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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1956/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1956/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e così come modificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14 ottobre 2025 che di seguito si riproducono:
“I. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e con l'obbligo di reciproco rispetto.
II. Tutti e tre i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori.
III. Il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Chioggia (VE), Vicolo Campanella n. 15, che Pt_1 rimarrà al medesimo assegnata, e con riferimento alla quale il medesimo sosterrà integralmente i costi di tutte le spese e le utenze.
IV. Tenuto conto che la casa coniugale è strutturata in modo tale da permette ai coniugi di poterci abitare contemporaneamente, pur mantenendo la propria indipendenza, e che i rispettivi orari di lavoro fanno sì che i coniugi riescano ad alternare la loro presenza in casa, temporaneamente, finché non troverà un'altra sistemazione, ma comunque non oltre il mese di dicembre 2025, anche la sig.ra ivi risiederà. Parte_2 V. i figli, che manterranno la residenza prevalente presso la casa coniugale, alloggeranno presso la casa materna a settimane alterne, dal lunedì al rientro da scuola sino al sabato mattina. Il padre continuerà ad occuparsi degli impegni sportivi dei ragazzi anche nelle settimane in cui i figli saranno collocati presso la madre. Normalmente tutti i sabati e le domeniche i figli alloggeranno presso la casa coniugale, con possibilità di stare con la madre quando lo vorranno. Anche le festività e le ferie verranno gestite in modo che i genitori alterneranno in egual misura la loro presenza con i figli.
Entrambi i coniugi continueranno ad essere supportati e aiutati nella gestione quotidiana dai nonni e dagli zii paterni.
Tenuto conto che i coniugi convengono di occuparsi dei figli in misura uguale e con pari impegno diretto ed indiretto non si ritiene sussistere obbligo a carico di uno dei genitori di corrispondere assegno perequativo a favore dell'altro, né a titolo di contributo economico supplementare per compensare eventuali differenze reddituali, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come disposto nel ricorso introduttivo.
A tal proposito, per ogni ulteriore specifica in merito all'organizzazione nella gestione materiale dei figli, si rimanda all'allegato “Piano genitoriale” (doc. 13).
VI. Entrambi i coniugi si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento ordinario dei figli (vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione ecc…) in proporzione alle proprie sostanze, senza che sia necessario prevedere alcun assegno perequativo.
Solo per quanto riguarda le spese straordinarie di cui all'elenco contenuto nel “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” siglato nel 2019 tra il COA ed il Tribunale di Venezia - che quivi si allega sub doc. 14, e che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare – il coniuge che le sosterrà avrà diritto a pretendere il
50% di spesa dall'altro coniuge previa esibizione della documentazione giustificativa.
VII. L'assegno Unico Universale – ad oggi pari ad € 700,70 - sarà ripartito nella misura del 50% tra ciascun genitore fino a quando permarrà il sostegno suddetto. Allorquando dovesse essere soppresso e sostituito con altri e/o diversi sostegni e/o detrazioni fiscali, ne beneficeranno i coniugi nella misura del 50% o in via esclusiva il coniuge che ne avrà diritto in forza di legge.
VIII. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra si impegna a trasferire Pt_2 al sig. , senza corrispettivo, la quota del 50% della proprietà dell'immobile costituente “casa coniugale”, sito nel Pt_1
Comune di Chioggia (VE), località Sottomarina in Vicolo Campanella n. 15, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Chioggia al foglio 37 mappale 402 sub 17.
I coniugi dichiarano, a tal fine, che l'accordo patrimoniale de quo, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e successive modifiche o integrazioni nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione, con gli oneri a carico del sig. ed entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento di omologa1. Pt_1
IX. Il sig. dichiara di accollarsi integralmente il debito residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa Pt_1 coniugale, e di liberare la sig.ra da ogni obbligo di pagamento in relazione a tale debito, premunendosi di ottenere Pt_2 anche da parte della Banca creditrice la liberazione della moglie da ogni obbligo. Il sig. continuerà a sostenere Pt_1 interamente anche gli ulteriori finanziamenti che lo vedono esclusivo intestatario.
X. L'autovettura intestata al sig. (modello Dacia Sandero, targata GM464SK), rimarrà di proprietà esclusiva Pt_1 di questo ultimo.
XI. coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento nei reciproci confronti, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione Per_ indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e Per_1 Per_3
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, come modificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14 Per_ ottobre 2025, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_3
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio in data 18/08/2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia, al n. 68, parte II, serie A, dell'anno 2007; - Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1956/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1956/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e così come modificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14 ottobre 2025 che di seguito si riproducono:
“I. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e con l'obbligo di reciproco rispetto.
