per i provvedimenti urgenti.
1.3 Con ordinanza riservata del 15.3.2023, il presidente, rilevata per il triennio 2019-2020-2021 una effettiva contrazione dei redditi di disponeva ridursi alla somma di euro 600,00 mensili Parte_1
(soggetti a rivalutazione) il contributo a carico di questi per il mantenimento del figlio Per_1
parzialmente rettificando altresì quanto disposto in sede di separazione circa il programma di
[...] frequentazione padre-figlio nel corso delle festività natalizie e pasquali, in concomitanza della pagina 2 di 8 sospensione scolastica estiva e di alcuni ponti infrannuali, nonché per i compleanni dei genitori e delle nonne, tutti periodi per i quali era previsto il previo accordo tra padre e figlio, anche alla luce delle esigenze di vita, in specie sportive ed amicali, del secondo.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per lo scioglimento del vincolo, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza del 24.5.2023 il Tribunale, accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 3 n. 2 lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898 in quanto erano trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (12.11.2018) senza che queste si fossero riappacificate, senza che fosse ripresa la convivenza ed esclusa la possibilità di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale tra le medesime, pronunziava lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per le altre questioni.
La causa era, quindi, rimessa in istruttoria in ordine alla regolazione dei rapporti parentali ed economici tra le parti.
2. Affidamento del minore e modalità di frequentazione Persona_2
2.1 Come anche concordemente domandato da entrambe le parti, si deve confermare l'affidamento condiviso tra e la del figlio minorenne , il Parte_1 Controparte_1 Persona_1 quale compirà peraltro ha ormai compiuto diciassette anni. Dalle risultanze processuali, inclusa l'audizione dello stesso del 14.3.2023, emerge Persona_1 come sia nell'interesse del minore il mantenimento di un rapporto continuativo con entrambi i propri genitori, i quali si sono dimostrati in grado di soddisfare le necessità del ragazzo e le cure, tanto morali quanto materiali, imposte dal ruolo di genitore. Anche per un adolescente formato e cresciuto, quale , si conferma l'importanza di Persona_1 avere un luogo stabile di riferimento, che possa fungere da habitat di vita e di affetti. In tale contesto, la bi-genitorialità può essere adeguatamente e correttamente esercitata anche da genitori che ormai non convivono più insieme: come accade in tutte le coppie – di fatto o sposate – che si siano separate.
Nel caso specifico, poi, riguardo alla domanda di affidamento paritario del figlio non rilevano elementi di novità rispetto agli accordi di separazione del 2018 ed all'ordinanza presidenziale del 2023, salvo per l'inevitabile maturazione e crescita del figlio – sempre più prossimo alla maggiore età – con quanto consegue in termini di esigenze di ragionevole autonomia dello stesso e di necessità di un suo coinvolgimento per quanto relativo al calendario di frequentazione dei propri genitori, come meglio si dirà nel prosieguo. In uno con l'affidamento condiviso, deve confermarsi quanto già previsto in sede di accordi di separazione riguardo al comune accordo che i genitori dovranno raggiungere per le decisioni di maggior interesse del figlio.
2.2 Deve, del pari, darsi conferma della collocazione della residenza del minore presso la casa familiare, di cui si conferma peraltro l'assegnazione per come già definitivamente regolata dalle parti in sede di separazione (punto n. 2 Accordi). Sul tema, infatti, non sono intervenute né contrarie domande di parte, né risultanze di altro tipo tali da travolgere quanto precedentemente fissato dai coniugi con
Accordo del quale si conferma la piena vincolatività verso gli stessi.
2.3 Quanto al programma di frequentazione tra il figlio ed i propri genitori, va rilevato in proposito come l'avvicinarsi alla maggiore età di implichi la necessità di declinare l'interesse Persona_1 di questi alla frequentazione di entrambe le figure genitoriali commisurandola con i maggiori spazi di autonomia e flessibilità che si impongono nella vita di un quasi-maggiorenne e che non possono essere gli stessi di un bambino di dieci anni (come all'epoca della separazione) o di un ragazzo di quindici anni (come all'epoca dell'introduzione del presente giudizio), anche considerato che le indicazioni di seguito fornite non potranno che valere per i soli dodici mesi a venire, tenuto conto che il 12 febbraio
2026 raggiungerà la maggiore età e non potrà più risultare vincolato dalle Persona_1 medesime.
pagina 3 di 8 Del resto, in questo senso già deponeva l'ordinanza del 15.3.2023, laddove disponeva che determinati periodi di visita presso il padre andassero concordati tra questo ed il figlio “tenendo conto degli interessi sportivi ed amicali del secondo e nel rispetto della disponibilità del medesimo”. Vista l'età del figlio, si prevedono incontri liberi col padre da concordare di volta in volta, anche con l'accordo della madre.
La predetta scansione vale ad individuare una tempo minimo di frequentazione del figlio rispetto ad entrambi i propri genitori ed a indicare un criterio di massima per la ripartizione del calendario, dandosi per inteso che tempistiche e modalità di visita saranno organizzate ed opportunamente rese flessibili anche alla luce delle ragionevoli esigenze amicali, relazionali e sportive di , la cui Persona_1 condizione di adolescente maturo rende imprescindibile l'organizzazione del proprio tempo e del proprio calendario anche alla luce di equilibrati spazi di autonomia ed affrancamento da una esistenza esclusivamente “familiare”. Le vacanze di Natale saranno ripartite per settimane, trascorrendo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo anche in questo caso le già richiamate esigenze sportive, amicali o relazionali di richiedano una diversa modulazione di Persona_1 tale periodo, da trovarsi nell'accordo di entrambi i genitori con il figlio e secondo un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. Durante le vacanze estive dovrà, di massima, essere assicurata una paritaria frequentazione di entrambi i genitori, con i quali il figlio trascorrerà non meno di due settimane consecutive con ciascuno dei due genitori, valendo quanto già più volte ribadito in ordine all'autonomia e flessibilità necessarie a venire incontro alle esigenze di ragionevole indipendenza di , da trovarsi nell'accordo di Persona_1 figlio ed entrambi genitori secondo un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. Del pari deve disporsi con riferimento ai “ponti” dell'anno, da trascorrere in pari misura presso entrambi i genitori, privilegiando il criterio dell'alternanza (se in una primavera vi sono ad es. due ponti, il figlio ne trascorrerà uno con un genitore ed uno con l'altro, se i ponti sono dispari sarà un accordo tra tutti e tre gli interessati a determinare la frequentazione nel “ponte” sovrannumerario), salvo diversa necessità del figlio per come già sopra ribadito più diffusamente. Allo stesso modo, le vacanze pasquali dovranno essere ripartite in un numero di giorni di frequentazione eguali fra i due genitori, trascorrendo il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di
“Pasquetta” con l'altro, sempre salvo differenti esigenze di , da ricercarsi, come Persona_1 sopra indicato, nel ragionevole accordo di entrambi i genitori con il figlio.
3. Contributo per il mantenimento del figlio e riparto delle spese straordinarie
3.1 Quanto al contributo a carico del ricorrente er il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
deve rideterminarsi il relativo importo mensile, con decorrenza dalla domanda, in euro
[...]
650,00, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da corrispondere alla madre CP_1
[...]
Va detto che, a fronte di una contrazione dei redditi del ricorrente per quanto relativo al triennio 2019-
2020-2021, ove si erano registrati rispettivamente redditi netti per euro 77.000, 45.000 e 48.000, infatti,
i documenti prodotti in giudizio (in particolare le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente sub docc. 9, 49 e 56), permettono di evidenziare per gli anni fiscali 2022, 2023 e 2024 redditi netti rispettivamente per euro 41.594, 35.079 e 51.297, con una tendenza altalenante che non si connota per un solido miglioramento rispetto al precedente quadro preso in esame con l'ordinanza del 15.4.2023.
Tuttavia, la parziale revisione in aumento del predetto assegno – nei limiti di quanto possibile entro la capacità reddituale dell'obbligato – si giustifica in ragione delle esigenze attuali del Parte_1 figlio, come previsto ex art. 337 ter n. 1) c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 02/08/2023, n. 23571 “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle
pagina 4 di 8 esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”). Ebbene, le predette esigenze attuali di devono ritenersi relativamente incrementate in ragione della crescita anagrafica del Persona_1 ragazzo, oggi adolescente e prossimo alla maggiore età e per la quale si ritiene ragionevole un minimo incremento dell'assegno nella misura sopra indicata. Deve quindi rigettarsi tanto la domanda di riduzione formulata dal ricorrente, per violazione dei criteri di cui ai nn. 1), 2) e 4) del predetto art. 337 ter, nonché la domanda di parte resistente per l'aumento di tale importo ad euro 800,00 mensili per violazione del criterio di cui al n. 4) del medesimo articolo. 3.2 Ancora, deve confermarsi il riparto delle spese straordinarie ripartite in misura eguale a carico di entrambi i genitori come da punto n. 7 degli Accordi di separazione e da menzionato Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Al riguardo, deve rigettarsi la domanda del ricorrente elativa allo svincolo e restituzione Parte_1 della somma di euro 40.000,00 di cui al punto n. 8) degli Accordi e versata su libretto postale a garanzia dell'adempimento della propria quota parte di spese straordinarie.
Il predetto versamento cauzionale, infatti, rinviene il proprio fondamento nei menzionati Accordi di separazione, negozio di diritto familiare a regolazione di assetti – anche economici – intercorrenti tra le parti e, per ragionevole estensione applicativa dell'art. 1372 c.c., a tutti gli effetti vincolante le stesse con forza di legge. Per le stesse ragioni, deve rigettarsi anche la subordinata domanda del ricorrente per l'utilizzo prioritario di tale provvista e fino ad esaurimento della medesima: si tratterebbe di un uso improprio di questa che svierebbe dalla finalità cauzionale (o latamente di garanzia) impressale in sede dei predetti
Accordi.
4. Sulla richiesta di assegno divorzile 4.1 La convenuta infine, formulava domanda di assegno divorzile ex art. 5 l. n. Controparte_1
898/1970 per euro 500,00 oltre rivalutazione ISTAT in ragione del ruolo endo-familiare svolto e con funzione perequativo-compensativa delle occasioni lavorative perse anche in ragione del trasferimento della stessa e del figlio presso la città di Bologna, avvenuto nel 2010.
In particolare, la convenuta sosteneva di aver mutato una situazione lavorativa più favorevole in Roma (presso l'ente di provenienza Università di Tor Vergata) con una nei fatti deteriore in Bologna (presso l'ente di destinazione ENEA) per la sola ragione di assecondare un desiderio del marito che avrebbe voluto lei ed il figlio nascituro nella seconda città, presso la quale svolgeva parte della propria attività libero-professionale.
La domanda deve essere rigettata per insufficienza di prova ex art. 2697 c.c., non avendo la convenuta dato efficace dimostrazione, nemmeno in via generale, degli estremi necessari alla previsione della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, componente per la corresponsione della quale deve farsi tutt'ora applicazione del principio di legittimità per cui “Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio… non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico- patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287), con la conseguenza che nella propria analisi il giudice deve
“procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi” giacché “la funzione equilibratrice dell'assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale” (v. S.U. 2018 cit.). Ma proprio andando a svolgere una “puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale” (sempre S.U. cit.) le asserzioni della convenuta non vengono a trovare un sufficiente riscontro probatorio.
pagina 5 di 8 4.2 Posta la verosimiglianza della ricostruzione per la quale la abbia lasciato Controparte_1
Roma, in favore di Bologna, più per esigenze legate al proprio nuovo nucleo familiare che per altra ragione, risulta indimostrato che la stessa abbia sofferto quel pregiudizio alla propria crescita professionale che essa allega come base della propria doglianza.
La convenuta, infatti, ha beneficiato di un transito orizzontale tra amministrazioni conservando – per quanto a valle di un contenzioso con l'ente di destinazione – qualifica ed inquadramento analoghi a quelli di provenienza e rispetto ai quali non si ha modo di prospettare la perdita di chance di crescita, che paiono rimanere grossomodo le medesime tra l'ente di provenienza e quello di destinazione. 4.3 Conferma di quanto così ricostruito si ha guardando ai redditi percepiti negli anni dalla CP_1 la quale con il transito tra i due enti si è attestata su livelli di retribuzione grossomodo
[...] analoghi e che per il 2020, 2021 e 2022 ha percepito presso ENEA redditi netti per rispettivamente di circa euro 31.400, 31.600, 31.600 paradossalmente non troppo distanti – pur con ogni dovuto distinguo
– da quanto percepito dal marito, sul quale grava anche un canone di locazione della prima casa, essendosi egli dovuto spogliare della titolarità di cespiti immobiliari anche in ragione della necessità di addivenire e regolare gli Accordi di separazione. 4.4 Né argomenti di segno contrario sono venuti dall'escussione testi, essendo sul punto emerse ricostruzioni contraddittorie e costellate da molteplici “non so”, con tendenza a validare genericamente le istanze della convenuta da parte dei testi ad essa maggiormente “vicini” e viceversa a negare in modo altrettanto generico le allegazioni da parte dei testi più “vicini” ad Parte_1
4.5 Infine, corrobora in via ulteriore le risultanze predette l'indizio che proviene dagli Accordi di separazione del 15 novembre 2018, con i quali le parti, pur addivenendo ad una articolatissima regolazione di molteplici rapporti dovuti all'attenuazione del vincolo familiare, non hanno previsto alcun assegno di mantenimento a carico dell' d in favore della Parte_1 Controparte_1 Eppure la situazione economica di era all'epoca prospetticamente ben più florida di Parte_1 quella attuale, egli dichiarava redditi maggiormente consistenti stando alle allegazioni – non contestate
– fornite dalla convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta, mentre la situazione della convenuta deve, invece, presumersi ai tempi come leggermente inferiore all'odierna, in ragione della prevedibilità degli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente che non benefici di altri redditi integrativi. Vieppiù, on era all'epoca stato neppure raggiunto dalla successiva condanna erariale del Parte_1
2022, giudicato che non può sicuramente spiegare valenza mitigatrice dell'odierna posizione del ricorrente – in quanto addebitabile ad una condotta quantomeno gravemente colposa di quest'ultimo – ma la cui assenza nel 2018 valeva sicuramente a rendere un quadro delle finanze di olto Parte_1 superiore alle odierne. In questo quadro, tuttavia, la convenuta non formulava alcuna domanda di assegno, circostanza che, se da sola non prova nulla, ben maggior peso spiega alla luce dell'odierna situazione per come sopra ricomposta ed illustrata, venendo a rafforzare la mancanza di alcuna esigenza perequativo-compensativa in favore della convenuta se non verosimilmente allora, sicuramente ad oggi.
5. Sulle spese
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono gli estremi per una compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, le Persona_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle pagina 6 di 8 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2) dispone la collocazione prevalente del figlio presso la madre, cui conferma l'assegnazione della casa familiare;
3) dispone visite libere del padre con il figlio da concordare, di volta in volta, tra gli stessi e la madre, vista l'età del figlio;
4) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno
5 di ciascun mese);
5) pone le spese straordinarie in quota parte eguale a carico di entrambi i genitori (50% su ciascuno) come da Accordi di separazione citati e Protocollo del Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
pagina 7 di 8 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
6) rigetta la domanda del ricorrente quanto allo svincolo, ovvero al differente utilizzo, della somma di euro 40.000, versata ai sensi del punto n. 8) degli Accordi di separazione in garanzia dell'adempimento paterno circa la propria quota parte di spese straordinarie;
7) rigetta la domanda della convenuta quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr. Bruno Perla
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