II. Tutti e tre i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori.
III. Il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Chioggia (VE), Vicolo Campanella n. 15, che Pt_1 rimarrà al medesimo assegnata, e con riferimento alla quale il medesimo sosterrà integralmente i costi di tutte le spese e le utenze.
IV. Tenuto conto che la casa coniugale è strutturata in modo tale da permette ai coniugi di poterci abitare contemporaneamente, pur mantenendo la propria indipendenza, e che i rispettivi orari di lavoro fanno sì che i coniugi riescano ad alternare la loro presenza in casa, temporaneamente, finché non troverà un'altra sistemazione, ma comunque non oltre il mese di dicembre 2025, anche la sig.ra ivi risiederà. Parte_2 V. i figli, che manterranno la residenza prevalente presso la casa coniugale, alloggeranno presso la casa materna a settimane alterne, dal lunedì al rientro da scuola sino al sabato mattina. Il padre continuerà ad occuparsi degli impegni sportivi dei ragazzi anche nelle settimane in cui i figli saranno collocati presso la madre. Normalmente tutti i sabati e le domeniche i figli alloggeranno presso la casa coniugale, con possibilità di stare con la madre quando lo vorranno. Anche le festività e le ferie verranno gestite in modo che i genitori alterneranno in egual misura la loro presenza con i figli.
Entrambi i coniugi continueranno ad essere supportati e aiutati nella gestione quotidiana dai nonni e dagli zii paterni.
Tenuto conto che i coniugi convengono di occuparsi dei figli in misura uguale e con pari impegno diretto ed indiretto non si ritiene sussistere obbligo a carico di uno dei genitori di corrispondere assegno perequativo a favore dell'altro, né a titolo di contributo economico supplementare per compensare eventuali differenze reddituali, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come disposto nel ricorso introduttivo.
A tal proposito, per ogni ulteriore specifica in merito all'organizzazione nella gestione materiale dei figli, si rimanda all'allegato “Piano genitoriale” (doc. 13).
VI. Entrambi i coniugi si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento ordinario dei figli (vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione ecc…) in proporzione alle proprie sostanze, senza che sia necessario prevedere alcun assegno perequativo.
Solo per quanto riguarda le spese straordinarie di cui all'elenco contenuto nel “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” siglato nel 2019 tra il COA ed il Tribunale di Venezia - che quivi si allega sub doc. 14, e che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare – il coniuge che le sosterrà avrà diritto a pretendere il
50% di spesa dall'altro coniuge previa esibizione della documentazione giustificativa.
VII. L'assegno Unico Universale – ad oggi pari ad € 700,70 - sarà ripartito nella misura del 50% tra ciascun genitore fino a quando permarrà il sostegno suddetto. Allorquando dovesse essere soppresso e sostituito con altri e/o diversi sostegni e/o detrazioni fiscali, ne beneficeranno i coniugi nella misura del 50% o in via esclusiva il coniuge che ne avrà diritto in forza di legge.
VIII. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra si impegna a trasferire Pt_2 al sig. , senza corrispettivo, la quota del 50% della proprietà dell'immobile costituente “casa coniugale”, sito nel Pt_1
Comune di Chioggia (VE), località Sottomarina in Vicolo Campanella n. 15, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Chioggia al foglio 37 mappale 402 sub 17.
I coniugi dichiarano, a tal fine, che l'accordo patrimoniale de quo, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e successive modifiche o integrazioni nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione, con gli oneri a carico del sig. ed entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento di omologa1. Pt_1
IX. Il sig. dichiara di accollarsi integralmente il debito residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa Pt_1 coniugale, e di liberare la sig.ra da ogni obbligo di pagamento in relazione a tale debito, premunendosi di ottenere Pt_2 anche da parte della Banca creditrice la liberazione della moglie da ogni obbligo. Il sig. continuerà a sostenere Pt_1 interamente anche gli ulteriori finanziamenti che lo vedono esclusivo intestatario.
X. L'autovettura intestata al sig. (modello Dacia Sandero, targata GM464SK), rimarrà di proprietà esclusiva Pt_1 di questo ultimo.
XI. coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento nei reciproci confronti, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione Per_ indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e Per_1 Per_3
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, come modificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14 Per_ ottobre 2025, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_3
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio in data 18/08/2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia, al n. 68, parte II, serie A, dell'anno 2007; - Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca